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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1247/2023 pendente tra:
C.F. in persona del Sindaco p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 , con il patrocinio dell'Avv. De Giorgio Marco, T_
presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE-OPPONENTE contro
.F. , in persona del suo Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione, con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2
patrocinio di e per essa dall'Avv. Concetta Controparte_3
Sorrentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note in sostituzione d'udienza depositate il 19.05.2025; parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione d'udienza depositate il 19.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva opposizione Parte_1
avverso il DI n° 279/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore della società la comprensiva somma di €40.160,00=, Controparte_1
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, di cui alle fatture emesse da Gala
S.p.A., in relazione alla fornitura di energia effettuata in favore del T_
A fondamento dell'opposizione evidenziava che:
-Il 28.07.2015 il aderiva alla Convenzione CONSIP denominata Parte_1
“Energia Elettrica 12”, per la prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze elettriche intestate al Comune relative agli immobili di proprietà Parte_1
comunale ed altri usi, per l'effetto affidando il servizio alla società Gala S.p.A. (di seguito anche “Gala”).
- la prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica era prevista dal 01.09.2015 al
31.08.2016;
-Il 17.12.2015, con assunzione a prot. 68687/2015 di pari data, gli veniva notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, l'atto di cessione Rep.
37986/8614 del 15.12.2015 (doc. 3), tra la cedente Gala S.p.A. e la cessionaria
[...]
(di seguito anche ); _4 _4
-la cessione non veniva accettata;
-Il 22.12.2022 inviava la fattura n. 320/41, per Euro 40.160,00=, recante _4
come oggetto “Credito risarcitorio, previsto dalla direttiva CEE 2000/35, recepita dal
D.LGS 231/02, pari ad un importo forfettario di euro 40,00 a titolo risarcimento del danno per il ritardo pagamento” (doc. 4).
- con nota trasmessa a mezzo PEC e assunta a prot. 767/2023 del 05.01.2023 (doc. 5), la società (di seguito anche ” o ) ha comunicato al Controparte_1 CP_1 CP_1
di essere divenuta cessionaria da del redito Parte_1 Controparte_4
relativo alla fattura n. 320/41 del 22.12.2022, per un importo di Euro 40.160,00=. Il opponente rilevava pertanto l'inopponibilità nei propri confronti del contratto T_
con cui, in data 15.12.2015, Gala S.p.A. (cedente) aveva ceduto in favore di _4
(cessionaria) i crediti dalla prima vantati nei confronti del medesimo
[...] T_
(debitore ceduto), siccome avvenuta senza il rispetto delle condizioni previste dagli artt.
69, 70 co. 3 RD n° 244/23 e 9, all. E), L. n° 2248/1865.
Inoltre, tra gli altri motivi di opposizione, rilevava la violazione l'intervenuta prescrizione dei crediti, la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per indeterminatezza del credito portato ad ingiunzione, nonché l'insussistenza dell'obbligazione accessoria di interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ., per estinzione dell'obbligazione principale.
Per questi motivi
concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari e oneri riflessi del giudizio.
* * *
Parte convenuta opposta, regolarmente costituitasi in giudizio, al riguardo, sosteneva la piena efficacia nei confronti della debitrice ceduta della cessione di credito del 15.12.2015, in quanto avvenuta nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che le cessioni di crediti siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti - amministrazioni pubbliche- qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In assenza di prova del rifiuto, esercitato secondo le tempistiche previste nella citata norma, la cessione tra Gala S.p.A. e è pertanto ad esso legittimamente Controparte_4
opponibile e così a seguire anche quella conclusa da Dalla Controparte_5
validità della cessione tra Gala S.p.A. e consegue la piena efficacia e Controparte_4
validità della successiva cessione stipulata in favore della Controparte_1
Peraltro, deduceva come la cessione sia avvenuta ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile, che, all'art. 4, comma 4 bis prevede una deroga espressa agli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440/1923. Parte convenuta opposta ha contestato gli ulteriori motivi di opposizione, e ha concluso domandandone il rigetto, con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
* * * A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 4.10.2023, il
Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6^ cpc e rinviando la causa all'udienza del
4.05.2024. All'udienza in epigrafe indicata, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha rinviato all'udienza del 20.05.2025 per precisazione delle conclusioni, e, mutato nelle more il Giudice istruttore, l'udienza del 20.05.2025 veniva fissata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
§ § §
1. sulla legittimazione della cessionaria Controparte_1
Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, è da rilevarsi come la opposta ponga a fondamento del credito l'atto di cessione del credito del 15.12.2015, con cui Gala S.p.A. ha ceduto a crediti scaturenti dal contratto di somministrazione di _4 _4
energia elettrica, sottoscritto con il . Nell'opporsi alla domanda di Parte_1
pagamento, il ha evidenziato, tra le altre cose, l'inopponibilità del contratto di T_
cessione testé indicato per non aver questi formalizzato alcuna accettazione della cessione, come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 70 comma 3 RD n° 244/1923 e 9, allegato E, della L. n° 2248/1865 ed anzi per essersi espressamente opposto alla medesima cessione.
Di contro, l'adesione alla cessione non viene considerata necessaria dalla cessionaria
, la quale ritiene applicabile alla presente fattispecie il diverso art. 106 del d.lgs. CP_1
50 del 2016 (c.d. Codice degli Appalti Pubblici), che espressamente subordina l'efficacia della cessione del credito anche nei confronti della pubblica amministrazione ceduta al semplice mancato rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. Inoltre, deduceva parte opposta che la cessione de quo era regolata dalla legge n. 130 del 30 aprile
1999, che espressamente deroga alle citate norme.
Occorre sul punto evidenziare che l'art. 70, comma 3 R.D. 244/1923 – il quale regola la cessione di “somme dovute dallo Stato per somministrazione, forniture e appalti”- è suscettibile di trovare astratta applicazione al caso in oggetto, ove si discorre della cessione di crediti vantati dal privato, qui rappresentato da Gala S.p.A. in relazione a contratto di somministrazione di energia da questo stipulato con la PA, non può dirsi lo stesso per il citato art. 106 del d.lgs. 50/2016, oggi abrogato, ma vigente ratione temporis, il quale viceversa regolava le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione” e non da rapporto di somministrazione, quale quello in causa.
Per quanto concerne la necessità dell'accettazione da parte dell'amministrazione ceduta, si osserva quanto segue.
La cessione in esame risulta essere effettuata ex l. n. 130 del 1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, co. 1, prevede che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52”, mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni,
è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso di specie la creditrice opposta ha dimostrato di aver pubblicato la cessione sulla G.U del 03.01.2023.
Per tutte queste ragioni deve, pertanto, rilevarsi che la produzione documentale dell'opposta, già con il ricorso monitorio, costituisce prova idonea a dimostrare la validità ed efficacia dei contratti di cessione di credito per cui è causa, risultando del tutto irrilevante il rifiuto opposto dal ceduto. T_
Inoltre, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alle sole amministrazioni statali, né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass.
14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n.
23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
La relativa eccezione proposta in via preliminare va pertanto rigettata.
2. Sulla prescrizione del credito vantato nei confronti del . Parte_1
Il opponente ha eccepito la prescrizione del credito, per superamento del termine T_
quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4) cod. civ., trattandosi di forniture periodiche a cadenza infra annuale, con fatturazione periodica ovvero, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ.
In particolare, le fatture poste a sostegno della domanda di ingiunzione, riferendosi a forniture di energia elettrica -ed essendo state emesse in date comprese tra il 01.12.2015 e il 01.08.2016- si riferirebbero a crediti in tutta evidenza prescritti.
