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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9905/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa VI MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Marinella OLIVA presso il cui studio, sito in Bologna, via Castiglione n. 4, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AP), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. VI MISSIO, presso il cui studio in San lazzaro di Savena (BO), via Iussi n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA con l'intervento DE P.M. P.M.
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 20 novembre 2024:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito:
1. Dichiarare l'addebito DEla separazione personale dei coniugi alla sig.ra secondo il Controparte_1 disposto DEl'art. 151 c.c.; Per_
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente degli stessi presso il padre ed esercizio DEla responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. L'assunzione DEle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, avverrà di comune accordo tra i genitori.
pagina 1 di 18
3. Disporre che la madre, previa attivazione ed esperimento di un percorso psicologico personale ed individuale di sostegno alla genitorialità, possa vedere i figli con le modalità e secondo il calendario stabilito dalla CTU, e dunque, posto che compirà 18 anni il prossimo 24 Gennaio 2025 e che Per_1 Per_ all'attualità non ci sono le condizioni per un riavvicinamento DEla minore alla madre,
• per quanto riguarda lo stesso potrà vedere la madre almeno un giorno alla settimana, Per_1 in modo da ricostruire la relazione diadica;
Per_
• per quanto concerne , la stessa potrà vedere la madre, da quando si sentirà pronta a riprendere la frequentazione con la stessa: Per_ per l'anno 2025, compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- per i primi tre mesi: un'ora, a settimane alterne, dall'uscita di scuola DE mercoledì, dalle ore
14.00 alle ore 15.00, con accompagnamento DEla minore presso la casa materna da parte DE padre, almeno per i primi due mesi;
- dal quarto mese: tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dopo l'uscita da scuola;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- durante le vacanze di Natale 2025: il 24 dicembre ed il 1° gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1 Per_ per l'anno 2026, parimenti compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dall'uscita di scuola, compatibilmente con i nuovi Per_ orari scolastici di;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 16.00;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i mercoledì dalle ore 12.00 alle ore16.00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- durante le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
- durante le vacanze estive: due settimane non consecutive con la madre e due settimane anche consecutive con il padre;
- durante le vacanze di Natale: il 25 ed il 26 dicembre ed il 5 ed 6 gennaio dalle ore 14.00 DE primo giorno alle ore 16.00 DE giorno successivo con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1 Per_ dall'anno 2027, sempre compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dall'uscita di scuola, compatibilmente con i nuovi Per_ orari scolastici di;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 16.00;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore
16.00 ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre;
- durante le vacanze estive due settimane non necessariamente consecutive con la madre e due settimane anche consecutive con il padre;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Qualora il calendario proposto dovesse divenire incompatibile con gli impegni relativi alle attività Per_ extrascolastiche di o con l'attività lavorativa di uno dei genitori, la giornata DE mercoledì, proposta per l'incontro con la madre, potrà essere sostituita con un altro giorno DEla settimana, di comune accordo tra i genitori, con flessibilità anche con riferimento all'orario proposto per l'incontro con la madre, parimenti modificabile previo accordo tra i genitori.
4. Assegnare la casa adibita a residenza di famiglia sita in San Lazzaro di Savena (BO), Via Salvo D'Acquisto n. 24, al sig. Parte_1
pagina 2 di 18
5. Porre a carico DEla sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Disporre il diritto esclusivo a percepire l'assegno unico INPS in capo al sig. in Parte_1 considerazione DE collocamento prevalente dei figli presso il padre e DE calendario dei tempi di permanenza dei figli con la madre consigliato dalla CTU;
7. Disporre che i genitori concorrano nella misura DE 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo i parametri stabiliti dal Tribunale di Bologna, previa esibizione DE relativo scontrino o fattura. Il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il giorno 27 DE mese successivo. Saranno ammesse compensazioni tra rispettivi crediti e debiti relativi alle spese straordinarie sostenute;
8. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. Sebbene la sig.ra attualmente non CP_1 svolga attività lavorativa, infatti, la stessa percepisce i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Non vi sono ragioni ostative, inoltre, a che la stessa, ove lo voglia, possa trovare un'occupazione lavorativa;
9. Disporre che i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio DE passaporto e DEla carta d'identità valida anche per l'espatrio. Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari DE giudizio.
Si insiste inoltre per la condanna di controparte a spese ed onorari di causa, oltre alla condanna ai sensi DEl'art. 96 c.p.c., in relazione al sub-procedimento n. 9905/2021-1 R.G., posto che l'istanza di modifica DEl'ordinanza presidenziale formulata dalla sig.ra ai sensi DEl'art. 709, ultimo CP_1 comma, c.p.c. integra chiaramente un'ipotesi di abuso DElo strumento processuale, in quanto inammissibile da un punto di vista procedurale ed assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
richiesta relativamente alla quale il Giudice, con decreto n. cronol. 9127/2023 DE 05/07/2023 - RG n.
9905/2021-1 aveva riservato la decisione all'esito DE giudizio di merito.
Ci si riporta, inoltre, testualmente, alle istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria integrativa, alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nell'interesse DE sig. e all'istanza di Parte_1 modifica dei provvedimenti presidenziali depositata nell'interesse DE sig. ex art. 473 bis.23 Parte_1
c.p.c., per l'accoglimento DEle quali si insiste”.
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 20 novembre 2024:
“Voglia il Tribunale adito, all'esito DEle espletate CTU, dare atto che la separazione personale dei coniugi sarà regolata dalle seguenti condizioni:
- Affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre cui viene assegnata la casa coniugale dove vi abiterà con i figli;
- Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio prendano in carico la situazione e regolamentino le visite DEla figlia alla madre in ambiente protetto, nel rispetto DEla sensibilità e DEle difficoltà DEla minore, e sintanto che dette difficoltà perdurino, secondo il calendario proposto dalla
CTU o quello diverso disposto dal Giudice o ritenuto più opportuno;
in subordine, ci si rimette alle decisioni DE Collegio sul punto;
- Porre a carico DEla madre l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura DE 20% così come disposto dal Giudice Istruttore, perdurando la sua situazione di disoccupazione o di occupazione saltuaria;
- Confermare a carico DE marito l'obbligo di contribuzione al mantenimento DEla moglie nella misura ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità DE marito nel fallimento DEl'unione coniugale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”. pagina 3 di 18 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto DEla decisione
1. e si sono uniti in matrimonio in San Controparte_1 Parte_1
TO DE TO (AP) il 6 maggio 2005. Dalla loro unione sono nati (il 24 gennaio 2007) e (il 31 maggio 2011). Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a San Lazzaro di Savena (BO), via Salvo d'Acquisto n. 24, di proprietà DE signor il quale per acquistarlo ha contratto un mutuo trentennale. Parte_1
Il 3 maggio 2021 il marito ha lasciato la casa familiare e si è trasferito dapprima presso l'abitazione di in via Piave 37, poi in un appartamento in Parte_2 locazione in Ozzano DEl'Emilia e infine nuovamente nell'appartamento DE compagno. Il 13 maggio 2024 e si sono stabilmente trasferiti a vivere con il padre Per_1 Per_2
e il signor Pt_2
2. Con ricorso depositato il 28 luglio 2021, sposato con Parte_1 [...]
, ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi CP_1 con addebito alla moglie;
b) sia disposto l'affidamento di e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi e residenza anagrafica presso di sé; c) sia sancita l'assegnazione a sè DEla casa coniugale;
d) sia stabilito a suo carico e a favore DEla IG , sino a quando quest'ultima non troverà CP_1 un'occupazione lavorativa, un contributo mensile complessivo di 400,00 euro (ovvero 200,00 per ciascun minore) per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
e) sia previsto che al raggiungimento DEla maggiore età di e Per_1
, i genitori siano autorizzati a versare la quota DE rispettivo mantenimento Per_2 direttamente ai figli, qualora lo ritengano opportuno;
f) sia dichiarato che i coniugi siano economicamente autosufficienti. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla separazione e all'affido dei figli in via condivisa, ma ha per il resto contestato espressamente tutte le avverse allegazioni e deduzioni;
in particolare, ha domandato che: a) la separazione sia addebitata al marito;
b) i minori siano collocati presso di sé con conseguente assegnazione DEla casa coniugale;
c) sia regolamentato il diritto di visita DE genitore non allocatario;
d) sia posto a carico DE signor il versamento DEla somma Parte_1 mensile di 350,00 euro per ciascun figlio a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre al 70% DEle spese straordinarie;
e) sia disposto che il marito le corrisponda l'importo mensile di 300,00 euro a titolo di contributo al suo mantenimento. Nell'udienza presidenziale, celebrata il 30 novembre 2021, entrambe le parti sono comparse e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi. Con ordinanza DE successivo 4 dicembre, il Presidente DEegato:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e a entrambi i genitori, collocandoli presso la madre;
Per_1 Per_2
- per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha previsto che il padre possa vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato alle 15,00 alla domenica alle 21,00, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,00 dopo pagina 4 di 18 cena, nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,00; nel periodo natalizio tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì DEl'Angelo; in estate quindici giorni anche non consecutivi;
- ha posto a carico DE signor l'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di CP_1
400,00 euro (200,00 euro per ciascuno);
- ha stabilito che il padre e la madre sostengano in misura pari rispettivamente al 70% e al 30% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori;
- ha altresì posto a carico DE marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di 150,00 euro.
Ha inoltre nominato la Giudice Istruttrice. Con sentenza non definitiva n. 552/22, pubblicata il 3 marzo 2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. Nel corso DE procedimento, preso atto DE trasferimento dei ragazzi presso il padre, la Giudice Istruttrice, a parziale modifica DEl'ordinanza presidenziale:
- ha collocato i minori con il signor Parte_1
- ha disposto che i figli possano vedere la madre ogni volta che lo desiderino, previo accordo con la stessa;
- a partire dal giugno 2024 ha revocato l'obbligo a carico DEl'attore di versare alla convenuta un contributo di 400,00 euro mensili per il mantenimento DEla prole;
- con decorso dallo stesso mese ha previsto che la IG contribuisca CP_1 al mantenimento di e facendosi carico DE 20% DEle spese straordinarie. Per_1 Per_2
All'esito DEl'udienza DE 21 novembre 2024 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione di testimoni, l'interrogatorio formale DE signor e Parte_1 quello libero di entrambe le parti, l'audizione DE figlio e l'espletamento di Per_1
C.T.U. sulla capacità genitoriale e sulle condizioni economiche dei litiganti- è stata rimessa alla decisione DE Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi DEl'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale. 3B. Deve essere rigettata la richiesta DEl'attore di ammissione DEle istanze istruttorie formulate nella memoria integrativa e non ammesse con l'ordinanza pronunciata nell'udienza DE 27 ottobre 2022. Le argomentazioni con le quali in quest'ultimo provvedimento è stata argomentata la reiezione DEle suddette domande debbono infatti essere condivise e debbono intendersi integralmente richiamate in questa sede.
pagina 5 di 18 3C. Va rigettata la richiesta di addebito DEla separazione alla convenuta formulata dall'attore. A sostegno DEla sua istanza il signor ha allegato che: Parte_1
- la moglie avrebbe avuto un comportamento totalmente disinteressato nei suoi confronti, tanto da non assisterlo durante un ricovero ospedaliero nel 2016 e da non prendere parte al funerale di sua madre;
- dopo la nascita DEla seconda figlia avrebbe rifiutato di avere rapporti sessuali con lui e la loro relazione, da coniugale, sarebbe divenuta di mera coabitazione, senza neppure la condivisione DE talamo nuziale. La IG ha negato la veridicità di tali allegazioni. CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (feDEtà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse DEla famiglia e coabitazione) possano essere sanzionate con l'addebito, purchè siano state la causa DEla crisi coniugale. Secondo la costante giurisprudenza “ai fini DEl'addebitabilità DEla separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura DE rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi DEl'intollerabilità DEl'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi DE vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 DE 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa DEla irreversibile crisi DEl'unione. Nel caso di specie il signor non ha dimostrato la veridicità DEle sue Parte_1 allegazioni, non avendo presentato testimoni che le confermassero. I testimoni DEla IG CP_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e tutte sentite nell'udienza DE 27 ottobre 2022) Tes_3 Testimone_4 hanno negato di essere a conoscenza di problemi e dissapori tra le parti. Non essendo stato dimostrato che la convenuta abbia violato doveri nascenti dal matrimonio, la domanda di addebito a lei DEla separazione deve essere rigettata.
3D. Si deve ora passare alla valutazione DEle questioni relative all'affidamento e al collocamento dei figli. Come si è detto, e , inizialmente allocati presso la madre, dal 13 maggio Per_1 Per_2
2024 si sono trasferiti a vivere con il padre. Il primogenito incontra raramente la IG
, mentre la più piccola rifiuta di vederla. CP_1
La C.T.U. dott.ssa ha evidenziato che: Persona_3
- che ha diciassette anni, ha talora accennato al suo imminente Per_1 raggiungimento DEla maggiore età e al suo desiderio di vivere “autonomamente, lontano da entrambi i genitori, pur consapevole di non avere ancora un'indipendenza economica”; in particolare, sembra “tollerare alcune situazioni, come il non avere più pagina 6 di 18 un suo spazio o il dovere accompagnare la sorella quando il padre non è disponibile, solo in funzione di un futuro prossimo alla sua autonomia da qualunque istanza familiare, mostrando la tendenza a uno stile di attaccamento evitante, che lo aiuta a prendere le distanze da un contesto familiare che, dalla separazione dei genitori, lo ha fatto soffrire”. Nel corso degli incontri “ha manifestato sofferenza e DEusione, per i comportamenti collerici DEla madre da dopo la separazione, per la mancanza di attenzione nei suoi confronti, perché completamente assorbita nel lutto matrimoniale. Ma ha anche espresso la speranza che la mamma possa comprendere ciò di cui lui e
hanno bisogno per riavvicinarsi a lei: “io lo so che lei mi vuole molto bene…ma Per_2 dovrebbe proprio cambiare, smettere di fare scenate… buttarsi a terra e urlare contro
vorrei che lei si rifacesse una vita… che la smettesse di attaccare il papà con Per_4 le lettere DEl'avvocato…di parlarci male di lui…””;
- , tredicenne, ha dimostrato una “profonda vulnerabilità e sensibilità …., Per_2 sviluppate a costo di grande sofferenza, un sentimento che si è strutturato, in particolare, negli ultimi tre anni, dopo la separazione dei genitori”. La minore ha riferito di un'infanzia caratterizzata da pochissime amicizie e da una forte difficoltà a condividere gli spazi scolastici con le coetanee, che la isolavano e la deridevano per il suo tono di voce basso e per il suo aspetto fisico. Ha inoltre, raccontato, in lacrime, DEl'atteggiamento derisorio che avevano, a causa DE suo sovrappeso, la madre e la nonna materna quando la accompagnavano a comprare i vestiti e dei loro pressanti inviti a mettersi a dieta per rendere contenta la genitrice. Sempre piangendo, ha narrato che dopo la separazione la madre aveva cominciato ad avere crisi nervose e a manifestare rabbia soprattutto nei suoi confronti, dato che era spesso fuori di casa, nonché Per_1 che la IG non tollerava che i figli potessero stare bene con il padre e il CP_1 suo compagno. Ha esposto altresì la sua grande sofferenza a causa dei frequenti e svalutanti riferimenti fatti dalla madre e dalla nonna materna alla vita DE padre con il nuovo compagno.
“ha manifestato massiccia resistenza a riavvicinarsi alla madre, la ritiene Per_2 responsabile DEla sua infelicità”, tanto che durante le operazioni peritali non è stato possibile tentare un riavvicinamento e che quando la madre ha messo in atto agiti per contattarla, ella “si è spaventata e si maggiormente ritirata”. La ragazzina, che è molto legata al padre, sembra inoltre “avere stabilito un legame forte con il compagno DE padre sul quale sembra avere ricollocato le istanze materne”. Dal settembre 2023 la minore ha iniziato un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa che l'ha aiutata a prendere coscienza e contatto con la sua Controparte_2 sofferenza, con l'angoscia esperita nella relazione con la madre e il senso di abbandono da parte DE padre, nonché a esprimere a quest'ultimo la volontà di vivere con lui;
- è intervenuto in modo puntuale e collaborativo nel percorso Parte_1 DEla consulenza. Si è dimostrato “un padre presente e accudente, e dallo scorso anno, si è reso conto DE profondo disagio esperito da a causa dei comportamenti materni rabbiosi e Per_2 rancorosi, non avulsi da fragilità emotive DEla donna acutizzate dalla separazione, che
pagina 7 di 18 hanno avuto significative ricadute sulla serenità di e sull'equilibrio psico-fisico Per_1 di ”. Per_2
Sotto il profilo DEla genitorialità non sono state rilevate criticità nella relazione con i figli: “si è mostrato un padre attento ai loro bisogni e sufficientemente normativo, pur non nascondendo i suoi limiti, ad esempio nell'efficacia di risposta ai comportamenti oppositivi di , in particolare quando la figlia non si sa contenere nell'assunzione di Per_2 cibo o fa resistenza a fare attività sportiva”; è inoltre “riuscito a valorizzare, soprattutto con l'importanza di osservare le regole e darsi dei limiti, come ad esempio il Per_1 dedicare più tempo allo studio, sacrificando un po' le relazioni amicali”. Nei confronti DEla moglie ha evidenziato “intolleranza e insofferenza”, poiché la ritiene incapace di emanciparsi da un ruolo di figlia e scarsamente attenta ai bisogni dei figli perché completamente polarizzata a tramare contro lui e il suo compagno. Ha tuttavia accettato incontri congiunti con la IG per aiutarla a trovare strategie CP_1 per riavvicinarsi ai figli, strategie che non hanno avuto successo con , ma lo hanno Per_2 in parte avuto con ilche ha accettato di uscire a pranzo con la madre. Per_1
Sotto il profilo DEla personalità presenta aspetti narcisistici, sul versante nevrotico, che possono portarlo ad allontanarsi da situazioni in cui i suoi bisogni non sono accolti e la sua autostima non alimentata, come è accaduto nella sfera matrimoniale;
- è intervenuta in modo puntuale e collaborativo nelle Controparte_1 operazioni peritali. Sotto il profilo DEla genitorialità -pur avendo manifestato una profonda sofferenza per l'abbandono da parte dei ragazzi- ha evidenziato una profonda difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni profondi dei figli e in particolare di . Per_2
