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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/07/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 109 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to GIACCHETTA ANTONIO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/01/2025, , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rodi Garganico in data
23.01.1999 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Rodi Garganico, Numero 3 Parte 2 serie
A – anno 1999 - UffIcio 1), con , deduceva di vivere Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia,
n. 136/2012, divenuta definitiva, che dalla loro unione erano nati tre figli ( , in data Per_1
10.08.1999, in data 05.05.2001 e , in data 24.01.2004), tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente rappresentava inoltre che entrambni i coniugi erano economicamente autosufficienti, chiedendo unicamente che fosse pronunciato il divorzio, sussistendone i presupposti di legge.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 14.07.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
All'udienza del 14.07.2025, il Giudice relatore constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza definitiva divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto della mancata costituzione di parte resistente.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto della maggiore età di tutti i figli della coppia e della mancata formulazione di domande dirette alla corresponsione di un assegno divorzile e di mantenimento.
Nulla sulle spese di lite, stante la sola pronuncia costituitiva sullo status e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Rodi Garganico in data 23.01.1999;
[...] Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rodi Garganico procedere all'annotazione della presente sentenza (registrato nei Registri dello Stato Civile di Rodi
Garganico, Numero 3 Parte 2 serie A – anno 1999 - UffIcio 1);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 17/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to GIACCHETTA ANTONIO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/01/2025, , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rodi Garganico in data
23.01.1999 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Rodi Garganico, Numero 3 Parte 2 serie
A – anno 1999 - UffIcio 1), con , deduceva di vivere Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia,
n. 136/2012, divenuta definitiva, che dalla loro unione erano nati tre figli ( , in data Per_1
10.08.1999, in data 05.05.2001 e , in data 24.01.2004), tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente rappresentava inoltre che entrambni i coniugi erano economicamente autosufficienti, chiedendo unicamente che fosse pronunciato il divorzio, sussistendone i presupposti di legge.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 14.07.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
All'udienza del 14.07.2025, il Giudice relatore constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza definitiva divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto della mancata costituzione di parte resistente.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto della maggiore età di tutti i figli della coppia e della mancata formulazione di domande dirette alla corresponsione di un assegno divorzile e di mantenimento.
Nulla sulle spese di lite, stante la sola pronuncia costituitiva sullo status e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Rodi Garganico in data 23.01.1999;
[...] Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rodi Garganico procedere all'annotazione della presente sentenza (registrato nei Registri dello Stato Civile di Rodi
Garganico, Numero 3 Parte 2 serie A – anno 1999 - UffIcio 1);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 17/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro