Articolo 5 della Legge 14 febbraio 2003, n. 34
Articolo 4Articolo 6
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12 marzo 2003
Art. 5. 1. All' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon ordine dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- Il testo del comma 3-quater dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - Da 1 a 3-ter (omissis).
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale , concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diniinuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
da 3-quinques a 9-sexies (omissis)".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale vedi note all'art. 3.
Entrata in vigore il 12 marzo 2003