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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1150/2022 R.G., promosso da
Parte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua,
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppina Rizza,
Appellata
OGGETTO: appello – licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1134/2022 del 10.11.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava illegittimo CP_1
il licenziamento intimatole dalla cooperativa odierna appellante con raccomandata
1 dell'1.6.2016 in ragione della sopraggiunta cessazione, alla data del 9.6.2016, delle attività di integrazione scolastica dei minori disabili, svolte nell'ambito del servizio ASACOM accreditato dal Comune di Siracusa.
Citata la giurisprudenza di merito formatasi in materia, il giudice di primo grado rilevava, anzitutto, che nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare: l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive poste a fondamento del recesso;
il nesso di causalità tra dette ragioni e il licenziamento;
l'adempimento del cd. obbligo di repêchage ovvero l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, ovvero anche diverse, da quelle precedentemente espletate. Aggiungeva, che la necessaria specificazione delle ragioni oggettive poste alla base del licenziamento aveva il duplice fine di verificare che la scelta datoriale non fosse stata arbitraria e di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso.
Osservava che, nella fattispecie de qua, tra le parti era intercorso, dal 3.12.2014 all'1.6.2016 (data del licenziamento), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, con inquadramento della lavoratrice al livello C3 del Ccnl di riferimento e mansioni di “operatore per l'integrazione scolastica disabili” presso gli
Istituti Comprensivi del Comune di Siracusa. Evidenziava che la ricorrente, nel marzo
2016, aveva richiesto l'intervento del competente Ufficio del Lavoro, lamentando la mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti e che il 30.5.2016, le parti avevano raggiunto una conciliazione presso la DTL di Siracusa. Precisava che in occasione dell'incontro, avvenuto il giorno prima (in realtà 2 giorni prima) del licenziamento, la nulla aveva riferito circa la prossima cessazione delle attività del servizio Parte_1
di integrazione scolastica dei minori disabili e, quindi, la possibilità o necessità di riorganizzazione del lavoro e di eventuali licenziamenti.
2 Riteneva che le evidenziate circostanze deponessero per la pretestuosità delle ragioni addotte a giustificazione del licenziamento, in violazione del principio di buona fede, e dichiarava l'illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Disattendeva le difese di parte resistente relative alla inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, formulate sia in virtù dell'art. 4 della legge n.
108/1990 – che escludeva le Onlus dal regime di cui allo Statuto dei Lavoratori – che per il mancato raggiungimento del requisito dimensionale.
In particolare, negava l'efficacia nel caso de quo dell'art. 4 della legge n. 108/1990 in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 16031/2018), tale disposizione operava soltanto per le associazioni che perseguivano fini ideologicamente orientati di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, senza scopo di lucro, e tale non poteva considerarsi la Mondo Nuovo che aveva come scopo sociale l'assistenza socio-sanitaria. In ordine al difetto del requisito dimensionale, invece osservava che, contrariamente a quanto asserito dalla cooperativa, il numero dei dipendenti superava le quindici unità, giacché nel territorio di Priolo Gargallo non operava una specifica e singola articolazione aziendale, ma una Comunità Alloggio, denominata
“Casa Famiglia SE CO gestita dalla cooperativa stessa.
Pertanto, tenuto conto del numero complessivo dei lavoratori dipendenti della società datrice di lavoro all'epoca dei fatti e della ridotta anzianità della lavoratrice, dichiarato risolto il rapporto, riteneva equo determinare l'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Quanto alle pretese retributive avanzate dalla lavoratrice riteneva che le stesse, direttamente collegate alla conciliazione del 30.5.2016, dovessero essere fatte valere autonomamente.
La cooperativa soccombente appellava la sentenza con atto depositato il 12.12.2022.
resisteva al gravame. CP_1
3 La causa era posta in decisione il 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per la errata valutazione delle ragioni poste a fondamento del licenziamento e per avere, di conseguenza, ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il
Comune di Siracusa aveva comunicato la cessazione del servizio ASACOM con lettera del 31.5.2016, il giorno successivo alla conciliazione presso la DTL. Non poteva, quindi, ritenersi che il licenziamento fosse stato intimato, in mala fede, quale conseguenza dell'accordo conciliativo, tenuto conto del fatto che, peraltro, anche altri dipendenti addetti al medesimo servizio erano stati licenziati e i contratti del personale a tempo determinato non erano statti rinnovati.
Precisa, altresì, che non esisteva alcuna possibilità di reimpiegare la in CP_1
mansioni compatibili con quelle, precedentemente espletate, di assistente all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti portatori di handicap, in quanto presso la Comunità Alloggio denominata “Casa Famiglia per Anziani
SE CO, sita in Priolo, la professionalità richiesta – O.S.A./O. – era CP_2
differente. Deduce che, in ogni caso, anche ove fosse esistita la possibilità di impiegare la lavoratrice presso la Comunità, sarebbe stato onere della stessa indicare le posizioni disponibili. Aggiunge che in ipotesi di “semplice taglio del personale”, senza alcuna riorganizzazione aziendale, come nel caso di specie, la prova del repêchage non era richiesta.
Sostiene che, a fronte della oggettiva scadenza della convenzione ASACOM, presupposto dell'attività lavorativa svolta dalla odierna appellata, il giudice avrebbe dovuto, quindi, ritenere legittimo l'impugnato licenziamento.
4 2. Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto che il rapporto di lavoro in questione fosse assistito dalla tutela prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970.
Assume che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 4 della legge n.
108/1990, che esclude per le Onlus l'operatività dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, in quanto, come comprovato dalla visura in atti, l'attività sociale della consisteva nella prestazione di “ogni tipo di servizi socio- Parte_1
assistenziali o socio-sanitari a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali…” ed era finalizzata al “tendenziale” pareggio tra costi e ricavi.
Ribadisce, poi, il difetto del requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicabilità del regime previsto dall'art. 18. Contrariamente a quanto immotivatamente opinato dal giudice, e richiamate le risultanze documentali, allega che la società cooperativa operava attraverso due distinte unità produttive, impegnate in servizi differenti, e con sedi in due Comuni diversi, che occupavano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti ciascuna. L'autonomia dei servizi svolti nei due Comuni, assegnati alle relative sedi e con il relativo personale, si evinceva dall'esame del LUL e dei singoli prospetti paga, nei quali, per ciascun lavoratore, era indicata la sede di lavoro – Siracusa o Priolo – anche come centro di costo. Pertanto, il dato occupazionale, determinato complessivamente in 15,7 unità – tenuto conto dei rapporti part time - doveva essere ripartito tra le due sedi, con la conseguenza che doveva trovare applicazione il sistema di tutela obbligatoria e non già quello di tutela reale, come erroneamente affermato dal
Tribunale.
Aggiunge, infine, che in ogni caso dal dato dimensionale complessivo andavano detratte le due unità lavorative relative agli amministratori della cooperativa.
5 3. L'appello può essere solo parzialmente accolto.
Va premesso che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 2739/2024, 5592/2016).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide, l'indagine sull'impossibilità della ricollocazione del lavoratore va estesa all'impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (tra le più recenti vd. Cass. n. 31561/2023, ma il principio dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto è affermato sin dall'arresto delle SS.UU. n. 7755/1998, per il caso di sopravvenuta infermità permanente, venendo poi esteso – da Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del
2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019 - anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro). Il datore, prima di intimare il licenziamento, è quindi tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del
2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del
2019).
L'appellante quindi, contrariamente a quanto sostenuto in appello, era onerata di allegare e provare l'impossibilità della ricollocazione della lavoratrice in altre mansioni, anche inferiori, e di dimostrare, in tale ultima eventualità, il rifiuto della lavoratrice. Invece, si è limitata ad allegare l'impossibilità di ricollocazione della lavoratrice presso la casa di riposo per anziani gestita nel comune di Priolo
6 Gargallo nella quale, a suo dire, lavoravano unicamente lavoratori in possesso di specifica professionalità (personale OSA, OSS) mancante in capo alla CP_1
Quest'ultima, tuttavia ha prodotto agli atti di causa copiosa documentazione attestante lo svolgimento da parte della di diversi servizi di assistenza Parte_1
in regime di accreditamento presso il Comune di Siracusa, di assistenza domiciliare, non solo in favore di anziani, ma anche di minori e portatori di handicap, e in particolare dai documenti prodotti (determinazioni dirigenziali 429,
430 e 432 del 29.7.2016) risulta che la Cooperativa nell'anno 2016 gestiva anche un servizio di “Educativa domiciliare” erogato in favore di minori, proseguito anche nell'anno 2017 (determinazioni dirigenziali 745/2017, 638/2017,
638/2017), nel 2018 (determinazione dirigenziale 909/2017 relativa all'affidamento di 14 minori- 8 nuclei familiari) nel servizio di educativa domiciliare “Tutti piccoli e nel 2019 (determinazione dirigenziale Per_1
4/2020 di liquidazione compensi per i mesi di febbraio-aprile 2019).
Relativamente alla gestione di tali servizi affidati dal Comune di Siracusa la non ha allegato alcunché; in particolare non ha Parte_1
allegato né dimostrato il numero e le qualifiche del personale impiegato e quindi la mancanza di posizioni lavorative vacanti nelle quali poter ricollocare la dipendente, anche inferiori al livello di inquadramento C3 posseduto dalla stessa e inferiori alla professionalità da lei acquisita di Operatore per l'integrazione scolastica disabili. Inoltre, non ha nemmeno documentato che le uniche posizioni lavorative richieste nella gestione della casa di riposo gestita a Priolo Gargallo richiedevano la specifica professionalità di cui l'appellata era priva e che non fossero disponibili altre posizioni lavorative per lo svolgimento di mansioni anche inferiori nelle quali la potesse essere impiegata (cfr. Cass. 23789/2019). CP_1
Non appare poi irrilevante il fatto che la lavoratrice, prima dell'assunzione a tempo indeterminato nel dicembre 2014, aveva già svolto le medesime mansioni di
7 “educatore professionale” negli anni 2013 e 2014 con contratti di lavoro a progetto e di collaborazioni coordinata e continuativa stipulati con la stessa , Parte_1
come incontestato, e che notoriamente il servizio di “integrazione scolastica” cessava con la chiusura estiva degli istituti comprensivi comunali, tanto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato già prevedeva che la dipendente svolgesse le attività previste nel mansionario del ma anche la possibilità Pt_2
che le fossero richieste “eventuali mansioni ascrivibili alla qualifica e profilo professionale di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo rivestito”, essendo un fatto notorio che il servizio avente ad oggetto l'assistenza ai minori disabili per l'integrazione scolastica degli stessi sarebbe stato sospeso nel periodo di sospensione dell'attività didattica secondo il calendario scolastico. Nessuna rilevanza può avere poi la cessazione dei rapporti degli altri lavoratori adibiti al servizio ASACOM, trattandosi di rapporti a tempo determinato, nei quali le assunzioni, a differenza da quella dell'appellata assunta nel dicembre 2014, erano già finalizzate a coprire esigenze di personale per un tempo limitato, secondo il calendario scolastico.
Trova conferma quindi, anche se in forza di una diversa motivazione, il giudizio di illegittimità del licenziamento espresso dal tribunale.
4. Non può invece essere confermata la statuizione relativa alla tutela applicabile.
Pur condividendo l'affermazione secondo cui non è sufficiente la costituzione in forma di cooperativa avente ad oggetto lo svolgimento di attività di natura sociale e assistenziale per sottrarre la parte datoriale all'applicazione della tutela reale nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, richiedendosi a tal fine, altresì, la dimostrazione, non fornita nel caso de quo, di operare senza criteri di economicità ovvero perseguendo unicamente i fini sociali dell'ente, appare tuttavia documentata da parte appellante l'assenza del requisito dimensionale che dà diritto
8 alla tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell'art. 18 legge 300/70, dovendo tenersi conto del numero di dipendenti, inferiore a 15, in ciascuna delle due unità operative nelle quali si articola la (una avente sede a Siracusa e l'altra Parte_1
nel comune di Priolo Gargallo).
La tutela obbligatoria applicabile, essendo l'assunzione avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs 23/2015, è quella prevista dall'art. 8 legge 604/1966
e l'indennità risarcitoria deve essere commisurata in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento al pagamento effettivo., tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio della lavoratrice (un anno e mezzo) e del comportamento del datore di lavoro già stigmatizzato dal tribunale (avendo egli intimato il licenziamento subito dopo la conciliazione raggiunta tra le parti per le differenze retributive rivendicate dalla lavoratrice, senza nemmeno preannunciarlo in quella sede e non risultando vero che solo il giorno dopo la conciliazione la disdetta fu resa nota alla cooperativa, essendo notorio, verificandosi ogni anno, che il servizio
ASACOM cessasse con la fine dell'anno scolastico: la lettera del Comune di
Siracusa del 31.5.2016 cui fa riferimento l'appellante si limitava a indicare la data del 9 giugno 2016 come quella fino alla quale il servizio “doveva” essere assicurato),
5. Atteso l'accoglimento parziale dell'appello devono essere liquidate le spese processuali dei due gradi, a carico di parte appellante per il principio della soccombenza, restando ferma la liquidazione in favore dello Stato per il primo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ordina a
[...]
di riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni Parte_1
9 o, in mancanza, di versare alla stessa un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione e interessi maturati dalla data del licenziamento fino alla data del pagamento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
5000,00 in favore dello Stato per il primo grado di giudizio e in € 5.200,00 per il presente grado in favore della parte appellata, oltre spese generali (15%), CPA e
IVA.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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