Di conseguenza, poiché l'obbligazione ex art. 6, comma 2 del d.lgs. 231/2002 ha natura accessoria, essa partecipa delle vicende -estintive- che interessano l'obbligazione principale. Tale eccezione non appare invero fondata. La fattura portata ad ingiunzione (n. 320/41) del 22.12.2022 ha ad oggetto somme dovute in forza dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, in virtù del ritardato pagamento degli importi spettanti per la fornitura di energia elettrica (periodo
1.12.2015-1.08.2016). Non vi è dubbio, né tanto meno è stato oggetto di contestazione, che al rapporto controverso si applichi la normativa di cui al citato d.lgs. 231/2002, atteso che questa riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi è Parte_1
dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
La somma dovuta ai sensi del citato articolo 6 rappresenta, invero, una forma di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo del debitore nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in via automatica, per ogni fattura non tempestivamente saldata e non rientra nella previsione di cui all'art. 2948, comma 1 n.4, non rappresentando la stessa né un interesse, né tanto meno un importo dovuto a cadenza periodica e, in ogni caso, non consistendo un accessorio di quanto dovuto in forza del rapporto di somministrazione.
Appare improprio, pertanto, sia il riferimento all'art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ., sia quello all'art. 2947 cod. civ., atteso che la prescrizione quinquennale è ivi prevista per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Si ritiene conseguentemente che la somma dovuta ex art. 6 d.lgs. 231/2001 sia soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
3. Sull'eccepita inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Il Comune opponente ha eccepito che, in relazione a n. 312 delle fatture menzionate, il pagamento sarebbe avvenuto nei termini;
inoltre, la fattura n. E000246229 è relativa a forniture effettuate -presso la sede del Giudice di Pace di Rovigo, in via Boscolo 3- in un momento successivo alla comunicazione di volturazione dal al Parte_1 , da cui consegue che la somma è dovuta dal Controparte_6 Controparte_6
e non dal Infine, dalla somma non sarebbe nemmeno stata scomputata
[...] T_
quella oggetto delle n. 268 note di credito emesse a conguaglio a seguito di ricalcolo dell'importo dovuto (Euro 13.736,33, al netto delle 30 fatture non pagate – portate in compensazione con dette note di credito).
Dalla documentazione allegata (doc. 12 fascicolo attore) si evince che, per 312 fatture, il mandato in tesoreria è stato effettuato prima della scadenza prevista per il pagamento.
Non solo, dal doc. 10.1 emerge che al mandato di pagamento è seguito il relativo pagamento da parte dell comunale. CP_7
In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del regio decreto n. 827 del 1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del dPR n. 367 del 1994, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del regio decreto n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (c.f.r. Cass. Civ. Ord. n. 15504/2002).
Dunque, poiché l'emissione del mandato di pagamento non integra, di per sé, un adempimento liberatorio (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2627 del 30.5.1989), la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita mediante la produzione della relativa quietanza da parte della tesoreria.
Tale prova è stata assolta dal opponente (doc. 10.1, doc. 12, doc. 14, doc. 15 i T_
quali contengono i mandati di pagamento in forma riassuntiva e le relative quietanze, riferite a n. 312 fatture contestate -mandato di pagamento 06420 del 31.08.216, mandato di pagamento n. 04617 del 1.07.2016, mandato di pagamento n. 3757 del 1.06.2016-).
Viceversa, parte opposta ha allegato un prospetto, con i relativi n. CRO dei bonifici effettuati, dal quale non risultano gli importi portati dalle n. 312 fatture contestate, sicchè non è provato che, con riferimento a tali fatture, vi sia ritardo idoneo a far sorgere responsabilità risarcitoria ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Il opponente ha infine provato che (doc. 2 atto di citazione), a far data dal T_
01.09.2015, il Ministero della Giustizia è subentrato nei rapporti relativi alle spese obbligatorie dei Comuni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l. 392/1941. Di tale circostanza veniva data comunicazione alla società cedente, nonché a Enel, in data 10.03.2016. Da ciò consegue che, a partire da quella data, le forniture relative a tali immobili non risultano più a carico del , Parte_1
bensì del Ministero della Giustizia.
Pertanto, la fattura n. E000246229, dell'importo di euro 49,54=, relativa a forniture effettuate -presso la sede del Giudice di Pace di Rovigo, in via Boscolo 3- in un momento successivo alla comunicazione di volturazione dal al Ministero della Parte_1
Giustizia, non può essere imputata al T_
L'unico documento prodotto a prova di tale assunto è costituito dal doc. 12, che a pag.
10, riga 12 riporta il numero di fattura, il luogo di fornitura , via Boscolo 3), nonché T_
la data di ricezione della fattura (17/05/2016). Il documento non contiene alcun riferimento al periodo cui si riferisce tale fatturazione. Tuttavia, l'onere di provare che l'importo fosse effettivamente dovuto dal incombe, invero, sulla convenuta T_
opposta, la quale, sul punto non ha svolto di difese.
Da ciò discende che tale importo va scomputato da quello complessivamente dovuto alla società cessionaria opposta.
Per quanto concerne il dedotto credito vantato dall'opponente, di importo pari ad euro
13.736,33=, preme osservare i documenti allegati agli atti (docc. 17.1-17.5) non consentono di individuare in modo chiaro ed inequivoco a quali fatture di fornitura siano collegate le note di credito, né a tale scopo viene in aiuto lo schema prodotto dall'opponente al doc. 13, trattandosi di mera elencazione di dette note.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il credito vantato dall'odierna convenuta opposta va ricalcolato scomputando le 312 fatture citate, per cui il ha provato il pagamento T_
nei termini. L'importo di 40,00= sarà dovuto, pertanto, sul numero di 689 fatture - considerato lo scomputo della fattura per l'energia fornita presso la sede del Giudice di
Pace di Rovigo, e la somma così calcolata è pari ad euro 27.560,00=.
4. Sulla sussistenza dell'obbligazione accessoria ex art. 1284 comma 4 c.c.
Il opponente ha censurato la liquidazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 T_
cod. civ., sul presupposto della non debenza dell'obbligazione principale alla luce di tutte le contestazioni avanzate nel corpo dell'atto di opposizione.
L'eccezione si basa su una premessa, ossia l'inefficacia dell'obbligazione principale, la quale
è stata smentita dalle argomentazioni sopra enucleate.
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002 vanno pertanto riconosciuti gli interessi ex art. 1284, ultimo comma, cod. civ. dalla proposizione della domanda, sino all'effettivo saldo.
5. Sulla violazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02 e abuso del diritto.
Il ha contestato l'abuso del diritto asseritamente perpetrato da Parte_1 CP_8
, a mezzo della richiesta dell'importo forfettario di cui all'art. 6 D.lgs. 231/02 per
[...]
ciascuna delle n. 1004 fatture.
In particolare, secondo il tale importo risarcitorio sarebbe dovuto una tantum e T_
non per ogni singola fattura saldata in ritardo.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs.
192/2012, costituisce recepimento), infatti, è recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C-585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfetario l'importo forfetario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento.
Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i
"costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21). Una tale riduzione significherebbe, spiega la Corte, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'art. 6 paragrafo 1 della direttiva senza alcun “motivo oggettivo” a tal fine in violazione dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma lett. C) della medesima direttiva. “Detta riduzione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di eur 40, previsto da tal articolo 6, paragrafo 1”.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno parzialmente compensate tra le parti, nella ragione di 1/4, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a 52.000,00= euro, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Di conseguenza, in applicazione della ripartizione sopra motivata, parte opponente va condannata in favore di parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Si dichiara la compensazione del residuo 1/4 delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: -ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione presentata dal nei Parte_1
confronti di Controparte_1
-REVOCA il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 279/2023;
-CONDANNA parte opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di euro 27.560,00= come determinata in parte motiva, oltre interessi ex art. 1284, comma
4 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
-CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta i 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
-DICHIARA compensato tra le parti il residuo 1/4 delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 23 maggio 2025.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rossana Marcadella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1247/2023 pendente tra:
C.F. in persona del Sindaco p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 , con il patrocinio dell'Avv. De Giorgio Marco, T_
presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE-OPPONENTE contro
.F. , in persona del suo Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministrazione, con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2
patrocinio di e per essa dall'Avv. Concetta Controparte_3
Sorrentino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note in sostituzione d'udienza depositate il 19.05.2025; parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione d'udienza depositate il 19.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva opposizione Parte_1
avverso il DI n° 279/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore della società la comprensiva somma di €40.160,00=, Controparte_1
oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, di cui alle fatture emesse da Gala
S.p.A., in relazione alla fornitura di energia effettuata in favore del T_
A fondamento dell'opposizione evidenziava che:
-Il 28.07.2015 il aderiva alla Convenzione CONSIP denominata Parte_1
“Energia Elettrica 12”, per la prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze elettriche intestate al Comune relative agli immobili di proprietà Parte_1
comunale ed altri usi, per l'effetto affidando il servizio alla società Gala S.p.A. (di seguito anche “Gala”).
- la prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica era prevista dal 01.09.2015 al
31.08.2016;
-Il 17.12.2015, con assunzione a prot. 68687/2015 di pari data, gli veniva notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, l'atto di cessione Rep.
37986/8614 del 15.12.2015 (doc. 3), tra la cedente Gala S.p.A. e la cessionaria
[...]
(di seguito anche ); _4 _4
-la cessione non veniva accettata;
-Il 22.12.2022 inviava la fattura n. 320/41, per Euro 40.160,00=, recante _4
come oggetto “Credito risarcitorio, previsto dalla direttiva CEE 2000/35, recepita dal
D.LGS 231/02, pari ad un importo forfettario di euro 40,00 a titolo risarcimento del danno per il ritardo pagamento” (doc. 4).
- con nota trasmessa a mezzo PEC e assunta a prot. 767/2023 del 05.01.2023 (doc. 5), la società (di seguito anche ” o ) ha comunicato al Controparte_1 CP_1 CP_1
di essere divenuta cessionaria da del redito Parte_1 Controparte_4
relativo alla fattura n. 320/41 del 22.12.2022, per un importo di Euro 40.160,00=. Il opponente rilevava pertanto l'inopponibilità nei propri confronti del contratto T_
con cui, in data 15.12.2015, Gala S.p.A. (cedente) aveva ceduto in favore di _4
(cessionaria) i crediti dalla prima vantati nei confronti del medesimo
[...] T_
(debitore ceduto), siccome avvenuta senza il rispetto delle condizioni previste dagli artt.
69, 70 co. 3 RD n° 244/23 e 9, all. E), L. n° 2248/1865.
Inoltre, tra gli altri motivi di opposizione, rilevava la violazione l'intervenuta prescrizione dei crediti, la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. per indeterminatezza del credito portato ad ingiunzione, nonché l'insussistenza dell'obbligazione accessoria di interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ., per estinzione dell'obbligazione principale.
Per questi motivi
concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari e oneri riflessi del giudizio.
* * *
Parte convenuta opposta, regolarmente costituitasi in giudizio, al riguardo, sosteneva la piena efficacia nei confronti della debitrice ceduta della cessione di credito del 15.12.2015, in quanto avvenuta nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che le cessioni di crediti siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti - amministrazioni pubbliche- qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In assenza di prova del rifiuto, esercitato secondo le tempistiche previste nella citata norma, la cessione tra Gala S.p.A. e è pertanto ad esso legittimamente Controparte_4
opponibile e così a seguire anche quella conclusa da Dalla Controparte_5
validità della cessione tra Gala S.p.A. e consegue la piena efficacia e Controparte_4
validità della successiva cessione stipulata in favore della Controparte_1
Peraltro, deduceva come la cessione sia avvenuta ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile, che, all'art. 4, comma 4 bis prevede una deroga espressa agli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440/1923. Parte convenuta opposta ha contestato gli ulteriori motivi di opposizione, e ha concluso domandandone il rigetto, con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
* * * A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 4.10.2023, il
Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6^ cpc e rinviando la causa all'udienza del
4.05.2024. All'udienza in epigrafe indicata, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha rinviato all'udienza del 20.05.2025 per precisazione delle conclusioni, e, mutato nelle more il Giudice istruttore, l'udienza del 20.05.2025 veniva fissata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
§ § §
1. sulla legittimazione della cessionaria Controparte_1
Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, è da rilevarsi come la opposta ponga a fondamento del credito l'atto di cessione del credito del 15.12.2015, con cui Gala S.p.A. ha ceduto a crediti scaturenti dal contratto di somministrazione di _4 _4
energia elettrica, sottoscritto con il . Nell'opporsi alla domanda di Parte_1
pagamento, il ha evidenziato, tra le altre cose, l'inopponibilità del contratto di T_
cessione testé indicato per non aver questi formalizzato alcuna accettazione della cessione, come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 70 comma 3 RD n° 244/1923 e 9, allegato E, della L. n° 2248/1865 ed anzi per essersi espressamente opposto alla medesima cessione.
Di contro, l'adesione alla cessione non viene considerata necessaria dalla cessionaria
, la quale ritiene applicabile alla presente fattispecie il diverso art. 106 del d.lgs. CP_1
50 del 2016 (c.d. Codice degli Appalti Pubblici), che espressamente subordina l'efficacia della cessione del credito anche nei confronti della pubblica amministrazione ceduta al semplice mancato rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. Inoltre, deduceva parte opposta che la cessione de quo era regolata dalla legge n. 130 del 30 aprile
1999, che espressamente deroga alle citate norme.
Occorre sul punto evidenziare che l'art. 70, comma 3 R.D. 244/1923 – il quale regola la cessione di “somme dovute dallo Stato per somministrazione, forniture e appalti”- è suscettibile di trovare astratta applicazione al caso in oggetto, ove si discorre della cessione di crediti vantati dal privato, qui rappresentato da Gala S.p.A. in relazione a contratto di somministrazione di energia da questo stipulato con la PA, non può dirsi lo stesso per il citato art. 106 del d.lgs. 50/2016, oggi abrogato, ma vigente ratione temporis, il quale viceversa regolava le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione” e non da rapporto di somministrazione, quale quello in causa.
Per quanto concerne la necessità dell'accettazione da parte dell'amministrazione ceduta, si osserva quanto segue.
La cessione in esame risulta essere effettuata ex l. n. 130 del 1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, co. 1, prevede che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52”, mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni,
è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso di specie la creditrice opposta ha dimostrato di aver pubblicato la cessione sulla G.U del 03.01.2023.
Per tutte queste ragioni deve, pertanto, rilevarsi che la produzione documentale dell'opposta, già con il ricorso monitorio, costituisce prova idonea a dimostrare la validità ed efficacia dei contratti di cessione di credito per cui è causa, risultando del tutto irrilevante il rifiuto opposto dal ceduto. T_
Inoltre, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alle sole amministrazioni statali, né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass.
14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n.
23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
La relativa eccezione proposta in via preliminare va pertanto rigettata.
2. Sulla prescrizione del credito vantato nei confronti del . Parte_1
Il opponente ha eccepito la prescrizione del credito, per superamento del termine T_
quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4) cod. civ., trattandosi di forniture periodiche a cadenza infra annuale, con fatturazione periodica ovvero, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ.
In particolare, le fatture poste a sostegno della domanda di ingiunzione, riferendosi a forniture di energia elettrica -ed essendo state emesse in date comprese tra il 01.12.2015 e il 01.08.2016- si riferirebbero a crediti in tutta evidenza prescritti.
