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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 16.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18523 del R.G. anno 2024 tra
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Pasquale Biondi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Assunta Tartaglia, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 21.8.24 il ricorrente conveniva in giudizio
[...]
esponendo: Controparte_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta dall'01/01/2013, con applicazione del
CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
- di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 30/09/2018, nel profilo professionale di , con parametro retributivo 165, nel periodo dal 01/10/2018 Parte_2
al 30/04/2019, nel profilo professionale di Macchinista, con parametro retributivo 183, nel periodo dal 01/05/2019 al 28/02/2021, nel profilo professionale di Macchinista con parametro retributivo 190, nel periodo dal 01/03/2021 a tutt'oggi, nel profilo professionale di Coordinatore con parametro retributivo 210; - di aver prestato la propria attività lavorativa con un orario di lavoro straordinario di complessive nel 2013 ore 242,33; nel 2014 ore 145.98; nel 2015 ore 311,68; nel 2016
(1° Semestre) ore 306,33; nel 2016 (2° Semestre) ore 368,55; nel 2017 (1° Semestre) ore 260,10; nel 2017 (2° Semestre) ore 287,12; nel 2018 (1° Semestre) ore 249,69; nel
2018 (2° Semestre) ore 299,54; nel 2019 (1° Semestre) ore 336,16; nel 2019 (2°
Semestre) ore 305,25; nel 2020 (1° Semestre) ore 330,19; nel 2020 (2° Semestre) ore
284,82; nel 2021 (1° Semestre) ore 303,02; nel 2021 (2° Semestre) ore 445,90; nel
2022 (1° Semestre) ore 442,37; nel 2022 (2° Semestre) ore 485,91; nel 2023 (1°
Semestre) ore 382,27; nel 2023 (2° Semestre) ore 340,74;
- che quindi in tali anni, su disposizione e per esigenze unilaterali aziendali, il ricorrente aveva prestato ore di lavoro straordinario eccedenti il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
- che detta ore di lavoro straordinario erano state prestate senza che ricorressero le seguenti ulteriori ipotesi derogatorie previste dalla contrattazione collettiva;
- che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente, anche quelle oltre il limite legale e contrattuale, erano state retribuite in busta paga sotto la voce “straordinario”;
- che le ore oltre il limite legale erano fonte di risarcimento del danno;
- che aveva diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per €. €48.646,83, quantificato moltiplicando le ore per il quale vi era stato superamento per l'importo della retribuzione oraria giornaliera incrementata solo dalla maggiorazione minima prevista a titolo di lavoro straordinario diurno, come stabilita dalla contrattazione collettiva di settore vigente.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal
01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €48.646,83 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 31.10.24 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo la nullità del ricorso la prescrizione decennale delle somme antecedenti il decennio dalla data di notifica del ricorso (08/10/2024) e deducendo:
- Che non concorrevano a raggiungere il limite massimo di lavoro straordinario le prestazioni lavorative straordinarie effettuate nelle ipotesi di seguito indicate:
- 1)-Art. 5, comma 4, d. lgs. n. 66/2003 i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
Eventi particolari, come mostra, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 19 della l. agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della l.
24 dicembre 1993, n. 537 e in tempo utile alla RSA;
Art. 27, comma 8, 3° cpv^, A.N.
28.11.2015 Lavoro straordinario prestato nel caso in cui l' debba realizzare, Pt_3
temporaneamente, su richiesta dell'Ente affidante, programmi di servizio straordinario di trasposto pubblico, connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo Accordo aziendale, fissato entro il mese precedente all'inizio del corrispondente evento. Non solo sono escluse e non concorrono al computo del lavoro straordinario le ore prestate con mansioni di semplice attesa o custodia;
- di non essere stato specificato e sufficientemente delineato il presunto pregiudizio, il quale, per essere rilevante rispetto alla fattispecie, deve dipendere in maniera diretta da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro;
- che il ricorrente, al fine della prova della nocività dell'ambiente e della sua idoneità causale alla determinazione del presunto danno lamentato, avrebbe dovuto allegare e provare una specifica ed oggettiva modalità di lavoro anomala;
- che i conteggi, erano errati in quanto le ore risultavano inferiori in considerazione del limite di 250 per gli anni dal 2011 al 2015, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma
3 del D.Lgs. n.66/2003;
- che per gli anni fino al 2015 si era tenuto coto del limite di 250 ore l0abbo e per il periodo successivo del limite consentito di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'art. 28 previsto dal CCNL;
- che dal numero totale delle ore di straordinario diurno e notturno era stato sottratto il numero delle ore ammesso dalla legge (in particolare 250 ore secondo previsione del
D.Lgs 66/2003 per gli anni fino al 2015 compreso e il limite di 150 ore ogni 26
Con settimane di cui al comma 1 dell'art. 27 dell del 28/1172015 per i successivi anni di riferimento) ed applicato all'eccedenza la maggiorazione del 10 % e 30% rispettivamente per le ore diurne e notturne di straordinario;
- che nei propri conteggi l'istante non aveva tenuto conto della recente ipotesi di accordo sindacale sottoscritta in data 11.03.2024, per cui si garantirebbe ai lavoratori una percentuale del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua di cui al CCNL 2015 effettuato negli ultimi 10 anni.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda perché infondata e temeraria in fatto e in diritto.
Alla udienza del 5.2.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità avendo l'istante indicato il numero di ore di lavoro straordinario prestate, il limite invocato e le disposizioni normative a supporto.
Le ore di lavoro straordinario, come indicate dall'istante, sono identicamente indicate nei conteggi di parte convenuta e dunque sono incontestate.
Si può dunque ritenere provato un orario di lavoro straordinario nel 2013 ore 242,33; nel 2014 ore 145.98; nel 2015 ore 311,68; nel 2016 (1° Semestre) ore 306,33; nel 2016 (2° Semestre) ore 368,55; nel 2017 (1° Semestre) ore 260,10; nel 2017 (2° Semestre) ore 287,12; nel 2018
(1° Semestre) ore 249,69; nel 2018 (2° Semestre) ore 299,54; nel 2019 (1° Semestre) ore
336,16; nel 2019 (2° Semestre) ore 305,25; nel 2020 (1° Semestre) ore 330,19; nel 2020 (2°
Semestre) ore 284,82; nel 2021 (1° Semestre) ore 303,02; nel 2021 (2° Semestre) ore 445,90; nel 2022 (1° Semestre) ore 442,37; nel 2022 (2° Semestre) ore 485,91; nel 2023 (1° Semestre) ore 382,27; nel 2023 (2° Semestre) ore 340,74.
L'art. 28 del CCNL è applicabile dall'1.1.15 posto che dallo stesso (decorrenza e durata) si legge che il presente accordo ha durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2017. rubricato “lavoro straordinario” stabilisca altresì che, indipendentemente dalla possibilità di svolgere lavoro straordinario settimanale entro un limite massimo di otto ore per settimana lavorativa, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in
150 ore di straordinario ogni 26 settimane lavorative, per un totale annuo massimo, quindi, di
300 ore di straordinario su 52 settimane presenti in un anno.
Ne deriva che per il periodo 2011/2014 In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali (art 5, comma 3, d.lgs.
66/2003). Ne deriva che in detto periodo sono state prestate 1067.72 ore di lavoro straordinario oltre il limite di legge con volontaria della normativa da parte del datore di lavoro convenuto che ha l'obbligo di garantire la salute psico fisica del lavoratore.
Per il periodo successivo l'art 28 del CCNL ha previsto che in luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.
Per il 2013 ed il 2014 non vi è superamento del limite.
Per il 2015 vi sono ore 61,68 prestate oltre limite.
Per il 2016 (1° Semestre) vi sono ore 156,33 prestate oltre limite.
Per il 2016 (2° Semestre) vi sono ore 218,55 prestate oltre limite. Per il 2017 (1° Semestre) vi sono ore 110,10 prestate oltre limite.
Per il 2017 (2° Semestre) vi sono ore 137,12 prestate oltre limite.
Per il 2018 (1° Semestre) vi sono ore 99,69 prestate oltre limite.
Per il 2018 (2° Semestre) vi sono ore 149,54 prestate oltre limite.
Per il 2019 (1° Semestre) vi sono ore 186,16 prestate oltre limite.
Per il 2019 (2° Semestre) vi sono ore 155,25 prestate oltre limite.
Per il 2020 (1° Semestre) vi sono ore 180,19 prestate oltre limite.
Per il 2020 (2° Semestre) vi sono ore 134,82 prestate oltre limite.
Per il 2021 (1° Semestre) vi sono ore 153,02 prestate oltre limite.
Per il 2021 (2° Semestre) vi sono ore 295,90 prestate oltre limite.
Per il 2022 (1° Semestre) vi sono ore 292,37 prestate oltre limite.
