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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 958 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rosa;
- società attrice-
contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di
Bartolo;
- società convenuta -
Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato assumendo di essere proprietaria Parte_1 del veicolo Ferrari 599 Fiorano tg. FS806LN (assicurato con polizza n. Controparte_1
529319220) - ha evocato in giudizio la Compagnia in epigrafe per sentirla condannare al pagamento della somma di € 95.000,00, a titolo d'indennizzo per il furto del suddetto veicolo asseritamente avvenuto in data 26.08.2020.
Al riguardo, ha dedotto che: - “in data 26.08.2020, alle ore 11:00 circa, Persona_1 parcheggiava l'autovettura Ferrari 599 Fiorano, targata FS 806 LN, di proprietà della società istante, sul viale Oxford nel territorio del Comune di Roma;
- “successivamente, intorno alle ore
12:30 circa, , nel riprendere la suddetta autovettura constatava che la stessa Persona_1 era stata oggetto di furto;
- “quest'ultimo provvedeva immediatamente a sporgere regolare denuncia/querela dell'accaduto presso la Legione Carabinieri Lazio - Stazione Carabinieri di Roma Tor VE, la cui copia si produce”.
Ha lamentato, poi, che “nonostante la regolare trasmissione e conseguente regolare ricezione di tutta la documentazione richiesta”, la società convenuta non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo spettante in ragione della sussistente copertura assicurativa. Ha, quindi, concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto condannarla all'integrale indennizzo dei CP_1 danni riportati dalla società istante a seguito del furto dell'autovettura Ferrari 599 Fiorano, targata FS 806 LN, di sua proprietà, quantificati in €. 95.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio e della fase stragiudiziale. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e difese”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 20.7.2021 si è costituita in giudizio la quale - in via preliminare - Controparte_2 ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 163, n.
3 e n. 4 c.p.c.; quanto al merito, ha contestato la ricostruzione della vicenda così come operata da parte attrice, evidenziando l'infondatezza della avversa domanda, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: In via preliminare dichiarare: 1) La nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc - violazione dell' art. 163 n. 3 e 4
c.p.c. per i motivi di cui sopra. Nel merito in punto all' An 2) rigettare la domanda di parte attorea, perché assolutamente infondata e non provata sia in fatto ed in diritto;
In punto al quantum. 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il risarcimento richiesto alla somma di € 25.000,00, per i motivi sopra esposti.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice. All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito analiticamente esposte.
1. Preliminarmente, priva di pregio risulta l'eccezione con cui la società convenuta ha lamentato la nullità dell'atto introduttivo del presente procedimento per asserita violazione degli art. 163 e ss.
c.p.c., risultando - di converso - i dati desumibili dall'atto di citazione certamente idonei a fornire a parte convenuta piena contezza dell'esatto "thema decidendum", così consentendole il pieno esercizio del diritto di difesa, come peraltro plasticamente dimostrato dall'esame delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Con particolare riferimento al contratto di assicurazione contro i danni, è noto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - spetta all'assicurato/danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n. 30656).
Ed ancora: “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (in tal senso, Cass. Civ. n. 4234/2012; 20/3/2006
n. 6108).
Incombe, dunque, sull'assicurato non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio.
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va registrato come incontestata e documentalmente provata sia l'esistenza del titolo negoziale costituito dalla polizza n. 529319220, stipulata da Parte_1 con la (v. doc. 1 e doc. 2 allegati al fascicolo di parte attrice).
[...] Controparte_2
Non può, invece, dirsi provato l'evento furto dedotto a fondamento dell'odierna pretesa di pagamento.
All'opposto, il complessivo quadro probatorio emerso all'esito della espletata istruttoria induce ragionevolmente a nutrire serie e fondate perplessità circa la veridicità della rappresentazione dei fatti (nella specie, del lamentato furto dell'autovettura) offerta dall'istante in citazione.
A supporto della propria domanda, parte attrice ha prodotto in giudizio - oltre al certificato di proprietà, alla carta di circolazione e al certificato cronologico con annotazione della perdita di possesso - la denuncia sporta da in data 26.8.2020 alle ore 13.48 presso la Persona_1
Legione Carabinieri Lazio - Stazione Carabinieri di Roma Tor VE (v. doc. 6 allegato al fascicolo di parte attrice).
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la dimostrazione del c.d.
“fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, non è sufficiente la produzione della denuncia di furto, in quanto “al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante, in mancanza della quale la prova del furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (Cass. n. 10262 del 7 settembre
1992; di recente v. anche Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3446, secondo cui “la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass.
07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935)”).
In ogni caso, siffatta denuncia non reca a corredo nessuna specifica indicazione sia del luogo dell'asserito furto (nella denuncia si legge: “Il fatto è avvenuto a Roma in Viale Oxford”; viale, come si evince dal doc. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta, lungo diversi chilometri), sia delle persone che avrebbero tanto potuto confermare. Solo all'udienza del 16.9.2022 - interrogato sulla circostanza n. 4) di cui alla Persona_1 memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n. 2 di parte convenuta (“E' vero che la vettura oggetto del furto è stata parcheggiata su viale Oxford in Roma, e in caso affermativo, ci può riferire a che altezza e/o numero civico”) - ha dichiarato: “Sub 4 confermo il capitolo. Il veicolo era parcato all'altezza del Policlinico di Torvergata. Aggiungo che essendo stato colpito da Meningite ed altro in tale data insistevo presso il detto Ospedale per le cure necessarie”.
Lo stesso, inoltre, ha confermato che nel momento in cui ha parcheggiato il veicolo era da solo
(interrogato sulla circostanza di cui al n. 6) “E' vero che quando ha parcheggiato la in CP_3 questione lei si trovava da solo” della memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato: “Sub 6 confermo il capitolo).
