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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1665/2024 promossa da:
, nata ad [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores Bello
n. 3, presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato ad [...] in data [...], c.f. residente P_ C.F._2 in Borgo Ticino, via Bernini n. 23, elettivamente domiciliato in Novara, via Dolores Bello n. 3, presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che la loro separazione venga omologata alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_ autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Gattico di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) Il figlio IN viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione PE abitativa presso la madre;
4) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Signor resta assegnata allo stesso, P_ avendo la SI già trasferito, di fatto, la sua abitazione nell'immobile alla stessa Parte_1 concesso in comodato d'uso, dal marito come da contratto qui prodotto P_
1 5) Il padre, potrà tenere con sé il figlio , che dal mese di settembre 2024 frequenterà la scuola PE materna usufruendo, anche, del post- asilo, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 8.00 del Lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'asilo e/o a scuola e ciò compatibilmente con le esigenze future personali, scolastiche e prescolastiche di . Il padre terrà con sè il figlio PE
tutte le settimane dalle ore 16 del mercoledì riaccompagnandolo all'asilo e/o a scuola il PE giovedì mattina;
6) Al padre è consentito inoltre, tenere con sé il figlio il giorno di Natale o di S. Stefano ed PE il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e ciò ad anni alterni
7) Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per un periodo di giorni 15, in occasione PE delle vacanze estive, da individuarsi nel mese di Agosto, sempre, comunque, compatibilmente con i futuri impegni personali, prescolastici e scolastici dello stesso. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato, almeno due mesi prima della partenza, alla SI;
Parte_1
8) Il signor si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio P_
, l'importo di € 300,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da PE versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
9) Il Signor sin d'ora acconsente a che l'Assegno Unico, ex Lege previsto per il figlio P_ IN , venga richiesto direttamente dalla SI e venga percepito, per PE Parte_1
l'intero ammonatre, solo da quest'ultima 10) Le spese di carattere straordinario, inerenti all'istruzione, educazione e salute del figlio, sono a carico del signor in ragione del 100 % P_
11) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51 2 comma cpc, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, e dichiarano che ogni loro rapporto economico è definito, riconoscendo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in GATTICO-VERUNO, in data Parte_1 P_
26 settembre 2021, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 19, parte
II, serie C, anno 2021.
Dalla lore unione è nato il figlio ancora INnne (Borgomanero, 12/01/2021). PE
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 P_ così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata ad [...] in Parte_1 data 01/09/1987 e nato ad [...] in data [...]; P_
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
7/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1665/2024 promossa da:
, nata ad [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores Bello
n. 3, presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato ad [...] in data [...], c.f. residente P_ C.F._2 in Borgo Ticino, via Bernini n. 23, elettivamente domiciliato in Novara, via Dolores Bello n. 3, presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che la loro separazione venga omologata alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_ autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Gattico di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) Il figlio IN viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione PE abitativa presso la madre;
4) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Signor resta assegnata allo stesso, P_ avendo la SI già trasferito, di fatto, la sua abitazione nell'immobile alla stessa Parte_1 concesso in comodato d'uso, dal marito come da contratto qui prodotto P_
1 5) Il padre, potrà tenere con sé il figlio , che dal mese di settembre 2024 frequenterà la scuola PE materna usufruendo, anche, del post- asilo, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 8.00 del Lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'asilo e/o a scuola e ciò compatibilmente con le esigenze future personali, scolastiche e prescolastiche di . Il padre terrà con sè il figlio PE
tutte le settimane dalle ore 16 del mercoledì riaccompagnandolo all'asilo e/o a scuola il PE giovedì mattina;
6) Al padre è consentito inoltre, tenere con sé il figlio il giorno di Natale o di S. Stefano ed PE il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e ciò ad anni alterni
7) Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per un periodo di giorni 15, in occasione PE delle vacanze estive, da individuarsi nel mese di Agosto, sempre, comunque, compatibilmente con i futuri impegni personali, prescolastici e scolastici dello stesso. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato, almeno due mesi prima della partenza, alla SI;
Parte_1
8) Il signor si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio P_
, l'importo di € 300,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da PE versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
9) Il Signor sin d'ora acconsente a che l'Assegno Unico, ex Lege previsto per il figlio P_ IN , venga richiesto direttamente dalla SI e venga percepito, per PE Parte_1
l'intero ammonatre, solo da quest'ultima 10) Le spese di carattere straordinario, inerenti all'istruzione, educazione e salute del figlio, sono a carico del signor in ragione del 100 % P_
11) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51 2 comma cpc, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, e dichiarano che ogni loro rapporto economico è definito, riconoscendo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in GATTICO-VERUNO, in data Parte_1 P_
26 settembre 2021, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 19, parte
II, serie C, anno 2021.
Dalla lore unione è nato il figlio ancora INnne (Borgomanero, 12/01/2021). PE
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 P_ così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata ad [...] in Parte_1 data 01/09/1987 e nato ad [...] in data [...]; P_
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
7/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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