Articolo 50 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 49Articolo 51
Versione
30 giugno 1874
Art. 50.

I Consigli di disciplina:

1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinche' il loro ministero venga esercitato con probita' e delicatezza;

2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralita' e capacita';

3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;

4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.

5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.

La tassa annuale di ciascun procuratore non puo' eccedere lire venti.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874
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