Sentenza breve 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, proposto da
IK AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena in data 22.01.2025 di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso munito di istanza cautelare AB IK ha impugnato il provvedimento di data 22.1.2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il suddetto diniego è fondato sul parere emesso dall’ITL per il quale il richiedente non è in possesso dei requisiti ex art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 non avendo effettuato le 39 giornate ovvero i tre mesi di attività lavorativa stagionale prevista; inoltre, il datore di lavoro non possiede la capacità economica per sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il ricorrente, denunciando i vizi di “ Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione “, lamenta, in sintesi, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla richiamata disciplina normativa, come documentato dalle buste paga prodotte in giudizio, dalle quali emergerebbe lo svolgimento di 40 giornate lavorative; inoltre, l’incapacità economica del datore di lavoro non sarebbe addebitabile al lavoratore, per cui non potrebbe costituire un valido motivo per negare l’accoglimento dell’istanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va ricordato che il comma 10 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prescrive, per quanto qui interessa, che il lavoratore stagionale “ che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ”, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno (stagionale) in lavoro subordinato.
Il ricorrente sostiene di essere in possesso del suddetto requisito e allega in questa sede alcune buste paga che dimostrerebbero lo svolgimento di almeno 40 giornate di attività lavorativa.
Parte ricorrente, però, non fornisce alcuna prova di aver trasmesso tale documentazione in sede di presentazione della domanda, consentendo in tal modo all’Amministrazione di effettuare le dovute verifiche.
Al contrario, la difesa erariale ha precisato che dalla documentazione allegata alla domanda di conversione presentata dal ricorrente (prodotta in giudizio) non emergeva il possesso del suddetto requisito in quanto l’unico documento depositato attinente al rapporto di lavoro era costituito dalla comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), documento non utile all’attestazione del periodo minimo di lavoro richiesto.
La difesa erariale ha, altresì, evidenziato (affermazione non specificatamente contestata dal ricorrente, anche i fini dell’art. 64, comma 2, del CPA) che anche a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inviata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, il richiedente non faceva pervenire osservazioni o documentazione utile ai fini dell’accertamento del requisito in questione.
Pertanto, sotto gli esposti profili, il provvedimento impugnato è immune dalle censure articolate in ricorso e l’Amministrazione ha correttamente respinto la domanda stante la mancata dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286 del 1998.
La mancanza del suddetto requisito risulta idonea a determinare il rigetto della domanda, potendo restare assorbita l’indagine relativa all’ulteriore elemento ostativo rappresentato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato e attinente all’insufficienza reddituale del datore di lavoro.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO