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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. TO Liberto OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. ssa Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1508/2021 R.G. promossa in questo grado
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cascina, presso il cui Parte_1 studio, sito in Palermo, Via Francesco Padovani n. 20, è domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Trapani, presso il cui Controparte_1 studio, sito in Palermo, Via Torquato Tasso n.4 è domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo In via preliminare - accogliere per la forma il presente appello;
Nel merito - accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n.
1 834/2021 del Tribunale di Palermo, Sez. V Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Turco, nel procedimento avente R.G. n.11360/2015, emessa in data 18.12.2020 e pubblicata in data 01.03.2021, mai notificata, per i capi indicati in narrativa e per l'effetto: ritenere e dichiarare che a seguito della dichiarazione di nullità del conto corrente n. 1041-76, già 1041-70, poi rinumerato 146574 e delle rispettive clausole, addebiti e interessi illegittimi il dovrà restituire al sig. le somme versate in eccedenza Controparte_2 Pt_1 rispetto a quanto legalmente dovuto ossia la cifra pari ad euro 107.725,89 e/o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta più congrua dall'odierno Decidente al termine dell'eventuale espletanda attività istruttoria - in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, condannare il
[...]
a restituire le somme versate in eccedenza dal sig. pari ad euro 42.596,22 Controparte_2 Pt_1 per i motivi di cui in premessa;
- ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n. 2305/002/035470 e n. 71664 nonché ritenere e dichiarare nulle le clausole che prevedono l'applicazione di tassi di interesse che superano il tasso soglia usura ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284 e 1346 c.c. e 117 bis TUB -e indi per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali e condannare il Controparte_2 a restituire tutti gli importi corrisposti e spese per un totale di € 119.661,78 (111.007,39 +
[...] 8.654,39) per i motivi di cui in premessa;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione ai contratti di mutuo de quibus dell'indice di interessi Euribor per i motivi sopra esposti;
- ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n. 2305/002/035470 e n. 71664 per mancanza di causa ex art.1418 c.c. per i motivi di cui in premessa;
Con vittoria di spese e compensi per intero dei due gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore limitatamente a quelle del presente gravame. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE: - dichiarare per quanto sopra esposto l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di - potere- essere accolto”; NEL MERITO: - rigettare in ogni sua parte, per i motivi di cui in narrativa, l'avverso appello principale dichiarando inammissibili, oltre che infondate, tutte le avverse domande;
IN ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO INCIDENTALE qui proposto dall'odierna comparente: a) riformare, per i motivi di cui in narrativa, l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata effettuata la rideterminazione del saldo del rapporto di c/c n. 146574 (già conto 1041 -76 poi1041-70), alla data del 30.04.2012, in €. 30.197,19 a credito per la correntista ed è stato conseguentemente condannato il (oggi con Controparte_3 CP_4 sede in Milano) al pagamento, in favore del sig. l'importo di €.30.197,19 oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda giudiziale al soddisfo e conseguentemente - Rideterminare il saldo del rapporto di c/c n. 146574 (già conto 1041 -76 poi1041-70), alla data del 30.04.2012, conteggiando gli interessi creditori (già conteggiati in primo grado in complessivi €.12.054,94) e sulla scorta dell'espletanda chiesta consulenza tecnica d'ufficio a mezzo della quale il nominando CTU effettui la rideterminazione del rapporto di c/c mantenendo fermi i tassi di interesse e le ulteriori condizioni di cui ai contratti di apertura di credito intervenuti fra le parti e depositati in primo grado e decurtandolo, all'esito del ricalcolo, le c.d. rimesse solutorie già determinate in primo grado ed ammontanti a complessivi €. 65.129,67; b) Riformare, altresì, per i motivi di cui in narrativa, l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'usurarietà della pattuizione di interessi di mora nei contratti di mutuo n. 2305/002/035470 stipulato in data 31.07.1998 e n. 71664 stipulato il 14.03.2006 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare valida ed efficace la pattuizione di interessi di mora contenuta nei suddetti stessi contratti di mutuo;
c) Riformare, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato l'allora in persona del suo Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla rifusione del 50% delle spese legali in favore del sig. e per Parte_1 l'effetto condannare il sig. al pagamento delle spese legali relative al giudizio di primo grado, Parte_1 ovvero, in subordine compensare interamente le spese del primo grado del giudizio;
- confermare per il resto l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 834/2021;»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2015, conveniva in giudizio il Parte_1
(oggi chiedendo accertarsi l'inesistenza del Controparte_3 Controparte_1 debito asseritamente vantato dalla Banca e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso di vari rapporti bancari intercorsi sin dagli anni precedenti al 1992 con la poi divenuta Controparte_5
Controparte_6
L'attore esponeva di avere intrattenuto due distinti rapporti di conto corrente, contraddistinti dai numeri 050150222 e 146574, sui quali sarebbero stati applicati interessi e competenze non dovuti. Riferiva, inoltre, di avere stipulato con la banca, in data
31 luglio 1998, un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile dell'importo di euro
154.937,07, sostenendo che il tasso pattuito fosse usurario e che il contratto fosse nullo per difetto di causa, in quanto finalizzato a ripianare un'esposizione debitoria sul conto n.
