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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2016 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. MARCO FESTELLI
ATTORI
Contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
con l'Avv. MANUELA MALAVISI
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BENEDETTA LUCA CARBONARO e dell'Avv. FRANCESCO MOCCI.
CONVENUTO
1 Controparte_3
(C.F. ), con
[...] P.IVA_1
l'Avv. MANUELA MALAVISI e con l'Avv. VITTORIO ALLAVENA
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 27/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e hanno citato in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
(d'ora in poi per semplicità Controparte_4 [...]
) deducendo: Controparte_3
che aveva chiesto alla banca convenuta (filiale di Grosseto), Parte_1
la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa e che la banca aveva posto, quale condizione per la concessione del finanziamento, la sottoscrizione di cento azioni della stessa al prezzo Controparte_3
unilateralmente fissato di euro 62,50 ciascuna e, così, per un importo complessivo di euro 6.250,00; che all'attore, non avendo la disponibilità dell'intera somma necessaria all'acquisto delle azioni, fu offerta dai funzionari della Banca la possibilità di pagarne mensilmente il costo e che lo stesso fu invitato a stipulare un contratto di finanziamento di euro 2.250,00 espressamente finalizzato all'acquisto delle azioni della banca, prestito da restituire in 60 rate mensili di euro 34,62 al tasso agevolato dello 0,99% annuo;
che aveva chiesto alla stessa filiale di Grosseto della banca Parte_3
convenuta la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa e che
2 anche in quel caso fu invitata all'acquisto di cento azioni della stessa banca al prezzo di euro 62,50 l'una;
che fu addirittura obbligata all'acquisto di cento azioni della Parte_2
banca convenuta per l'importo complessivo di 6.500,00 euro al fine di agevolare l'erogazione di crediti al marito e che anche in Testimone_1
questo caso, non avendo la disponibilità liquida sufficiente all'acquisto, le fu fatto sottoscrivere un finanziamento espressamente finalizzato all'acquisto delle azioni, di pari importo (6.500.00 euro), prestito che la stessa si impegnava a rimborsare con 60 rate mensili da euro 106,84.
Le azioni, successivamente vendute, erano risultate tuttavia di scarsissimo valore (circa 10 centesimi ciascuna) in quanto non quotate sui mercati ufficiali e perciò illiquide ed avevano determinato la perdita pressoché totale del patrimonio inizialmente investito dagli attori, con la perdita di circa 6.240,00 euro sui 6.250,00 euro inizialmente investiti.
Gli attori avevano acquistato le azioni della solo Controparte_3
perché tale operazione era stata indicata loro come condizione essenziale per la concessione del mutuo, o comunque, per l'agevolazione di un prestito, con la conseguente nullità o annullabilità dei relativi contratti di acquisto delle azioni e dei collegati contratti di finanziamento, in quanto concessi all'esclusivo fine di far acquistare strumenti finanziari, di scarsa redditività, emessi dalla stessa banca finanziatrice e, dunque, immeritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c., per violazione degli articoli 38 e 47 Cost.
La banca convenuta era, altresì, responsabile per aver violato gli obblighi informativi relativi ai rischi dell'operazione.
In ragione di ciò gli attori hanno chiesto:
3 “per tutti gli attori dichiarare la nullità della vendita delle azioni CP_5
oggetto di causa, per carenza di forma scritta del contratto quadro ovvero per carenza di forma scritta dell'ordine di acquisto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori ovvero euro
6.250,00 ciascuno per i signori e ed euro 6.937,50 per la Pt_1 Parte_3
signora oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto Parte_2
sino al saldo.
In ipotesi, per tutti gli attori accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale ex articolo 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo
1439 c.c., di tutti i singoli contratti di acquisto azioni oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dai singoli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
In subordine, per tutti gli attori, accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, quale intermediario finanziario, degli articolo 21, 22 e 23 del
TUIF e regolamenti attuativi in tutti i contratti di vendita delle azioni CP_5
oggetto del presente giudizio, nonché accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario nella compravendita di titoli e nell'erogazione di servizi di investimento, consulenza, custodia titoli e accessorie attività di investimento, per l'effetto dichiarare risolti i contratti di vendita delle obbligazioni subordinate e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, subiti da ciascun singolo attore pari al costo d'acquisto delle azioni, ovvero al pagamento di quella somma anche minore che sarà ritenuta provata, equa e di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
4 4) In via ulteriormente subordinata, per tutti gli attori, accertare – per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa- la responsabilità precontrattuale dell'intermediario finanziario nella consulenza e nei servizi in materia di investimento nonché nella vendita delle azioni in questione e CP_5
conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da ciascun singolo attore nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di
Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Relativamente e dichiarare l'invalidità e/o Parte_1 Parte_2
la nullità, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2 della premessa in diritto, dei contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni descritti in CP_5
premessa, stipulati con la convenuta e conseguentemente condannare la convenuta alla ripetizione di tutte le somme percepite alla data della pronuncia della sentenza e, dichiarato nullo o invalido il vincolo contrattuale accertare che l'attore null'altro deve, per tale titolo, alla convenuta”
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_3
preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario in luogo del Tribunale di
Firenze, sezione specializzata in materia di imprese e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree.
In ragione di ciò ha chiesto:
“in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il
Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa;
rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa.
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa”.
5 Concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del
21.2.2018 il processo è stato dichiarato interrotto poiché Controparte_3
era stata nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa, con
[...]
conseguente applicazione degli articoli 83 testo unico bancario e 43 della legge fallimentare.
Con ricorso del 3.5.2018 gli attori hanno riassunto la causa (unicamente) nei confronti di , nella propria veste di acquirente del ramo Controparte_6
di azienda subentrata in tutti i contratti della cedente
[...]
, mentre quest'ultima non è stata Controparte_3
destinataria del ricorso in riassunzione.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_7
preliminare l'inammissibilità della riassunzione nei propri confronti, in quanto mero successore a titolo particolare nel diritto controverso ex articolo 111
c.p.c., dovendosi viceversa ritenere che l'unico soggetto legittimato passivo alla riassunzione del giudizio interrotto per perdita della capacità processuale della banca, a seguito della sua messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fossero i liquidatori della in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, con conseguente richiesta di estinzione del processo in quanto non tempestivamente riassunto nei confronti dell'unico soggetto legittimato.
In ogni caso, nel merito, ha dedotto il proprio difetto di titolarità passiva in ordine ai rapporti controversi per cui è causa e ciò in ragione del fatto che il commissario liquidatore della aveva stipulato Controparte_8
un contratto di cessione di azienda con in base al quale Controparte_2
quest'ultima non si era resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria di
[...]
, ma dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi menzionati. Controparte_3
6 In particolare, il primo comma dell'art. 3 del DL. n. 99/2017 escludeva espressamente dal perimetro della cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”.
Disposizione confermata anche dal successivo contratto di cessione inter- partes.
Ha sostenuto in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande attore, delle quali ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa di intervento volontario del 26.7.2019 si è costituita in giudizio anche , in Controparte_3
persona dei suoi liquidatori, sostanzialmente aderendo alle difese di CP_2
e chiedendo:
[...]
“in via preliminare, dichiarare l'estinzione del giudizio per le ragioni esposte in atti;
in subordine, in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di
Impresa;
nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto dedotto ed esposto in narrativa e quanto sarà dedotto e provato in corso di causa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie”.
La causa è stata istruita su base documentale e con prove testimoniali.
7 Ciò premesso in fatto il Tribunale osserva quanto segue.
• Sull'eccezione di incompetenza.
L'eccezione della convenuta (alla quale ha aderito anche la parte intervenuta)
è infondata.
Ed infatti, l'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Il legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali costituisce dunque un elemento fondante della competenza delle sezioni specializzate.
Ed in particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003 “deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti” (Cass. n. 8738 del 2017).
Dunque, si deve tenere conto, oltre che del tenore letterale dell'articolo 3 citato, anche della ratio ad esso sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo” (Cass. n. 22341del 2020).
8 Dunque, va affermata la competenza della sezione specializzata solo quando il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, come nel caso che ci occupa, la controversia non riguarda alcuna questione relativa al diritto societario
“l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” (Cass. n. 22340 del 2020).
Nel caso di specie, infatti, la controversia non involge un rapporto di natura societaria, essendo viceversa finalizzata esclusivamente ad una declaratoria di invalidità dei contratti di acquisto di azioni e di quelli di finanziamento ritenuti ad essi collegati, rimanendo invece del tutto estranea alla materia la partecipazione effettiva del socio (azionario) alle dinamiche societarie e la tutela dei diritti degli attori quali soci.
