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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1499/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1499/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Fabbri presso il Parte_1 C.F._1
cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Via Borgoleoni, n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Baldrati Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Imola (BO), Via San Pier
Grisologo n. 26, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“tenuto conto dell'età del minore e della condizione delle parti, considerata la capacità reddituale e patrimoniale delle parti nonché del mantenimento già assicurato dall' in favore del minore CP_1 disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale, disporre a carico del padre l'obbligo di concorrere al
pagina 1 di 2 mantenimento del figlio minore mediante il versamento di assegno mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna con assegno unico universale in favore della madre al 100%; riconoscere in capo al padre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana (martedì e giovedì) oltre che a fine settimana alternata dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 21, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2024 ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale rispetto al figlio nato il [...] dall'unione con Persona_1 CP_1
ed i rapporti economici con il padre del minore alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/10/2024 si è costituito Controparte_1 che, contestate le allegazioni dell'attrice, ha domandato regolamentarsi diversamente l'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale rispetto al figlio d i rapporti economici con la madre del predetto, rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
Intervenuto il PM in causa, all'udienza del 8/1/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore, né con norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere in questa sede omologati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1499/2024 R.G., così provvede:
A] omologa le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportate in corsivo e qui da intendersi richiamate e trascritte;
B] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 11/2/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1499/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Fabbri presso il Parte_1 C.F._1
cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Via Borgoleoni, n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Baldrati Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Imola (BO), Via San Pier
Grisologo n. 26, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“tenuto conto dell'età del minore e della condizione delle parti, considerata la capacità reddituale e patrimoniale delle parti nonché del mantenimento già assicurato dall' in favore del minore CP_1 disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale, disporre a carico del padre l'obbligo di concorrere al
pagina 1 di 2 mantenimento del figlio minore mediante il versamento di assegno mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna con assegno unico universale in favore della madre al 100%; riconoscere in capo al padre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana (martedì e giovedì) oltre che a fine settimana alternata dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 21, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2024 ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale rispetto al figlio nato il [...] dall'unione con Persona_1 CP_1
ed i rapporti economici con il padre del minore alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/10/2024 si è costituito Controparte_1 che, contestate le allegazioni dell'attrice, ha domandato regolamentarsi diversamente l'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale rispetto al figlio d i rapporti economici con la madre del predetto, rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
Intervenuto il PM in causa, all'udienza del 8/1/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore, né con norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere in questa sede omologati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1499/2024 R.G., così provvede:
A] omologa le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportate in corsivo e qui da intendersi richiamate e trascritte;
B] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 11/2/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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