Nei confronti DE marito ha mostrato un atteggiamento conciliante, descrivendolo come un buon padre, responsabile e presente, sia prima che dopo la separazione e riconoscendone le competenze genitoriali e le qualità normative che lei ha difficoltà a mettere in atto. Sotto il profilo DEla personalità evidenzia tratti masochistici “che, in situazioni percepite come minacciose, possono portarla ad utilizzare meccanismi difensivi impulsivi come l'acting out e la moralizzazione”. Esperisce “un profondo e, a suo parere ingiusto, senso di fallimento come moglie e come madre, questo la spinge talora ad allontanarsi dai figli, talora ad agire condotte impulsive e inopportune come minacciare la figlia di andarla a prendere con l'intervento dei carabinieri (Luglio 2024) o presentarsi fuori dalla scuola DEla figlia senza avvisarla (Ottobre 2024), scatenando, in entrambi i casi, una reazione di spavento e ulteriore allontanamento da parte di ”. Per_2
Peraltro, reagisce alla situazione che si è creata con la secondogenita manifestando incredulità verso la sofferenza che quest'ultima esprime (“le giustificazioni che mi sono state date a me mi sembrano DEle banalità, DEle stupidaggini… tipo che la denigravo quando andavamo a fare shopping… a parte che non la denigravo… si continua a sostenere che io ho bisogno di aiuto… ma io non ho bisogno di aiuto, ho superato la separazione, vorrei riallacciare i rapporti con i miei figli...”). A parere DEla C.T.U. - pagina 8 di 18 contrariamente a quanto riferito dalla convenuta- “le ferite DEla separazione sono ancora molto dolorose e inelaborate e rendono, in parte indisponibile, la fiducia DEla madre e un ascolto profondo dei bisogni e dei tempi dei figli per riavvicinarsi a lei”;
- entrambi i genitori sono uniti ai figli da un profondo legame affettivo;
tuttavia, se da un lato l'affetto paterno si associa anche ad un esercizio adeguatamente responsabile e consapevole DEle funzioni di cura e accudimento e sostegno dei minori, sia su un registro funzionale che psicologico, la relazione tra la madre e i minori si dipana “su una complessa e DEicata dinamica di riavvicinamento non realizzabile in tempi brevi, in particolare per quanto concerne , che si mostra categoricamente resistente ad Per_2 accogliere qualunque contatto materno”. Ha concluso osservando che:
- “malgrado gli elementi di fragilità rilevati sul fronte materno, si ritiene che entrambi i genitori possano svolgere la propria funzione in modo sufficientemente supportivo nei confronti dei figli, purchè aiutati a mantenere la centratura sui bisogni e sulle istanze emotivo-affettive ed evolutive dei figli e adeguatamente sostenuti nella comunicazione intragenitoriale da un terzo dotato di neutralità, in grado di favorire, nell'interesse di e , scelte e decisioni genitoriali congiunte, e la risoluzione Per_1 Per_2 di prevedibili incomprensioni e contrasti e, nel tempo, di ripristinare un esercizio coordinato e integrato DEle funzioni dei due genitori, ad oggi, si ribadisce, realizzabile soltanto attraverso la mediazione di un'alterità”; è pertanto auspicabile il mantenimento DEl'affido condiviso. Rispondendo alle osservazioni DEle parti ha inoltre puntualizzato che la scelta di quest'ultima forma di affidamento “origina dalla necessità, a parere DEla scrivente, di non depauperare ulteriormente il ruolo materno e dalla speranza che la sig.ra comprenda che potrebbe esserci un riavvicinamento con , ma CP_1 Per_2 solo a seguito di una forte presa di consapevolezza dei fatti accaduti, narrati dalla ragazza e descritti dalla scrivente e di un radicale cambiamento nell'approccio a entrambi i figli”;
- va poi previsto un periodo di almeno dodici mesi di vigilanza DE Servizio Sociale territoriale, in modo da consentire da un lato il monitoraggio DEle dinamiche familiari e DE loro impatto sul percorso di crescita psicologica dei figli (e soprattutto di ) e Per_2 dall'altro lato lo svolgimento di un'attività di sostegno alla genitorialità DEla coppia;
- i ragazzi debbono essere collocati presso il padre, date le resistenze di e il Per_1 rifiuto di a vedere la madre;
Per_2
- va stabilito un calendario di visita complesso, che tenga conto DEla disponibilità da parte di di incontrare la IG e DEla necessità che la Per_1 CP_1 secondogenita si riavvicini gradualmente e seguendo i propri tempi alla genitrice;
- è indispensabile che continui la terapia con la dott.ssa che sta Per_2 CP_2 dando buoni risultati;
- date le “importanti aree di fragilità sul versante materno, in relazione con una scarsa emancipazione dal ruolo di figlia e dal lutto DEla separazione matrimoniale mai veramente elaborato”, si deve fortemente consigliare alla IG “un CP_1 percorso psicologico personale che la aiuti a ritrovare una propria dimensione
pagina 9 di 18 identitaria di donna e di madre, che le consenta di restituire a e una Per_1 Per_2 mamma sufficientemente autonoma nella dimensione relazionale e, analogamente, nella gestione e nell'accudimento dei figli, disponibile all'assunzione DEle responsabilità genitoriali e sintonizzata con i bisogni più profondi, di ordine affettivo ed emotivo” DEla prole. Come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento DEla Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni DE suo convincimento, poiché l'obbligo DEla motivazione è assolto già con l'indicazione DEle fonti DEl'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni DEle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., per tutte, Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
Peraltro, nel caso in esame le conclusioni DEla C.T.U. debbono essere recepite, in quanto adeguatamente e logicamente argomentate e adottate all'esito di un percorso metodologicamente corretto. Come suggerito dalla dott.ssa va disposta la vigilanza dei servizi sociali. Per_3
Tuttavia, è opportuno stabilire in due anni il periodo di attuazione DE monitoraggio con il mandato indicato in dispositivo. 3E. Non può essere accolta la domanda di assegnazione DEla casa coniugale. Invero, e da quasi otto mesi si sono trasferiti a vivere con il padre e il Per_1 Per_2 signor ell'appartamento di quest'ultimo, sito in via Piave n. 37 a Bologna e Pt_2 il nucleo, secondo quanto riferito dall'attore nell'udienza DE 6 giugno 2024, ha in progetto di stabilirsi in un immobile in via Longhena che il suo compagno è in procinto di acquistare dopo avere venduto quello in via Piave. Si deve dunque ritenere che si sia scisso il legame tra i minori e la ex residenza DE nucleo, legame che avrebbe consentito l'assegnazione di quest'ultima. La giurisprudenza infatti reputa che la casa familiare debba “essere assegnata tenendo prioritariamente conto DEl'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr, tra le tante, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 25604 DE 12 ottobre 2018).
3F. Sebbene il Collegio non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di intraprendere iter terapeutici, nondimeno appare opportuno invitare entrambe a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità come suggerito dalla C.T.U. dr.ssa , al Per_3 fine di superare le rispettive fragilità e i contrasti che li vedono contrapposti così da potere collaborare nella predisposizione di un progetto educativo per i figli. 3G. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico DE padre per il mantenimento dei figli, si deve evidenziare che dagli atti e dalla C.T.U. redatta dal dott.
[...]
è emerso che: Per_5
- il signor Parte_1
• è dottore commercialista;
pagina 10 di 18 • dall'uscita da casa al novembre 2022 è stato ospite DE signor da Pt_2 tale ultimo mese ha preso in locazione un appartamento a Ozzano DEl'Emilia dove ha vissuto per un periodo con suo padre e poi da solo, fino a quando, nel maggio 2024, è tornato a vivere a casa DE compagno;
• per l'immobile di Ozzano -che non è noto se conduce ancora in locazione, dato che da tempo non ci abita più- paga un canone di 820,00 euro, ma lo mette a reddito con affitti a breve termine, ricavandone guadagni;
• è proprietario esclusivo di:
➢ un appartamento in via Salvo D'Acquisto a San Lazzaro di Savena, adibito in costanza di matrimonio a casa familiare, e acquistato nel 2007 contraendo un mutuo trentennale che sta rifondendo in rate che all'epoca DEl'instaurazione DEla presente causa ammontavano a 937,10 euro e attualmente sono di 1.195,83 euro (docc. 9 e 61 allegati alla C.T.U.);
➢ la quota DE 50% di un immobile ubicato nella via Foresta s.n.c. a Scalea (CS), comprato in comproprietà con la sorella VI nel 2014 contraendo un mutuo ventennale che stanno onorando in rate pari complessivamente nel luglio 2021 a 481,28 euro e nel gennaio 2025 a 586,36 euro (cosicchè la quota DEl'attore era pari inizialmente a 240,64 e ora a 293,18 euro); il valore di mercato DE bene all'epoca DE deposito DEla consulenza tecnica era ricompreso tra 64.250,00 e 91.250,00 euro e quello di locazione tra 248,20 e 357,70 euro (docc. 10 e 62 allegati alla C.T.U.);
• ha cointeressenze nelle seguenti persone giuridiche:
➢ è socio al 50% e amministratore DEla “ , avente a oggetto Controparte_3 la consulenza nel settore contabile, tributario e amministrativo;
la persona giuridica non ha distribuito dividendi, né attribuito compensi agli amministratori nel quadriennio 2020/2023; nel 2023, tuttavia, la società ha versato all'attore 30.500,00 euro (2.541,00 mensili) non soggetti a tassazione per rimborso spese;
➢ è socio accomandatario al 50% e legale rappresentante DEla
[...]
; tra il 25 giugno 2020 e il 12 aprile Controparte_4
2022 ha percepito dalla società complessivi 29.000,00 euro (di cui 18.000,00 nel 2020, 7.000,00 nel 2021 e 4.000.00 nei primi tre mesi DE
2022);
➢ è socio al 20% e amministratore DEla società “Bon Gusto s.r.l.” che gestisce un ristorante a Nizza;
tale persona giuridica -che è entrata in grave crisi nel periodo DEla pandemia, ma che dal 2023 ha registrato una ripresa, tanto da avere avuto 26 dipendenti di cui 4 per tutto l'anno- non ha distribuito dividendi, né erogato compensi agli amministratori nel triennio 2020/2022;
• è titolare di due conti correnti presso ” con saldi leggermente CP_5 negativi al momento DE deposito DEla relazione e di uno presso
“UNICREDIT” che alla stessa epoca aveva un minimo saldo attivo;
pagina 11 di 18 • oltre ai due mutui sopra indicati, all'epoca DE deposito DEla relazione peritale doveva rifondere, in rate di 86,00 euro mensili, un finanziamento acceso presso Agos Ducato, finanziamento che si ignora se a oggi sia scaduto (doc. 53 allegato alla C.T.U.);
• per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 15.076,00 euro (1.256,00 mensili), a 20.411,00 euro (1.701,00 mensili) e a 16.865,00 euro (1.405,00 mensili), ai quali peraltro vanno aggiunti gli importi ricevuti dalla Controparte_4
• per il 2023 non si dispone DEla dichiarazione dei redditi, ma il dott.
ha evidenziato che (senza contare eventuali entrate derivanti Per_5 dalla , di cui il C.T.U. non ha indicato l'ammontare per Controparte_4
l'anno in esame) l'attore gode di un reddito complessivo di 3.717,50 euro mensili derivante:
➢ quanto a 2.541,00 euro dai rimborsi spese DEla “ , Controparte_3
➢ per 550,52 da affitti brevi DEl'appartamento di Ozzano e dai versamenti DEl'INPS per l'assegno unico dei figli,
➢ per 625,99 lordo dall'attività professionale;
- la IG : CP_1
• è disoccupata;
• è intestataria:
➢ DEla quota DE 50% di un immobile sito nella via Sorbelli n. 2 a Bologna, attualmente locato per l'importo mensile di 900,00 euro, DEla quale alla convenuta spetta la metà; in valore di mercato DEl'immobile era all'epoca DE deposito DEl'elaborato ricompreso tra 185.600,00 euro e 262.400,00 euro in caso di vendita e tra 576,00 a 1.024,00 in caso di locazione;
➢ DEla porzione di due terzi di un appartamento sito in via San Francesco n. 10 a San TO DE TO (AP), acquisito per la quota di un terzo nel 2007 in seguito alla successione mortis causa al padre e per la parte di un terzo grazie alla permuta con il fratello , avvenuta il 31 agosto 2023 Per_6
(in precedenza entrambi erano titolari di un terzo di due appartamenti ubicati nello stesso stabile); il valore di mercato DEl'immobile parzialmente intestati alla convenuta è stato quantificato dal C.T.U. in un importo ricompreso tra 130.950,00 e 194.000,00 euro in caso di vendita e tra 475,30 e 766,30 euro in caso di locazione;
• è stata socia con la quota DE 16,67% DEla “Piceno Casa s.r.l.”, cancellata il 7 febbraio 2024;
• quest'ultima persona giuridica era intestataria di un immobile nella via Zuccoli n. 23 di San TO DE TO, ceduta l'8 maggio 2023 alla
“Fondazione ANFFAS Grottammare ETS”; dalla vendita DE bene la convenuta ha ricavato la somma netta di 10.415,78 euro, in quanto quella di 45.000,00 è stata versata a sua madre che vantava crediti nei Persona_7 confronti DEla società; pagina 12 di 18 • è titolare di un conto corrente presso la Banca DE Piceno, sul quale al 31 dicembre 2023 vi era un saldo attivo di 2.574,50 euro, di un conto corrente ora estinto acceso presso la “ e di un deposito titoli presso il CP_5 menzionato istituto di credito marchigiano su cui alla predetta data vi era una provvista di 23.238,34 euro;
• per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 4.256,00 euro, a “0” e a 6.930,00 euro;
• pur non essendo disponibile la dichiarazione reddituale per il 2023, il dott.
ha osservato che la stessa nella suddetta annualità ha avuto la Per_5 disponibilità di complessivi 15.342,40 euro (1.279,00 mensili):
➢ 5.400,00 euro dalla locazione DEl'appartamento in via Sorbelli n. 2 a Bologna,
➢ 1.072,00 euro dalla collaborazione con “Bimbo Tu”,
➢ 1.800,00 euro di assegno maritale,
➢ 4.800,00 euro di mantenimento ordinario dei figli,
➢ 2.270,40 euro di assegno unico. Alla luce DEle sopra esposte emergenze istruttorie -e tenuto conto DEl'esiguità dei redditi DEla IG , che deve fare fronte anche alle spese di locazione di CP_1 un appartamento a Bologna, a fronte DEle non modeste entrate DE signor Parte_1 appare equo e congruo prevedere che la convenuta contribuisca al mantenimento dei figli facendosi carico DE 20% DEle spese straordinarie, mentre l'attore provveda al mantenimento ordinario degli stessi e si faccia carico DE restante 80% DEle spese straordinarie. 3H. L'assegno unico, come per legge in caso di affidamento condiviso e di assenza di rinuncia da parte di uno dei due genitori, spetta al padre e alla madre a metà per ciascuno. 3I. Deve infine essere accolta la richiesta DEla IG di prevedere un CP_1 assegno maritale in suo favore. Tale domanda trova la sua base giuridica nel disposto DEl'art. 156 c.c., ai sensi DE quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio DE coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, “la separazione personale, a differenza DElo scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio, presuppone la permanenza DE vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi DEl'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore DE coniuge, in assenza DEla condizione ostativa DEl'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di feDEtà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto DEl'assegno di divorzio” (cfr. Cass., Sez. I sent. pagina 13 di 18 12196/2017, con orientamento di recente confermato da Cass. civ., Sez. VI-I, sent. 16809/2019). Pertanto, l'assegno maritale -che trova la sua base nella permanenza degli obblighi solidaristici derivati dal vincolo matrimoniale, ancora esistente in sede di separazione- presuppone che tra i coniugi vi sia una significativa disparità reddituale non dovuta a responsabilità DEla parte che chiede il contributo. Orbene, tra le parti vi è una rilevantissima differenza reddituale, come evidenziato nel paragrafo 3G. Il signor non ha dimostrato che la circostanza che la moglie non lavora Parte_1 sia dovuto a responsabilità o a una scelta unilaterale DEla stessa. Al contrario, si deve ritenere che il fatto che la convenuta non abbia avuto un impiego per molti anni sia stata una decisione condivisa con il marito, o quantomeno accettata da quest'ultimo, che non risulta abbia mai chiesto alla moglie di reperire un'occupazione. Inoltre, essendo la IG rimasta disoccupata per un lungo periodo e CP_1 avendo ella un'età non più giovanile (è nata nel 1970), si deve reputare che il reinserimento nel mercato DE lavoro -pur se possibile, specie attraverso concorsi pubblici, anche grazie alla laurea in Giurisprudenza DEla stessa- non sia semplice. La differenza reddituale tra i coniugi è inoltre sensibilmente aumentata rispetto all'epoca di adozione DEl'ordinanza presidenziale. Invero, la convenuta non può più abitare senza oneri nella ex casa familiare e ha dovuto trovare un alloggio sopportandone i costi. Al contrario, il signor in quanto proprietario Parte_1 esclusivo DEla ex residenza coniugale, ne è rientrato in possesso, pur in assenza di un'assegnazione in quanto collocatario DEla prole, e potrà mettere a reddito l'immobile, atteso che ha manifestato l'intenzione di trasferirsi con i figli e il compagno in un appartamento che quest'ultimo è in procinto di acquistare e che -a differenza di quello coniugale- pare essere dotato di una stanza per ciascuno dei ragazzi. Questa importante entrata è ampiamente in grado di compensare i lievi aumenti DEle rate dei mutui che egli deve sostenere (oltre che il modesto importo DE finanziamento con “Agos Ducato”, qualora non sia già estinto). Alla luce DEle sopra esposte considerazioni la domanda avanzata dalla IG
deve essere accolta. CP_1
3L. Data la parziale fondatezza DEle richieste DEla IG , va respinta CP_1 la richiesta DEl'attore di condannare la controparte ai sensi DEl'art. 96 c.p.c..
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca e tenuto conto che la decisione è maturata in seguito ai profondi cambiamenti DEla situazione avvenuti in corso di causa. Gli onorari dei C.T.U. dr.ssa e dr. Persona_3 Persona_5 debbono essere liquidati in via definitiva come da decreti DE 26 novembre e DE 4 luglio 2024 DEla Giudice Istruttrice e vanno posti in via definitiva a carico DEle parti in solido tra loro.
pagina 14 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) rigetta la richiesta formulata da di addebito DEla separazione a Parte_1
; Controparte_1
2) affida e , a entrambi i genitori in forma condivisa;
questi ultimi Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni dei minori, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sè;
3) dispone, per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione DEla presente sentenza, la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo con il compito di:
- monitorare le condizioni dei minori;
- verificare il corretto adempimento DEle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- provvedere a che continui il percorso di sostegno con la dott.ssa Per_2 [...]
CP_2
- favorire il rapporto tra i genitori, onde agevolare l'esercizio DEla bigenitorialità nell'interesse dei figli.
4) colloca i minori presso il padre;
5) dispone che la IG veda: CP_1
- ogni volta che lo desideri, sempre tenendo conto dei desideri e DEla Per_1 volontà DE ragazzo;
- , anche in questo caso sempre tenendo in considerazione i desideri e la Per_2 volontà DEla minore:
• nell'anno 2025:
➢ per i primi tre mesi un'ora, a settimane alterne, dall'uscita di scuola DE mercoledì, dalle ore 14,00 alle 15,00, compatibilmente con i tempi di raggiungimento dalla scuola alla casa DEla madre, con accompagnamento da parte DE padre a casa DEla madre;
➢ dal quarto mese tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00, dall'uscita di scuola;
➢ nelle festività scolastiche tutti i mercoledì dalle 12,00 alle 16,00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze natalizie 2025/2026 il 24 dicembre e il 1° gennaio dalle 14,00 alle 16,00, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
• nell'anno 2026:
➢ tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00, dall'uscita di scuola (compatibilmente con i nuovi orari scolastici di ); Per_2
➢ a settimane alterne dal sabato alle 12,00 alla domenica alle 16,00; pagina 15 di 18 ➢ nelle festività scolastiche tutti i mercoledì dalle 12,00 alle 16,00, a eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze di Natale: dal 25 dicembre alle 14,00 al 26 dicembre alle 16,00 e dal 5 gennaio alle ore 14,00 al 6 gennaio alle ore 16,00, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
➢ nelle ferie pasquali la Domenica di Pasqua dalle ore 14,00 alle 16,00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
➢ in estate due settimane non consecutive (mentre con il padre due settimane anche consecutive);
• dall'anno 2027:
➢ tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00;
➢ a settimane alterne, dalle ore 12,00 DE sabato fino alle 16,00 DEla domenica;
➢ nelle festività scolastiche tutti i martedì e giovedì dalle 12,00 alle 16,00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
➢ nel periodo pasquale ad anni alterni con il padre o con la madre;
➢ in estate due settimane anche consecutive (come anche con il padre);
6) salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordinanza presidenziale e in quella DE 6 giugno 2024, con decorrenza dal mese di giugno 2024, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario DEla prole quando l'ha con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento DEle esigenze primarie di vita DEla prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura DEla persona);
7) salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordinanza presidenziale e in quella DE 6 giugno 2024, a partire dal mese di giugno 2024, pone a carico DEla IG
e DE signor l'obbligo di pagare, rispettivamente per la quota CP_1 Parte_1 DE 20% e DEl'80%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo DE Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate DEla caratteristica DEla continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento DEl'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata DElo specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza DEle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza DEl'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata DElo sport (incluse le spese per l'acquisto DEle relative attrezzature e pagina 16 di 18 DE corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata DEl'attività (incluse le spese per l'acquisto DEle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative DE genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite DEla rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento DEla patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione DEl'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità DEla spesa. Il tacito consenso DEl'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso DEle spese straordinarie: Il rimborso DEle spese straordinarie a favore DE genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità DEl'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione DE documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini DEla corretta deducibilità DEla stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto DEle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi DEl'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione DEla presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento DE danno eventualmente verificatosi a carico DEl'altro genitore;
9) invita entrambe le parti a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di superare le rispettive fragilità e i contrasti che li vedono contrapposti così da potere collaborare nella predisposizione di un progetto educativo per i figli;
10) salvo per il pregresso quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, a partire dal mese di giugno 2024 pone a carico DE signor l'obbligo di versare, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno maritale alla IG l'importo di CP_1
300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
pagina 17 di 18 11) compensa integralmente le spese processuali;
12) condanna le parti a pagare, in solido tra loro, le spese DEle C.T.U. redatte dal dott.
e dalla dott.ssa , che liquida in via definitiva Persona_5 Persona_3 rispettivamente in 7.686,00 euro e in 3.193,18 euro come da decreti emessi dalla Giudice istruttrice il 4 luglio 2024 e il 26 novembre 2024. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio DEla Sezione Prima Civile DE 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente
dott.ssa VI Migliori dr. Bruno Perla
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa VI MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Marinella OLIVA presso il cui studio, sito in Bologna, via Castiglione n. 4, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AP), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. VI MISSIO, presso il cui studio in San lazzaro di Savena (BO), via Iussi n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA con l'intervento DE P.M. P.M.
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 20 novembre 2024:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito:
1. Dichiarare l'addebito DEla separazione personale dei coniugi alla sig.ra secondo il Controparte_1 disposto DEl'art. 151 c.c.; Per_
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente degli stessi presso il padre ed esercizio DEla responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. L'assunzione DEle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, avverrà di comune accordo tra i genitori.
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3. Disporre che la madre, previa attivazione ed esperimento di un percorso psicologico personale ed individuale di sostegno alla genitorialità, possa vedere i figli con le modalità e secondo il calendario stabilito dalla CTU, e dunque, posto che compirà 18 anni il prossimo 24 Gennaio 2025 e che Per_1 Per_ all'attualità non ci sono le condizioni per un riavvicinamento DEla minore alla madre,
• per quanto riguarda lo stesso potrà vedere la madre almeno un giorno alla settimana, Per_1 in modo da ricostruire la relazione diadica;
Per_
• per quanto concerne , la stessa potrà vedere la madre, da quando si sentirà pronta a riprendere la frequentazione con la stessa: Per_ per l'anno 2025, compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- per i primi tre mesi: un'ora, a settimane alterne, dall'uscita di scuola DE mercoledì, dalle ore
14.00 alle ore 15.00, con accompagnamento DEla minore presso la casa materna da parte DE padre, almeno per i primi due mesi;
- dal quarto mese: tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dopo l'uscita da scuola;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- durante le vacanze di Natale 2025: il 24 dicembre ed il 1° gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1 Per_ per l'anno 2026, parimenti compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dall'uscita di scuola, compatibilmente con i nuovi Per_ orari scolastici di;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 16.00;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i mercoledì dalle ore 12.00 alle ore16.00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- durante le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
- durante le vacanze estive: due settimane non consecutive con la madre e due settimane anche consecutive con il padre;
- durante le vacanze di Natale: il 25 ed il 26 dicembre ed il 5 ed 6 gennaio dalle ore 14.00 DE primo giorno alle ore 16.00 DE giorno successivo con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1 Per_ dall'anno 2027, sempre compatibilmente con la disponibilità di ad incontrare la madre,
- tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dall'uscita di scuola, compatibilmente con i nuovi Per_ orari scolastici di;
- a settimane alterne, il sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 16.00;
- durante i periodi di sospensione scolastica: tutti i martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore
16.00 ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre;
- durante le vacanze estive due settimane non necessariamente consecutive con la madre e due settimane anche consecutive con il padre;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Qualora il calendario proposto dovesse divenire incompatibile con gli impegni relativi alle attività Per_ extrascolastiche di o con l'attività lavorativa di uno dei genitori, la giornata DE mercoledì, proposta per l'incontro con la madre, potrà essere sostituita con un altro giorno DEla settimana, di comune accordo tra i genitori, con flessibilità anche con riferimento all'orario proposto per l'incontro con la madre, parimenti modificabile previo accordo tra i genitori.
4. Assegnare la casa adibita a residenza di famiglia sita in San Lazzaro di Savena (BO), Via Salvo D'Acquisto n. 24, al sig. Parte_1
pagina 2 di 18
5. Porre a carico DEla sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Disporre il diritto esclusivo a percepire l'assegno unico INPS in capo al sig. in Parte_1 considerazione DE collocamento prevalente dei figli presso il padre e DE calendario dei tempi di permanenza dei figli con la madre consigliato dalla CTU;
7. Disporre che i genitori concorrano nella misura DE 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo i parametri stabiliti dal Tribunale di Bologna, previa esibizione DE relativo scontrino o fattura. Il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il giorno 27 DE mese successivo. Saranno ammesse compensazioni tra rispettivi crediti e debiti relativi alle spese straordinarie sostenute;
8. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. Sebbene la sig.ra attualmente non CP_1 svolga attività lavorativa, infatti, la stessa percepisce i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Non vi sono ragioni ostative, inoltre, a che la stessa, ove lo voglia, possa trovare un'occupazione lavorativa;
9. Disporre che i coniugi si diano reciproco consenso al rilascio DE passaporto e DEla carta d'identità valida anche per l'espatrio. Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari DE giudizio.
Si insiste inoltre per la condanna di controparte a spese ed onorari di causa, oltre alla condanna ai sensi DEl'art. 96 c.p.c., in relazione al sub-procedimento n. 9905/2021-1 R.G., posto che l'istanza di modifica DEl'ordinanza presidenziale formulata dalla sig.ra ai sensi DEl'art. 709, ultimo CP_1 comma, c.p.c. integra chiaramente un'ipotesi di abuso DElo strumento processuale, in quanto inammissibile da un punto di vista procedurale ed assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
richiesta relativamente alla quale il Giudice, con decreto n. cronol. 9127/2023 DE 05/07/2023 - RG n.
9905/2021-1 aveva riservato la decisione all'esito DE giudizio di merito.
Ci si riporta, inoltre, testualmente, alle istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria integrativa, alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nell'interesse DE sig. e all'istanza di Parte_1 modifica dei provvedimenti presidenziali depositata nell'interesse DE sig. ex art. 473 bis.23 Parte_1
c.p.c., per l'accoglimento DEle quali si insiste”.
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 20 novembre 2024:
“Voglia il Tribunale adito, all'esito DEle espletate CTU, dare atto che la separazione personale dei coniugi sarà regolata dalle seguenti condizioni:
- Affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre cui viene assegnata la casa coniugale dove vi abiterà con i figli;
- Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio prendano in carico la situazione e regolamentino le visite DEla figlia alla madre in ambiente protetto, nel rispetto DEla sensibilità e DEle difficoltà DEla minore, e sintanto che dette difficoltà perdurino, secondo il calendario proposto dalla
CTU o quello diverso disposto dal Giudice o ritenuto più opportuno;
in subordine, ci si rimette alle decisioni DE Collegio sul punto;
- Porre a carico DEla madre l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura DE 20% così come disposto dal Giudice Istruttore, perdurando la sua situazione di disoccupazione o di occupazione saltuaria;
- Confermare a carico DE marito l'obbligo di contribuzione al mantenimento DEla moglie nella misura ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità DE marito nel fallimento DEl'unione coniugale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”. pagina 3 di 18 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto DEla decisione
1. e si sono uniti in matrimonio in San Controparte_1 Parte_1
TO DE TO (AP) il 6 maggio 2005. Dalla loro unione sono nati (il 24 gennaio 2007) e (il 31 maggio 2011). Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a San Lazzaro di Savena (BO), via Salvo d'Acquisto n. 24, di proprietà DE signor il quale per acquistarlo ha contratto un mutuo trentennale. Parte_1
Il 3 maggio 2021 il marito ha lasciato la casa familiare e si è trasferito dapprima presso l'abitazione di in via Piave 37, poi in un appartamento in Parte_2 locazione in Ozzano DEl'Emilia e infine nuovamente nell'appartamento DE compagno. Il 13 maggio 2024 e si sono stabilmente trasferiti a vivere con il padre Per_1 Per_2
e il signor Pt_2
2. Con ricorso depositato il 28 luglio 2021, sposato con Parte_1 [...]
, ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi CP_1 con addebito alla moglie;
b) sia disposto l'affidamento di e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi e residenza anagrafica presso di sé; c) sia sancita l'assegnazione a sè DEla casa coniugale;
d) sia stabilito a suo carico e a favore DEla IG , sino a quando quest'ultima non troverà CP_1 un'occupazione lavorativa, un contributo mensile complessivo di 400,00 euro (ovvero 200,00 per ciascun minore) per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
e) sia previsto che al raggiungimento DEla maggiore età di e Per_1
, i genitori siano autorizzati a versare la quota DE rispettivo mantenimento Per_2 direttamente ai figli, qualora lo ritengano opportuno;
f) sia dichiarato che i coniugi siano economicamente autosufficienti. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla separazione e all'affido dei figli in via condivisa, ma ha per il resto contestato espressamente tutte le avverse allegazioni e deduzioni;
in particolare, ha domandato che: a) la separazione sia addebitata al marito;
b) i minori siano collocati presso di sé con conseguente assegnazione DEla casa coniugale;
c) sia regolamentato il diritto di visita DE genitore non allocatario;
d) sia posto a carico DE signor il versamento DEla somma Parte_1 mensile di 350,00 euro per ciascun figlio a titolo di contributo nel loro mantenimento, oltre al 70% DEle spese straordinarie;
e) sia disposto che il marito le corrisponda l'importo mensile di 300,00 euro a titolo di contributo al suo mantenimento. Nell'udienza presidenziale, celebrata il 30 novembre 2021, entrambe le parti sono comparse e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi. Con ordinanza DE successivo 4 dicembre, il Presidente DEegato:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e a entrambi i genitori, collocandoli presso la madre;
Per_1 Per_2
- per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha previsto che il padre possa vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato alle 15,00 alla domenica alle 21,00, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,00 dopo pagina 4 di 18 cena, nelle settimane in cui trascorrono il weekend con la madre il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,00; nel periodo natalizio tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì DEl'Angelo; in estate quindici giorni anche non consecutivi;
- ha posto a carico DE signor l'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di CP_1
400,00 euro (200,00 euro per ciascuno);
- ha stabilito che il padre e la madre sostengano in misura pari rispettivamente al 70% e al 30% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori;
- ha altresì posto a carico DE marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di 150,00 euro.
Ha inoltre nominato la Giudice Istruttrice. Con sentenza non definitiva n. 552/22, pubblicata il 3 marzo 2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. Nel corso DE procedimento, preso atto DE trasferimento dei ragazzi presso il padre, la Giudice Istruttrice, a parziale modifica DEl'ordinanza presidenziale:
- ha collocato i minori con il signor Parte_1
- ha disposto che i figli possano vedere la madre ogni volta che lo desiderino, previo accordo con la stessa;
- a partire dal giugno 2024 ha revocato l'obbligo a carico DEl'attore di versare alla convenuta un contributo di 400,00 euro mensili per il mantenimento DEla prole;
- con decorso dallo stesso mese ha previsto che la IG contribuisca CP_1 al mantenimento di e facendosi carico DE 20% DEle spese straordinarie. Per_1 Per_2
All'esito DEl'udienza DE 21 novembre 2024 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione di testimoni, l'interrogatorio formale DE signor e Parte_1 quello libero di entrambe le parti, l'audizione DE figlio e l'espletamento di Per_1
C.T.U. sulla capacità genitoriale e sulle condizioni economiche dei litiganti- è stata rimessa alla decisione DE Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi DEl'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale. 3B. Deve essere rigettata la richiesta DEl'attore di ammissione DEle istanze istruttorie formulate nella memoria integrativa e non ammesse con l'ordinanza pronunciata nell'udienza DE 27 ottobre 2022. Le argomentazioni con le quali in quest'ultimo provvedimento è stata argomentata la reiezione DEle suddette domande debbono infatti essere condivise e debbono intendersi integralmente richiamate in questa sede.
pagina 5 di 18 3C. Va rigettata la richiesta di addebito DEla separazione alla convenuta formulata dall'attore. A sostegno DEla sua istanza il signor ha allegato che: Parte_1
- la moglie avrebbe avuto un comportamento totalmente disinteressato nei suoi confronti, tanto da non assisterlo durante un ricovero ospedaliero nel 2016 e da non prendere parte al funerale di sua madre;
- dopo la nascita DEla seconda figlia avrebbe rifiutato di avere rapporti sessuali con lui e la loro relazione, da coniugale, sarebbe divenuta di mera coabitazione, senza neppure la condivisione DE talamo nuziale. La IG ha negato la veridicità di tali allegazioni. CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (feDEtà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse DEla famiglia e coabitazione) possano essere sanzionate con l'addebito, purchè siano state la causa DEla crisi coniugale. Secondo la costante giurisprudenza “ai fini DEl'addebitabilità DEla separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura DE rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi DEl'intollerabilità DEl'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi DE vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 DE 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa DEla irreversibile crisi DEl'unione. Nel caso di specie il signor non ha dimostrato la veridicità DEle sue Parte_1 allegazioni, non avendo presentato testimoni che le confermassero. I testimoni DEla IG CP_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e tutte sentite nell'udienza DE 27 ottobre 2022) Tes_3 Testimone_4 hanno negato di essere a conoscenza di problemi e dissapori tra le parti. Non essendo stato dimostrato che la convenuta abbia violato doveri nascenti dal matrimonio, la domanda di addebito a lei DEla separazione deve essere rigettata.
3D. Si deve ora passare alla valutazione DEle questioni relative all'affidamento e al collocamento dei figli. Come si è detto, e , inizialmente allocati presso la madre, dal 13 maggio Per_1 Per_2
2024 si sono trasferiti a vivere con il padre. Il primogenito incontra raramente la IG
, mentre la più piccola rifiuta di vederla. CP_1
La C.T.U. dott.ssa ha evidenziato che: Persona_3
- che ha diciassette anni, ha talora accennato al suo imminente Per_1 raggiungimento DEla maggiore età e al suo desiderio di vivere “autonomamente, lontano da entrambi i genitori, pur consapevole di non avere ancora un'indipendenza economica”; in particolare, sembra “tollerare alcune situazioni, come il non avere più pagina 6 di 18 un suo spazio o il dovere accompagnare la sorella quando il padre non è disponibile, solo in funzione di un futuro prossimo alla sua autonomia da qualunque istanza familiare, mostrando la tendenza a uno stile di attaccamento evitante, che lo aiuta a prendere le distanze da un contesto familiare che, dalla separazione dei genitori, lo ha fatto soffrire”. Nel corso degli incontri “ha manifestato sofferenza e DEusione, per i comportamenti collerici DEla madre da dopo la separazione, per la mancanza di attenzione nei suoi confronti, perché completamente assorbita nel lutto matrimoniale. Ma ha anche espresso la speranza che la mamma possa comprendere ciò di cui lui e
hanno bisogno per riavvicinarsi a lei: “io lo so che lei mi vuole molto bene…ma Per_2 dovrebbe proprio cambiare, smettere di fare scenate… buttarsi a terra e urlare contro
vorrei che lei si rifacesse una vita… che la smettesse di attaccare il papà con Per_4 le lettere DEl'avvocato…di parlarci male di lui…””;
- , tredicenne, ha dimostrato una “profonda vulnerabilità e sensibilità …., Per_2 sviluppate a costo di grande sofferenza, un sentimento che si è strutturato, in particolare, negli ultimi tre anni, dopo la separazione dei genitori”. La minore ha riferito di un'infanzia caratterizzata da pochissime amicizie e da una forte difficoltà a condividere gli spazi scolastici con le coetanee, che la isolavano e la deridevano per il suo tono di voce basso e per il suo aspetto fisico. Ha inoltre, raccontato, in lacrime, DEl'atteggiamento derisorio che avevano, a causa DE suo sovrappeso, la madre e la nonna materna quando la accompagnavano a comprare i vestiti e dei loro pressanti inviti a mettersi a dieta per rendere contenta la genitrice. Sempre piangendo, ha narrato che dopo la separazione la madre aveva cominciato ad avere crisi nervose e a manifestare rabbia soprattutto nei suoi confronti, dato che era spesso fuori di casa, nonché Per_1 che la IG non tollerava che i figli potessero stare bene con il padre e il CP_1 suo compagno. Ha esposto altresì la sua grande sofferenza a causa dei frequenti e svalutanti riferimenti fatti dalla madre e dalla nonna materna alla vita DE padre con il nuovo compagno.
