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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 884/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ANTONIO CORRAINI appellante
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. ENRICO CAPPATO e l'avv. DANIELA OMIZZOLO appellato
Posta in decisione in data 29 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nei rispettivi atti
Per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 290/2025 il Tribunale di ROVIGO – istruita documentalmente la causa – pronunciava la separazione personale delle parti e, rigettate le reciproche domande di addebito, in parziale accoglimento della domanda di assegno di mantenimento proposta da poneva a carico del marito l'obbligo di versarle a tal Parte_1
titolo la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
le spese processuali erano compensate per 2/3, restando a carico della sig.ra l restante 1/3 liquidato dal Tribunale come da dispositivo. Pt_1
Al fine della quantificazione dell'assegno, ritenuto dovuto, il primo
Giudice – escluso che esso potesse superarle – richiamava le dazioni economiche tempo per tempo effettuate dal marito alla moglie – pacificamente mai con lui convivente – e ne “scorporava” quanto versato in più dal momento in cui ella aveva iniziato a svolgere le pulizie domestiche nell'abitazione del marito;
il Tribunale teneva anche conto della capacità reddituale del marito e – seppure in termini potenziali per età, preparazione culturale e pregresse esperienze lavorative – della moglie.
Con il presente ricorso, quest'ultima proponeva appello contro tale sentenza, insistendo per il riconoscimento – in proprio favore – di un assegno di mantenimento di € 1200,00 mensili e censurando la compensazione parziale delle spese a fronte della soccombenza avversaria sulla domanda economica. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure, alla quale – pur avendo in quella sede chiesto che nessun mantenimento venisse posto a proprio carico in favore della moglie – prestava successivamente acquiescenza. Egli deduceva il peggioramento pag. 2/8 delle proprie condizioni reddituali, a seguito delle dimissioni dal rapporto libero professionale intrattenuto all'epoca del giudizio di primo grado.
Vinte le spese di fase.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va respinto.
Premesso che i fatti sono pacifici, al fine di dirimere la presente controversia occorre innanzitutto chiarire che, se dazioni economiche dal marito alla moglie vi furono – come, in effetti, è pacifico e documentale, non è tuttavia possibile scinderne i relativi titoli, ritenendo che per ciascuna di esse una parte costituisse adempimento del dovere di solidarietà coniugale ex art. 143 c.c. ed altra remunerazione di un rapporto di lavoro subordinato: si tratta, a ben vedere, di un'operazione artificiosa, che oltretutto non corrisponde all'unicità – quantomeno in termini di prevalenza – della causa dell'obbligazione.
In senso opposto non può darsi rilievo a quanto dichiarato a posteriori dalla moglie all'udienza del 26.11.2024 circa il fatto che ella “dal febbraio 2022
… [si fosse] recata una o due volte alla settimana a fare le pulizie e nel contributo economico che mio marito mi dava c'era dentro anche la somma di circa 200,00 euro per le pulizie”, dal momento che nessuna delle parti ha neppure allegato nei rispettivi atti la sussistenza degli elementi costitutivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, imposti dall'art. 2094
c.c. ed in particolare dei poteri disciplinare e di controllo nei quali esso si sostanzia.
pag. 3/8 È invece preferibile ritenere che l'odierna appellante svolgesse i lavori domestici – seppure nell'abitazione che lei non condivideva col marito – in adempimento del dovere di solidarietà familiare, nascente dal matrimonio come atto (art. 143, cit.).
Peraltro, se le somme tempo per tempo consegnate dal marito alla moglie contribuivano, nel loro complesso, a determinare il tenore di vita della moglie in costanza di matrimonio, nel contempo ne esaurivano anche il perimetro;
per contro, non vale ad ampliarlo il riferimento agli sporadici viaggi effettuati dalle parti prima e dopo la celebrazione (ossia, tra il 2012 ed il 2016), pure richiamati in primo grado e non contestati nel loro accadimento.
Ciò posto in fatto, in diritto, va ricordato che i presupposti dell'assegno di separazione debbono valutarsi alla luce del principio di solidarietà sociale
(art. 2 Cost.), qualificato dal vincolo matrimoniale, che specifica la condizione degli interessati rispetto a quella di due consociati qualsiasi, alla luce, in particolare, del principio di parità tra i coniugi (art. 29 Cost.).
Risulta in tal modo escluso, viepiù quando il vincolo si attenua per effetto della separazione, che un coniuge dotato di propria capacità reddituale possa dipendere economicamente dall'altro.
In particolare, per la quantificazione dell'assegno ex art. 156 c.c. – giova ribadirlo, qui non (più) in contestazione sull'an per effetto dell'acquiescenza dell'appellato alla sentenza di primo grado – occorre verificare se il coniuge sia o meno in possesso di propri redditi adeguati al suo mantenimento, determinandone l'entità tenuto conto “delle circostanze
e dei redditi dell'obbligato” (art. 156, cit.).
pag. 4/8 Nel caso di specie, il peculiare ménage della coppia – formatasi tra persone di mezza età, già provviste da tempo di un'attività lavorativa e di una propria abitazione nella quale ciascuno di essi rimase a vivere anche dopo la celebrazione – non esclude la formazione, nel corso del rapporto matrimoniale, di un pur minimo nucleo di comunione (quantomeno) materiale. Essa si ravvisa nel fatto, incontestato, che il marito contribuiva regolarmente alle esigenze della moglie, versandole somme varie e che lei gli dava un aiuto nelle pulizie della sua casa.
Risulta pacifico che dopo la pandemia SARS – COV2 la moglie diradò il proprio impegno lavorativo all'esterno (cfr. verbale ud. 26.11.2024, fasc. I grado): a quanto consta, si trattò di scelta volontaria, non essendo emerse ragioni oggettivamente apprezzabili del minore impegno lavorativo della moglie.
Peraltro, non vi sono elementi per ritenere che i relativi redditi siano stati pienamente “sostituiti” dal mantenimento ad opera del marito.
È del resto la stessa appellante odierna che in prime cure dichiara di avere
“lavorato tantissimo” prima della pandemia (verb. ud. 26.11.2024, cit.); pertanto, la modesta somma aggiuntiva (pari a circa 200 € mensili) che il marito prese a corrisponderle, stando ai documenti, dal 2022 non consente di ritenere che dopo la pandemia ella sia divenuta interamente a carico del marito.
Tali somme appaiono piuttosto avere concorso, in via non esclusiva, a determinare il tenore di vita della moglie, la quale contando sull'apporto del coniuge ebbe a rallentare l'attività lavorativa già prima della separazione. Ciò a quanto consta fu dovuto ad una scelta non solo non pag. 5/8 determinata da una diminuita capacità lavorativa della donna, ma neppure idonea causarle, per il futuro, una perdita di professionalità.
In questo quadro, la capacità reddituale dell'appellante odierna non solo poteva, ma finanche doveva riespandersi dopo la separazione: tuttavia, successivamente a tale momento ella non ha ripreso l'attività lavorativa, senza allegare alcun fatto giustificativo.
Manca invero la prova – gravante ex art. 2697 c.c. su chi, come l'appellante odierna, agisce per l'assegno di mantenimento – della sua oggettiva impossibilità di conservare il pregresso tenore di vita, impiegando le proprie capacità lavorative. Prova tanto più rigorosa in quanto prima del matrimonio – e per diversi anni dopo la celebrazione – ella, laureata in storia e musica nel proprio Paese d'origine (Ungheria), con titolo riconosciuto in Italia (v. verbale ud. 26.11.2024, cit.), lavorava come insegnante di musica, seppure per associazioni private;
non può tuttora considerarsi anziana per un'attività siffatta (avendo 62 anni), non risulta affetta da patologie che la rendano inabile al lavoro, né onerata da incombenze di cura di familiari.
Peraltro, qualora l'appellante non trovi un impiego ritenuto consono alla sua formazione e pregressa esperienza, ella sarebbe tenuta – in base al principio di autoresponsabilità, ricavabile da quello costituzionale di solidarietà nella parità dei coniugi, sopra richiamati – a procurarsi un reddito anche accettando lavori più umili e meno qualificati, senza gravare sulle risorse del coniuge.
Ad abundantiam si osserva che i redditi di quest'ultimo, da poco andato in pensione all'epoca dell'introduzione del giudizio di separazione in primo grado, medio tempore sono ulteriormente diminuiti, avendo egli nel pag. 6/8 frattempo cessato anche l'attività libero – professionale che esercitava all'epoca: attese l'età dell'uomo, ultrasettantenne, e la particolare complessità dell'attività già svolta (come medico), tali dimissioni non appaiono arbitrarie, né tantomeno emulative.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la somma di € 300,00 mensili posta a carico del marito per contributo al mantenimento della moglie, seppure con diversa motivazione, va confermata.
Parimenti da confermare con diversa motivazione è la statuizione del primo
Giudice in punto spese legali, posto che nel relativo giudizio il marito aveva accettato la proposta giudiziale che riconosceva alla consorte un assegno di mantenimento di importo pari a quello determinato nella sentenza di primo grado e dunque egli non può considerarsi integralmente soccombente sul punto (art. 91, I co. c.p.c.).
Le spese legali della presente fase, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa – calcolato ex art. 13, I co. c.p.c. – e della sua media complessità, nonché della limitata attività processuale svolta, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 290/2025, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge l'appello;
pag. 7/8 conferma integralmente la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese legali di fase, che liquida in €
1134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1911,00 per fase decisoria, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
29/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 884/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ANTONIO CORRAINI appellante
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. ENRICO CAPPATO e l'avv. DANIELA OMIZZOLO appellato
Posta in decisione in data 29 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nei rispettivi atti
Per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 290/2025 il Tribunale di ROVIGO – istruita documentalmente la causa – pronunciava la separazione personale delle parti e, rigettate le reciproche domande di addebito, in parziale accoglimento della domanda di assegno di mantenimento proposta da poneva a carico del marito l'obbligo di versarle a tal Parte_1
titolo la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT su base annua;
le spese processuali erano compensate per 2/3, restando a carico della sig.ra l restante 1/3 liquidato dal Tribunale come da dispositivo. Pt_1
Al fine della quantificazione dell'assegno, ritenuto dovuto, il primo
Giudice – escluso che esso potesse superarle – richiamava le dazioni economiche tempo per tempo effettuate dal marito alla moglie – pacificamente mai con lui convivente – e ne “scorporava” quanto versato in più dal momento in cui ella aveva iniziato a svolgere le pulizie domestiche nell'abitazione del marito;
il Tribunale teneva anche conto della capacità reddituale del marito e – seppure in termini potenziali per età, preparazione culturale e pregresse esperienze lavorative – della moglie.
Con il presente ricorso, quest'ultima proponeva appello contro tale sentenza, insistendo per il riconoscimento – in proprio favore – di un assegno di mantenimento di € 1200,00 mensili e censurando la compensazione parziale delle spese a fronte della soccombenza avversaria sulla domanda economica. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure, alla quale – pur avendo in quella sede chiesto che nessun mantenimento venisse posto a proprio carico in favore della moglie – prestava successivamente acquiescenza. Egli deduceva il peggioramento pag. 2/8 delle proprie condizioni reddituali, a seguito delle dimissioni dal rapporto libero professionale intrattenuto all'epoca del giudizio di primo grado.
Vinte le spese di fase.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va respinto.
Premesso che i fatti sono pacifici, al fine di dirimere la presente controversia occorre innanzitutto chiarire che, se dazioni economiche dal marito alla moglie vi furono – come, in effetti, è pacifico e documentale, non è tuttavia possibile scinderne i relativi titoli, ritenendo che per ciascuna di esse una parte costituisse adempimento del dovere di solidarietà coniugale ex art. 143 c.c. ed altra remunerazione di un rapporto di lavoro subordinato: si tratta, a ben vedere, di un'operazione artificiosa, che oltretutto non corrisponde all'unicità – quantomeno in termini di prevalenza – della causa dell'obbligazione.
In senso opposto non può darsi rilievo a quanto dichiarato a posteriori dalla moglie all'udienza del 26.11.2024 circa il fatto che ella “dal febbraio 2022
… [si fosse] recata una o due volte alla settimana a fare le pulizie e nel contributo economico che mio marito mi dava c'era dentro anche la somma di circa 200,00 euro per le pulizie”, dal momento che nessuna delle parti ha neppure allegato nei rispettivi atti la sussistenza degli elementi costitutivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, imposti dall'art. 2094
c.c. ed in particolare dei poteri disciplinare e di controllo nei quali esso si sostanzia.
pag. 3/8 È invece preferibile ritenere che l'odierna appellante svolgesse i lavori domestici – seppure nell'abitazione che lei non condivideva col marito – in adempimento del dovere di solidarietà familiare, nascente dal matrimonio come atto (art. 143, cit.).
Peraltro, se le somme tempo per tempo consegnate dal marito alla moglie contribuivano, nel loro complesso, a determinare il tenore di vita della moglie in costanza di matrimonio, nel contempo ne esaurivano anche il perimetro;
per contro, non vale ad ampliarlo il riferimento agli sporadici viaggi effettuati dalle parti prima e dopo la celebrazione (ossia, tra il 2012 ed il 2016), pure richiamati in primo grado e non contestati nel loro accadimento.
Ciò posto in fatto, in diritto, va ricordato che i presupposti dell'assegno di separazione debbono valutarsi alla luce del principio di solidarietà sociale
(art. 2 Cost.), qualificato dal vincolo matrimoniale, che specifica la condizione degli interessati rispetto a quella di due consociati qualsiasi, alla luce, in particolare, del principio di parità tra i coniugi (art. 29 Cost.).
Risulta in tal modo escluso, viepiù quando il vincolo si attenua per effetto della separazione, che un coniuge dotato di propria capacità reddituale possa dipendere economicamente dall'altro.
In particolare, per la quantificazione dell'assegno ex art. 156 c.c. – giova ribadirlo, qui non (più) in contestazione sull'an per effetto dell'acquiescenza dell'appellato alla sentenza di primo grado – occorre verificare se il coniuge sia o meno in possesso di propri redditi adeguati al suo mantenimento, determinandone l'entità tenuto conto “delle circostanze
e dei redditi dell'obbligato” (art. 156, cit.).
pag. 4/8 Nel caso di specie, il peculiare ménage della coppia – formatasi tra persone di mezza età, già provviste da tempo di un'attività lavorativa e di una propria abitazione nella quale ciascuno di essi rimase a vivere anche dopo la celebrazione – non esclude la formazione, nel corso del rapporto matrimoniale, di un pur minimo nucleo di comunione (quantomeno) materiale. Essa si ravvisa nel fatto, incontestato, che il marito contribuiva regolarmente alle esigenze della moglie, versandole somme varie e che lei gli dava un aiuto nelle pulizie della sua casa.
Risulta pacifico che dopo la pandemia SARS – COV2 la moglie diradò il proprio impegno lavorativo all'esterno (cfr. verbale ud. 26.11.2024, fasc. I grado): a quanto consta, si trattò di scelta volontaria, non essendo emerse ragioni oggettivamente apprezzabili del minore impegno lavorativo della moglie.
Peraltro, non vi sono elementi per ritenere che i relativi redditi siano stati pienamente “sostituiti” dal mantenimento ad opera del marito.
È del resto la stessa appellante odierna che in prime cure dichiara di avere
“lavorato tantissimo” prima della pandemia (verb. ud. 26.11.2024, cit.); pertanto, la modesta somma aggiuntiva (pari a circa 200 € mensili) che il marito prese a corrisponderle, stando ai documenti, dal 2022 non consente di ritenere che dopo la pandemia ella sia divenuta interamente a carico del marito.
Tali somme appaiono piuttosto avere concorso, in via non esclusiva, a determinare il tenore di vita della moglie, la quale contando sull'apporto del coniuge ebbe a rallentare l'attività lavorativa già prima della separazione. Ciò a quanto consta fu dovuto ad una scelta non solo non pag. 5/8 determinata da una diminuita capacità lavorativa della donna, ma neppure idonea causarle, per il futuro, una perdita di professionalità.
In questo quadro, la capacità reddituale dell'appellante odierna non solo poteva, ma finanche doveva riespandersi dopo la separazione: tuttavia, successivamente a tale momento ella non ha ripreso l'attività lavorativa, senza allegare alcun fatto giustificativo.
Manca invero la prova – gravante ex art. 2697 c.c. su chi, come l'appellante odierna, agisce per l'assegno di mantenimento – della sua oggettiva impossibilità di conservare il pregresso tenore di vita, impiegando le proprie capacità lavorative. Prova tanto più rigorosa in quanto prima del matrimonio – e per diversi anni dopo la celebrazione – ella, laureata in storia e musica nel proprio Paese d'origine (Ungheria), con titolo riconosciuto in Italia (v. verbale ud. 26.11.2024, cit.), lavorava come insegnante di musica, seppure per associazioni private;
non può tuttora considerarsi anziana per un'attività siffatta (avendo 62 anni), non risulta affetta da patologie che la rendano inabile al lavoro, né onerata da incombenze di cura di familiari.
Peraltro, qualora l'appellante non trovi un impiego ritenuto consono alla sua formazione e pregressa esperienza, ella sarebbe tenuta – in base al principio di autoresponsabilità, ricavabile da quello costituzionale di solidarietà nella parità dei coniugi, sopra richiamati – a procurarsi un reddito anche accettando lavori più umili e meno qualificati, senza gravare sulle risorse del coniuge.
Ad abundantiam si osserva che i redditi di quest'ultimo, da poco andato in pensione all'epoca dell'introduzione del giudizio di separazione in primo grado, medio tempore sono ulteriormente diminuiti, avendo egli nel pag. 6/8 frattempo cessato anche l'attività libero – professionale che esercitava all'epoca: attese l'età dell'uomo, ultrasettantenne, e la particolare complessità dell'attività già svolta (come medico), tali dimissioni non appaiono arbitrarie, né tantomeno emulative.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la somma di € 300,00 mensili posta a carico del marito per contributo al mantenimento della moglie, seppure con diversa motivazione, va confermata.
Parimenti da confermare con diversa motivazione è la statuizione del primo
Giudice in punto spese legali, posto che nel relativo giudizio il marito aveva accettato la proposta giudiziale che riconosceva alla consorte un assegno di mantenimento di importo pari a quello determinato nella sentenza di primo grado e dunque egli non può considerarsi integralmente soccombente sul punto (art. 91, I co. c.p.c.).
Le spese legali della presente fase, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa – calcolato ex art. 13, I co. c.p.c. – e della sua media complessità, nonché della limitata attività processuale svolta, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 290/2025, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge l'appello;
pag. 7/8 conferma integralmente la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese legali di fase, che liquida in €
1134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1911,00 per fase decisoria, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
29/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8