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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il TR, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Angela Di AM Presidente
Mariangela Mastro Giudice rel.
Luca Bordin Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2296/2024 promossa da
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso De Michetti 80;
ATTORE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato TR , chiedendo l'accoglimento la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio in precedenza statuite, nei termini che seguono:
1) il SI. contribuirà al mantenimento dei figlioli maggiorenni e parzialmente Parte_1 autosufficienti economicamente, versando loro mensilmente, entro il giorno 10, l'importo di € 150,00 mensili per ciascuno, oltre al rimborso al 50% per le spese necessarie alle esigenze straordinarie, direttamente nei loro conti correnti personali;
1 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
2) Per ciò che concerne la regolamentazione delle visite del padre non collocatario, i figli saranno liberi di vedere il padre ogniqualvolta lo riterranno necessario e di loro gradimento, vista la maggiore età e la loro volontà in tal senso, espressamente dichiarata con atto sottoscritto il 18/10/2024;
3) il SI. , rimasto disoccupato, non dovrà versare alcun assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra , vista l'autosufficenza economica di quest'ultima in quanto Controparte_1 dipendente regolarmente retribuita, oltreché la propria ritrovata autonomia per poter trasformare la sua occupazione in tempo indeterminato e/o full time;
4) Per ogni altra disposizione, si applicherà il protocollo vigente presso l'intestato TR.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nel ricorso, possono essere sintetizzati come di seguito:
aveva contratto matrimonio concordatario il giorno 25 giugno Parte_1
2000 in Cortino (TE) con la Controparte_1
dall'unione coniugale erano nati due figli, e nati Per_1 Persona_2 rispettivamente il 31 luglio 2000 e il 3 giugno 2005, quindi maggiorenni e parzialmente autosufficienti economicamente;
sopravvenute inconciliabili divergenze e incomprensioni fra i coniugi, in data 9 gennaio 2014 l'intestato TR di Teramo aveva omologato la loro separazione personale;
successivamente, in data 19 maggio 2023, il medesimo TR aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio ai sensi della L. n° 898/1970 – permanendo la reciproca incompatibilità di carattere ed essendosi protratta senza interruzioni la loro separazione, ben oltre il tempo minimo previsto dalle vigenti leggi – , alle seguenti specifiche condizioni: «1) la figlia minore viene affidata in forma condivisa, con Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre può farle visita in ogni caso, ma con preavviso di un giorno e può tenerla con sé – compatibilmente con la sua presenza in
Italia – per due pomeriggi a settimana da concordare con la madre e sempre previo ascolto della figlia e per due fine settimane al mese, a settimane alterne. Il padre può, inoltre, tenerla con sé per almeno 15 giorni nelle ferie estive, per 6 giorni nelle festività natalizie e pasquali ed in ogni caso i periodi, i quali potranno essere non continuativi, devono essere concordati tra le parti, senza pregiudizio per gli interessi e le esigenze di studio, di riposo e di svago della minore. Saranno, infine, possibili modifiche concordate tra le parti. I rapporti tra il SI. e l'altro figlio Parte_1 Per_1 ormai maggiorenne, vengono direttamente concordati tra i medesimi;
2) rigetta la richiesta di pagamento diretto del mantenimento al figlio 3) pone le spese Per_1 straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018; 4) dispone che il c.d. assegno CP_ unico sia erogato dall in favore della ricorrente;
5) accoglie la domanda di
2 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
assegno divorzile della ricorrente e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
6) dichiara compensate per due terzi le spese processuali, ponendo il restante terzo a carico del resistente, spese che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre rimb. Forf., Iva e Cap come per legge;
successivamente, il ra stato licenziato ed era disoccupato dal giorno 7 Parte_1 settembre 2024; la resistente invece risultava esser lavoratrice subordinata, assunta a tempo determinato – ma con contratto regolarmente di volta in volta prorogato – presso la G.D.F. S.r.l., percependo uno stipendio mensile pari ad € 960,00 ca. ed una indennità di autonoma sistemazione di € 800,00 ca. mensili;
la figlia , nel frattempo era divenuta maggiorenne;
Persona_2
il figlio con autodichiarazione del 17 ottobre 2024, aveva Persona_3 inteso liberamente esprimere la sua volontà di percepire dal padre un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 150,00 mensili da versarsi direttamente nel proprio conto corrente, al fine di poter gestire a suo piacimento la somma di denaro-mantenimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio Controparte_1 sicché all'udienza del 28 gennaio 2025, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. Gli atti sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto darsi atto che la figlia della coppia nata il [...], è nel Persona_2 frattempo divenuta maggiorenne, di talché le modalità di frequentazione tra la figlia e il padre saranno rimesse all'autonomia delle parti, mentre residua, come si vedrà, la necessità di pronunciarsi sul contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento della ragazza, non ancora autosufficiente economicamente.
Tanto premesso, deve rammentarsi che il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio disciplinato dal primo comma dell'art. 9 della legge 898/1970 (e succ. mod.) presuppone, come essenziale e necessario requisito per la sua instaurazione, la sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in virtù dei quali chiedere “la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi al mantenimento” dell'ex coniuge e dei figli.
Deve trattarsi, come è noto, del sopraggiungere di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico (e/o dei rapporti personali) stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, che il giudice deve valutare sulla base del "diritto vivente", tenendo conto dell'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (tra le tante v. da ultimo Cass. Civ. n. 1645/2023;
14160/2022 7666/2022; 1119/2020; Sezioni Unite n. 18287/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente sul presupposto di essere stato licenziato e di Parte_1 versare, allo stato, in condizione di disoccupazione, chiede al TR la revoca dell'assegno divorzile
3 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
posto a suo carico con la sentenza di divorzio del 28 giugno 2023 e la riduzione del contributo al mantenimento ai figli conviventi con la madre.
Orbene, sembra non potersi porre seriamente in dubbio la circostanza dell'avvenuto licenziamento per giusta causa del resistente, documentata dalla certificazione rilasciata dal centro per l'impiego della
Regione Abruzzo;
quanto alla resistente, il afferma che costei lavorerebbe alle Parte_1 dipendenze dell'impresa G.D.F. srl, percependo uno stipendio mensile di circa 960,00 €, come del resto indicato anche nella sentenza di divorzio resa dall'intestato TR il 28 giugno 2023.
La sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro in danno del avvenuta per giusta Parte_1 causa su iniziativa del datore di lavoro, appare circostanza idonea ad alterare in maniera significativa l'equilibrio economico delle parti rispetto a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, sicché devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile, essendo venuto meno quello squilibrio reddituale che, in sede di separazione, aveva giustificato l'attribuzione in favore della resistente di un assegno.
Parimenti, deve accogliersi la domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli, in ragione della sopravvenuta riduzione della disponibilità economica del resistente, nonché in ragione dell'età dei figli ormai entrambi maggiorenni e astrattamente in grado di rendersi autonomi.
Non può, allo stato, trovare accoglimento la domanda di versamento diretto del contributo in favore del figlio in mancanza di specifica domanda in tal senso dell'interessato. Per_1
Quanto alle spese di lite, stante il contegno processuale della convenuta, che non costituendosi non si è opposta in alcun modo alla domanda, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il TR di Teramo, in composizione collegiale definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
con sentenza di questo TR del 28 giugno 2023;
[...]
2) dispone, a modifica di quanto in precedenza stabilito, che il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del sia ridotto fino all'ammontare di € 150,00 per ciascun Parte_1 figlio;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di AM
4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il TR, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Angela Di AM Presidente
Mariangela Mastro Giudice rel.
Luca Bordin Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2296/2024 promossa da
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso De Michetti 80;
ATTORE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato TR , chiedendo l'accoglimento la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio in precedenza statuite, nei termini che seguono:
1) il SI. contribuirà al mantenimento dei figlioli maggiorenni e parzialmente Parte_1 autosufficienti economicamente, versando loro mensilmente, entro il giorno 10, l'importo di € 150,00 mensili per ciascuno, oltre al rimborso al 50% per le spese necessarie alle esigenze straordinarie, direttamente nei loro conti correnti personali;
1 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
2) Per ciò che concerne la regolamentazione delle visite del padre non collocatario, i figli saranno liberi di vedere il padre ogniqualvolta lo riterranno necessario e di loro gradimento, vista la maggiore età e la loro volontà in tal senso, espressamente dichiarata con atto sottoscritto il 18/10/2024;
3) il SI. , rimasto disoccupato, non dovrà versare alcun assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra , vista l'autosufficenza economica di quest'ultima in quanto Controparte_1 dipendente regolarmente retribuita, oltreché la propria ritrovata autonomia per poter trasformare la sua occupazione in tempo indeterminato e/o full time;
4) Per ogni altra disposizione, si applicherà il protocollo vigente presso l'intestato TR.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nel ricorso, possono essere sintetizzati come di seguito:
aveva contratto matrimonio concordatario il giorno 25 giugno Parte_1
2000 in Cortino (TE) con la Controparte_1
dall'unione coniugale erano nati due figli, e nati Per_1 Persona_2 rispettivamente il 31 luglio 2000 e il 3 giugno 2005, quindi maggiorenni e parzialmente autosufficienti economicamente;
sopravvenute inconciliabili divergenze e incomprensioni fra i coniugi, in data 9 gennaio 2014 l'intestato TR di Teramo aveva omologato la loro separazione personale;
successivamente, in data 19 maggio 2023, il medesimo TR aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio ai sensi della L. n° 898/1970 – permanendo la reciproca incompatibilità di carattere ed essendosi protratta senza interruzioni la loro separazione, ben oltre il tempo minimo previsto dalle vigenti leggi – , alle seguenti specifiche condizioni: «1) la figlia minore viene affidata in forma condivisa, con Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre può farle visita in ogni caso, ma con preavviso di un giorno e può tenerla con sé – compatibilmente con la sua presenza in
Italia – per due pomeriggi a settimana da concordare con la madre e sempre previo ascolto della figlia e per due fine settimane al mese, a settimane alterne. Il padre può, inoltre, tenerla con sé per almeno 15 giorni nelle ferie estive, per 6 giorni nelle festività natalizie e pasquali ed in ogni caso i periodi, i quali potranno essere non continuativi, devono essere concordati tra le parti, senza pregiudizio per gli interessi e le esigenze di studio, di riposo e di svago della minore. Saranno, infine, possibili modifiche concordate tra le parti. I rapporti tra il SI. e l'altro figlio Parte_1 Per_1 ormai maggiorenne, vengono direttamente concordati tra i medesimi;
2) rigetta la richiesta di pagamento diretto del mantenimento al figlio 3) pone le spese Per_1 straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018; 4) dispone che il c.d. assegno CP_ unico sia erogato dall in favore della ricorrente;
5) accoglie la domanda di
2 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
assegno divorzile della ricorrente e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
6) dichiara compensate per due terzi le spese processuali, ponendo il restante terzo a carico del resistente, spese che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre rimb. Forf., Iva e Cap come per legge;
successivamente, il ra stato licenziato ed era disoccupato dal giorno 7 Parte_1 settembre 2024; la resistente invece risultava esser lavoratrice subordinata, assunta a tempo determinato – ma con contratto regolarmente di volta in volta prorogato – presso la G.D.F. S.r.l., percependo uno stipendio mensile pari ad € 960,00 ca. ed una indennità di autonoma sistemazione di € 800,00 ca. mensili;
la figlia , nel frattempo era divenuta maggiorenne;
Persona_2
il figlio con autodichiarazione del 17 ottobre 2024, aveva Persona_3 inteso liberamente esprimere la sua volontà di percepire dal padre un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 150,00 mensili da versarsi direttamente nel proprio conto corrente, al fine di poter gestire a suo piacimento la somma di denaro-mantenimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio Controparte_1 sicché all'udienza del 28 gennaio 2025, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. Gli atti sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto darsi atto che la figlia della coppia nata il [...], è nel Persona_2 frattempo divenuta maggiorenne, di talché le modalità di frequentazione tra la figlia e il padre saranno rimesse all'autonomia delle parti, mentre residua, come si vedrà, la necessità di pronunciarsi sul contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento della ragazza, non ancora autosufficiente economicamente.
Tanto premesso, deve rammentarsi che il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio disciplinato dal primo comma dell'art. 9 della legge 898/1970 (e succ. mod.) presuppone, come essenziale e necessario requisito per la sua instaurazione, la sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in virtù dei quali chiedere “la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi al mantenimento” dell'ex coniuge e dei figli.
Deve trattarsi, come è noto, del sopraggiungere di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico (e/o dei rapporti personali) stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, che il giudice deve valutare sulla base del "diritto vivente", tenendo conto dell'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (tra le tante v. da ultimo Cass. Civ. n. 1645/2023;
14160/2022 7666/2022; 1119/2020; Sezioni Unite n. 18287/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente sul presupposto di essere stato licenziato e di Parte_1 versare, allo stato, in condizione di disoccupazione, chiede al TR la revoca dell'assegno divorzile
3 TR di Teramo
r.g.n. 2296/2024
posto a suo carico con la sentenza di divorzio del 28 giugno 2023 e la riduzione del contributo al mantenimento ai figli conviventi con la madre.
Orbene, sembra non potersi porre seriamente in dubbio la circostanza dell'avvenuto licenziamento per giusta causa del resistente, documentata dalla certificazione rilasciata dal centro per l'impiego della
Regione Abruzzo;
quanto alla resistente, il afferma che costei lavorerebbe alle Parte_1 dipendenze dell'impresa G.D.F. srl, percependo uno stipendio mensile di circa 960,00 €, come del resto indicato anche nella sentenza di divorzio resa dall'intestato TR il 28 giugno 2023.
La sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro in danno del avvenuta per giusta Parte_1 causa su iniziativa del datore di lavoro, appare circostanza idonea ad alterare in maniera significativa l'equilibrio economico delle parti rispetto a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, sicché devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile, essendo venuto meno quello squilibrio reddituale che, in sede di separazione, aveva giustificato l'attribuzione in favore della resistente di un assegno.
Parimenti, deve accogliersi la domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli, in ragione della sopravvenuta riduzione della disponibilità economica del resistente, nonché in ragione dell'età dei figli ormai entrambi maggiorenni e astrattamente in grado di rendersi autonomi.
Non può, allo stato, trovare accoglimento la domanda di versamento diretto del contributo in favore del figlio in mancanza di specifica domanda in tal senso dell'interessato. Per_1
Quanto alle spese di lite, stante il contegno processuale della convenuta, che non costituendosi non si è opposta in alcun modo alla domanda, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il TR di Teramo, in composizione collegiale definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
con sentenza di questo TR del 28 giugno 2023;
[...]
2) dispone, a modifica di quanto in precedenza stabilito, che il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del sia ridotto fino all'ammontare di € 150,00 per ciascun Parte_1 figlio;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di AM
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