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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 52 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura a margine all'atto di citazione, attrice contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
e , Controparte_17 Controparte_18
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – acquisto per usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (comparsa conclusionale):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1. accertare il possesso pubblico, pacifico e continuato della Sig.ra del terreno di Parte_1
cui alla premessa;
2. dichiarare l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Ilbono e identificato NCT al foglio 5 mappali 48 e 49;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
pagina 1 di 4
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, del terreno sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto
Terreni al foglio 5 particelle 48 e 49.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto terreno, dagli anni Novanta, nel quale ha impiantato un uliveto e ha provveduto alla raccolta delle olive ed alla pulizia del terreno stesso. Inoltre, l'attrice ha dedotto che detto terreno è recintato con muretti a secco e con rete metallica, che la stessa ha provveduto a collocare, nell'anno 2000, unitamente ad un cancello.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 2 di 4 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, fin dagli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostratogli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 2 ottobre 2024). Tes_1 Testimone_2
I testimoni escussi hanno riferito che, dal 1990 ad oggi, l'attrice ha utilizzato il terreno oggetto della domanda, il quale è coltivato ad uliveto, occupandosi della raccolta delle olive, dalle quali ricava l'olio,
e della pulizia del terreno, attività che l'attrice ha svolto, dapprima, con l'aiuto del marito fino al suo decesso, e di qualche operaio, oltre che della teste come dalla stessa dichiarato. Tes_1
Quest'ultima ha riferito che l'attrice ha messo a dimora qualche nuova pianta di ulivo e ha precisato che non tutto il terreno è coltivato ad uliveto, ma, per quanto la stessa ricorda, sono presenti anche una pianta di fico - come confermato anche dal teste - e una di mandorle e vicino alla Testimone_2
strada è presente un piccolo orto costituito da due filari di patate.
I testi hanno precisato che il terreno è chiuso con un cancello in ferro con lucchetto ed è recintato con paletti in ferro e rete metallica, che la teste ha sempre conosciuto e che il teste Tes_1 Tes_2
ha riferito essere stata apposta nel 2000.
[...]
I testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, ricollegandolo anche ad eventi personali (la teste ha saputo collocare Tes_1 temporalmente l'inizio del possesso dell'attrice riguardo al momento in cui la stessa ha iniziato ad aiutarla nella raccolta delle olive), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice, anche da lunga data (la teste è amica dell'attrice e il teste è stato suo vicino di Tes_1 Testimone_2
casa da ragazzo, quando la stessa abitava con i genitori) e per la loro conoscenza del terreno oggetto della domanda e dei luoghi di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori (la teste ha Tes_1 riferito che insieme all'attrice si aiutano a vicenda nei lavori agricoli nei rispettivi terreni) o per essere proprietari di terreni confinanti (teste , il quale ha riferito che prima i suoi nonni e ora la sua Tes_2
pagina 3 di 4 famiglia è proprietaria di un terreno sito di fronte a quello dell'attrice, del quale lo stesso tutt'ora si occupa).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Pt_1 Parte_1
acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al C.F._1
foglio 5, particella 48, qualità seminativo arborato, e particella 49, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 52 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura a margine all'atto di citazione, attrice contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
e , Controparte_17 Controparte_18
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – acquisto per usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (comparsa conclusionale):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1. accertare il possesso pubblico, pacifico e continuato della Sig.ra del terreno di Parte_1
cui alla premessa;
2. dichiarare l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Ilbono e identificato NCT al foglio 5 mappali 48 e 49;
3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
pagina 1 di 4
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, del terreno sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto
Terreni al foglio 5 particelle 48 e 49.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto terreno, dagli anni Novanta, nel quale ha impiantato un uliveto e ha provveduto alla raccolta delle olive ed alla pulizia del terreno stesso. Inoltre, l'attrice ha dedotto che detto terreno è recintato con muretti a secco e con rete metallica, che la stessa ha provveduto a collocare, nell'anno 2000, unitamente ad un cancello.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 2 di 4 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, fin dagli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, che hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostratogli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 2 ottobre 2024). Tes_1 Testimone_2
I testimoni escussi hanno riferito che, dal 1990 ad oggi, l'attrice ha utilizzato il terreno oggetto della domanda, il quale è coltivato ad uliveto, occupandosi della raccolta delle olive, dalle quali ricava l'olio,
e della pulizia del terreno, attività che l'attrice ha svolto, dapprima, con l'aiuto del marito fino al suo decesso, e di qualche operaio, oltre che della teste come dalla stessa dichiarato. Tes_1
Quest'ultima ha riferito che l'attrice ha messo a dimora qualche nuova pianta di ulivo e ha precisato che non tutto il terreno è coltivato ad uliveto, ma, per quanto la stessa ricorda, sono presenti anche una pianta di fico - come confermato anche dal teste - e una di mandorle e vicino alla Testimone_2
strada è presente un piccolo orto costituito da due filari di patate.
I testi hanno precisato che il terreno è chiuso con un cancello in ferro con lucchetto ed è recintato con paletti in ferro e rete metallica, che la teste ha sempre conosciuto e che il teste Tes_1 Tes_2
ha riferito essere stata apposta nel 2000.
[...]
I testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, ricollegandolo anche ad eventi personali (la teste ha saputo collocare Tes_1 temporalmente l'inizio del possesso dell'attrice riguardo al momento in cui la stessa ha iniziato ad aiutarla nella raccolta delle olive), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice, anche da lunga data (la teste è amica dell'attrice e il teste è stato suo vicino di Tes_1 Testimone_2
casa da ragazzo, quando la stessa abitava con i genitori) e per la loro conoscenza del terreno oggetto della domanda e dei luoghi di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori (la teste ha Tes_1 riferito che insieme all'attrice si aiutano a vicenda nei lavori agricoli nei rispettivi terreni) o per essere proprietari di terreni confinanti (teste , il quale ha riferito che prima i suoi nonni e ora la sua Tes_2
pagina 3 di 4 famiglia è proprietaria di un terreno sito di fronte a quello dell'attrice, del quale lo stesso tutt'ora si occupa).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Pt_1 Parte_1
acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al C.F._1
foglio 5, particella 48, qualità seminativo arborato, e particella 49, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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