Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 16617
CASS
Sentenza 14 giugno 2024

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Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 16617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16617
    Data del deposito : 14 giugno 2024

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