Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ESCHER Massimo Presidente
Dott. CANNATA BARATTA Ezio Giudice
Dott.ssa CONDORELLI Venera Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4338 / 2020 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALBA MARIALAURA, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a CATANIA (CT) il 22/09/1969 C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. SAITTA RENATA, giusta procura in C.F._2
atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/05/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 tre c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c. p. c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 14/04/2020, ha adìto questo Tribunale e chiesto la Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 6/10/1999 a
Catania con (trascritto nei registri di detto Comune al n. 946, parte II serie Controparte_1
A, anno 1999).
1
Il ricorrente esponeva di essersi separato dalla coniuge con decreto di omologa n. 928/24 del
26/11/2014, pronunciato dal Tribunale di Catania, e che tra i coniugi non vi era più stata riconciliazione;
chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del figlio, al tempo minorenne, con collocamento presso la madre e assegnazione alla coniuge della casa familiare;
chiedeva che l'assegno di mantenimento per il figlio, posto a proprio carico, fosse determinato in misura pari ad euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita , non opponendosi alla pronuncia cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ma chiedendo l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio e la corresponsione di un assegno divorzile per sé.
All'udienza del 23.5.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la memoria di replica il ricorrente ha dedotto, quale fatto nuovo sopravvenuto, l'avvenuta assunzione del figlio , con contratto a tempo determinato;
ha chiesto pertanto che nessun Per_1
onere di contribuzione al mantenimento venga posto a proprio carico, stante la raggiunta indipendenza economia del figlio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Con decreto di omologa n. 928/24 del 26/11/2014, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a 6 mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi. Sono, inoltre, trascorsi i termini dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e nessuna parte ha eccepito l'interruzione della separazione che, dunque, deve presumersi essersi protratta.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
6/10/1999 e trascritto nei registri del detto comune, atto n. 946, parte II serie A, anno 1999.
La resistente ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzile, con funzione assistenziale, deducendo l'impossibilità di reperire un'occupazione per motivi di salute;
ha dedotto una condizione di squilibrio economico tra i coniugi, dal momento che il ricorrente svolge l'attività di vigile del fuoco, da cui ricava un reddito complessivo annuo pari a circa 30.000 euro (v. documentazione reddituale in atti).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018), “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass., 07/12/2021, n. 38928; Cass., 08/09/2021, n. 24250).
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
In primo luogo occorre pertanto valutare la finalità assistenziale dell'assegno che resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i
3 modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (in arg.
Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021).
Nel caso di specie la ricorrente, già impiegata part – time presso un'azienda privata, ha dedotto di non poter più lavorare in quanto affetta da “tiroide autoimmune con aumento ponderale, secchezza cutanea ed astenia”, producendo un certificato del proprio medico curante recante la predetta diagnosi;
ha dedotto di aver inoltrato all domanda per il riconoscimento CP_2
dell'invalidità civile, senza tuttavia documentarne l'esito.
Questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità assistenziale in quanto, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta dimostrato che la ricorrente, a causa della patologia da cui è affetta, abbia perso la propria capacità lavorativa e si trovi nell'oggettiva impossibilità di reperire un'occupazione.
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui (Cass. 24250/2021)
“sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale "unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n.
22738 del 2021, n. 21234 del 2019).
Nel caso di specie la resistente non ha provato né chiesto di provare di aver sacrificato le proprie aspettative di carriera lavorativa nell'interesse della famiglia.
Da tanto discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
4 La resistente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio , divenuto Per_1
maggiorenne nel corso del giudizio, sul presupposto della sua non indipendenza economica.
Con la memoria di replica il ricorrene ha prodotto un modello UNILAV attestante l'avvenuto impiego del figlio , a decorrere dal 22.10.2024, con implicita richiesta di rimessione in Per_1
termini per la produzione di detto documento, in quanto formatosi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie.
Non essendosi instaurato il contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini e, in caso positivo, sulla rilevanza di detto documento al fine di dimostrare l'avvenuta indipendenza economica del figlio, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La statuizione sulle spese va rimessa alla decisione finale.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente decidendo, nella causa iscritta al N. R.G. 4338/2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Catania il 6/10/1999 e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di matrimonio di detto Comune, atto n 946, parte II, serie A, anno 1999;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e rimette alla decisione finale la statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
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