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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 895/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
OC IC, LA
FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6783/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. Lr Cannalonga A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
10 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l., con sede a Battipaglia, ha proposto appello contro la sentenza n. 3112/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022 e condannato la società alle spese.
Proposto appello, il 26 maggio 2025, la società sottoscriveva la conciliazione n. prot. 41314/2025.
Si chiede, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo e della documentazione prodotta, ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
OC IC, LA
FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6783/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. Lr Cannalonga A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
10 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 44742 DEL 2023 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l., con sede a Battipaglia, ha proposto appello contro la sentenza n. 3112/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022 e condannato la società alle spese.
Proposto appello, il 26 maggio 2025, la società sottoscriveva la conciliazione n. prot. 41314/2025.
Si chiede, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo e della documentazione prodotta, ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio