Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/11/2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 724/2021 (cui sono stati riuniti i procedimenti recanti N RG 959/2021; 985/2021;
991/2021; 790/2021; 937/2021; 3514/2021; 1216/2021; 960/2021; 1194/2021) del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], nonché Parte_1 Parte_2
, in persona del liquidatore p.t., entrambe rapp.te e difese dall'Avv. Luca Mennillo, presso il cui
[...] studio elett.te domiciliano in Caivano (NA) alla via Eduardo de Filippo n. 33; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in proprio e quale mandatario della Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ingala Controparte_2
Alessandra Maria, Sciandrello Anita, Aldo Tagliente e Tomasello Antonella, dell'Avvocatura interna, con cui elett.te domicilia come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
(incorporante di , Agente della Controparte_3 Controparte_4
Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina
Menafra, , e , con i quali elett.te domicilia come in atti CP_5 Controparte_6 Controparte_7
NONCHE' CONTRO
I. in persona del per la Campania pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_8 Controparte_9
Maria Golia e dall'Avv. Laura Lembo dell'Avvocatura interna, con le quali è domiciliato in Napoli in Via Nuova
Poggioreale, angolo S. Lazzaro;
nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_2
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con separati atti successivamente riuniti , e la Parte_1 Parte_2 CP_
hanno proposto opposizione nei confronti dell' di
[...] Controparte_3
(incorporante di e avverso l'intimazione di più pagamenti;
in Controparte_4 CP_10 particolare:
• n. cartella di pagamento n. 07120040004953534000 inerente alla pretesa della somma di euro 1.704,08 richiesta a titolo di contributi previdenziali IVS;
• cartella di pagamento n. 07120070217414003000 inerente alla pretesa della somma di euro 1.889,75 richiesta a titolo di contributi previdenziali IVS;
• cartella di pagamento n. 07120000105852845000 inerente alla pretesa della somma di euro 18.156,75 richiesta a titolo di contributi previdenziali IVS;
• cartella di pagamento n. 07120090016442678000 inerente alla pretesa della somma di euro 2.244,51 richiesta a titolo di contributi previdenziali IVS;
• cartella di pagamento n. 07120050000280869000 alla pretesa della somma di euro 1.845,02 richiesta a titolo di contributi previdenziali IVS;
• cartella di pagamento n. 07120050354158409000 alla pretesa della somma di euro 16.180,78 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120090198464407000 alla pretesa della somma di euro 8.421,43 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive” nonché contributi previdenziali “ ; CP_10
• cartella di pagamento n. 07120090128245561000 alla pretesa della somma di euro 8.230,12richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120090103726721000alla pretesa della somma di euro 21.315,72richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120090169101774000 alla pretesa della somma di euro 5.092,77 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120090053132087000 alla pretesa della somma di euro 7.715,91 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120110226899624000alla pretesa della somma di euro 284,11 richiesta a titolo di contributi previdenziali “ sanzioni civili”; CP_10
• cartella di pagamento n. 07120090225516483000 alla pretesa della somma di euro 2.663,98 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120100083870085000 alla pretesa della somma di euro 3.623,61richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
• cartella di pagamento n. 07120100111033365000 alla pretesa della somma di euro 3.542,63 richiesta a titolo di contributi previdenziali “Modello D.M.10 0 e somme aggiuntive”;
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui alle intimazioni di pagamento sopraindicate. CP_ CP_1 L' , E si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_3 con varie argomentazioni.
Ciò detto, rileva il Giudicante che per quasi tutte le cartelle – tranne una - di cui sopra sono state depositate, CP_ da parte dell' visure aggiornate dei carichi a ruolo della e della da Pt_1 Parte_2 cui si evince che la maggior parte delle cartelle di pagamento oggetto delle cause riunite portano debito residuo zero a seguito di riscosso e/o stralcio, le altre, invece, stralciate e in stato “in dilazione”.
Ne deriva che lo scrivente giudicante dichiara la cessata materia del contendere per tutte le cartelle di cui sopra, tranne per la n. 07120110226899624000 per la somma di euro 284,11 richiesta a titolo di contributi previdenziali “ sanzioni civili”. CP_10
Per quest'ultima si evidenzia che è maturato il termine di prescrizione;
si rileva, infatti, che la cartella in oggetto è stata notificata in data 9/12/2011 e sono decorsi più di cinque anni tra la suddetta data di notifica della cartelle di pagamento e la data di notifica della presente intimazione di pagamento (26.02.2020). Tale prescrizione è pertanto quinquennale. (cfr. documentazione in atti).
Il suddetto atto interruttivo della prescrizione, tuttavia, è stato compiuto dall'Agente della Riscossione dopo che era già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.3, commi 9 e 10, della
L.335/1995; pertanto, i contributi richiesti con l'intimazione di pagamento oggetto di causa non sono dovuti in quanto già prescritti.
Ebbene, in relazione al caso di specie, si richiama l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione del
17/11/2016, n.23397, che ha affermato il principio in base al quale “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n.
335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal I gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge 31 CP_1 maggio 2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)".
Per le suesposte considerazioni, va dichiarata cessata la materia del contendere per tutte le cartelle, tranne per la n. 07120110226899624000, la quale risulta prescritta e non è oggetto di dilazione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
CP_ Considerata la natura dell'obbligazione contributiva, le spese del giudizio processuali tra l'opponente , l' CP_1 e sono interamente compensate fra le parti.
Tuttavia, per la cartella n. 07120110226899624000 vale il principio della soccombenza;
ne consegue che
(incorporante di deve essere Controparte_3 Controparte_4 condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da e con separati ricorsi, Parte_1 Parte_2 CP_ CP_ CP_1 successivamente riuniti, nei confronti di + + + così Controparte_3 provvede: a) dichiara la cessata materia del contendere per tutte le cartelle tranne per la 07120110226899624000;
b) accoglie l'opposizione per la cartella n 07120110226899624000 e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di cui alla suddetta cartella, indicata nell'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione;
c) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_3 complessivi euro 341,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
d)compensa le restanti spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
Torre Annunziata, li 25/3/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco