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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n° RGAC 2230 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 13 giugno 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n° 46, presso lo studio del procuratore, avv. Pietro MADONIA, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nato Roma il 16 aprile 1967 ( ) Controparte_1 C.F._2
via Ulderico Sacchetto n l procuratore, avv. Stefania FORINO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLANTE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18176/2021 del Tribunale di Roma emessa il 10 novembre 2021, pubblicata il 22 novembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 novembre 2017 – deducendo Controparte_1
che a causa dei comportamenti tenuti dalla coniuge, gravemente Parte_1
contrari ai doveri coniugali e dannosi per la prole era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale tanto che si era dovuto allontanare dalla casa coniugale - adiva il Tribunale di Roma per chiedere che venisse pronunciata la separazione tra lui e la sua coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio a Roma l'8 Parte_1
febbraio 2003; specificava che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] l'8 Per_1
novembre 2003), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 20 Per_2 Per_3
gennaio 2008) che chiedeva fossero a lui affidati in via esclusiva, con collocamento presso di sé e regolamentazione della frequentazione con l'altro genitore;
chiedeva altresì che gli venisse assegnata la casa familiare e gli venisse attribuito un assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di separazione ma Parte_1
chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 1.000,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza dell'11 giugno 2018 il Presidente, esperito vanamente il tentativo di conciliazione e rilevata la grave conflittualità esistente tra le parti, disponeva espletarsi
CTU psicologica. All'esito, tenuto conto che dall'accertamento peritale era emerso il grave disagio dei minori e il connesso rischio evolutivo dei minori medesimi, il Presidente, con provvedimento emesso in data 6 febbraio 2019, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli al Servizio sociale di Roma - X Municipio, demandando allo stesso di assumere le decisioni di maggior interesse per i minori, sentiti i genitori;
collocava i minori
2 per la settimana e per un weekend al mese presso il padre e per un giorno a settimana e tre weekend al mese presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
All'esito del giudizio, istruito mediante l'espletamento di prova per testi, il Tribunale di
Roma dichiarava la separazione dei coniugi, respingendo la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
collocava i minori presso il padre, incaricando il
Servizio sociale di assumere le decisioni di maggior interesse per gli stessi;
regolamentava il diritto di visita materno e disponeva che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 19 aprile 2022 ha proposto appello, Parte_1
contestando la decisione in punto di addebito della separazione e di assegnazione della casa familiare;
ha pertanto chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l'addebito della separazione al marito e, in via subordinata, fosse a lei assegnata la casa coniugale.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto di appello di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 22 maggio 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale del 16 maggio 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 13 giugno 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
3 Addebito della separazione
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla accertando che sin dal 1999, epoca in cui ebbe inizio la Parte_1
relazione, le parti si sono più volte reciprocamente insultate e picchiate, riproponendo questo modello di violenza anche nei confronti dei figli;
ha dunque accertato che la crisi familiare non potesse essere addebitata in via esclusiva al CP_1
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la
4 ha fondato la sua domanda di addebito sul comportamento aggressivo e Parte_1
violento attuato dal coniuge, a causa del quale ella si era recata al pronto soccorso numerose volte nel 2006, 2008 e 2014, come da certificati medici in atti;
aveva inoltre sporto denuncia ai Carabinieri in data 14 marzo 2014 in occasione dell'ultimo litigio e aveva in tale occasione dichiarato che il 'aveva colpiva “con un pugno in CP_1
bocca. Io a mia volta lo colpivo con uno schiaffo alla testa…da lì nasceva una colluttazione”.
Dall'istruttoria espletata attraverso l'escussione di testi - oltre che dalla consulenza tecnica d'ufficio ammessa in fase presidenziale - emerge che tra i coniugi vi erano frequenti e violenti litigi, che si svolgevano anche davanti ai figli: in particolare, la teste Tes_1
escussa all'udienza dell'8 marzo 2021, ha dichiarato che la e ha riferito “che Parte_1
i figli assistevano ai litigi tra i coniugi e vedevano quando arrivava la Polizia”, circostanza confermata anche dalla teste , la quale, escussa nella medesima udienza, ha riferito Testimone_2
che “i figli assistevano alle violenze e ai litigi”. Il figlio ascoltato all'udienza del 19 Per_1
dicembre 2019, ha dichiarato che “Con mio padre discutiamo per vari motivi, alzando anche i toni,
a discutere anche fisicamente con degli spintoni. In passato anche con mamma e con nonna di mamma erano successo cose… Con mamma avevamo litigato, una volta mi ricordo che poi neanche le avevo messo le mani addosso, era lei che si era fatta male dandomi una pizza”; il figlio , ha invece Per_2
dichiarato che “Quando mio padre si arrabbia si toglie gli occhiali e gli dà le spinte, poi mio fratello risponde. Due settimane fa è successo che mio padre era arrivato al punto che aveva preso mio fratello per il collo con il gomito. Io mi sono arrabbiato e ho dato un pizzone in faccia a mio padre perché mi ha turbato come cosa, e poi ci siamo alzati le mani io e mio padre … mio fratello ha aggredito mia madre, anche io. Alla fine, non è stata una menata, è successo che si davano le spinte e mia madre l'ha bloccato per terra. È successo una volta mentre con mio padre ogni cosa è un'alzata di mano”. La minore sentita dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale in data 28 Per_3
giugno 2018, ha riferito di ricordare i frequenti litigi tra i suoi genitori e “i momenti in cui piangeva dopo che la madre lanciava addosso al padre i piatti della cucina”; nella medesima consulenza tecnica d'ufficio emerge che il nucleo familiare ha difficoltà a fronteggiare e metabolizzare le condizioni di stress, tanto che ogni tensione rischia di sfociare in scontri violenti o nella richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, rischio accentuato dalla
5 circostanza che i genitori, poiché sprovvisti di strumenti psicologici adeguati, agiscono
“aggressivamente come conseguenza di un profondo vissuto di impotenza”.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale non è addebitabile in via esclusiva alla condotta tenuta dal posto che entrambi i coniugi hanno adottato una modalità di relazione CP_1
aggressiva e violenta che si è protratta per tutta la durata del rapporto e che si è anche manifestata dinanzi ai figli, creando una grave situazione di disagio degli stessi, che a loro volta si sono mostrati aggressivi e oppositivi con tutte le figure parentali e istituzionali di riferimento.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale, conseguentemente al collocamento dei figli presso il padre, ha correttamente assegnato la casa familiare al CP_1
La decisione va esente da censure.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta dagli atti del procedimento che la minore vive unitamente al padre presso la casa Per_3
coniugale, a far data dal 22 novembre 2023, quando è stato eseguito lo sfratto della la quale si è trasferita presso l'abitazione della di lei madre, sita nello stesso Parte_1
fabbricato ove è ubicata la casa coniugale. Dalla relazione del Servizio sociale depositata in data 16 gennaio 2023 emerge che la minore “si è detta felice di abitare con il padre Per_3
in quanto non intratteneva ottimi rapporti con la madre, con la quale i litigi erano frequenti” e ha riferito di frequentare la madre regolarmente nei giorni stabiliti.
In conclusione l'appello va integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate per il presente grado di giudizio – ivi comprese quelle relative al subprocedimento avente a oggetto la richiesta di sospensiva dell'efficacia della sentenza - in complessivi euro
4.400,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Non sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante – ammessa al gratuito patrocinio – l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con la partecipazione del Procuratore Controparte_1
Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 18176/2021 Parte_1
del Tribunale di Roma emessa il 10 novembre 2021, pubblicata il 22 novembre 2021; condanna alla rifusione in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n° RGAC 2230 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 13 giugno 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n° 46, presso lo studio del procuratore, avv. Pietro MADONIA, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nato Roma il 16 aprile 1967 ( ) Controparte_1 C.F._2
via Ulderico Sacchetto n l procuratore, avv. Stefania FORINO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLANTE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18176/2021 del Tribunale di Roma emessa il 10 novembre 2021, pubblicata il 22 novembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 novembre 2017 – deducendo Controparte_1
che a causa dei comportamenti tenuti dalla coniuge, gravemente Parte_1
contrari ai doveri coniugali e dannosi per la prole era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale tanto che si era dovuto allontanare dalla casa coniugale - adiva il Tribunale di Roma per chiedere che venisse pronunciata la separazione tra lui e la sua coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio a Roma l'8 Parte_1
febbraio 2003; specificava che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] l'8 Per_1
novembre 2003), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 20 Per_2 Per_3
gennaio 2008) che chiedeva fossero a lui affidati in via esclusiva, con collocamento presso di sé e regolamentazione della frequentazione con l'altro genitore;
chiedeva altresì che gli venisse assegnata la casa familiare e gli venisse attribuito un assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di separazione ma Parte_1
chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 1.000,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza dell'11 giugno 2018 il Presidente, esperito vanamente il tentativo di conciliazione e rilevata la grave conflittualità esistente tra le parti, disponeva espletarsi
CTU psicologica. All'esito, tenuto conto che dall'accertamento peritale era emerso il grave disagio dei minori e il connesso rischio evolutivo dei minori medesimi, il Presidente, con provvedimento emesso in data 6 febbraio 2019, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli al Servizio sociale di Roma - X Municipio, demandando allo stesso di assumere le decisioni di maggior interesse per i minori, sentiti i genitori;
collocava i minori
2 per la settimana e per un weekend al mese presso il padre e per un giorno a settimana e tre weekend al mese presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
All'esito del giudizio, istruito mediante l'espletamento di prova per testi, il Tribunale di
Roma dichiarava la separazione dei coniugi, respingendo la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
collocava i minori presso il padre, incaricando il
Servizio sociale di assumere le decisioni di maggior interesse per gli stessi;
regolamentava il diritto di visita materno e disponeva che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 19 aprile 2022 ha proposto appello, Parte_1
contestando la decisione in punto di addebito della separazione e di assegnazione della casa familiare;
ha pertanto chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l'addebito della separazione al marito e, in via subordinata, fosse a lei assegnata la casa coniugale.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto di appello di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 22 maggio 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale del 16 maggio 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 13 giugno 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
3 Addebito della separazione
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla accertando che sin dal 1999, epoca in cui ebbe inizio la Parte_1
relazione, le parti si sono più volte reciprocamente insultate e picchiate, riproponendo questo modello di violenza anche nei confronti dei figli;
ha dunque accertato che la crisi familiare non potesse essere addebitata in via esclusiva al CP_1
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la
4 ha fondato la sua domanda di addebito sul comportamento aggressivo e Parte_1
violento attuato dal coniuge, a causa del quale ella si era recata al pronto soccorso numerose volte nel 2006, 2008 e 2014, come da certificati medici in atti;
aveva inoltre sporto denuncia ai Carabinieri in data 14 marzo 2014 in occasione dell'ultimo litigio e aveva in tale occasione dichiarato che il 'aveva colpiva “con un pugno in CP_1
bocca. Io a mia volta lo colpivo con uno schiaffo alla testa…da lì nasceva una colluttazione”.
Dall'istruttoria espletata attraverso l'escussione di testi - oltre che dalla consulenza tecnica d'ufficio ammessa in fase presidenziale - emerge che tra i coniugi vi erano frequenti e violenti litigi, che si svolgevano anche davanti ai figli: in particolare, la teste Tes_1
escussa all'udienza dell'8 marzo 2021, ha dichiarato che la e ha riferito “che Parte_1
i figli assistevano ai litigi tra i coniugi e vedevano quando arrivava la Polizia”, circostanza confermata anche dalla teste , la quale, escussa nella medesima udienza, ha riferito Testimone_2
che “i figli assistevano alle violenze e ai litigi”. Il figlio ascoltato all'udienza del 19 Per_1
dicembre 2019, ha dichiarato che “Con mio padre discutiamo per vari motivi, alzando anche i toni,
a discutere anche fisicamente con degli spintoni. In passato anche con mamma e con nonna di mamma erano successo cose… Con mamma avevamo litigato, una volta mi ricordo che poi neanche le avevo messo le mani addosso, era lei che si era fatta male dandomi una pizza”; il figlio , ha invece Per_2
dichiarato che “Quando mio padre si arrabbia si toglie gli occhiali e gli dà le spinte, poi mio fratello risponde. Due settimane fa è successo che mio padre era arrivato al punto che aveva preso mio fratello per il collo con il gomito. Io mi sono arrabbiato e ho dato un pizzone in faccia a mio padre perché mi ha turbato come cosa, e poi ci siamo alzati le mani io e mio padre … mio fratello ha aggredito mia madre, anche io. Alla fine, non è stata una menata, è successo che si davano le spinte e mia madre l'ha bloccato per terra. È successo una volta mentre con mio padre ogni cosa è un'alzata di mano”. La minore sentita dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale in data 28 Per_3
giugno 2018, ha riferito di ricordare i frequenti litigi tra i suoi genitori e “i momenti in cui piangeva dopo che la madre lanciava addosso al padre i piatti della cucina”; nella medesima consulenza tecnica d'ufficio emerge che il nucleo familiare ha difficoltà a fronteggiare e metabolizzare le condizioni di stress, tanto che ogni tensione rischia di sfociare in scontri violenti o nella richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, rischio accentuato dalla
5 circostanza che i genitori, poiché sprovvisti di strumenti psicologici adeguati, agiscono
“aggressivamente come conseguenza di un profondo vissuto di impotenza”.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale non è addebitabile in via esclusiva alla condotta tenuta dal posto che entrambi i coniugi hanno adottato una modalità di relazione CP_1
aggressiva e violenta che si è protratta per tutta la durata del rapporto e che si è anche manifestata dinanzi ai figli, creando una grave situazione di disagio degli stessi, che a loro volta si sono mostrati aggressivi e oppositivi con tutte le figure parentali e istituzionali di riferimento.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale, conseguentemente al collocamento dei figli presso il padre, ha correttamente assegnato la casa familiare al CP_1
La decisione va esente da censure.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta dagli atti del procedimento che la minore vive unitamente al padre presso la casa Per_3
coniugale, a far data dal 22 novembre 2023, quando è stato eseguito lo sfratto della la quale si è trasferita presso l'abitazione della di lei madre, sita nello stesso Parte_1
fabbricato ove è ubicata la casa coniugale. Dalla relazione del Servizio sociale depositata in data 16 gennaio 2023 emerge che la minore “si è detta felice di abitare con il padre Per_3
in quanto non intratteneva ottimi rapporti con la madre, con la quale i litigi erano frequenti” e ha riferito di frequentare la madre regolarmente nei giorni stabiliti.
In conclusione l'appello va integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate per il presente grado di giudizio – ivi comprese quelle relative al subprocedimento avente a oggetto la richiesta di sospensiva dell'efficacia della sentenza - in complessivi euro
4.400,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Non sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante – ammessa al gratuito patrocinio – l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con la partecipazione del Procuratore Controparte_1
Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 18176/2021 Parte_1
del Tribunale di Roma emessa il 10 novembre 2021, pubblicata il 22 novembre 2021; condanna alla rifusione in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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