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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 706/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosa Barletta ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza della Libertà n. 28/B;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Del Mauro ed elettivamente domiciliato in Atripalda (Av) alla via Roma n. 111/I;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 19.04.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 3.04.2005, di Controparte_1
Per_ disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso di Per_1
sé e con diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare con relativi arredi a sé e un
1/5 assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili in favore dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50% e con assegno familiare interamente a sé. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione coniugale sono Per_ nati due figli, e , rispettivamente di 16 e 15 anni, ha esposto che, in seguito al Per_1 decreto di omologa del 19.06.2018 reso dal Tribunale di Avellino, non è intervenuta alcuna riconciliazione. La parte ha, poi, osservato che il reddito del resistente, derivante sia da lavoro dipendente che da attività extra, è aumentato rispetto alla fase di separazione e che sono, altresì, aumentate le esigenze dei figli, ormai adolescenti.
Con memoria difensiva del 27.06.2023 si è costituito in giudizio che, pur non Controparte_1
opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e all'assegnazione della casa familiare con relativi arredi alla ricorrente, ha chiesto di disporre a suo carico un assegno di mantenimento per i figli della somma complessiva di € 450,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e con spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i genitori e di stabilire che gli assegni familiari siano percepiti da ciascun genitore al 50%. Con riferimento alla propria posizione reddituale il resistente ha evidenziato di percepire circa € 1.800,00 quale reddito mensile e che, a causa del mutuo stipulato al fine di acquistare una nuova abitazione, le sue condizioni economiche sono peggiorate dovendo corrispondere una rata mensile pari ad euro
412,00 nonché un'ulteriore rata di € 254,00 dovuta per l'acquisto di un'autovettura. Il resistente ha, inoltre, precisato di essere comproprietario, unitamente alla madre e ai suoi fratelli, della casa familiare e di versare ai figli una paghetta settimanale di circa € 150,00 mensili. Infine, la parte ha rivendicato il diritto di percepire la metà dell'assegno unico trascorrendo con i figli periodi di tempo superiori rispetto a quelli indicati nella fase della separazione.
Alla prima udienza del 18.07.2023 sono comparse personalmente le parti. La ricorrente ha ribadito le proprie richieste precisando di essere disposta ad accordarsi in caso di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre di € 50,00 in più per ciascun figlio per la somma complessiva di € 550,00; la parte resistente, invece, ha chiesto la conferma dell'assegno a proprio carico della somma di € 450,00 evidenziando, a soli fini conciliativi, di poter versare la somma complessiva di € 500,00. Il resistente ha, poi, precisato che le spese straordinarie mensili
2/5 sostenute per i figli per ripetizioni di matematica e fisica, vacanze studio ed altro sono quantificabili in circa € 100,00/150,00 mensili.
Con ordinanza dell'1.08.2023 è stato disposto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari alla somma complessiva di € 500,00 mensili con spese extra assegno ordinarie e straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% e la ripartizione dell'assegno unico tra i coniugi al 50%. Inoltre, sono state confermate le altre pattuizioni già omologate in fase di separazione.
Con memoria integrativa del 23.11.2023 la parte ricorrente ha chiesto di addebitare il divorzio alla controparte, di disporre che il mantenimento sia corrisposto dal datore di lavoro del resistente e di riconoscere l'intero importo dell'assegno unico.
Con memoria integrativa del 5.02.2024 la parte resistente si è opposta alla richiesta di addebito, riportandosi alle conclusioni rassegnate e precisando di voler porre a proprio carico la somma di
€ 500,00 a titolo di mantenimento. La parte ha, poi, osservato che l'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente è stato concesso con l'ordinanza presidenziale dell'1.08.2023 e di non essersi mai sottratto agli impegni familiari e al benessere dei figli.
Con sentenza del 13.04.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo.
Con successiva memoria la ricorrente ha rappresentato il mancato rispetto del diritto di visita da parte del padre e la sospensione da parte sua della paghetta mensile versata ai figli successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale.
Con successiva memoria il resistente ha precisato che il mancato rispetto del diritto di visita dei figli era dipeso dalla necessità di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dell'appartamento e limitato a quel periodo di tempo evidenziando, in ogni caso, di aver pranzato e cenato con gli stessi presso la casa della madre, situata al piano superiore della propria abitazione.
Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Ciò premesso, vale rilevare che tra le parti non sussiste contrasto in merito all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che costituiscono le condizioni della separazione consensuale. Deve essere, inoltre, precisato che il primo figlio
è divenuto maggiorenne e che, pertanto, gli accordi in ordine all'affido condiviso e al Per_1
3/5 Per_ diritto di visita del padre devono essere confermati soltanto per la figlia , ancora minorenne.
In ordine al diritto di visita vale richiamare, a fini di mera completezza, quanto disposto in sede di separazione: “il padre potrà vedere e portare con sé i figli il martedì e giovedì dalle 15,15 alle 22,00, a cui si aggiunge la notte in cui la madre sarà assente per lavoro, il padre pernotterà con i figli. Inoltre parimenti il padre terrà con sé i figli due weekend al mese dalle ore 13,00 (uscita di scuola) del sabato alle ore 8,00 del lunedì, allorché il padre accompagnerà i figli a scuola o in mancanza a casa della madre (comunque nel rispetto della volontà dei minori). Nonché durante le festività natalizie ad anni alterni 24 o 25 dicembre, nonché 31 dicembre
o 01 gennaio con l'uno o l'altro coniuge;
parimenti a Pasqua ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì con il padre o con la madre. Il periodo estivo per le vacanze sempre ad anni alterni e rispettando le esigenze dei ragazzi 15 giorni del mese di luglio con il padre, e 15 giorni del mese di agosto con la madre. I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi.” (cfr. ricorso per separazione consensuale e decreto di omologa).
In ordine alla richiesta della ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo previsto nell'ordinanza presidenziale pari a complessivi € 500,00 mensili tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti, della mancata dimostrazione del miglioramento della situazione patrimoniale del resistente, dell'età dei due figli e della necessità di sopportare una serie di spese fisse per gli studi degli stessi. Le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà.
Infine, la richiesta di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico per intero deve essere rigettata tenuto conto che lo stesso spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità, degli accordi intervenuti in sede di separazione e del regime di affidamento condiviso richiesto dalle parti. Allo stesso modo deve essere rigettata la richiesta di corresponsione del mantenimento dal datore di lavoro per carenza dei presupposti.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse di entrambe alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
4/5 Per_
- conferma l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre come in motivazione;
- conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno 29 di ogni mese un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 500,00, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con spese extra assegno ordinarie e straordinarie, nella misura della metà;
-rigetta le restanti domande della ricorrente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
5/5