CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1330/2022 promossa in grado di appello d a in persona del legale Parte_1 rappresentante. rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
-APPELLANTE –
Contro
. Controparte_1
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza del 12 dicembre 2024 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 26/10/2021 ha agito dinanzi al G.L. del Controparte_1
Tribunale di Marsala e premesso di avere inoltrato richiesta al Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con la società Aloha di FA NO & C. s.n.c., cessato nell'aprile dell'anno 2013 , ha lamentato che l' aveva rigettato la richiesta sul presupposto che la Pt_1 domanda era stata presentata oltre il termine di prescrizione (1 anno) previsto dalla norme vigenti. Ha dedotto di contro che, computato tale termine a decorrere dalla data di approvazione (18/5/2020) del piano di riparto nella esecuzione individuale intrapresa nei confronti dei soci della s.n.c. NO FA e , il termine annuale non risultava Parte_2 ancora maturato alla data di presentazione dell'istanza amministrativa (1/12/2020).
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 16/11/2022 il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda e condannato l' quale gestore del Fondo di Garanzia, a Pt_1 corrispondere la retribuzione relativa al mese di marzo ed aprile 2013 detratta la somma di
€ 1.100,00 per acconti già ricevuti dal datore ed escluse le somme relative ad indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, nei limiti di tre volte la misura della CIGS, oltre accessori come per legge.
Il G.L. ha disatteso l'eccezione di prescrizione annuale reiterata dal Fondo di Garanzia in forza dell'art. 2 comma 5° Legge n. 80/1992, e tanto ha ritenuto in ragione del fatto che l'esecuzione forzata infruttuosamente tentata nei confronti della società in data 10/11/2016 non poteva qualificarsi come seria ed effettiva atteso che l'ufficiale giudiziario non aveva accertato l'insussistenza di beni da aggredire ma si era limitato a certificare la cessazione dell'attività all'indirizzo indicato, senza procedere alla ricerca di cespiti da sottoporre a pignoramento.
Di modo che, piuttosto, un primo e serio tentativo di esecuzione forzata si era avuto soltanto con l'intervento nell'esecuzione n. 43/2017 pendente nei confronti dei soci NO FA e sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto nei loro Parte_2 confronti in data 9/1/2017 , anch'esso risultato tuttavia infruttuoso al momento della approvazione piano di riparto del 18/5/2020 che aveva assegnato le somme all'unico creditore ipotecario procedente. La sentenza di primo grado è stata sottoposta a gravame da parte dell' Pt_1
Osserva l'Istituto che il compimento di tentativi di esecuzione forzata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ulteriori e successivi rispetto a quello intrapreso con il pignoramento negativo del 10/11/2016, non era idoneo a spostare in avanti il dies a quo del termine di prescrizione sussistendo già illo tempore le condizioni per agire in executivis nei confronti dei soci sulla scorta del titolo esecutivo a suo tempo ottenuto nei confronti della società, mentre, d'altro canto, la presenza nel nuovo processo esecutivo di creditori muniti di garanzia ipotecaria e di altri creditori già intervenuti doveva fare ritenere del tutto aleatoria la possibilità di un concreto soddisfacimento del credito del lavoratore. Di tal che l'unico , serio e ragionevole tentativo di esecuzione – dal quale computare il termine di prescrizione annuale – doveva ritenersi rappresentato dal pignoramento negativo eseguito nei confronti della società. Nel giudizio di appello il non si è costituito pur ritualmente citato sicchè ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, rileva la Corte che in relazione alle provvidenze garantite dall'intervento del Fondo di Garanzia la legislazione applicabile ne subordina l'attuazione al rispetto di termini di prescrizione brevi funzionali ad assicurare il rispetto di obiettive esigenze di certezza dei rapporti giuridici insite nella necessità di non estendere sine die la copertura pubblicistica. Con riferimento ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro l'art. 2 comma 5° della Legge n.
80/1992 detta la regola della prescrizione di un anno, la cui decorrenza è condivisibilmente agganciata alla data della verifica del credito nello stato passivo del fallimento ovvero dell'esito infruttuoso della esecuzione individuale nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile a procedura concorsuale. Sussiste nondimeno convergenza nella giurisprudenza di legittimità sul fatto che il diritto del lavoratore di ottenere dall' quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di Pt_1 lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario (Cass. n.
1771 del 20/2023). Così che, qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione il creditore è tenuto ad esperire quelle che , secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esercitare quelle che appaiono infruttuose o aleatorie, allorquando i costi certi di palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. n. 11379 del 8/5/2008).
Con il corollario che un siffatto onere si appalesa sussistente in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 14020 del 07/07/2020 ). Deve allora convenirsi sul fatto che, all'indomani dell'esecuzione vanamente intrapresa nei confronti della società sulla base del verbale di pignoramento negativo del 10/11/2016, una regola di doverosa diligenza ha indotto il al quale era nota la CP_1 presenza dei due soci illimitatamente responsabili, ad esercitare un nuovo tentativo mediante intervento nell'esecuzione n. 43/2017 R.G. Es. pendente sul bene immobile di questi ultimi – sulla base di altro titolo esecutivo nel frattempo conseguito direttamente nei confronti degli stessi soci e dopo il decorso dei tempi richiesti per la sua definitività – la cui sorte , anche in questo caso contrassegnata da esito negativo, non poteva configurarsi anticipatamente aleatoria stante il carattere privilegiato del credito azionato ed alla luce della esistenza di una adeguata garanzia patrimoniale costituita dell'immobile staggito. Dovendosi attribuire connotato di plausibilità e ragionevolezza all'esperito intervento nella procedura esecutiva, non può allora che concordarsi con il primo giudice sulla individuazione, quale dies a quo del termine di prescrizione, del momento in cui, una volta depositato il piano di riparto della procedura esecutiva in data 18/5/2020 e assicurato l'esclusivo soddisfacimento dell'unico creditore ipotecario, il lavoratore ha avuto cognizione della insufficienza della garanzia patrimoniale . Sulla base delle considerazioni che precedono deve allora pronunciarsi la conferma della sentenza impugnata. Stante la contumacia del , nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio CP_1 di appello. Viceversa deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, nella contumacia di , che dichiara, conferma Controparte_1 la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 16 novembre 2022.
Lascia a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio e dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 12 dicembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco