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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 264/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2025,
da e ,con il patrocinio dell'avv. ORI Parte_1 Parte_2
PIO UGO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, all'udienza del 08.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 264/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a FOLLINA (TV) il 09/07/1960, e C.F._1 Parte_2
(CF: , n. a PIEVE DI SOLIGO (TV) il
[...] C.F._2
23/11/1966 , che hanno contratto matrimonio il 20.05.1995 a PIEVE
DI SOLIGO (TV), atto trascritto al n. 9, parte II, Serie A, anno
1995, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale di Via Schenelle n.52, IE di SO (TV),
di proprietà della moglie, rimane in uso alla stessa;
d) I coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento, con le precisazioni di cui appresso. Gli stessi peraltro intendono definire anche ogni loro rapporto economico nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali e degli obblighi di mantenimento, nonché procedere allo scioglimento della comunione immobiliare tra loro esistente, per cui: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, trasferisce in piena proprietà a nata C.F._3 Parte_2
a IE di SO (TV) il 23.11.1966 C.F. che C.F._2 accetta, le seguenti unità immobiliari meglio descritte nei successivi punti 1) e 2):
1)- la quota di 1/2 del diritto di proprietà della seguente unità immobiliare costituita da un appartamento al piano primo, facente parte di un fabbricato in un condominio denominato "LA NAVE" sito in Comune di
Padova, Via Portello n. 15, e precisamente l'unità immobiliare contraddistinta dall'interno 108 così catastalmente censita:
Comune di Padova - Catasto Fabbricati - Foglio 91 (novantuno)
M.N. 616 (seicentosedici) sub. 30 (trenta)
Via del Portello n. 15 - Zona Cens.
2 - piano 1 -cat. A/2 - cl. 5 -
vani 1,5 con sup. cat. tot. mq. 31, escluse aree scoperte mq. 31 -
R. Euro 321,49.
Con la precisazione che l'attuale identificazione catastale deriva dalla soppressione (per allineamento mappe) della particella n. 335
sub.30 della Sezione F - Foglio 7, giusta variazione per "bonifica identificativo catastale" in data 14 febbraio 2013 prot. n.
PD0034292.
Detta porzione immobiliare confina con muri perimetrali, corridoio comune e proprietà di terzi, salvo altri e variati.
A migliore identificazione dell'unità sopradescritta, si allega copia fotostatica della planimetria presentata in catasto per il suo censimento (allegato A).
È compresa la comproprietà sulle parti ed impianti comuni di cui agli art. 1117 e seguenti del Codice Civile, nonché al vigente regolamento di Condominio, che la parte cessionarie dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare. Quanto sopra descritto viene trasferito e accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, con ogni relativa accessione e pertinenza, fissi e infissi, servitù attive e passive,
anche non apparenti e discontinue anche se non risultanti dai pubblici registri o da titoli di acquisto e in particolare con quelle venutesi a creare a seguito del frazionamento dell'intero edificio e stabilite dalla legge e dal regolamento di condominio a carico di ciascun condomino, e comunque le servitù nascenti dalla situazione di comproprietà o stabilite e poste in essere dalla legge o dal regolamento di condominio, subentrando parte acquirente in pieno luogo e stato a parte cedente anche per ogni rapporto inerente, con il possesso immediato e con ogni garanzia di legge circa la buona e piena proprietà e la più assoluta libertà da pesi, oneri, vincoli,
censi, privilegi anche fiscali, diritti reali o personali o diritti di prelazione comunque a terzi spettanti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. In particolare, si richiamano:
- le servitù, anche reciproche, per canalizzazioni, scarichi e allacciamennti, sia su aree comuni che su aree di proprietà
esclusiva, con i relativi diritti di passaggio per ispezioni e manutenzione, ma con l'obbligo del ripristino.
- la servitù di attingere acqua, aria calda e fredda, ecc. dagli impianti condominiali, come da atto in data 12 novembre 1970 rep.
n. 55865 del notaio di Padova, nonché la servitù di Persona_1
elettrodotto a favore dell'ENEL costituita con atto autenticato in data 2 dicembre 1976 rep. n. 359650 del Notaio di Padova. Per_2
A) In conformità alla normativa urbanistica vigente parte cedente dichiara e garantisce che il fabbricato, a cui Parte_1
appartengono le unità immobiliari in oggetto, è stato edificato in conformità a quanto prescritto dalla Licenza edilizia n. 233 di reg. e n. 12816 di prot. rilasciata dal Comune di Padova in data 28 agosto
1968 e alle successive varianti:
- n. 233 di reg. e n. 12816 di prot. in data 28 gennaio 1971
- n. 549 di reg. e n. 30190 di prot. in data 12 dicembre 1972
- n. 549 di reg. e n. 47303 di prot. in data 21 novembre 1975
Dichiara inoltre che i relativi certificati di abitabilità sono stati rilasciati in data 28 agosto 1973 prot. n 15862, in data 19 febbraio
1974 prot. n. 59148 e da ultimo in data 30 gennaio 1976.
Dichiara inoltre che dopo l'ultimazione non sono stati eseguito ulteriori lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio,
né sono stati adottati i provvedimento sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico-Edilizia e che l'area scoperta, di superficie complessiva inferiore a mq. 5.000 è pertinente al fabbricato di cui trattasi.
Dichiara inoltre che dati catastali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto, allegate in copia, sono conformi allo stato di fatto in conformità delle\ vigenti disposizioni in materia catastale e che non sussistono difformità che possano influire sull'attribuzione della rendita catastale o dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Viene dato atto che l'intestazione catastale di quanto in oggetto è
conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La quota oggetto della presente cessione è pervenuta al cedente a seguito di contratto di compravendita del 21 Parte_1
febbraio 2022 rep. n. 4086 del Notaio Persona_3
La parte cedente dichiara altresì ai sensi del D.L. 27.04.1990 n.
90, coordinato con la Legge di conversione 26.06.1990, n.165 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n.15,
previamente ammonita circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che il reddito fondiario dell'unità immobiliare è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione di reddito.
B) In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008 e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'art. 1 del Decreto predetto, esistenti nell'immobile, le parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi previsti in materia di sicurezza degli impianti negli edifici. La parte cedente dichiara che l'impiantistica elettrica ed idraulica è funzionante ed esente da difetti occulti e conforme alle norme vigenti al momento della loro installazione. La parte cessionaria, prende atto di quanto sopra e comunque:
- esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo rinunciando, ai sensi dell'art. 1490 C.C. alla garanzia di conformità
degli impianti;
- si obbliga eventualmente ad adeguarli e ad ottenere le necessarie dichiarazioni di conformità a propria esclusiva cura e spese;
- dispensa parte cedente dall'obbligo di consegnare la documentazione amministrativa e tecnica relativa a detti impianti,
nonché i libretti di uso e manutenzione.
- dichiara di farsi integralmente carico dei rischi che possono derivare dalla mancata conformità degli impianti stessi.
- La parte cessionaria, acquirente dell'immobile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel d.lgs 192/2005 così come modificato dal d.lgs. 311/2006 e dal d.l. 63/2013 e dal D.L. n. 145/2013, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
in particolare dichiara di aver ricevuto l'attestato rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni normative ed in corso di validità, redatto in data 12.
02. 2022 dall'Arch. La parte cedente e cessionaria Persona_4
si dichiarano entrambe a conoscenza del regime sanzionatorio previsto dalla normativa citata.
C) Parte cedente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca sull'immobile di cui cede la propria quota e all'iscrizione di ipoteca legale e/o a qualsiasi diritto di iscrizione di ipoteca nascente dall'atto concluso.
2) – nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, trasferisce in piena proprietà a nata C.F._3 Parte_2
a IE di SO (TV) il 23.11.1966 C.F. che CodiceFiscale_4
accetta, la quota di 1/2 del diritto di proprietà delle seguenti unità immobiliari costituita da un appartamento al primo piano facente parte di un fabbricato a più alloggi sito in Comune di
Jesolo, in Piazza Granatiere n.19, e precisamente l'unità così
censita catastalmente:
Comune di Jesolo - Catasto Fabbricati - Foglio 47 (quarantasette)
M.N. 160 (centosessanta) sub. 4 (quattro)
VIA CRISTOFORO COLOMBO n. 129 - piano 1 - cat. A/3 - cl.
2 - vani 5
- R. Euro 253,06 , con superficie cat. di mq. 83 totale escluse aree scoperte mq. 74.
Trattasi di porzione di fabbricato edificato su area censita al
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 47 con M.N. 160, Ente
Urbano di complessivi mq. 490 confinante con i mapp. nn. 217, 146,
64, strada, mapp. nn. 185 e 258, salvo altri e variati. A migliore identificazione dell'unità sopradescritta si allega copia della planimetria presentata in catasto per il suo censimento
(allegato B).
E' compresa la comproprietà sulle parti e impianti comuni di cui agli art. 1100 e seguenti C.C. in particolare quella relativa ai muri divisori con il contiguo fabbricato, nonché alla vigente regolamentazione legale o convenzionale della comunione, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3° dell'art. 1104 C.C. le parti convengono che tutti i contributi aventi ad oggetto attività
eccedente l'ordinaria amministrazione, eventualmente già deliberate e non ancora eseguite, rimarranno a completo carico della parte cedente.
Quanto sopra descritto viene trasferito e accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, con ogni relativa accessione e pertinenza, fissi e infissi, servitù attive e passive inerenti, apparenti e anche non apparenti e discontinue anche se non risultanti dai pubblici registri o da titoli di acquisto e in particolare con quelle venutesi a creare a seguito del frazionamento dell'intero edificio e stabilite dalla legge e dal regolamento di condominio a carico di ciascun condomino, e comunque le servitù
nascenti dalla situazione di comproprietà o stabilite e poste in essere dalla legge o dal regolamento di condominio, subentrando parte acquirente in pieno luogo e stato a parte cedente anche per ogni rapporto inerente, con il possesso immediato e con ogni garanzia di legge circa la buona e piena proprietà e la più assoluta libertà da pesi, oneri, vincoli, censi, privilegi anche fiscali, diritti reali o personali o diritti di prelazione comunque a terzi spettanti,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. In particolare si richiamano le servitù anche reciproche, per canalizzazioni, scarichi e allacciamenti, sia su aree comuni che su aree di proprietà
esclusiva, con i relativi diritti di passaggio per ispezioni e manutenzione, ma con l'obbligo di ripristino.
