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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 313/2018 vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, Parte_1 C.F._1
Via Roma n°31 presso lo studio degli avv.ti Noemi Demuro (C.F.: CodiceFiscale_2
Pec: fax: 079.236090) e Monica Cui (cf: Email_1 C.F._3 tel. e fax 079.236090, pec: che lo rappresentano e difendono, Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Meazza (codice fiscale , C.F._4 elettivamente domiciliata a mezzo strumento telematico pec
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla condotta illecita tenuta per le motivazioni di cui in espositiva;
2. per l'effetto condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in favore di al risarcimento
[...] Parte_1 del danno patrimoniale da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indica nella misura di € 16.490,61 o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata
e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi anche mediante c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
3. in ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato licenziato dalla società resistente il 14.7.2016;
- Che con ordinanza n. cronol. 1475/2017, emessa in data 2.6.2017 nel procedimento distinto al n. 516/2016, non impugnata, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola “a corrispondere al ricorrente una somma pari alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nella misura massima di dodici mensilità, oltre agli accessori previsti dalla legge, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo” (doc. 8);
- Che invitata all'adempimento di quanto sancito nella suddetta sentenza, la CP_1 con email del 14.6.2017, ha assicurato che la propria assistita avrebbe provveduto ad avviare la pratica per il reintegro (doc. 10);
- Che, invece, con raccomandata/pec del 5 settembre 2017 la stessa società ha informato il lavoratore che avrebbe ripreso “servizio attivo non appena entrerà in possesso dei titoli autorizzativi a Lei intestati” e che, ai sensi dell'art. 68 del CCNL, ancorché formalmente reintegrato, a far data dal ricevimento della predetta nota, sarebbe stato posto “in aspettativa non retribuita, in attesa del rilascio dei titoli necessari per essere adibito al servizio attivo” (doc. 11), invitando pertanto il lavoratore ad inviare la documentazione necessaria per il rinnovo dei titoli di nomina a Guardia Particolare
Giurata e porto d'armi;
2 - Che soltanto in data 28.03.2018 il ricorrente ha ripreso servizio attivo percependo la corrispondente retribuzione.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso: “
1. in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto trattasi di domanda giudiziale che ha già trovato soluzione nell' Ordinanza passata in giudicato n. cronol.
1475/2017, emessa in data 02.6.2017 del Tribunale di Tempio Pausania - sezione lavoro, e per
l'effetto dichiarare inammissibile la domanda promossa dal ricorrente 2. nel merito in via principale non sussistendo alcun inadempimento di all'obbligo di reintegrazione, CP_1 rigettare la domanda promossa dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto assolvere la da ogni avversa pretesa.
3. in via meramente Controparte_3 subordinata nel merito, nella sola ed esclusiva ipotesi in cui vengano rinvenuti gli estremi della responsabilità della assolvere comunque la medesima da ogni CP_1 CP_1 avversa pretesa in relazione all'arco temporale ricompreso tra il 21.09.2017 e il 28.03.2018, in quanto non riconducibile alla sfera di controllo della resistente.
4. comunque con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore il quale di dichiara antistatario.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata da parte resistente, si ritiene che essa sia infondata. Ai fini della violazione del suddetto principio, infatti, ciò che viene in rilievo è il fatto storico, nel senso che la domanda deve avere ad oggetto il medesimo fatto, da intendersi nella sua dimensione storico-naturalistica (condotta, evento e nesso). Nel caso che ci occupa così non è. Mentre il giudizio definito con ordinanza n.
1475/2017 emessa in data 02.6.2017 ha avuto ad oggetto l'accertamento della illegittimità del licenziamento, e il risarcimento disposto era finalizzato a indennizzare i danni subiti a causa della condotta illegittima di licenziamento del datore di lavoro, nella presente controversia la domanda concerne un fatto diverso, ovverosia l'accertamento di una condotta illegittima che ha causato un ritardo nella reintegra del ricorrente. Il risarcimento eventualmente disposto, pertanto, non troverà il suo fondamento nella condotta illegittima che ha dato luogo al licenziamento, bensì in una condotta differente (quella che ha determinato il ritardo nella reintegra), con la conseguenza che, venendo in rilievo un diverso fatto storico, non può dirsi sussistente alcuna violazione del divieto di bis in idem.
3 Passando al merito, l'art. 68 del CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi fiduciari applicabile al caso in esame prevede che per poter esercitare le attività proprie delle Guardie
Giurate ed essere impiegate in servizio attivo, è necessario che i lavoratori siano in possesso dei titoli di polizia validi. L'art. 120 del medesimo CCNL prescrive che in caso di sospensione o mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che i rinnovi dei suddetti documenti sono a carico di parte datoriale.