• Sull'eccezione di estinzione del processo.
Entrambe le parti, convenuta e intervenuta, sostengono che avendo gli attori riassunto il processo -originariamente promosso contro Controparte_3
nei confronti del soggetto dagli stessi attori ritenuto come suo
[...]
successore a titolo particolare (id est ), anziché nei confronti Controparte_2
dell'unico soggetto dotato di capacità di stare in giudizio a seguito dell'interruzione del processo, vale a dire in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, il processo dovrebbe dichiararsi estinto, essendo stato erroneamente riassunto nei confronti di soggetto non legittimato.
L'eccezione è infondata.
Deve a tal proposito osservarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi proprio in un caso analogo a quello di specie la Cassazione, richiamando un precedente del 2008 (Cass.
7611/2008), ha evidenziato che “in tema di interruzione del processo, una
9 volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando
l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire;
ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della
“vocatio in jus”, ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata od inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo”. Successivamente, si è ribadita
l'irrilevanza, ai fini dell'integrale perfezionamento della riassunzione del giudizio interrotto, dell'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione (cfr. Cass. 17679/2009, riguardo ad una ipotesi di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove si è affermata la sufficienza – ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo – del deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo fosse stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a
10 titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale;
Cass. 21869/2013; Cass. 7661/2015; Cass. 2174/2016, che ha raffermato come non incida sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della
“vocatio in ius”, sicché, ove essa sia viziata o addirittura inesistente, o comunque non correttamente compiuta “per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi”, il giudice sia tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non possa dichiarare
l'estinzione del processo;
Cass. 9189/2018; da ultimo, Cass. 6921/2019, che ha chiarito che ove la notifica del ricorso e del decreto, ai fini della “vocatio in ius”, sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con
l'art. 307 c.p.c., comma 3). (cfr. Cass. 29801/2020 resa proprio all'esito di un giudizio instaurato nei confronti di Controparte_3
successivamente interrotto a seguito della sua messa in liquidazione coatta amministrativa e riassunto dagli attori nei soli confronti di Controparte_7
quale cessionaria del ramo di azienda di in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa e non anche nei confronti di quest'ultima quale suo successore universale).
11 Conclusivamente, dunque, analogamente a quanto stabilito dalla suindicata pronuncia, deve rilevarsi che “l'inesatta individuazione della controparte non poteva in ogni caso determinare l'estinzione del giudizio, comunque tempestivamente riassunto con deposito del ricorso in riassunzione nel termine di legge”.
Nel caso di specie il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori ed in ogni caso è stata anche ristabilita l'integrità del contraddittorio, essendosi infatti in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
costituita in giudizio a titolo di intervento volontario, con ciò sanando ogni profilo di irregolarità sul punto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Passando dunque al merito si osserva quanto segue.
• Sul difetto di titolarità passiva di e, in Controparte_2
generale, sul merito delle domande.
Deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto di CP_2
a contraddire alle domande proposte dagli attori aventi ad oggetto
[...]
l'acquisto delle azioni e quelle conseguenti (di nullità, annullamento, risoluzione dei relativi contratti e di risarcimento danni).
Ed invero, l'art. 3 del DL. n. 99/2017 (contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_3
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, stabilisce che sono esclusi dalla cessione“ i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti
12 in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” ed anche “ le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”(cfr. doc. n. 3 di parte convenuta ). Controparte_2
L'art. 3 del contratto di cessione di azienda, stipulato in data 26.6.2017 tra
Banca Popolare di Vicenza spa in lca e la ., ha delimitato Controparte_2
poi ulteriormente l'oggetto della cessione, elencando dettagliatamente le attività e le passività cedute ed indicando le attività e le passività escluse. In particolare, si precisa che sono oggetto di cessione i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti o obbligazionisti. Sono, altresì, espressamente escluse le passività relative a debiti e responsabilità (e relativi effetti negativi) comunque connessi con “operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
e/o convertibili delle Banche in LCA” (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta
[...]
). CP_2
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto, in primo luogo, i contratti di vendita di azioni di Banca Popolare di Vicenza spa e le relative passività che, per quanto sopra esposto, non risultano compresi nell'ambito dei rapporti ceduti a . Controparte_2
Tali conclusioni non possono essere inficiate dal richiamo, da parte degli attori, al disposto dell'art. 2560 c.c., che disciplina la diversa e generale fattispecie della cessione volontaria dell'azienda e che è norma derogata dalla disciplina speciale dettata dall'art. 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017.
Parimenti infondati appaiono i paventati dubbi di legittimità costituzionale ( come già evidenziato in sede istruttoria con l'ordinanza del 21.2.2018) considerato che, nel caso in esame, la disciplina derogatoria appare giustificata
13 dalla specialità della fattispecie e, peraltro, la citata disciplina derogatoria risulta coerente con quella dettata per le procedure concorsuali (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa bancaria), in base alla quale, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, sorti prima del trasferimento (cfr. art. 105, comma 4 l.f. cui rinvia l'art. 80 comma 6 TUB).
Ne consegue il rigetto di tutte le domande relative all'acquisto delle azioni per cui è causa per difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta
. Controparte_2
Quanto alla sorte dei contratti di finanziamento stipulati dai soli Parte_1
e questi ultimi postulano il collegamento negoziale
[...] Parte_2
tra i contratti di acquisto di strumenti finanziari (azioni) e i contratti di finanziamento finalizzati agli stessi acquisti azionari, con conseguente nullità dei contratti di finanziamento per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2358 c.c.
Tale disposizione sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie ed è ritenuto applicabile, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma, fatte però salve le condizioni legittimanti previste dalla norma (cfr. sul punto -di recente- Cass. 372/2025).
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, ai fini della decisione è sufficiente rilevare che la convenuta ha documentato la sussistenza delle CP_3
condizioni legittimanti l'acquisto di azioni proprie, secondo quanto previsto dall'articolo 2358 c.c. nella sua versione aggiornata applicabile al caso di specie.
14 Ed infatti la norma, nella sua attuale formulazione, differisce rispetto al testo previgente, allorquando la stessa era sostanzialmente posta a tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ritenendo vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria e di riflesso accordando la nullità (virtuale) sia del contratto di finanziamento sia del contratto di acquisto delle azioni come conseguenza della violazione della norma imperativa.
Diversamente, alla luce dell'attuale formulazione introdotta ad opera del decreto legislativo 142/2008, applicabile ratione temporis al caso di specie, deve ritenersi che il mancato rispetto del divieto di acquisto di azione proprie comporti la nullità dell'intera operazione ai sensi dell'art. 1418 c.c (ivi compresa, cioè quella dei contratti di finanziamento collegati all'acquisto di azioni), ma solo laddove difettino le condizioni stabilite dalla legge.
Ed in particolare la predetta norma prevede, quali condizioni legittimanti l'acquisto di azioni proprie: che le stesse siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria, che gli amministratori redigano e depositino una relazione illustrativa analitica dalla quale devono emergere le condizioni, i termini, le ragioni dell'operazione e l'interesse sociale perseguito e che nella medesima relazione gli amministratori attestino la conformità delle condizioni praticate alle condizioni di mercato, nonché circa il merito creditizio del debitore;
che l'ammontare complessivo delle risorse impiegate e delle garanzie prestate non possa in ogni caso eccedere il limite degli utili e delle riserve disponibili.
E nella specie la banca convenuta ha fornito le suddette prove documentali e, in particolare:
l'estratto dei verbali di assemblea straordinaria dei soci del 27.04.2013 e del
26.04.2014 con i quali è stato autorizzato il C.d.A. a concedere a nuovi soci
15 finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni previsto dallo Statuto per la richiesta di ammissione a Socio della la CP_5
costituzione di riserve espressamente denominate “Riserva ex art. 2358” dell'importo pari al controvalore dei finanziamenti erogati;
le relazioni del cda ad essi allegate;
i bilanci del 2013 e del 214, nonché la relazione semestrale del 2015 dai quali si evince il rispetto del limiti quantitativi previsti ex lege per le riserve ( cfr. doc n 54 e seguenti allegati alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc).
A fronte di tale copiosa ed esaustiva documentazione gli attori non hanno formulato alcuna specifica contestazione in merito.
Ne consegue, per tale assorbente ragione, anche il rigetto di quest'ultima domanda.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, considerata la particolarità, la complessità e la natura delle questioni giuridiche trattate, anche in relazione al rinnovato ed attuale dibattito giurisprudenziale sulle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2438/2016, così provvede: respinge tutte le domande degli attori. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Grosseto 16.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2016 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. MARCO FESTELLI
ATTORI
Contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
con l'Avv. MANUELA MALAVISI
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BENEDETTA LUCA CARBONARO e dell'Avv. FRANCESCO MOCCI.