Per il 2022 (2° Semestre) vi sono ore3385,91 prestate oltre limite.
Per il 2023 (1° Semestre) vi sono ore 232,27 prestate oltre limite.
Per il 2023 (2° Semestre) vi sono ore 190,74 prestate oltre limite.
Sono state dunque prestate n. 3.089,64 ore di lavoro oltre il limite massimo consentito.
Orbene è palese la volontarietà da parte della convenuta di far prestare dette ore avendone fruito.
Parte convenuta non ha provato (non si è posta il problema di provare) la ricorrenza di alcuna delle ipotesi eccettuative dal computo del lavoro straordinario nel limite massimo, di cui all'art 5 del d.lgs 66/03 e 24 del CCNL invocato che non ha neppure compiutamente allegato quanto a specifico tempo e luogo (quando necessario) o data di sottoscrizione di accordi specifici o comunicazione ai sindacati: ha meramente riportato le disposizioni normative ma non ha indicato gli specifici fatti storici a supporto.
L'azione dispiegata dal ricorrente attiene ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, con essa essendosi inteso denunciare l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti con riferimento all'orario di lavoro, e come visto, inadempimento sussiste.
I tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. che ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro con un assetto assetto da calibrarsi rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d.
“superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione (cfr Cass 34968/2022). La Corte di ZI (S.U., 13533/2001)ha evidenziato come il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio per modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole;
spetta invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile. Nel caso di specie la misura intollerabile è allegata e dimostrata per stessa ammissione della convenuta, come da prospetto dalla stessa prodotto.
Dunque in tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare
l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019).
La sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35
e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore;
peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa" (Cass Sez. L - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020). Si è infatti realizzato un condizionamento illecito della sua vita personale in conseguenza della richiesta di svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sistematicamente eccedenti, per
9 anni, il limite normativo di 250 ore , poi fissato dalla contrattazione collettiva in 300 ore.
L'istante, in buona sostanza, ha per 9 anni lavorato mediamente 10 ore al giorno su una giornata della durata di ore 24, circostanza che deve guidare l'equità di questo giudice nella determinazione del risarcimento del danno, nella palese evidenza della grave violazione da parte dell'azienda delle disposizioni legali e contrattuali dettate in materia di orario di lavoro a tutela della integrità psico-fisica e della dignità del lavoratore.
In particolare la Corte di ZI ha ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass. 15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563;
Cass. 14 luglio 2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12538) con principi applicabili al caso interessato.
La copertura costituzionale che l'art. 36 Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale e gli ulteriori limiti massimi desumibili dal d. logs. 66/2003 o dalla relativa direttiva 10 R. G. n, 17888/2015 eurounitaria, in sé o per quanto previsto dalla contrattazione collettiva cui essi facciano rinvio;
il predetto superamento dei limiti di orario consente poi, ove si dimostri il relativo nesso causale, anche il risarcimento di danni ulteriori, come quello alla salute (Cass. 24563/2016, cit., ma anche già Cass. 20 agosto 2004, n. 16398, fino a Cass.
4 marzo 2000, n. 2455); peraltro, l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere «gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai «disagi» fisiopsichici, così distinguendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona…per il ricorrere di un carattere «gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore».. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16711 del 2020).
Nello stesso senso la Corte di ZI (Sentenza 34968/22) ha osservato come
Proprio il legame con la dignità della prestazione lavorativa che viene commisurata in corrispettivo economico, consente di agganciare il risarcimento del danno contrattuale ad una quota di retribuzione.
L'art 7 dell'accordo 27 novembre 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione fornisce un criterio di equità per il risarcimento del danno di cui è causa. Esso ha riguardo al Mercato del lavoro Rapporti di lavoro flessibile e prevede che in ipotesi di part time, che può prevedere anche una sola ora di riduzione dell'orario di lavoro ed è quindi sostanzialmente sovrapponibile alla fattispecie per cui è causa, che il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
Da tale criterio, indicato dalla stessa contrattazione collettiva, è ricavabile la quota compensativa del danno di cui è causa pari al differenziale indicato (50%) meno la quota di maggiorazione per lavoro straordinario (10%).
Ne deriva un differenziale, rispetto alla retribuzione percepita, pari al 40% con condanna della convenuta al pagamento di €. 18.255,11, ritenuta la correttezza dei conteggi da ultimo depositati da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà; sono compensate per il residuo visto l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 18.255,11;
2) condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in €. 1803,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 259,00 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 16.4.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)