Il quadro probatorio fornito da parte attrice è reso ulteriormente incerto dagli elementi offerti dalla società convenuta, la quale ha fermamente contestato la veridicità dei fatti allegati da parte attrice in citazione.
A tal fine, la Compagnia ha prodotto le risultanze di un rigoroso rapporto investigativo condotto da e la querela dalla stessa depositata presso la Procura della Repubblica del Controparte_4
Tribunale di Milano (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta;
doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Dal rapporto investigativo è emerso che il veicolo per cui è causa era stato immatricolato per la prima volta in Germania in data 16.12.2008 ed era poi stato acquistato da ed Persona_1 immatricolato in Italia il 31.10.2018 per un valore di € 25.000,00, per poi essere da questi rivenduto alla (di cui lo stesso era legale rappresentante) per un importo di gran lunga Parte_1 superiore (€ 100.000,00, v. certificato cronologico PRA pag. 26 e pag. 27 relazione investigativa).
Le predette circostanze sono state confermate dallo stesso legale rappresentante della
[...]
nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 16.9.2022 (1) Controparte_5
“E' vero che la vettura Ferrari Fiorano 599 GTB per cui oggi è causa è stata prodotta per il mercato tedesco ed immatricolata per la prima volta in Germania”; 2) “E' vero che Pt_2
599 GTB proveniente dalla Germania è stata da lei acquistata ed immatricolata in Italia in
[...] data 31.10.2018 per un valore di € 25.000,00 (venticinquemila)”; 3) “E' vero che in pari data
(31.10.2018) ha successivamente venduto la detta vettura alla società di cui Parte_1 lei è rappresentante legale nonché socio unico per un prezzo di € 100.000,00 (centomila)”).
Dalle indagini espletate dalla “International German Project” per conto di Controparte_4
- ed in particolare dal certificato cronologico relativo all'autovettura modello Ferrari,
[...] identificata con numero di telaio ZFFFD60B000164545, rilasciato dall'ente automobilistico tedesco Contr
- è emerso, inoltre, che “il veicolo con numero di telaio ZFFFD60B000164545 è stato prodotto per il mercato tedesco il 06.04.2006 con l'autorizzazione nr. e1*2001/116*0227*00 ed immatricolato per la prima volta in Germania in data 16.12.2008. La lettura del documento evidenzia che l'ultima immatricolazione tedesca è avvenuta in data 12.11.2014 con la targa M SC
599 (Monaco di Baviera), radiata il 30.11.2015, intestata al seguente cittadino tedesco: Sig. nato il [...] a [...] res.: Str.11, D-81476 Persona_2 Persona_3
Monaco di Baviera. Durante l'immatricolazione sopra citata la vettura risultava assicurata con la società AXA Germania.
Abbiamo interpellato la compagnia d'assicurazioni AXA chiedendo informazioni in merito alle condizioni della vettura prima dell'esportazione in Italia e siamo venuti a conoscenza che il veicolo in argomento era stato distrutto a causa di un incendio nel 2016. Presentavamo, quindi, una richiesta alla compagnia d'assicurazioni tedesca la quale ci inviava copia della perizia effettuata da un loro professionista fiduciario che, in sintesi, confermava quanto sopra.
Difatti, dal report peritale risulta un danno totale, con immagini del veicolo ridotto ad un cumulo di macerie ferrose e la valutazione dei danni che, chiaramente, mette in risalto l'impossibilità di qualsiasi riparazione” (v. da pag. 49 a pag. 51 della relazione investigativa).
Interpellata la polizia tedesca, il sovraintendente capo della Kriminal Polizei, Herr Eckart
Rückwardt, ha fornito le seguenti informazioni: "Sono stato in servizio in merito ad un incendio, avvenuto in data 8 gennaio 2016 all'indirizzo 82152 Krailling, Konrad-Siebler Straße 2. Un'officina ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta, insieme ai veicoli che si trovavano all'interno, diverse auto sportive del marchio Tutti i veicoli completamente distrutti dall'incendio sono CP_3 stati inseriti nel sistema Interpol, per prevenire frodi verso le compagnie assicurative. Anche il veicolo con il VIN di cui sopra è stato completamente distrutto e quindi inserito nel sistema di ricerca Interpol, in data 10 marzo 2016, ed è attualmente ancora nel sistema di ricerca" (v. pag. 50
e pag. 51 relazione investigativa).
Le predette univoche e documentate circostanze non sono state in alcun modo smentite e scalfite dalla documentazione fornita da parte attrice agli investigatori e poi prodotta nel corso del giudizio.
In particolare, la fattura n. 908 del 19.09.2019 - emessa dalla in favore di Parte_3 [...]
(v. doc. 1 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice) e che, a dire di Parte_1 parte attrice, dimostrerebbe l'avvenuta effettuazione del “tagliando” per il veicolo per cui è causa -
è priva di qualunque riferimento al modello, alla targa, al telaio ed ai chilometri dell'autovettura assicurata.
D'altra parte, le fotografie ritraenti il veicolo sono prive di data (e, men che meno, di data certa) e la targa non risulta in alcun modo visibile (v. pag. 85 e pag. 86).
Dalla fotografia ritraente le chiavi (anche questa priva di data) non si evince, poi, alcun dato (ad esempio un codice numerico) che ne consenta la riconducibilità al veicolo per cui è causa.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, la domanda avanzata da
[...] non può trovare accoglimento, dovendo così essere integralmente rigettata. Parte_1
5. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 95.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 3.000,00 per la fase di studio;
€ 2.000,00 per la fase introduttiva;
€ 5.000,00 per la fase istruttoria;
€ 4.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
958/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere - in favore di in persona del legale rappresentante p.t. - le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 14.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra Minardi.