La parte cessionaria viene contestualmente immessa nel possesso del bene ceduto.
A) In conformità alla normativa urbanistica vigente parte cedente dichiara e garantisce che il fabbricato in oggetto è Parte_1
stato edificato, fuori dei centri abitati, in data anteriore al 01
settembre 1967.
Successivamente il ha rilasciato in data 24 marzo Controparte_1
1978 la concessione edilizia n.144 prot. n. 17742 e successiva variante in corso d'opera n.281 rilasciata in data 12 ottobre 1978
prot. n. 16784, e relativa abitabilità in data 30 aprile 1979 prot.
9564.
La parte cedente dichiara inoltre che sono stati presentati:
- in data 06 settembre 2005 prot. n. GE/2005/0053305, per CP_2
installazione di tenda e condizionatore;
- in data 07 ottobre 2014 prot. n. GE/2014/0063795, per CP_3
modifiche interne di unità ad uso residenziale.
Dichiara inoltre che, ad eccezione di quanto sopra evidenziato, non sono stati eseguiti ulteriori lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali dal richiedere la sanatoria o altro provvedimento accessorio, né sono stati adottati i provvedimento sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico-Edilizia
e che l'area scoperta, di superficie complessiva inferiore a mq.
5.000 è pertinente al fabbricato di cui trattasi.
Dichiara inoltre che dati catastali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto, allegate in copia, sono conformi allo stato di fatto in conformità delle vigenti disposizioni in materia catastale e che non sussistono difformità che possano influire sull'attribuzione della rendita catastale o dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Viene dato atto che l'intestazione catastale di quanto in oggetto è
conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La quota oggetto della presente cessione è pervenuta al cedente a seguito di contratto di compravendita del 10 marzo Parte_1
2021 rep. n. 68243 del Notaio Persona_5
La parte cedente dichiara altresì ai sensi del D.L. 27.04.1990 n.
90, coordinato con la Legge di conversione 26.06.1990, n.165 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n.15,
previamente ammonita circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che il reddito fondiario dell'unità immobiliare è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione di reddito.
B) In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008 e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'art. 1 del Decreto predetto, esistenti nell'immobile, le parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi previsti in materia di sicurezza degli impianti negli edifici. La parte cedente dichiara che l'impiantistica elettrica ed idraulica è funzionante ed esente da difetti occulti e conforme alle norme vigenti al momento della loro installazione. La parte cessionaria, prende atto di quanto sopra e comunque:
- esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo rinunciando, ai sensi dell'art. 1490 C.C. alla garanzia di conformità
degli impianti;
- si obbliga eventualmente ad adeguarli e ad ottenere le necessarie dichiarazioni di conformità a propria esclusiva cura e spese;
- dispensa parte cedente dall'obbligo di consegnare la documentazione amministrativa e tecnica relativa a detti impianti,
nonché i libretti di uso e manutenzione.
- dichiara di farsi integralmente carico dei rischi che possono derivare dalla mancata conformità degli impianti stessi.
Le parti convengono pertanto che sulla parte cedente non gravi alcun obbligo di adeguamento degli impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta alla loro realizzazione o al loro ultimo adeguamento,
a meno che tale adeguamento non sia previsto dalla legge stessa come obbligatorio.
- La parte cessionaria, acquirente dell'immobile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel d.lgs 192/2005 così come modificato dal d.lgs. 311/2006 e dal d.l. 63/2013 e dal D.L. n. 145/2013, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
in particolare dichiara di aver ricevuto l'attestato rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni normative ed in corso di validità, redatto in data
31.12.2024 dal geom. . La parte cedente e cessionaria si CP_4
dichiarano entrambe a conoscenza del regime sanzionatorio previsto dalla normativa citata.
C) Parte cedente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca sull'immobile di cui cede la propria quota e all'iscrizione di ipoteca legale e/o a qualsiasi diritto di iscrizione di ipoteca nascente dall'atto concluso.
g) Le parti si impegnano ad effettuare gli indicati trasferimenti con atto notarile, qualora dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace cessione delle quote e per la trascrizione del trasferimento immobiliare;
h) I coniugi precisano che l'accordo patrimoniale che prevede le cessioni delle due quote immobiliari di cui sopra è connesso e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra coniugi, per cui viene chiesta l'esenzione da ogni tributo e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- dà atto che i coniugi all'udienza del giorno 8/4/2025 hanno confermato la loro volontà di separarsi alle predette condizioni e di effettuare i trasferimenti immobiliari di cui sopra;
e hanno depositato in udienza planimetrie e certificato energetico;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PIEVE DI SOLIGO
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi