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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/09/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. AN Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 5587/2023 R.G. promosso da
( ) (avv.ti PAPPALARDO GIOVANNA MARIA RITA e Parte_1 C.F._1
D'APOLITO STEFANO)
RICORRENTE
e
) (avv. FERRARI ALBERTO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 2/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita a Nuvolera (BS) via Camprelle n. 33, di proprietà del sig. attualmente assegnata Parte_1 alla consorte, rimarrà definitivamente assegnata e rientrerà nella disponibilità esclusiva del proprietario successivamente all'intervenuto pagamento della somma concordata a titolo di una tantum di cui infra con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti ad eccezione dei beni personali della sig.ra e di quanto dalla stessa acquistato CP_1 con proprie risorse dopo il rilascio della casa da parte del Sig. mentre l'arredo della camera da letto di Pt_1
(oggetto di recente acquisto con proprie risorse da parte della signora) resterà in casa a disposizione del Per_1 figlio, senza alcun rimborso da parte del signor Le parti stabiliranno in accordo tra loro come suddividere Pt_1 stoviglie, servizi di piatti e bicchieri, pentolame e attrezzi da cucina, fermo restando che gli arredi e corredi e tutti i beni della famiglia restano di esclusiva proprietà del signor La signora potrà Pt_1 Parte_1 CP_1
1 asportare il robot da cucina ed il frullatore manuale. 3) La signora provvederà a rilasciare la casa coniugale CP_1 entro sessanta giorni dal pagamento concordato di cui infra. 4) Il figlio minore (nato il [...]) Persona_2 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre la quale, al fine di garantire il diritto di visita paterno e la vicinanza alla casa familiare, si impegna a trasferire la propria residenza presso abitazione che andrà ad individuare in Nuvolera o in un Comune limitrofo rispetto alla casa coniugale, in modo che il figlio possa agevolmente spostarsi da un'abitazione all'altra. La responsabilità genitoriale su AN verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente tra loro nei rispettivi periodi di convivenza. 5) Quanto al diritto di visita del padre, le parti concordano che il sig. Pt_1 frequenterà il figlio AN a week end alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00, nonché due giorni infrasettimanali concordando direttamente la frequentazione con AN. Metà delle vacanze natalizie e pasquali, in maniera tale che AN trascorra alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e lunedì in Albis. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi e tale periodo andrà concordato tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno. Alternanza annuale per le festività civili e religiose e per il compleanno del figlio. Resta inteso che entrambi i figli avranno libero accesso alla abitazione del padre e che nei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la medesima cadenza e modalità. In ogni caso le Parti potranno prevedere, in accordo tra loro, differenti modalità di visita padre/figlio in ragione dei rispettivi impegni e nel rispetto degli interessi e impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore.
6) Oltre ad AN, anche (nato il [...]) maggiorenne non è economicamente autosufficiente Parte_2
e vive con la madre ed il fratello, per cui il signor corrisponderà mensilmente alla moglie, entro il giorno Pt_1
10 (dieci) di ogni mese la somma di € 1.500,00= per ciascun figlio (complessivamente € 3.000,00=), per il concorso nel mantenimento dei figli e AN, sino alla pubblicazione della sentenza di divorzio che rettificherà, in Per_1 diminuzione, la somma a titolo di contributo. 7) Relativamente alle spese straordinarie per i figli, esse verranno sostenute nella misura del 70% dal signor e per il restante 30% dalla signora con le indicazioni di Pt_1 CP_1 cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia;
le Parti danno atto che l'acquisto dell'autovettura per i figli e gli oneri ad esso connessi (manutenzione, assicurazione ecc.) non è da considerarsi spesa straordinaria necessaria, cosicché dovrà essere oggetto di eventuale preventivo accordo, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di provvedervi in via esclusiva. 8) In ogni caso, tutte le spese straordinarie devono essere documentate e corrisposte, in base alla quota di propria spettanza, al genitore che le ha anticipate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. 9) Le parti convengono che la detrazione per gli “oneri deducibili” spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 70% a favore del signor del 30% a favore della signora Le parti convengono Pt_1 CP_1 che l'assegno unico spetterà in via esclusiva alla signora in quanto genitore collocatario ed il signor CP_1 Pt_1 si impegna e si vincola a perfezionare ogni autorizzazione, formalizzazione e/o variazione per consentire l'ottenimento dell'assegno da parte della signora 10) Il sig. a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del coniuge, corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. 1.500,00 sino alla CP_1
2 pubblicazione della sentenza di divorzio che genererà differenti accordi. 11) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore. 12) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio AN, ritenendo che l'accordo di separazione sia conforme alle esigenze del medesimo. 13) Le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito della separazione ed alla impugnazione della sentenza di separazione di prossima pubblicazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio e con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 Legge
Professionale. Gli eventuali ulteriori costi della C.T.U. restano a carico di ciascuna parte al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAZZANO (BS) (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2004), unione dalla quale sono nati i figli (n. Per_1
5/2/2007) e AN (n. 2/1/2009).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie e l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole.
Con ordinanza del 30/11/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
dispone l'affidamento condiviso di e AN, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza), tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
assegna alla resistente la casa familiare sita a Nuvolera
(BS), via Camprelle 33, disponendo che il ricorrente la lasci in un tempo congruo;
dispone che il sig. Pt_1 frequenti i figli nei modi seguenti: a weekend alternati dal venerdì alle ore 20:00 alla domenica alle ore 20:00, nonché due giorni infrasettimanali dalle 14:00 alle 21:00; metà delle vacanze natalizie e pasquali;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
alternanza annuale per le festività civili e religiose e per il compleanno dei figli;
con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile di € 1.500,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile di € 3.000,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico del ricorrente il 70% delle spese straordinarie nell'interesse della prole;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo
Tribunale, sottoscritto il 14/7/2016, cui si rinvia. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale); il rimborso, salvo diversi accordi, andrà eseguito entro 15 giorni”.
Con note scritte depositate in data 2/7/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
3 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Al riguardo, occorre rilevare che ancorché la norma faccia espresso riferimento agli “atti introduttivi del procedimento” il Collegio, innovando il proprio orientamento rispetto al passato, ritiene tale previsione non ostativa alla possibilità che le parti, di comune accordo, introducano una domanda congiunta di divorzio in corso di causa in quanto precludere tale possibilità apparirebbe irragionevole anche alla stregua dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha dato della norma (cfr. Cass. Civ. n. 28727/2023).
Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN Tinelli AN Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. AN Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 5587/2023 R.G. promosso da
( ) (avv.ti PAPPALARDO GIOVANNA MARIA RITA e Parte_1 C.F._1
D'APOLITO STEFANO)
RICORRENTE
e
) (avv. FERRARI ALBERTO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 2/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita a Nuvolera (BS) via Camprelle n. 33, di proprietà del sig. attualmente assegnata Parte_1 alla consorte, rimarrà definitivamente assegnata e rientrerà nella disponibilità esclusiva del proprietario successivamente all'intervenuto pagamento della somma concordata a titolo di una tantum di cui infra con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti ad eccezione dei beni personali della sig.ra e di quanto dalla stessa acquistato CP_1 con proprie risorse dopo il rilascio della casa da parte del Sig. mentre l'arredo della camera da letto di Pt_1
(oggetto di recente acquisto con proprie risorse da parte della signora) resterà in casa a disposizione del Per_1 figlio, senza alcun rimborso da parte del signor Le parti stabiliranno in accordo tra loro come suddividere Pt_1 stoviglie, servizi di piatti e bicchieri, pentolame e attrezzi da cucina, fermo restando che gli arredi e corredi e tutti i beni della famiglia restano di esclusiva proprietà del signor La signora potrà Pt_1 Parte_1 CP_1
1 asportare il robot da cucina ed il frullatore manuale. 3) La signora provvederà a rilasciare la casa coniugale CP_1 entro sessanta giorni dal pagamento concordato di cui infra. 4) Il figlio minore (nato il [...]) Persona_2 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre la quale, al fine di garantire il diritto di visita paterno e la vicinanza alla casa familiare, si impegna a trasferire la propria residenza presso abitazione che andrà ad individuare in Nuvolera o in un Comune limitrofo rispetto alla casa coniugale, in modo che il figlio possa agevolmente spostarsi da un'abitazione all'altra. La responsabilità genitoriale su AN verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente tra loro nei rispettivi periodi di convivenza. 5) Quanto al diritto di visita del padre, le parti concordano che il sig. Pt_1 frequenterà il figlio AN a week end alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00, nonché due giorni infrasettimanali concordando direttamente la frequentazione con AN. Metà delle vacanze natalizie e pasquali, in maniera tale che AN trascorra alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e lunedì in Albis. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi e tale periodo andrà concordato tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno. Alternanza annuale per le festività civili e religiose e per il compleanno del figlio. Resta inteso che entrambi i figli avranno libero accesso alla abitazione del padre e che nei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la medesima cadenza e modalità. In ogni caso le Parti potranno prevedere, in accordo tra loro, differenti modalità di visita padre/figlio in ragione dei rispettivi impegni e nel rispetto degli interessi e impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore.
6) Oltre ad AN, anche (nato il [...]) maggiorenne non è economicamente autosufficiente Parte_2
e vive con la madre ed il fratello, per cui il signor corrisponderà mensilmente alla moglie, entro il giorno Pt_1
10 (dieci) di ogni mese la somma di € 1.500,00= per ciascun figlio (complessivamente € 3.000,00=), per il concorso nel mantenimento dei figli e AN, sino alla pubblicazione della sentenza di divorzio che rettificherà, in Per_1 diminuzione, la somma a titolo di contributo. 7) Relativamente alle spese straordinarie per i figli, esse verranno sostenute nella misura del 70% dal signor e per il restante 30% dalla signora con le indicazioni di Pt_1 CP_1 cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia;
le Parti danno atto che l'acquisto dell'autovettura per i figli e gli oneri ad esso connessi (manutenzione, assicurazione ecc.) non è da considerarsi spesa straordinaria necessaria, cosicché dovrà essere oggetto di eventuale preventivo accordo, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di provvedervi in via esclusiva. 8) In ogni caso, tutte le spese straordinarie devono essere documentate e corrisposte, in base alla quota di propria spettanza, al genitore che le ha anticipate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. 9) Le parti convengono che la detrazione per gli “oneri deducibili” spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 70% a favore del signor del 30% a favore della signora Le parti convengono Pt_1 CP_1 che l'assegno unico spetterà in via esclusiva alla signora in quanto genitore collocatario ed il signor CP_1 Pt_1 si impegna e si vincola a perfezionare ogni autorizzazione, formalizzazione e/o variazione per consentire l'ottenimento dell'assegno da parte della signora 10) Il sig. a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del coniuge, corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. 1.500,00 sino alla CP_1
2 pubblicazione della sentenza di divorzio che genererà differenti accordi. 11) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore. 12) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio AN, ritenendo che l'accordo di separazione sia conforme alle esigenze del medesimo. 13) Le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito della separazione ed alla impugnazione della sentenza di separazione di prossima pubblicazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio e con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 Legge
Professionale. Gli eventuali ulteriori costi della C.T.U. restano a carico di ciascuna parte al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAZZANO (BS) (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2004), unione dalla quale sono nati i figli (n. Per_1
5/2/2007) e AN (n. 2/1/2009).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie e l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole.
Con ordinanza del 30/11/2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
dispone l'affidamento condiviso di e AN, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza), tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
assegna alla resistente la casa familiare sita a Nuvolera
(BS), via Camprelle 33, disponendo che il ricorrente la lasci in un tempo congruo;
dispone che il sig. Pt_1 frequenti i figli nei modi seguenti: a weekend alternati dal venerdì alle ore 20:00 alla domenica alle ore 20:00, nonché due giorni infrasettimanali dalle 14:00 alle 21:00; metà delle vacanze natalizie e pasquali;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
alternanza annuale per le festività civili e religiose e per il compleanno dei figli;
con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile di € 1.500,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile di € 3.000,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico del ricorrente il 70% delle spese straordinarie nell'interesse della prole;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo
Tribunale, sottoscritto il 14/7/2016, cui si rinvia. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale); il rimborso, salvo diversi accordi, andrà eseguito entro 15 giorni”.
Con note scritte depositate in data 2/7/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
3 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Al riguardo, occorre rilevare che ancorché la norma faccia espresso riferimento agli “atti introduttivi del procedimento” il Collegio, innovando il proprio orientamento rispetto al passato, ritiene tale previsione non ostativa alla possibilità che le parti, di comune accordo, introducano una domanda congiunta di divorzio in corso di causa in quanto precludere tale possibilità apparirebbe irragionevole anche alla stregua dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha dato della norma (cfr. Cass. Civ. n. 28727/2023).
Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN Tinelli AN Marchesi
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