050150222 che – a suo dire – non sarebbe realmente esistita nella misura rappresentata.
Analoga nullità veniva dedotta in relazione al successivo contratto di mutuo ipotecario stipulato il 14 marzo 2006 per euro 75.000, nel quale l'indice di riferimento del tasso variabile era l'Euribor, ritenuto dall'attore illegittimo e indeterminato.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente le domande attoree. CP_2
Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile e, all'esito, con sentenza n. 834/2021 del 18 dicembre 2020: dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n. 146574 per difetto di forma scritta;
condannava la banca alla restituzione della somma di euro 30.197,19 oltre accessori;
rigettava le domande di nullità dei contratti di mutuo;
compensava le spese di lite;
poneva le spese di CTU a carico della CP_5
Avverso detta sentenza proponeva appello in data 21 settembre 2019, Parte_1 articolando plurimi motivi di gravame.
Si costituiva la proponendo a sua volta appello incidentale. CP_5
3 La causa era posta in decisione all'udienza del 26.6.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante in comparsa conclusionale, con cui si deduce il difetto di legittimazione attiva di Controparte_7
e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello incidentale.
[...]
Dagli atti emerge che non agisce in nome proprio, bensì Controparte_7 quale mandataria con rappresentanza di in forza di procura notarile, Controparte_1 prodotta in giudizio.
La società si è infatti costituita nel presente giudizio “per il e per esso, Controparte_1 quale suo mandatario con rappresentanza”, sulla base di procura a rogito del Notaio
[...] del 21 giugno 2019, nonché di successiva procura speciale conferita al dott. Per_1 con atto del Notaio del 12 ottobre 2021, il quale ha Persona_2 Persona_3
validamente sottoscritto il mandato ad litem ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Ne consegue che la titolarità sostanziale del rapporto controverso permane in capo a
[...] soggetto pacificamente legittimato, mentre CP_1 Controparte_7 opera esclusivamente quale rappresentante processuale, con il potere di compiere atti di tutela giudiziale del credito, ivi inclusa la proposizione dell'appello incidentale.
Tale assetto rende priva di fondamento l'eccezione sollevata, poiché la legittimazione processuale discende direttamente dalla procura con rappresentanza, e non dall'eventuale iscrizione della mandataria in albi previsti per lo svolgimento di attività riservate.
Il richiamo all'art. 106 TUB è, pertanto, privo di fondamento.
L'art. 106 TUB attiene ai requisiti autorizzativi per l'esercizio professionale dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico, ma non incide sulla capacità processuale né sulla validità degli atti compiuti da una società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese che agisca quale mandataria con rappresentanza di un soggetto legittimato, come
CP_1 CP_1
4 Parimenti infondata è la deduzione secondo cui non Controparte_7 avrebbe potuto proporre appello incidentale in quanto non era stata parte del giudizio di primo grado. L'appello incidentale è infatti proposto nell'interesse e in rappresentanza della medesima parte sostanziale già presente nel giudizio di primo grado, ossia CP_1
senza alcuna alterazione del contraddittorio né introduzione di un soggetto nuovo.
[...]
Rigettata tale eccezione preliminare, può adesso procedersi all'esame dell'appello principale proposto da Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, atteso che egli avrebbe prodotto tutti gli estratti conto in suo possesso e che l'incompletezza documentale sarebbe imputabile esclusivamente alla la quale non aveva adempiuto alle richieste CP_5 avanzate ex art. 119 TUB, né al decreto ingiuntivo con cui le era stata ordinata la consegna dei documenti bancari (estratti conto e documenti contrattuali).
Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata, il correntista, il quale agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 31.01.2019 n. 2660).
Infatti, la domanda riguardante pretese derivanti da un contratto di conto corrente richiede che siano prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto dare-avere tra le parti (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. sez.
I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).
Ne consegue che, per procedere a un ricalcolo integrale del rapporto sin dall'origine, è indispensabile la produzione integrale e continuativa degli estratti conto, senza soluzione di continuità. La mancanza anche di un singolo periodo rende impossibile ricostruire
5 l'effettiva movimentazione, precludendo il conteggio delle competenze non dovute.
Nel caso di specie, come accertato dalla CTU e correttamente rilevato dal Tribunale, gli estratti conto prodotti dall'attore presentano lacune documentali, come i trimestri mancanti dell'anno 2000, che ha comportato che il CTU ha dovuto ricostruire il saldo mediante movimenti di raccordo, escludendo l'inserimento delle competenze addebitate, dove mancavano gli estratti conto necessari a tale ricostruzione.
L'appellante sostiene che la mancata consegna degli estratti conto da parte della CP_5 costituisca violazione dell'art. 119 TUB e dei principi di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.), e che tale condotta dovrebbe riflettersi sull'onere probatorio.
Anche questa tesi non può essere condivisa.
È certamente vero che la ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 119 TUB, di fornire copia CP_5 della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni.
Tuttavia, tale norma non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, in quanto eventuali inadempimenti della banca possono avere rilevanza solo sul piano risarcitorio, ma non esonerano l'attore dall'obbligo di produrre tutti gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Neppure la richiesta di esibizione o l'ottenimento del decreto ingiuntivo può modificare l'onere probatorio a carico dell'attore. L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la parte abbia dimostrato la necessità della produzione per l'accertamento dei fatti e l'impossibilità oggettiva di procurarsi diversamente la documentazione.
Nel caso di specie, l'appellante aveva già prodotto estratti conto che presentavano alcune lacune, anche relative a periodi anteriori al decennio coperto dall'art. 119 TUB, rendendo comunque impossibile una ricostruzione completa.
Anche il richiamo dell'appellante alla violazione da parte della banca dei principi posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. non può comportare l'alterazione dei criteri di riparto dell'onere della
6 prova e l'accoglimento della domanda del correntista anche per i trimestri in cui mancano gli estratti conto.
In conclusione, il motivo di appello relativo all'onere della prova e alla mancata produzione degli estratti conto è infondato e deve essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente calcolato la somma da restituirgli, ritenendo errato e insufficiente l'importo di
€ 30.197,19.
Anche questo motivo è infondato.
Il CTU ha ricostruito i movimenti documentati del conto corrente n. 1041-76 (poi
146574) e ha determinato un saldo a favore del correntista.
Tuttavia, il Tribunale ha sottratto le somme versate oltre il decennio precedente alla notifica della citazione, considerate solutorie e prescritte ai sensi dell'art. 2948 c.c. (€ 65.129,67).
Pertanto, il saldo effettivamente riconosciuto (€ 30.197,19) deriva dalla ricostruzione contabile operata dal CTU con l'applicazione della prescrizione decennale.
Con il terzo motivo l'appellante reitera la nullità dei contratti di mutuo per il superamento della soglia usuraria degli interessi di mora.
Tale censura non è fondata.
Come evidenziato dal CTU e ribadito dal Tribunale, sebbene i tassi di mora pattuiti fossero superiori alla soglia legale (12,875% > 11,76% per il mutuo fondiario del 1998 e 6,145% >
5,775% per il mutuo ipotecario del 2006), tali interessi non sono mai stati effettivamente applicati o addebitati.
Non essendo mai stati applicati interessi di mora, non vi è alcun importo da restituire, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Palermo non avrebbe dichiarato nullo il contratto di mutuo ipotecario
7 in considerazione della pattuizione, in detto contratto, del tasso variabile legato all'Euribor, circostanza questa che renderebbe nullo il contratto per indeterminatezza del tasso corrispettivo, da considerarsi oggetto di manipolazione da parte della banca, e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico.
