Art. 50.
I Consigli di disciplina:
1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinche' il loro ministero venga esercitato con probita' e delicatezza;
2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralita' e capacita';
3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;
4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.
5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.
La tassa annuale di ciascun procuratore non puo' eccedere lire venti.
I Consigli di disciplina:
1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinche' il loro ministero venga esercitato con probita' e delicatezza;
2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralita' e capacita';
3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;
4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.
5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.
La tassa annuale di ciascun procuratore non puo' eccedere lire venti.