Versione
30 giugno 1874
30 giugno 1874
Art. 50.
I Consigli di disciplina:
1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinche' il loro ministero venga esercitato con probita' e delicatezza;
2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralita' e capacita';
3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;
4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.
5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.
La tassa annuale di ciascun procuratore non puo' eccedere lire venti.
I Consigli di disciplina:
1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinche' il loro ministero venga esercitato con probita' e delicatezza;
2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralita' e capacita';
3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;
4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.
5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.
La tassa annuale di ciascun procuratore non puo' eccedere lire venti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5376Provvedimento: 1 5 376 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 10082/98 Cron. 11656 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1938 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 16.10.2000 Dott. Pasquale REALE - Presidente - 66 Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - CORTE SUPA 66 Francesco FELICETTI 66 Giuseppe SALME' rel. -> Fight cla studio IL SOLE 24 ORE 26 Luigi MACIOCE -> 300 per criti ha pronunciato la seguente 1-1 APR. 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da AN ved. MM, MM RD,ZOPPO LIRE 3000 CANCELLERIA MM UMBERTO, MM SA, MM AS, quali eredi di MM ST, domiciliati in Roma, piazza Cavour 10, presso l'avv. Massimo Angelini che li rappresenta e difende, in …Leggi di più...
- illegittimità imposizione oneri·
- art. 61 t.u. n. 1265/1934·
- spese per cooperative·
- prova del danno·
- regolamento macello comunale·
- giurisdizione amministrativa·
- risarcimento danni·
- controllo sanitario carni·
- art. 11 legge n. 125/1959·
- imposizione servizi accessori