Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4200/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IMPERATRICE ILARIA
, C.F. con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. IMPERATRICE ILARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 6
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove gli stessi lo riterranno maggiormente opportuno, previa comunicazione al coniuge di riferimento, che sin da ora autorizza lo spostamento abitativo per motivi lavorativi;
2. L'unita immobiliare adibita a casa coniugale, posta nel comune di
AS MI (MO) è di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ed è individuata al catasto del Comune di AS MI (MO) con identificativi catastali foglio 65, particella 870 subalterno 12 di via
Piazza Nazioni Unite n. 2, oltre all'autorimessa identificata con foglio
65 particella 870 sb. 81 con ingresso in Via Lussemburgo di
AS MI (MO).
3. I coniugi statuiscono con il presente atto da trascrivere che: il padre trasferirà senza alcun corrispettivo la sua quota di ½ di proprietà dell'immobile al figlio Controparte_2
, la madre trasferirà la sua quota di ½ della nuda proprietà
[...] dell'abitazione al figlio, riservando per sé l'usufrutto.
4. Il ragazzo ormai maggiorenne verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la potestà genitoriale uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, educazione e salute.
5. Il figlio continuerà ad abitare con la madre, la quale se ne occuperà
e ne gestirà il quotidiano nell'abitazione di AS MI (MO) presso la quale manterrà la propria residenza anagrafica.
6. Per quanto attiene alle visite del padre, nel rispetto delle esigenze e della volontà del ragazzo, le stesse avverranno concedendo al ragazzo piena facoltà di scelta e senza alcun vincolo prestabilito. In occasione pagina 2 di 6 delle vacanze estive il padre potrà altresì trascorrere con il figlio, fermo restando la volontà del ragazzo, un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate. Durante il periodo di vacanze estive, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro ove si rechi con il figlio
(dando la possibilità all'altro genitore di sentirlo). In occasione delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale o quello di
Santo Stefano alternati e così per Pasqua e il Lunedì di Pasqua e tale periodo dovrà essere determinato in modo che il giorno di Natale e il giorno di Pasqua vengano trascorsi presso l'uno o l'altro genitore alternativamente di anno in anno.
7. Il sig. si impegna a versare mensilmente alla madre il CP_1 giorno 15 di ogni mese € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
8. L'assegno unico universale erogato dall'Inps verrà percepito interamente dalla madre.
9. Il sig. si impegna a versare altresì il 50% delle somme CP_1 necessarie per sostenere le spese straordinarie del figlio Così come di seguito dettagliate e che saranno preventivamente comunicate ogni mese:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 6 • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
10.Entrambi i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fuorché
l'adempimento delle condizioni convenute nel presente atto, dichiarando pertanto di aver regolato e definito i loro rapporti economici e patrimoniali nonché ogni rispettiva ragione di debito o credito.
11. Le spese del presente procedimento di separazione restano interamente compensate tra le parti;
12. Entrambi i coniugi, contestualmente al presente ricorso per separazione personale consensuale ne chiedono l'omologa, e dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
pagina 4 di 6 - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, ad eccezione dei punti 4-5-6, tenuto conto della raggiunta maggiore età del figlio della coppia, e dovendosi intendere il punto 3, formulato in maniera non chiara, come impegno delle parti a trasferire quanto ivi indicato davanti ad un Notaio una volta omologata la separazione,
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione CP_1 disattesa:
pagina 5 di 6 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
09/03/1967 a NAPOLI (NA) e , nato il Controparte_1
10/08/1973 a CASORIA (NA).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000, atto n. 10, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6