CONVENUTO
1 Controparte_3
(C.F. ), con
[...] P.IVA_1
l'Avv. MANUELA MALAVISI e con l'Avv. VITTORIO ALLAVENA
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 27/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e hanno citato in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
(d'ora in poi per semplicità Controparte_4 [...]
) deducendo: Controparte_3
che aveva chiesto alla banca convenuta (filiale di Grosseto), Parte_1
la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa e che la banca aveva posto, quale condizione per la concessione del finanziamento, la sottoscrizione di cento azioni della stessa al prezzo Controparte_3
unilateralmente fissato di euro 62,50 ciascuna e, così, per un importo complessivo di euro 6.250,00; che all'attore, non avendo la disponibilità dell'intera somma necessaria all'acquisto delle azioni, fu offerta dai funzionari della Banca la possibilità di pagarne mensilmente il costo e che lo stesso fu invitato a stipulare un contratto di finanziamento di euro 2.250,00 espressamente finalizzato all'acquisto delle azioni della banca, prestito da restituire in 60 rate mensili di euro 34,62 al tasso agevolato dello 0,99% annuo;
che aveva chiesto alla stessa filiale di Grosseto della banca Parte_3
convenuta la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa e che
2 anche in quel caso fu invitata all'acquisto di cento azioni della stessa banca al prezzo di euro 62,50 l'una;
che fu addirittura obbligata all'acquisto di cento azioni della Parte_2
banca convenuta per l'importo complessivo di 6.500,00 euro al fine di agevolare l'erogazione di crediti al marito e che anche in Testimone_1
questo caso, non avendo la disponibilità liquida sufficiente all'acquisto, le fu fatto sottoscrivere un finanziamento espressamente finalizzato all'acquisto delle azioni, di pari importo (6.500.00 euro), prestito che la stessa si impegnava a rimborsare con 60 rate mensili da euro 106,84.
Le azioni, successivamente vendute, erano risultate tuttavia di scarsissimo valore (circa 10 centesimi ciascuna) in quanto non quotate sui mercati ufficiali e perciò illiquide ed avevano determinato la perdita pressoché totale del patrimonio inizialmente investito dagli attori, con la perdita di circa 6.240,00 euro sui 6.250,00 euro inizialmente investiti.
Gli attori avevano acquistato le azioni della solo Controparte_3
perché tale operazione era stata indicata loro come condizione essenziale per la concessione del mutuo, o comunque, per l'agevolazione di un prestito, con la conseguente nullità o annullabilità dei relativi contratti di acquisto delle azioni e dei collegati contratti di finanziamento, in quanto concessi all'esclusivo fine di far acquistare strumenti finanziari, di scarsa redditività, emessi dalla stessa banca finanziatrice e, dunque, immeritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c., per violazione degli articoli 38 e 47 Cost.
La banca convenuta era, altresì, responsabile per aver violato gli obblighi informativi relativi ai rischi dell'operazione.
In ragione di ciò gli attori hanno chiesto:
3 “per tutti gli attori dichiarare la nullità della vendita delle azioni CP_5
oggetto di causa, per carenza di forma scritta del contratto quadro ovvero per carenza di forma scritta dell'ordine di acquisto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori ovvero euro
6.250,00 ciascuno per i signori e ed euro 6.937,50 per la Pt_1 Parte_3
signora oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto Parte_2
sino al saldo.
In ipotesi, per tutti gli attori accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale ex articolo 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo
1439 c.c., di tutti i singoli contratti di acquisto azioni oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dai singoli attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
In subordine, per tutti gli attori, accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, quale intermediario finanziario, degli articolo 21, 22 e 23 del
TUIF e regolamenti attuativi in tutti i contratti di vendita delle azioni CP_5
oggetto del presente giudizio, nonché accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario nella compravendita di titoli e nell'erogazione di servizi di investimento, consulenza, custodia titoli e accessorie attività di investimento, per l'effetto dichiarare risolti i contratti di vendita delle obbligazioni subordinate e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, subiti da ciascun singolo attore pari al costo d'acquisto delle azioni, ovvero al pagamento di quella somma anche minore che sarà ritenuta provata, equa e di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
4 4) In via ulteriormente subordinata, per tutti gli attori, accertare – per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa- la responsabilità precontrattuale dell'intermediario finanziario nella consulenza e nei servizi in materia di investimento nonché nella vendita delle azioni in questione e CP_5
conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da ciascun singolo attore nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di
Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Relativamente e dichiarare l'invalidità e/o Parte_1 Parte_2
la nullità, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2 della premessa in diritto, dei contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni descritti in CP_5
premessa, stipulati con la convenuta e conseguentemente condannare la convenuta alla ripetizione di tutte le somme percepite alla data della pronuncia della sentenza e, dichiarato nullo o invalido il vincolo contrattuale accertare che l'attore null'altro deve, per tale titolo, alla convenuta”
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_3
preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario in luogo del Tribunale di
Firenze, sezione specializzata in materia di imprese e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree.
In ragione di ciò ha chiesto:
“in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il
Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa;
rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa.
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa”.
5 Concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del
21.2.2018 il processo è stato dichiarato interrotto poiché Controparte_3
era stata nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa, con
[...]
conseguente applicazione degli articoli 83 testo unico bancario e 43 della legge fallimentare.
Con ricorso del 3.5.2018 gli attori hanno riassunto la causa (unicamente) nei confronti di , nella propria veste di acquirente del ramo Controparte_6
di azienda subentrata in tutti i contratti della cedente
[...]
, mentre quest'ultima non è stata Controparte_3
destinataria del ricorso in riassunzione.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_7
preliminare l'inammissibilità della riassunzione nei propri confronti, in quanto mero successore a titolo particolare nel diritto controverso ex articolo 111
c.p.c., dovendosi viceversa ritenere che l'unico soggetto legittimato passivo alla riassunzione del giudizio interrotto per perdita della capacità processuale della banca, a seguito della sua messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fossero i liquidatori della in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, con conseguente richiesta di estinzione del processo in quanto non tempestivamente riassunto nei confronti dell'unico soggetto legittimato.
In ogni caso, nel merito, ha dedotto il proprio difetto di titolarità passiva in ordine ai rapporti controversi per cui è causa e ciò in ragione del fatto che il commissario liquidatore della aveva stipulato Controparte_8
un contratto di cessione di azienda con in base al quale Controparte_2
quest'ultima non si era resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria di
[...]
, ma dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi menzionati. Controparte_3
6 In particolare, il primo comma dell'art. 3 del DL. n. 99/2017 escludeva espressamente dal perimetro della cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”.
Disposizione confermata anche dal successivo contratto di cessione inter- partes.
Ha sostenuto in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande attore, delle quali ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa di intervento volontario del 26.7.2019 si è costituita in giudizio anche , in Controparte_3
persona dei suoi liquidatori, sostanzialmente aderendo alle difese di CP_2
e chiedendo:
[...]
“in via preliminare, dichiarare l'estinzione del giudizio per le ragioni esposte in atti;
in subordine, in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di
Impresa;
nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto dedotto ed esposto in narrativa e quanto sarà dedotto e provato in corso di causa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie”.
La causa è stata istruita su base documentale e con prove testimoniali.
7 Ciò premesso in fatto il Tribunale osserva quanto segue.
• Sull'eccezione di incompetenza.
L'eccezione della convenuta (alla quale ha aderito anche la parte intervenuta)
è infondata.
Ed infatti, l'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Il legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali costituisce dunque un elemento fondante della competenza delle sezioni specializzate.
Ed in particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003 “deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti” (Cass. n. 8738 del 2017).
Dunque, si deve tenere conto, oltre che del tenore letterale dell'articolo 3 citato, anche della ratio ad esso sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo” (Cass. n. 22341del 2020).
8 Dunque, va affermata la competenza della sezione specializzata solo quando il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, come nel caso che ci occupa, la controversia non riguarda alcuna questione relativa al diritto societario
“l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” (Cass. n. 22340 del 2020).
Nel caso di specie, infatti, la controversia non involge un rapporto di natura societaria, essendo viceversa finalizzata esclusivamente ad una declaratoria di invalidità dei contratti di acquisto di azioni e di quelli di finanziamento ritenuti ad essi collegati, rimanendo invece del tutto estranea alla materia la partecipazione effettiva del socio (azionario) alle dinamiche societarie e la tutela dei diritti degli attori quali soci.
• Sull'eccezione di estinzione del processo.
Entrambe le parti, convenuta e intervenuta, sostengono che avendo gli attori riassunto il processo -originariamente promosso contro Controparte_3
nei confronti del soggetto dagli stessi attori ritenuto come suo
[...]
successore a titolo particolare (id est ), anziché nei confronti Controparte_2
dell'unico soggetto dotato di capacità di stare in giudizio a seguito dell'interruzione del processo, vale a dire in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, il processo dovrebbe dichiararsi estinto, essendo stato erroneamente riassunto nei confronti di soggetto non legittimato.
L'eccezione è infondata.
Deve a tal proposito osservarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi proprio in un caso analogo a quello di specie la Cassazione, richiamando un precedente del 2008 (Cass.
7611/2008), ha evidenziato che “in tema di interruzione del processo, una
9 volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando
l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire;
ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della
“vocatio in jus”, ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata od inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo”. Successivamente, si è ribadita
l'irrilevanza, ai fini dell'integrale perfezionamento della riassunzione del giudizio interrotto, dell'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione (cfr. Cass. 17679/2009, riguardo ad una ipotesi di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove si è affermata la sufficienza – ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo – del deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo fosse stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a
10 titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale;
Cass. 21869/2013; Cass. 7661/2015; Cass. 2174/2016, che ha raffermato come non incida sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della
“vocatio in ius”, sicché, ove essa sia viziata o addirittura inesistente, o comunque non correttamente compiuta “per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi”, il giudice sia tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non possa dichiarare
l'estinzione del processo;
Cass. 9189/2018; da ultimo, Cass. 6921/2019, che ha chiarito che ove la notifica del ricorso e del decreto, ai fini della “vocatio in ius”, sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con
l'art. 307 c.p.c., comma 3). (cfr. Cass. 29801/2020 resa proprio all'esito di un giudizio instaurato nei confronti di Controparte_3
successivamente interrotto a seguito della sua messa in liquidazione coatta amministrativa e riassunto dagli attori nei soli confronti di Controparte_7
quale cessionaria del ramo di azienda di in Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa e non anche nei confronti di quest'ultima quale suo successore universale).
11 Conclusivamente, dunque, analogamente a quanto stabilito dalla suindicata pronuncia, deve rilevarsi che “l'inesatta individuazione della controparte non poteva in ogni caso determinare l'estinzione del giudizio, comunque tempestivamente riassunto con deposito del ricorso in riassunzione nel termine di legge”.
Nel caso di specie il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori ed in ogni caso è stata anche ristabilita l'integrità del contraddittorio, essendosi infatti in liquidazione coatta amministrativa Controparte_3
costituita in giudizio a titolo di intervento volontario, con ciò sanando ogni profilo di irregolarità sul punto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Passando dunque al merito si osserva quanto segue.
• Sul difetto di titolarità passiva di e, in Controparte_2
generale, sul merito delle domande.
Deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva del rapporto di CP_2
a contraddire alle domande proposte dagli attori aventi ad oggetto
[...]
l'acquisto delle azioni e quelle conseguenti (di nullità, annullamento, risoluzione dei relativi contratti e di risarcimento danni).
Ed invero, l'art. 3 del DL. n. 99/2017 (contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_3
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, stabilisce che sono esclusi dalla cessione“ i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti
12 in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” ed anche “ le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”(cfr. doc. n. 3 di parte convenuta ). Controparte_2
L'art. 3 del contratto di cessione di azienda, stipulato in data 26.6.2017 tra
Banca Popolare di Vicenza spa in lca e la ., ha delimitato Controparte_2
poi ulteriormente l'oggetto della cessione, elencando dettagliatamente le attività e le passività cedute ed indicando le attività e le passività escluse. In particolare, si precisa che sono oggetto di cessione i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti o obbligazionisti. Sono, altresì, espressamente escluse le passività relative a debiti e responsabilità (e relativi effetti negativi) comunque connessi con “operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
e/o convertibili delle Banche in LCA” (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta
[...]
). CP_2
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto, in primo luogo, i contratti di vendita di azioni di Banca Popolare di Vicenza spa e le relative passività che, per quanto sopra esposto, non risultano compresi nell'ambito dei rapporti ceduti a . Controparte_2
Tali conclusioni non possono essere inficiate dal richiamo, da parte degli attori, al disposto dell'art. 2560 c.c., che disciplina la diversa e generale fattispecie della cessione volontaria dell'azienda e che è norma derogata dalla disciplina speciale dettata dall'art. 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017.
Parimenti infondati appaiono i paventati dubbi di legittimità costituzionale ( come già evidenziato in sede istruttoria con l'ordinanza del 21.2.2018) considerato che, nel caso in esame, la disciplina derogatoria appare giustificata
13 dalla specialità della fattispecie e, peraltro, la citata disciplina derogatoria risulta coerente con quella dettata per le procedure concorsuali (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa bancaria), in base alla quale, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, sorti prima del trasferimento (cfr. art. 105, comma 4 l.f. cui rinvia l'art. 80 comma 6 TUB).
Ne consegue il rigetto di tutte le domande relative all'acquisto delle azioni per cui è causa per difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta
. Controparte_2
Quanto alla sorte dei contratti di finanziamento stipulati dai soli Parte_1
e questi ultimi postulano il collegamento negoziale
[...] Parte_2
tra i contratti di acquisto di strumenti finanziari (azioni) e i contratti di finanziamento finalizzati agli stessi acquisti azionari, con conseguente nullità dei contratti di finanziamento per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2358 c.c.
Tale disposizione sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie ed è ritenuto applicabile, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma, fatte però salve le condizioni legittimanti previste dalla norma (cfr. sul punto -di recente- Cass. 372/2025).
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, ai fini della decisione è sufficiente rilevare che la convenuta ha documentato la sussistenza delle CP_3
condizioni legittimanti l'acquisto di azioni proprie, secondo quanto previsto dall'articolo 2358 c.c. nella sua versione aggiornata applicabile al caso di specie.
14 Ed infatti la norma, nella sua attuale formulazione, differisce rispetto al testo previgente, allorquando la stessa era sostanzialmente posta a tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ritenendo vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria e di riflesso accordando la nullità (virtuale) sia del contratto di finanziamento sia del contratto di acquisto delle azioni come conseguenza della violazione della norma imperativa.
Diversamente, alla luce dell'attuale formulazione introdotta ad opera del decreto legislativo 142/2008, applicabile ratione temporis al caso di specie, deve ritenersi che il mancato rispetto del divieto di acquisto di azione proprie comporti la nullità dell'intera operazione ai sensi dell'art. 1418 c.c (ivi compresa, cioè quella dei contratti di finanziamento collegati all'acquisto di azioni), ma solo laddove difettino le condizioni stabilite dalla legge.
Ed in particolare la predetta norma prevede, quali condizioni legittimanti l'acquisto di azioni proprie: che le stesse siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria, che gli amministratori redigano e depositino una relazione illustrativa analitica dalla quale devono emergere le condizioni, i termini, le ragioni dell'operazione e l'interesse sociale perseguito e che nella medesima relazione gli amministratori attestino la conformità delle condizioni praticate alle condizioni di mercato, nonché circa il merito creditizio del debitore;
che l'ammontare complessivo delle risorse impiegate e delle garanzie prestate non possa in ogni caso eccedere il limite degli utili e delle riserve disponibili.
E nella specie la banca convenuta ha fornito le suddette prove documentali e, in particolare:
l'estratto dei verbali di assemblea straordinaria dei soci del 27.04.2013 e del
26.04.2014 con i quali è stato autorizzato il C.d.A. a concedere a nuovi soci
15 finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni previsto dallo Statuto per la richiesta di ammissione a Socio della la CP_5
costituzione di riserve espressamente denominate “Riserva ex art. 2358” dell'importo pari al controvalore dei finanziamenti erogati;
le relazioni del cda ad essi allegate;
i bilanci del 2013 e del 214, nonché la relazione semestrale del 2015 dai quali si evince il rispetto del limiti quantitativi previsti ex lege per le riserve ( cfr. doc n 54 e seguenti allegati alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc).
A fronte di tale copiosa ed esaustiva documentazione gli attori non hanno formulato alcuna specifica contestazione in merito.
Ne consegue, per tale assorbente ragione, anche il rigetto di quest'ultima domanda.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, considerata la particolarità, la complessità e la natura delle questioni giuridiche trattate, anche in relazione al rinnovato ed attuale dibattito giurisprudenziale sulle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2438/2016, così provvede: respinge tutte le domande degli attori. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Grosseto 16.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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