Anche questa censura non è fondata.
Ed invero, l'Euribor, adoperato come base di calcolo degli interessi dei mutui a tasso variabile è parametro agganciato a determinazioni assunte da un complesso di istituti di credito, ma con un coinvolgimento così ampio di banche e con finalità tanto divergenti dall'erogazione dei mutui, tale da escludere, in difetto di serie argomentazioni di segno opposto, un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto di credito.
L'indicizzazione all'Euribor del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si profila piuttosto come criterio di collegamento del tasso al mutamento dei mercati finanziari.
Come evidenziato dal Tribunale, l'Euribor è un tasso di riferimento oggettivo, pubblicamente determinato, calcolato giornalmente sulla base delle transazioni tra le principali banche europee.
Eventuali rischi di manipolazione sono neutralizzati dal metodo di calcolo. La semplice variabilità del tasso non comporta in sé nullità, purché il contratto specifichi chiaramente il parametro di riferimento, come avvenuto nei contratti in esame.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa per asserita mancanza di causa, deducendo che l'utilizzo delle somme mutuate per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie su conti correnti – poi risultati indebitamente gravati da oneri illegittimi – determinerebbe il venire meno della causa concreta dei finanziamenti.
La censura non è fondata e non merita accoglimento.
8 Va premesso, in linea generale, che nei contratti di mutuo la causa si identifica nella messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante e nella correlativa obbligazione restitutoria del mutuatario, con corresponsione degli interessi pattuiti. Tale causa risulta pienamente integrata nel momento in cui il denaro viene effettivamente erogato, restando del tutto irrilevante, ai fini della validità del contratto, l'uso che il mutuatario scelga di fare delle somme ricevute, uso che attiene piuttosto ai motivi soggettivi dell'operazione economica.
Nel caso di specie, risulta pacifico che entrambi i mutui siano stati regolarmente erogati dalla banca e che le somme siano state messe nella piena disponibilità del mutuatario secondo le modalità contrattualmente previste. Ne consegue che la causa tipica del contratto di mutuo risulta integralmente realizzata, senza che possano assumere rilievo le successive destinazioni delle somme, liberamente decise dal mutuatario.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che possa configurarsi un difetto di causa sul presupposto che, in concreto, parte delle somme mutuate sia stata utilizzata per far fronte a pregresse esposizioni debitorie. Anche a volere ritenere che tale finalità sia stata perseguita dal mutuatario – circostanza che, peraltro, il primo giudice ha puntualmente escluso sulla base delle risultanze istruttorie – ciò non varrebbe comunque a incidere sulla validità del contratto, trattandosi, appunto, di meri motivi soggettivi, privi di rilevanza causale.
Né può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e l'accertamento dell'illegittimità di taluni addebiti comporterebbero, per effetto di un asserito collegamento negoziale, la nullità derivata dei contratti di mutuo.
Sul punto, il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico, rilevando come: il mutuo fondiario del 1998 non sia stato integralmente destinato al ripianamento di passività pregresse, residuando in capo al mutuatario un'ampia disponibilità liquida;
il mutuo ipotecario del 2006 sia stato erogato mediante accredito sul
9 conto corrente, secondo una modalità del tutto ordinaria e conforme alle previsioni contrattuali, senza che tale circostanza consenta, di per sé, di ravvisare un nesso teleologico tale da unificare le due operazioni in un'unica fattispecie negoziale.
Manca, in ogni caso, la prova del requisito soggettivo del collegamento negoziale, ossia della comune e concorde volontà delle parti di subordinare l'esistenza e la validità dei contratti di mutuo alle vicende del rapporto di conto corrente. In difetto di tale prova, non è possibile estendere ai mutui le conseguenze derivanti dalla nullità del contratto di conto corrente.
Del tutto inconferente risulta, infine, il richiamo agli artt. 1325, 1418 e 1344 c.c., posto che non è ravvisabile né una mancanza della causa, né una causa illecita o in frode alla legge. La funzione economico-sociale dei contratti di mutuo risulta pienamente realizzata nella messa a disposizione delle somme e nella correlata obbligazione restitutoria, indipendentemente dall'utilizzo concreto delle stesse.
