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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2779/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. TOSI FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
Per parte opponente
Ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa
In via principale
1) Accertarsi e dichiararsi che i sigg.ri , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagato in favore del creditore originario Banca Cremasca e Mantovana Credito Coop. S.C. la somma di €. 10.800,00.
2) Accertarsi e dichiararsi che il credito vantato da nei confronti degli Controparte_1 attori ammonta ad €. 179.931,89.
3) Accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in Controparte_1 executivis per la somma eccedente €. 179.931,89 e conseguentemente dichiararsi privo di efficacia l'atto di pignoramento immobiliare introdotto e notificato in data 6/21.4.2022 Pt_4
N. 1191 limitatamente alla stessa eccedenza.
pagina 1 di 5 4) Accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in Controparte_1 executivis per la somma eccedente €. 179.931,89 e conseguentemente dichiararsi privo di efficacia l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870 limitatamente alla stessa eccedenza.
5) Condannarsi la convenuta, ex art. 96 c.p.c., alle spese oltre che al risarcimento del danno la cui quantificazione è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito, in via principale rigettare integralmente tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare la legittimità e la regolarità dell'atto di precetto notificato;
rigettare tutte le richieste di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiara il diritto della e per Controparte_1 essa già a procedere esecutivamente;
Controparte_2 CP_3
rigettare la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non sufficientemente provata per tutti i motivi esposti in narrativa;
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del precetto opposto, accertare e dichiarare il diritto della e per essa già a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 procedere con l'esecuzione forzata per il minore importo di € 179.931,89 ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta nella maggior o minor Controparte_1 somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
In via istruttoria:
Con riserva di modificare e integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini ex all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che con atto di citazione , e eccepirono: Parte_1 Pt_3 Parte_2
1) che, con atto di precetto notificato il 17.1.2022 a ed il 19.1.2022 a Parte_1 Pt_3
e , nella qualità di procuratrice e mandataria di
[...] Parte_2 CP_3 [...] intimava agli esponenti, obbligati in solido, di pagare la somma di €. 190.731,89 CP_1 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 186/2018 – RG N. 416/2018 del 30.1.2018, munito di formula esecutiva in data 5.2.2018 e notificato in data 13.2.2018;
2) che intercorrevano trattative nel corso delle quali gli esponenti versavano la complessiva somma di euro 10.800,00;
3) che controparte in data 6/21.4.2022, faceva eseguire pignoramento immobiliare Cron . N. 1191, senza tener conto delle somme versate, all'esito del quale gli attori radicavano opposizione “agli atti esecutivi”, ove il GE rigettava la istanza di sospensiva e assegnava pagina 2 di 5 termine per la instaurazione del presente giudizio di merito;
4) che in particolare il GE nella fase sommaria così statuiva:
5) che controparte notificava un secondo atto di pignoramento immobiliare in data 20/9/22 n. 2870, nel quale peraltro non era indicata la somma depurata dai versamenti fatti;
6) che sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.; che gli attori concludevano come indicato in epigrafe;
che si costituiva eccependo: Controparte_1
7) che entrambi gli atti di pignoramento notificati a controparte non venivano iscritti al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari e devono ritenersi privi di efficacia;
8) che risulta sussistente il proprio diritto a procedere esecutivamente in forza del titolo, e che l'eventuale accoglimento delle avverse eccezioni si rivela al più un errore materiale tale da non inficiare la validità dell'atto contestato;
pagina 3 di 5 9) che è infondata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.; che con prima memoria ex art. 183/6 gli opponenti deducevano di contestare il diritto di controparte ad agire in via esecutiva per una somma eccedente l'effettivo dovuto, tenuto conto dei pagamenti documentalmente provati;
che con la seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. parte convenuta deduceva di aver acquisito la certificazione ex art. 50 TUB e che l'imprecisione di calcolo consistente nella mancata decurtazione dell'incasso totale di€ 10.800,00 non escludeva comunque il diritto ad agire per la somma residua;
Considerato: che la svolta opposizione debba riqualificarsi in termini di opposizione alla esecuzione, ove e anno contestato il diritto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 controparte ad agire in via esecutiva a seguito del sopravvenuto pagamento di una parte del credito di cui al titolo azionato, contestazione in sé ammissibile atteso che “in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo” (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000);
Ritenuto: che la causa risulti sufficientemente istruita, in assenza peraltro di istanze istruttorie;
che sia fondata la domanda svolta in relazione al primo pignoramento notificato in data 6/4/2022 Cron . N. 1191, doc. 6, in forza del quale è stata iscritta la procedura esecutiva n. 80/2022 RGE, in quanto risulta provato dalla documentazione depositata in atti (docc. 3,4,5) l'intervenuto pagamento della somma di euro 10.800,00, peraltro somma non contestata ex art. 115 c.p.c., sicchè il diritto a procedere in via esecutiva di parte convenuta sussiste per il residuo importo di € 179.931,89; che, quanto alla domanda di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870, la stessa sia improcedibile, nella misura in cui non risulta prova sia stata svolta la fase sommaria innanzi al GE, (come diversamente avvenuto in relazione alla procedura n. 80/2022 RGE), fase che è ineludibile;
che in tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice pagina 4 di 5 dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018); che, attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che sia infondata la domanda proposta dagli opponenti ex art. 96 c.p.c., in quanto la stessa, in via assorbente, presuppone la integrale soccombenza della parte contro la quale è stata proposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accerta il diritto del creditore a procedere in via esecutiva Controparte_1 limitatamente all'importo di € 179.931,89, per le ragioni esposte in motivazione;
2. Dichiara la improcedibilità della domanda di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 19 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2779/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. TOSI FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
Per parte opponente
Ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa
In via principale
1) Accertarsi e dichiararsi che i sigg.ri , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagato in favore del creditore originario Banca Cremasca e Mantovana Credito Coop. S.C. la somma di €. 10.800,00.
2) Accertarsi e dichiararsi che il credito vantato da nei confronti degli Controparte_1 attori ammonta ad €. 179.931,89.
3) Accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in Controparte_1 executivis per la somma eccedente €. 179.931,89 e conseguentemente dichiararsi privo di efficacia l'atto di pignoramento immobiliare introdotto e notificato in data 6/21.4.2022 Pt_4
N. 1191 limitatamente alla stessa eccedenza.
pagina 1 di 5 4) Accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in Controparte_1 executivis per la somma eccedente €. 179.931,89 e conseguentemente dichiararsi privo di efficacia l'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870 limitatamente alla stessa eccedenza.
5) Condannarsi la convenuta, ex art. 96 c.p.c., alle spese oltre che al risarcimento del danno la cui quantificazione è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito, in via principale rigettare integralmente tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare la legittimità e la regolarità dell'atto di precetto notificato;
rigettare tutte le richieste di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accertare e dichiara il diritto della e per Controparte_1 essa già a procedere esecutivamente;
Controparte_2 CP_3
rigettare la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non sufficientemente provata per tutti i motivi esposti in narrativa;
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del precetto opposto, accertare e dichiarare il diritto della e per essa già a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 procedere con l'esecuzione forzata per il minore importo di € 179.931,89 ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta nella maggior o minor Controparte_1 somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
In via istruttoria:
Con riserva di modificare e integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini ex all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che con atto di citazione , e eccepirono: Parte_1 Pt_3 Parte_2
1) che, con atto di precetto notificato il 17.1.2022 a ed il 19.1.2022 a Parte_1 Pt_3
e , nella qualità di procuratrice e mandataria di
[...] Parte_2 CP_3 [...] intimava agli esponenti, obbligati in solido, di pagare la somma di €. 190.731,89 CP_1 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 186/2018 – RG N. 416/2018 del 30.1.2018, munito di formula esecutiva in data 5.2.2018 e notificato in data 13.2.2018;
2) che intercorrevano trattative nel corso delle quali gli esponenti versavano la complessiva somma di euro 10.800,00;
3) che controparte in data 6/21.4.2022, faceva eseguire pignoramento immobiliare Cron . N. 1191, senza tener conto delle somme versate, all'esito del quale gli attori radicavano opposizione “agli atti esecutivi”, ove il GE rigettava la istanza di sospensiva e assegnava pagina 2 di 5 termine per la instaurazione del presente giudizio di merito;
4) che in particolare il GE nella fase sommaria così statuiva:
5) che controparte notificava un secondo atto di pignoramento immobiliare in data 20/9/22 n. 2870, nel quale peraltro non era indicata la somma depurata dai versamenti fatti;
6) che sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.; che gli attori concludevano come indicato in epigrafe;
che si costituiva eccependo: Controparte_1
7) che entrambi gli atti di pignoramento notificati a controparte non venivano iscritti al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari e devono ritenersi privi di efficacia;
8) che risulta sussistente il proprio diritto a procedere esecutivamente in forza del titolo, e che l'eventuale accoglimento delle avverse eccezioni si rivela al più un errore materiale tale da non inficiare la validità dell'atto contestato;
pagina 3 di 5 9) che è infondata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.; che con prima memoria ex art. 183/6 gli opponenti deducevano di contestare il diritto di controparte ad agire in via esecutiva per una somma eccedente l'effettivo dovuto, tenuto conto dei pagamenti documentalmente provati;
che con la seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. parte convenuta deduceva di aver acquisito la certificazione ex art. 50 TUB e che l'imprecisione di calcolo consistente nella mancata decurtazione dell'incasso totale di€ 10.800,00 non escludeva comunque il diritto ad agire per la somma residua;
Considerato: che la svolta opposizione debba riqualificarsi in termini di opposizione alla esecuzione, ove e anno contestato il diritto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 controparte ad agire in via esecutiva a seguito del sopravvenuto pagamento di una parte del credito di cui al titolo azionato, contestazione in sé ammissibile atteso che “in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo” (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000);
Ritenuto: che la causa risulti sufficientemente istruita, in assenza peraltro di istanze istruttorie;
che sia fondata la domanda svolta in relazione al primo pignoramento notificato in data 6/4/2022 Cron . N. 1191, doc. 6, in forza del quale è stata iscritta la procedura esecutiva n. 80/2022 RGE, in quanto risulta provato dalla documentazione depositata in atti (docc. 3,4,5) l'intervenuto pagamento della somma di euro 10.800,00, peraltro somma non contestata ex art. 115 c.p.c., sicchè il diritto a procedere in via esecutiva di parte convenuta sussiste per il residuo importo di € 179.931,89; che, quanto alla domanda di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870, la stessa sia improcedibile, nella misura in cui non risulta prova sia stata svolta la fase sommaria innanzi al GE, (come diversamente avvenuto in relazione alla procedura n. 80/2022 RGE), fase che è ineludibile;
che in tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice pagina 4 di 5 dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018); che, attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che sia infondata la domanda proposta dagli opponenti ex art. 96 c.p.c., in quanto la stessa, in via assorbente, presuppone la integrale soccombenza della parte contro la quale è stata proposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accerta il diritto del creditore a procedere in via esecutiva Controparte_1 limitatamente all'importo di € 179.931,89, per le ragioni esposte in motivazione;
2. Dichiara la improcedibilità della domanda di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 20/09/2022 Cron. N. 2870;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 19 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
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