Di conseguenza, poiché l'obbligazione ex art. 6, comma 2 del d.lgs. 231/2002 ha natura accessoria, essa partecipa delle vicende -estintive- che interessano l'obbligazione principale. Tale eccezione non appare invero fondata. La fattura portata ad ingiunzione (n. 320/41) del 22.12.2022 ha ad oggetto somme dovute in forza dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, in virtù del ritardato pagamento degli importi spettanti per la fornitura di energia elettrica (periodo
1.12.2015-1.08.2016). Non vi è dubbio, né tanto meno è stato oggetto di contestazione, che al rapporto controverso si applichi la normativa di cui al citato d.lgs. 231/2002, atteso che questa riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi è Parte_1
dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
La somma dovuta ai sensi del citato articolo 6 rappresenta, invero, una forma di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo del debitore nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in via automatica, per ogni fattura non tempestivamente saldata e non rientra nella previsione di cui all'art. 2948, comma 1 n.4, non rappresentando la stessa né un interesse, né tanto meno un importo dovuto a cadenza periodica e, in ogni caso, non consistendo un accessorio di quanto dovuto in forza del rapporto di somministrazione.
Appare improprio, pertanto, sia il riferimento all'art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ., sia quello all'art. 2947 cod. civ., atteso che la prescrizione quinquennale è ivi prevista per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Si ritiene conseguentemente che la somma dovuta ex art. 6 d.lgs. 231/2001 sia soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
3. Sull'eccepita inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Il Comune opponente ha eccepito che, in relazione a n. 312 delle fatture menzionate, il pagamento sarebbe avvenuto nei termini;
inoltre, la fattura n. E000246229 è relativa a forniture effettuate -presso la sede del Giudice di Pace di Rovigo, in via Boscolo 3- in un momento successivo alla comunicazione di volturazione dal al Parte_1 , da cui consegue che la somma è dovuta dal Controparte_6 Controparte_6
e non dal Infine, dalla somma non sarebbe nemmeno stata scomputata
[...] T_
quella oggetto delle n. 268 note di credito emesse a conguaglio a seguito di ricalcolo dell'importo dovuto (Euro 13.736,33, al netto delle 30 fatture non pagate – portate in compensazione con dette note di credito).
Dalla documentazione allegata (doc. 12 fascicolo attore) si evince che, per 312 fatture, il mandato in tesoreria è stato effettuato prima della scadenza prevista per il pagamento.
Non solo, dal doc. 10.1 emerge che al mandato di pagamento è seguito il relativo pagamento da parte dell comunale. CP_7
In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del regio decreto n. 827 del 1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del dPR n. 367 del 1994, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del regio decreto n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (c.f.r. Cass. Civ. Ord. n. 15504/2002).
Dunque, poiché l'emissione del mandato di pagamento non integra, di per sé, un adempimento liberatorio (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2627 del 30.5.1989), la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita mediante la produzione della relativa quietanza da parte della tesoreria.
Tale prova è stata assolta dal opponente (doc. 10.1, doc. 12, doc. 14, doc. 15 i T_
quali contengono i mandati di pagamento in forma riassuntiva e le relative quietanze, riferite a n. 312 fatture contestate -mandato di pagamento 06420 del 31.08.216, mandato di pagamento n. 04617 del 1.07.2016, mandato di pagamento n. 3757 del 1.06.2016-).
Viceversa, parte opposta ha allegato un prospetto, con i relativi n. CRO dei bonifici effettuati, dal quale non risultano gli importi portati dalle n. 312 fatture contestate, sicchè non è provato che, con riferimento a tali fatture, vi sia ritardo idoneo a far sorgere responsabilità risarcitoria ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Il opponente ha infine provato che (doc. 2 atto di citazione), a far data dal T_
01.09.2015, il Ministero della Giustizia è subentrato nei rapporti relativi alle spese obbligatorie dei Comuni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l. 392/1941. Di tale circostanza veniva data comunicazione alla società cedente, nonché a Enel, in data 10.03.2016. Da ciò consegue che, a partire da quella data, le forniture relative a tali immobili non risultano più a carico del , Parte_1
bensì del Ministero della Giustizia.
Pertanto, la fattura n. E000246229, dell'importo di euro 49,54=, relativa a forniture effettuate -presso la sede del Giudice di Pace di Rovigo, in via Boscolo 3- in un momento successivo alla comunicazione di volturazione dal al Ministero della Parte_1
Giustizia, non può essere imputata al T_
L'unico documento prodotto a prova di tale assunto è costituito dal doc. 12, che a pag.
10, riga 12 riporta il numero di fattura, il luogo di fornitura , via Boscolo 3), nonché T_
la data di ricezione della fattura (17/05/2016). Il documento non contiene alcun riferimento al periodo cui si riferisce tale fatturazione. Tuttavia, l'onere di provare che l'importo fosse effettivamente dovuto dal incombe, invero, sulla convenuta T_
opposta, la quale, sul punto non ha svolto di difese.
Da ciò discende che tale importo va scomputato da quello complessivamente dovuto alla società cessionaria opposta.
Per quanto concerne il dedotto credito vantato dall'opponente, di importo pari ad euro
13.736,33=, preme osservare i documenti allegati agli atti (docc. 17.1-17.5) non consentono di individuare in modo chiaro ed inequivoco a quali fatture di fornitura siano collegate le note di credito, né a tale scopo viene in aiuto lo schema prodotto dall'opponente al doc. 13, trattandosi di mera elencazione di dette note.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il credito vantato dall'odierna convenuta opposta va ricalcolato scomputando le 312 fatture citate, per cui il ha provato il pagamento T_
nei termini. L'importo di 40,00= sarà dovuto, pertanto, sul numero di 689 fatture - considerato lo scomputo della fattura per l'energia fornita presso la sede del Giudice di
Pace di Rovigo, e la somma così calcolata è pari ad euro 27.560,00=.
4. Sulla sussistenza dell'obbligazione accessoria ex art. 1284 comma 4 c.c.
Il opponente ha censurato la liquidazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 T_
cod. civ., sul presupposto della non debenza dell'obbligazione principale alla luce di tutte le contestazioni avanzate nel corpo dell'atto di opposizione.
L'eccezione si basa su una premessa, ossia l'inefficacia dell'obbligazione principale, la quale
è stata smentita dalle argomentazioni sopra enucleate.
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 d.lgs. 231/2002 vanno pertanto riconosciuti gli interessi ex art. 1284, ultimo comma, cod. civ. dalla proposizione della domanda, sino all'effettivo saldo.
5. Sulla violazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02 e abuso del diritto.
Il ha contestato l'abuso del diritto asseritamente perpetrato da Parte_1 CP_8
, a mezzo della richiesta dell'importo forfettario di cui all'art. 6 D.lgs. 231/02 per
[...]
ciascuna delle n. 1004 fatture.
In particolare, secondo il tale importo risarcitorio sarebbe dovuto una tantum e T_
non per ogni singola fattura saldata in ritardo.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs.
192/2012, costituisce recepimento), infatti, è recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C-585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfetario l'importo forfetario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento.
Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i
"costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21). Una tale riduzione significherebbe, spiega la Corte, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'art. 6 paragrafo 1 della direttiva senza alcun “motivo oggettivo” a tal fine in violazione dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma lett. C) della medesima direttiva. “Detta riduzione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di eur 40, previsto da tal articolo 6, paragrafo 1”.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno parzialmente compensate tra le parti, nella ragione di 1/4, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a 52.000,00= euro, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Di conseguenza, in applicazione della ripartizione sopra motivata, parte opponente va condannata in favore di parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Si dichiara la compensazione del residuo 1/4 delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: -ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione presentata dal nei Parte_1
confronti di Controparte_1
-REVOCA il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 279/2023;
-CONDANNA parte opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di euro 27.560,00= come determinata in parte motiva, oltre interessi ex art. 1284, comma
4 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
-CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta i 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
-DICHIARA compensato tra le parti il residuo 1/4 delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 23 maggio 2025.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rossana Marcadella