Ciò premesso, risulta pacifico che i titoli abilitativi del ricorrente sono scaduti il
15.7.2016, quindi successivamente alla data del 14.7.2016 in cui è stato intimato il licenziamento. Da ciò consegue che fino all'ordinanza con cui è stato disposto il reintegro del
, il datore di lavoro non aveva alcun obbligo di procedere alla loro rinnovazione. Tale Pt_1 obbligo è sorto solo successivamente al 2.6.2017, data di emissione dell'ordinanza di reintegro, con la conseguenza che le tempistiche necessarie al rinnovo dei suddetti documenti dopo la presentazione della domanda non sono imputabili a parte resistente, dipendendo viceversa dall'amministrazione competente al rinnovo. I danni derivati al lavoratore dall'attesa di tali tempistiche, che nel caso di specie si è concretizzata in circa sei mesi (da settembre 2017 a marzo 2018), non sono addebitabili alla società resistente, in quanto non sussiste in capo ad essa alcun potere di controllo sulla procedura amministrativa. Conseguentemente non può riconoscersi alcun obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima per il periodo di tempo che va dalla presentazione della domanda del 20.9.2017 sino all'emissione dei titoli nel marzo 2018.
Affermare, come fa parte ricorrente nella propria comparsa conclusionale, che i danni derivanti dall'attesa per l'ottenimento dei titoli abilitativi siano imputabili a parte resistente in quanto discendenti dalla condotta illegittima di licenziamento, renderebbe la domanda inammissibile, in quanto ciò integrerebbe una violazione del principio del ne bis in idem, poiché con l'ordinanza n. 1475/2017 emessa in data 02.6.2017 il giudice già ha statuito sulla responsabilità derivante dal licenziamento illegittimo, condannando al risarcimento dei danni da esso discendenti – in cui quindi sono già ricompresi quelli causati dall'attesa di sei mesi per l'ottenimento del rinnovo - nella misura massima (dodici mensilità) consentita dalla legge (art. 18 co. 4 dello Statuto dei lavoratori).
Si ritiene invece fondata la domanda del lavoratore relativamente ai danni derivati dal ritardato reintegro a causa della ritardata presentazione della istanza di rinnovo dei titoli di polizia in favore del lavoratore da parte del datore di lavoro. Infatti, successivamente all'emissione della ordinanza di reintegro, parte resistente si sarebbe dovuta attivare
4 prontamente al fine di consentire al ricorrente di tornare al lavoro nel minor tempo possibile, ma così non è stato. Sono trascorsi circa tre mesi dall'adozione del provvedimento di reintegro del 2.6.2017 e la richiesta del 5.9.2017 da parte della società al lavoratore dei documenti necessari per presentare l'istanza di rinnovo. La non ha addotto alcun motivo al CP_1 fine di giustificare il ritardo, il quale, pertanto, gli è totalmente imputabile. Dal suddetto ritardo
è derivato inopinatamente un prolungamento del tempo di attesa per l'ottenimento dei titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività lavorativa da cui è disceso il danno economico consistente nella mancata percezione della retribuzione, danno economico che merita di essere risarcito.
Ai fini della sua quantificazione si terrà conto di tre mensilità, in quanto tre sono stati i mesi di ingiustificato ritardo nella richiesta al lavoratore dei documenti necessari per la presentazione dell'istanza di rinnovo. Conseguentemente, in assenza di contestazioni specifiche sull'ammontare dello stipendio lordo mensile dichiarato da parte ricorrente, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 5.187,96 (1.729,32 x 3).
Infine, quanto alle eccezioni di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum sollevate da parte resistente, va osservato che in tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1636/2020). Medesimo discorso vale nel caso di eccezione di aliunde percipiendum. Infatti, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (cfr. Cass. Sez. L., 17683/2018). Nulla di ciò è stato allegato dalla resistente, con la conseguenza che l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.187,96.
Quanto alle spese, deve rilevarsi che la presente decisione quantifica l'ammontare del risarcimento nei medesimi termini oggetto della proposta conciliativa avanzata dal giudice nel verbale del 13.2.2019.
Considerato che
parte ricorrente ha ingiustificatamente rifiutato la
5 suddetta proposta a fronte, viceversa, dell'accettazione della controparte, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. le spese di lite maturate successivamente alla mancata accettazione non devono essere liquidate in favore della parte vittoriosa, con la conseguenza che ai fini della loro quantificazione si farà riferimento solo alle prime due fasi del giudizio (di studio e introduttiva), con applicazione dello scaglione fino a euro 5.200,00 di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.187,96, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Noemi Demuro e
Monica Cui dichiaratesi antistatarie.
Tempio Pausania, 19/09/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 313/2018 vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, Parte_1 C.F._1
Via Roma n°31 presso lo studio degli avv.ti Noemi Demuro (C.F.: CodiceFiscale_2
Pec: fax: 079.236090) e Monica Cui (cf: Email_1 C.F._3 tel. e fax 079.236090, pec: che lo rappresentano e difendono, Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Meazza (codice fiscale , C.F._4 elettivamente domiciliata a mezzo strumento telematico pec
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla condotta illecita tenuta per le motivazioni di cui in espositiva;
2. per l'effetto condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in favore di al risarcimento
[...] Parte_1 del danno patrimoniale da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indica nella misura di € 16.490,61 o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata
e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi anche mediante c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
3. in ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato licenziato dalla società resistente il 14.7.2016;
- Che con ordinanza n. cronol. 1475/2017, emessa in data 2.6.2017 nel procedimento distinto al n. 516/2016, non impugnata, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola “a corrispondere al ricorrente una somma pari alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nella misura massima di dodici mensilità, oltre agli accessori previsti dalla legge, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo” (doc. 8);
- Che invitata all'adempimento di quanto sancito nella suddetta sentenza, la CP_1 con email del 14.6.2017, ha assicurato che la propria assistita avrebbe provveduto ad avviare la pratica per il reintegro (doc. 10);
- Che, invece, con raccomandata/pec del 5 settembre 2017 la stessa società ha informato il lavoratore che avrebbe ripreso “servizio attivo non appena entrerà in possesso dei titoli autorizzativi a Lei intestati” e che, ai sensi dell'art. 68 del CCNL, ancorché formalmente reintegrato, a far data dal ricevimento della predetta nota, sarebbe stato posto “in aspettativa non retribuita, in attesa del rilascio dei titoli necessari per essere adibito al servizio attivo” (doc. 11), invitando pertanto il lavoratore ad inviare la documentazione necessaria per il rinnovo dei titoli di nomina a Guardia Particolare
Giurata e porto d'armi;
2 - Che soltanto in data 28.03.2018 il ricorrente ha ripreso servizio attivo percependo la corrispondente retribuzione.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso: “
1. in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto trattasi di domanda giudiziale che ha già trovato soluzione nell' Ordinanza passata in giudicato n. cronol.
1475/2017, emessa in data 02.6.2017 del Tribunale di Tempio Pausania - sezione lavoro, e per
l'effetto dichiarare inammissibile la domanda promossa dal ricorrente 2. nel merito in via principale non sussistendo alcun inadempimento di all'obbligo di reintegrazione, CP_1 rigettare la domanda promossa dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto assolvere la da ogni avversa pretesa.
3. in via meramente Controparte_3 subordinata nel merito, nella sola ed esclusiva ipotesi in cui vengano rinvenuti gli estremi della responsabilità della assolvere comunque la medesima da ogni CP_1 CP_1 avversa pretesa in relazione all'arco temporale ricompreso tra il 21.09.2017 e il 28.03.2018, in quanto non riconducibile alla sfera di controllo della resistente.
4. comunque con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore il quale di dichiara antistatario.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata da parte resistente, si ritiene che essa sia infondata. Ai fini della violazione del suddetto principio, infatti, ciò che viene in rilievo è il fatto storico, nel senso che la domanda deve avere ad oggetto il medesimo fatto, da intendersi nella sua dimensione storico-naturalistica (condotta, evento e nesso). Nel caso che ci occupa così non è. Mentre il giudizio definito con ordinanza n.
1475/2017 emessa in data 02.6.2017 ha avuto ad oggetto l'accertamento della illegittimità del licenziamento, e il risarcimento disposto era finalizzato a indennizzare i danni subiti a causa della condotta illegittima di licenziamento del datore di lavoro, nella presente controversia la domanda concerne un fatto diverso, ovverosia l'accertamento di una condotta illegittima che ha causato un ritardo nella reintegra del ricorrente. Il risarcimento eventualmente disposto, pertanto, non troverà il suo fondamento nella condotta illegittima che ha dato luogo al licenziamento, bensì in una condotta differente (quella che ha determinato il ritardo nella reintegra), con la conseguenza che, venendo in rilievo un diverso fatto storico, non può dirsi sussistente alcuna violazione del divieto di bis in idem.
3 Passando al merito, l'art. 68 del CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi fiduciari applicabile al caso in esame prevede che per poter esercitare le attività proprie delle Guardie
Giurate ed essere impiegate in servizio attivo, è necessario che i lavoratori siano in possesso dei titoli di polizia validi. L'art. 120 del medesimo CCNL prescrive che in caso di sospensione o mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che i rinnovi dei suddetti documenti sono a carico di parte datoriale.
Ciò premesso, risulta pacifico che i titoli abilitativi del ricorrente sono scaduti il
15.7.2016, quindi successivamente alla data del 14.7.2016 in cui è stato intimato il licenziamento. Da ciò consegue che fino all'ordinanza con cui è stato disposto il reintegro del
, il datore di lavoro non aveva alcun obbligo di procedere alla loro rinnovazione. Tale Pt_1 obbligo è sorto solo successivamente al 2.6.2017, data di emissione dell'ordinanza di reintegro, con la conseguenza che le tempistiche necessarie al rinnovo dei suddetti documenti dopo la presentazione della domanda non sono imputabili a parte resistente, dipendendo viceversa dall'amministrazione competente al rinnovo. I danni derivati al lavoratore dall'attesa di tali tempistiche, che nel caso di specie si è concretizzata in circa sei mesi (da settembre 2017 a marzo 2018), non sono addebitabili alla società resistente, in quanto non sussiste in capo ad essa alcun potere di controllo sulla procedura amministrativa. Conseguentemente non può riconoscersi alcun obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima per il periodo di tempo che va dalla presentazione della domanda del 20.9.2017 sino all'emissione dei titoli nel marzo 2018.
Affermare, come fa parte ricorrente nella propria comparsa conclusionale, che i danni derivanti dall'attesa per l'ottenimento dei titoli abilitativi siano imputabili a parte resistente in quanto discendenti dalla condotta illegittima di licenziamento, renderebbe la domanda inammissibile, in quanto ciò integrerebbe una violazione del principio del ne bis in idem, poiché con l'ordinanza n. 1475/2017 emessa in data 02.6.2017 il giudice già ha statuito sulla responsabilità derivante dal licenziamento illegittimo, condannando al risarcimento dei danni da esso discendenti – in cui quindi sono già ricompresi quelli causati dall'attesa di sei mesi per l'ottenimento del rinnovo - nella misura massima (dodici mensilità) consentita dalla legge (art. 18 co. 4 dello Statuto dei lavoratori).
Si ritiene invece fondata la domanda del lavoratore relativamente ai danni derivati dal ritardato reintegro a causa della ritardata presentazione della istanza di rinnovo dei titoli di polizia in favore del lavoratore da parte del datore di lavoro. Infatti, successivamente all'emissione della ordinanza di reintegro, parte resistente si sarebbe dovuta attivare
4 prontamente al fine di consentire al ricorrente di tornare al lavoro nel minor tempo possibile, ma così non è stato. Sono trascorsi circa tre mesi dall'adozione del provvedimento di reintegro del 2.6.2017 e la richiesta del 5.9.2017 da parte della società al lavoratore dei documenti necessari per presentare l'istanza di rinnovo. La non ha addotto alcun motivo al CP_1 fine di giustificare il ritardo, il quale, pertanto, gli è totalmente imputabile. Dal suddetto ritardo
è derivato inopinatamente un prolungamento del tempo di attesa per l'ottenimento dei titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività lavorativa da cui è disceso il danno economico consistente nella mancata percezione della retribuzione, danno economico che merita di essere risarcito.
Ai fini della sua quantificazione si terrà conto di tre mensilità, in quanto tre sono stati i mesi di ingiustificato ritardo nella richiesta al lavoratore dei documenti necessari per la presentazione dell'istanza di rinnovo. Conseguentemente, in assenza di contestazioni specifiche sull'ammontare dello stipendio lordo mensile dichiarato da parte ricorrente, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 5.187,96 (1.729,32 x 3).
Infine, quanto alle eccezioni di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum sollevate da parte resistente, va osservato che in tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1636/2020). Medesimo discorso vale nel caso di eccezione di aliunde percipiendum. Infatti, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (cfr. Cass. Sez. L., 17683/2018). Nulla di ciò è stato allegato dalla resistente, con la conseguenza che l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.187,96.
Quanto alle spese, deve rilevarsi che la presente decisione quantifica l'ammontare del risarcimento nei medesimi termini oggetto della proposta conciliativa avanzata dal giudice nel verbale del 13.2.2019.
Considerato che
parte ricorrente ha ingiustificatamente rifiutato la
5 suddetta proposta a fronte, viceversa, dell'accettazione della controparte, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. le spese di lite maturate successivamente alla mancata accettazione non devono essere liquidate in favore della parte vittoriosa, con la conseguenza che ai fini della loro quantificazione si farà riferimento solo alle prime due fasi del giudizio (di studio e introduttiva), con applicazione dello scaglione fino a euro 5.200,00 di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.187,96, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Noemi Demuro e
Monica Cui dichiaratesi antistatarie.
Tempio Pausania, 19/09/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6