Articolo 30 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 1974
Art. 30.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974