Il quinto motivo di appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Va adesso esaminato l'appello incidentale spiegato dalla appellata. CP_5
Con il primo motivo la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur CP_5 recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non ha proceduto a scomputare dal ricalcolo del saldo del conto corrente le somme relative a competenze prescritte e, pertanto, non più ripetibili, con conseguente errata quantificazione del credito riconosciuto in favore del correntista.
La doglianza è fondata.
Nel corso del giudizio di appello, questa Corte ha disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, conferendo allo stesso l'incarico di ricostruire il saldo del rapporto di conto corrente n. 146574 alla data del 30.04.2012, mantenendo fermi i tassi di interesse e le ulteriori condizioni pattuite nei contratti di apertura di credito del 4.05.1999 e del
15.03.2004, come risultanti dagli atti di causa.
La CTU ha quindi determinato un saldo di euro 80.877,08 a credito del correntista, ma tale
10 importo non considera le rimesse solutorie prescritte, già quantificate in primo grado in euro 65.129,67. La consulente, in sede di chiarimenti, ha precisato che, detraendo tali somme non più ripetibili, il saldo si riduce a euro 15.747,41.
Alla luce delle risultanze della CTU di appello, correttamente integrate, il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 30.04.2012 deve pertanto essere determinato in euro 15.747,41 a credito del correntista, in luogo dell'importo indicato nella decisione impugnata.
Il primo motivo dell'appello incidentale deve dunque essere accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del saldo finale del rapporto.
Con il secondo motivo di appello incidentale la censura il capo della sentenza di CP_5 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto usurari, per entrambi i contratti di mutuo, i tassi di interesse moratorio, applicando agli stessi la medesima soglia prevista per gli interessi corrispettivi.
La censura è fondata.
L'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata non risulta infatti conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che anche gli interessi moratori rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura;
tuttavia, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere effettuata mediante il semplice raffronto tra il tasso di mora pattuito e la soglia usuraria prevista per gli interessi corrispettivi. Il giudice deve invece comparare il tasso di mora con un parametro diverso, costituito dal tasso soglia determinato tenendo conto della maggiorazione media dei tassi di mora praticata dal sistema bancario, come periodicamente rilevata dalla Banca d'Italia e recepita nei decreti ministeriali emanati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il limite usurario degli interessi moratori deve
11 essere determinato considerando: il TEGM relativo alla specifica categoria di operazioni;
la maggiorazione media dei tassi di mora, rilevata a fini statistici e recepita nei decreti ministeriali;
gli ulteriori margini previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
Nel periodo di riferimento, tale maggiorazione media risultava pari al 2,1%.
Applicando correttamente tali criteri, il giudice di primo grado non avrebbe potuto affermare il superamento della soglia usuraria neppure con riferimento ai tassi di mora pattuiti nei contratti di mutuo oggetto di causa. Sul punto, peraltro, la stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado aveva evidenziato che, ove si fosse tenuto conto della maggiorazione media prevista dai decreti ministeriali dell'epoca, i tassi di mora convenuti non avrebbero superato la soglia usuraria.
Va tuttavia rilevato che il Tribunale, pur avendo affermato in motivazione la pretesa usurarietà dei tassi di mora, ha correttamente escluso qualsiasi conseguenza patrimoniale di tale affermazione. Sulla base delle risultanze della CTU, il giudice di primo grado ha infatti accertato che gli interessi moratori non sono mai stati concretamente applicati nel corso del rapporto e, coerentemente, ha rigettato nel dispositivo le domande di nullità dei contratti di mutuo formulate dall'attore.
Ne consegue che l'errore ravvisabile nella sentenza impugnata attiene esclusivamente al piano argomentativo e non incide sull'esito della decisione, né sul contenuto del dispositivo, che non necessita di riforma.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, si compensano integralmente, in quanto i ricalcoli del CTU hanno continuato ad evidenziare saldi a credito del correntista. Si pongono a carico della banca le spese di CTU liquidate nei decreti in atti.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
12 1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
834/2021 del Tribunale di Palermo;
2. accoglie l'appello incidentale proposto dalla limitatamente al ricalcolo del saldo CP_5 del rapporto di conto corrente n. 146574, che ridetermina in euro 15.747,41 a credito del correntista, in luogo dell'importo indicato nella sentenza di primo grado;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio e pone a carico della banca le spese di CTU come liquidate nei decreti in atti.
5 dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 6.11.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
TO L. OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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