“ha manifestato massiccia resistenza a riavvicinarsi alla madre, la ritiene Per_2 responsabile DEla sua infelicità”, tanto che durante le operazioni peritali non è stato possibile tentare un riavvicinamento e che quando la madre ha messo in atto agiti per contattarla, ella “si è spaventata e si maggiormente ritirata”. La ragazzina, che è molto legata al padre, sembra inoltre “avere stabilito un legame forte con il compagno DE padre sul quale sembra avere ricollocato le istanze materne”. Dal settembre 2023 la minore ha iniziato un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa che l'ha aiutata a prendere coscienza e contatto con la sua Controparte_2 sofferenza, con l'angoscia esperita nella relazione con la madre e il senso di abbandono da parte DE padre, nonché a esprimere a quest'ultimo la volontà di vivere con lui;
- è intervenuto in modo puntuale e collaborativo nel percorso Parte_1 DEla consulenza. Si è dimostrato “un padre presente e accudente, e dallo scorso anno, si è reso conto DE profondo disagio esperito da a causa dei comportamenti materni rabbiosi e Per_2 rancorosi, non avulsi da fragilità emotive DEla donna acutizzate dalla separazione, che
pagina 7 di 18 hanno avuto significative ricadute sulla serenità di e sull'equilibrio psico-fisico Per_1 di ”. Per_2
Sotto il profilo DEla genitorialità non sono state rilevate criticità nella relazione con i figli: “si è mostrato un padre attento ai loro bisogni e sufficientemente normativo, pur non nascondendo i suoi limiti, ad esempio nell'efficacia di risposta ai comportamenti oppositivi di , in particolare quando la figlia non si sa contenere nell'assunzione di Per_2 cibo o fa resistenza a fare attività sportiva”; è inoltre “riuscito a valorizzare, soprattutto con l'importanza di osservare le regole e darsi dei limiti, come ad esempio il Per_1 dedicare più tempo allo studio, sacrificando un po' le relazioni amicali”. Nei confronti DEla moglie ha evidenziato “intolleranza e insofferenza”, poiché la ritiene incapace di emanciparsi da un ruolo di figlia e scarsamente attenta ai bisogni dei figli perché completamente polarizzata a tramare contro lui e il suo compagno. Ha tuttavia accettato incontri congiunti con la IG per aiutarla a trovare strategie CP_1 per riavvicinarsi ai figli, strategie che non hanno avuto successo con , ma lo hanno Per_2 in parte avuto con ilche ha accettato di uscire a pranzo con la madre. Per_1
Sotto il profilo DEla personalità presenta aspetti narcisistici, sul versante nevrotico, che possono portarlo ad allontanarsi da situazioni in cui i suoi bisogni non sono accolti e la sua autostima non alimentata, come è accaduto nella sfera matrimoniale;
- è intervenuta in modo puntuale e collaborativo nelle Controparte_1 operazioni peritali. Sotto il profilo DEla genitorialità -pur avendo manifestato una profonda sofferenza per l'abbandono da parte dei ragazzi- ha evidenziato una profonda difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni profondi dei figli e in particolare di . Per_2
Nei confronti DE marito ha mostrato un atteggiamento conciliante, descrivendolo come un buon padre, responsabile e presente, sia prima che dopo la separazione e riconoscendone le competenze genitoriali e le qualità normative che lei ha difficoltà a mettere in atto. Sotto il profilo DEla personalità evidenzia tratti masochistici “che, in situazioni percepite come minacciose, possono portarla ad utilizzare meccanismi difensivi impulsivi come l'acting out e la moralizzazione”. Esperisce “un profondo e, a suo parere ingiusto, senso di fallimento come moglie e come madre, questo la spinge talora ad allontanarsi dai figli, talora ad agire condotte impulsive e inopportune come minacciare la figlia di andarla a prendere con l'intervento dei carabinieri (Luglio 2024) o presentarsi fuori dalla scuola DEla figlia senza avvisarla (Ottobre 2024), scatenando, in entrambi i casi, una reazione di spavento e ulteriore allontanamento da parte di ”. Per_2
Peraltro, reagisce alla situazione che si è creata con la secondogenita manifestando incredulità verso la sofferenza che quest'ultima esprime (“le giustificazioni che mi sono state date a me mi sembrano DEle banalità, DEle stupidaggini… tipo che la denigravo quando andavamo a fare shopping… a parte che non la denigravo… si continua a sostenere che io ho bisogno di aiuto… ma io non ho bisogno di aiuto, ho superato la separazione, vorrei riallacciare i rapporti con i miei figli...”). A parere DEla C.T.U. - pagina 8 di 18 contrariamente a quanto riferito dalla convenuta- “le ferite DEla separazione sono ancora molto dolorose e inelaborate e rendono, in parte indisponibile, la fiducia DEla madre e un ascolto profondo dei bisogni e dei tempi dei figli per riavvicinarsi a lei”;
- entrambi i genitori sono uniti ai figli da un profondo legame affettivo;
tuttavia, se da un lato l'affetto paterno si associa anche ad un esercizio adeguatamente responsabile e consapevole DEle funzioni di cura e accudimento e sostegno dei minori, sia su un registro funzionale che psicologico, la relazione tra la madre e i minori si dipana “su una complessa e DEicata dinamica di riavvicinamento non realizzabile in tempi brevi, in particolare per quanto concerne , che si mostra categoricamente resistente ad Per_2 accogliere qualunque contatto materno”. Ha concluso osservando che:
- “malgrado gli elementi di fragilità rilevati sul fronte materno, si ritiene che entrambi i genitori possano svolgere la propria funzione in modo sufficientemente supportivo nei confronti dei figli, purchè aiutati a mantenere la centratura sui bisogni e sulle istanze emotivo-affettive ed evolutive dei figli e adeguatamente sostenuti nella comunicazione intragenitoriale da un terzo dotato di neutralità, in grado di favorire, nell'interesse di e , scelte e decisioni genitoriali congiunte, e la risoluzione Per_1 Per_2 di prevedibili incomprensioni e contrasti e, nel tempo, di ripristinare un esercizio coordinato e integrato DEle funzioni dei due genitori, ad oggi, si ribadisce, realizzabile soltanto attraverso la mediazione di un'alterità”; è pertanto auspicabile il mantenimento DEl'affido condiviso. Rispondendo alle osservazioni DEle parti ha inoltre puntualizzato che la scelta di quest'ultima forma di affidamento “origina dalla necessità, a parere DEla scrivente, di non depauperare ulteriormente il ruolo materno e dalla speranza che la sig.ra comprenda che potrebbe esserci un riavvicinamento con , ma CP_1 Per_2 solo a seguito di una forte presa di consapevolezza dei fatti accaduti, narrati dalla ragazza e descritti dalla scrivente e di un radicale cambiamento nell'approccio a entrambi i figli”;
- va poi previsto un periodo di almeno dodici mesi di vigilanza DE Servizio Sociale territoriale, in modo da consentire da un lato il monitoraggio DEle dinamiche familiari e DE loro impatto sul percorso di crescita psicologica dei figli (e soprattutto di ) e Per_2 dall'altro lato lo svolgimento di un'attività di sostegno alla genitorialità DEla coppia;
- i ragazzi debbono essere collocati presso il padre, date le resistenze di e il Per_1 rifiuto di a vedere la madre;
Per_2
- va stabilito un calendario di visita complesso, che tenga conto DEla disponibilità da parte di di incontrare la IG e DEla necessità che la Per_1 CP_1 secondogenita si riavvicini gradualmente e seguendo i propri tempi alla genitrice;
- è indispensabile che continui la terapia con la dott.ssa che sta Per_2 CP_2 dando buoni risultati;
- date le “importanti aree di fragilità sul versante materno, in relazione con una scarsa emancipazione dal ruolo di figlia e dal lutto DEla separazione matrimoniale mai veramente elaborato”, si deve fortemente consigliare alla IG “un CP_1 percorso psicologico personale che la aiuti a ritrovare una propria dimensione
pagina 9 di 18 identitaria di donna e di madre, che le consenta di restituire a e una Per_1 Per_2 mamma sufficientemente autonoma nella dimensione relazionale e, analogamente, nella gestione e nell'accudimento dei figli, disponibile all'assunzione DEle responsabilità genitoriali e sintonizzata con i bisogni più profondi, di ordine affettivo ed emotivo” DEla prole. Come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento DEla Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni DE suo convincimento, poiché l'obbligo DEla motivazione è assolto già con l'indicazione DEle fonti DEl'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni DEle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., per tutte, Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
Peraltro, nel caso in esame le conclusioni DEla C.T.U. debbono essere recepite, in quanto adeguatamente e logicamente argomentate e adottate all'esito di un percorso metodologicamente corretto. Come suggerito dalla dott.ssa va disposta la vigilanza dei servizi sociali. Per_3
Tuttavia, è opportuno stabilire in due anni il periodo di attuazione DE monitoraggio con il mandato indicato in dispositivo. 3E. Non può essere accolta la domanda di assegnazione DEla casa coniugale. Invero, e da quasi otto mesi si sono trasferiti a vivere con il padre e il Per_1 Per_2 signor ell'appartamento di quest'ultimo, sito in via Piave n. 37 a Bologna e Pt_2 il nucleo, secondo quanto riferito dall'attore nell'udienza DE 6 giugno 2024, ha in progetto di stabilirsi in un immobile in via Longhena che il suo compagno è in procinto di acquistare dopo avere venduto quello in via Piave. Si deve dunque ritenere che si sia scisso il legame tra i minori e la ex residenza DE nucleo, legame che avrebbe consentito l'assegnazione di quest'ultima. La giurisprudenza infatti reputa che la casa familiare debba “essere assegnata tenendo prioritariamente conto DEl'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr, tra le tante, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 25604 DE 12 ottobre 2018).
3F. Sebbene il Collegio non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di intraprendere iter terapeutici, nondimeno appare opportuno invitare entrambe a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità come suggerito dalla C.T.U. dr.ssa , al Per_3 fine di superare le rispettive fragilità e i contrasti che li vedono contrapposti così da potere collaborare nella predisposizione di un progetto educativo per i figli. 3G. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico DE padre per il mantenimento dei figli, si deve evidenziare che dagli atti e dalla C.T.U. redatta dal dott.
[...]
è emerso che: Per_5
- il signor Parte_1
• è dottore commercialista;
pagina 10 di 18 • dall'uscita da casa al novembre 2022 è stato ospite DE signor da Pt_2 tale ultimo mese ha preso in locazione un appartamento a Ozzano DEl'Emilia dove ha vissuto per un periodo con suo padre e poi da solo, fino a quando, nel maggio 2024, è tornato a vivere a casa DE compagno;
• per l'immobile di Ozzano -che non è noto se conduce ancora in locazione, dato che da tempo non ci abita più- paga un canone di 820,00 euro, ma lo mette a reddito con affitti a breve termine, ricavandone guadagni;
• è proprietario esclusivo di:
➢ un appartamento in via Salvo D'Acquisto a San Lazzaro di Savena, adibito in costanza di matrimonio a casa familiare, e acquistato nel 2007 contraendo un mutuo trentennale che sta rifondendo in rate che all'epoca DEl'instaurazione DEla presente causa ammontavano a 937,10 euro e attualmente sono di 1.195,83 euro (docc. 9 e 61 allegati alla C.T.U.);
➢ la quota DE 50% di un immobile ubicato nella via Foresta s.n.c. a Scalea (CS), comprato in comproprietà con la sorella VI nel 2014 contraendo un mutuo ventennale che stanno onorando in rate pari complessivamente nel luglio 2021 a 481,28 euro e nel gennaio 2025 a 586,36 euro (cosicchè la quota DEl'attore era pari inizialmente a 240,64 e ora a 293,18 euro); il valore di mercato DE bene all'epoca DE deposito DEla consulenza tecnica era ricompreso tra 64.250,00 e 91.250,00 euro e quello di locazione tra 248,20 e 357,70 euro (docc. 10 e 62 allegati alla C.T.U.);
• ha cointeressenze nelle seguenti persone giuridiche:
➢ è socio al 50% e amministratore DEla “ , avente a oggetto Controparte_3 la consulenza nel settore contabile, tributario e amministrativo;
la persona giuridica non ha distribuito dividendi, né attribuito compensi agli amministratori nel quadriennio 2020/2023; nel 2023, tuttavia, la società ha versato all'attore 30.500,00 euro (2.541,00 mensili) non soggetti a tassazione per rimborso spese;
➢ è socio accomandatario al 50% e legale rappresentante DEla
[...]
; tra il 25 giugno 2020 e il 12 aprile Controparte_4
2022 ha percepito dalla società complessivi 29.000,00 euro (di cui 18.000,00 nel 2020, 7.000,00 nel 2021 e 4.000.00 nei primi tre mesi DE
2022);
➢ è socio al 20% e amministratore DEla società “Bon Gusto s.r.l.” che gestisce un ristorante a Nizza;
tale persona giuridica -che è entrata in grave crisi nel periodo DEla pandemia, ma che dal 2023 ha registrato una ripresa, tanto da avere avuto 26 dipendenti di cui 4 per tutto l'anno- non ha distribuito dividendi, né erogato compensi agli amministratori nel triennio 2020/2022;
• è titolare di due conti correnti presso ” con saldi leggermente CP_5 negativi al momento DE deposito DEla relazione e di uno presso
“UNICREDIT” che alla stessa epoca aveva un minimo saldo attivo;
pagina 11 di 18 • oltre ai due mutui sopra indicati, all'epoca DE deposito DEla relazione peritale doveva rifondere, in rate di 86,00 euro mensili, un finanziamento acceso presso Agos Ducato, finanziamento che si ignora se a oggi sia scaduto (doc. 53 allegato alla C.T.U.);
• per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 15.076,00 euro (1.256,00 mensili), a 20.411,00 euro (1.701,00 mensili) e a 16.865,00 euro (1.405,00 mensili), ai quali peraltro vanno aggiunti gli importi ricevuti dalla Controparte_4
• per il 2023 non si dispone DEla dichiarazione dei redditi, ma il dott.
ha evidenziato che (senza contare eventuali entrate derivanti Per_5 dalla , di cui il C.T.U. non ha indicato l'ammontare per Controparte_4
l'anno in esame) l'attore gode di un reddito complessivo di 3.717,50 euro mensili derivante:
➢ quanto a 2.541,00 euro dai rimborsi spese DEla “ , Controparte_3
➢ per 550,52 da affitti brevi DEl'appartamento di Ozzano e dai versamenti DEl'INPS per l'assegno unico dei figli,
➢ per 625,99 lordo dall'attività professionale;
- la IG : CP_1
• è disoccupata;
• è intestataria:
➢ DEla quota DE 50% di un immobile sito nella via Sorbelli n. 2 a Bologna, attualmente locato per l'importo mensile di 900,00 euro, DEla quale alla convenuta spetta la metà; in valore di mercato DEl'immobile era all'epoca DE deposito DEl'elaborato ricompreso tra 185.600,00 euro e 262.400,00 euro in caso di vendita e tra 576,00 a 1.024,00 in caso di locazione;
➢ DEla porzione di due terzi di un appartamento sito in via San Francesco n. 10 a San TO DE TO (AP), acquisito per la quota di un terzo nel 2007 in seguito alla successione mortis causa al padre e per la parte di un terzo grazie alla permuta con il fratello , avvenuta il 31 agosto 2023 Per_6
(in precedenza entrambi erano titolari di un terzo di due appartamenti ubicati nello stesso stabile); il valore di mercato DEl'immobile parzialmente intestati alla convenuta è stato quantificato dal C.T.U. in un importo ricompreso tra 130.950,00 e 194.000,00 euro in caso di vendita e tra 475,30 e 766,30 euro in caso di locazione;
• è stata socia con la quota DE 16,67% DEla “Piceno Casa s.r.l.”, cancellata il 7 febbraio 2024;
• quest'ultima persona giuridica era intestataria di un immobile nella via Zuccoli n. 23 di San TO DE TO, ceduta l'8 maggio 2023 alla
“Fondazione ANFFAS Grottammare ETS”; dalla vendita DE bene la convenuta ha ricavato la somma netta di 10.415,78 euro, in quanto quella di 45.000,00 è stata versata a sua madre che vantava crediti nei Persona_7 confronti DEla società; pagina 12 di 18 • è titolare di un conto corrente presso la Banca DE Piceno, sul quale al 31 dicembre 2023 vi era un saldo attivo di 2.574,50 euro, di un conto corrente ora estinto acceso presso la “ e di un deposito titoli presso il CP_5 menzionato istituto di credito marchigiano su cui alla predetta data vi era una provvista di 23.238,34 euro;
• per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 4.256,00 euro, a “0” e a 6.930,00 euro;
• pur non essendo disponibile la dichiarazione reddituale per il 2023, il dott.
ha osservato che la stessa nella suddetta annualità ha avuto la Per_5 disponibilità di complessivi 15.342,40 euro (1.279,00 mensili):
➢ 5.400,00 euro dalla locazione DEl'appartamento in via Sorbelli n. 2 a Bologna,
➢ 1.072,00 euro dalla collaborazione con “Bimbo Tu”,
➢ 1.800,00 euro di assegno maritale,
➢ 4.800,00 euro di mantenimento ordinario dei figli,
➢ 2.270,40 euro di assegno unico. Alla luce DEle sopra esposte emergenze istruttorie -e tenuto conto DEl'esiguità dei redditi DEla IG , che deve fare fronte anche alle spese di locazione di CP_1 un appartamento a Bologna, a fronte DEle non modeste entrate DE signor Parte_1 appare equo e congruo prevedere che la convenuta contribuisca al mantenimento dei figli facendosi carico DE 20% DEle spese straordinarie, mentre l'attore provveda al mantenimento ordinario degli stessi e si faccia carico DE restante 80% DEle spese straordinarie. 3H. L'assegno unico, come per legge in caso di affidamento condiviso e di assenza di rinuncia da parte di uno dei due genitori, spetta al padre e alla madre a metà per ciascuno. 3I. Deve infine essere accolta la richiesta DEla IG di prevedere un CP_1 assegno maritale in suo favore. Tale domanda trova la sua base giuridica nel disposto DEl'art. 156 c.c., ai sensi DE quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio DE coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, “la separazione personale, a differenza DElo scioglimento o cessazione degli effetti civili DE matrimonio, presuppone la permanenza DE vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi DEl'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore DE coniuge, in assenza DEla condizione ostativa DEl'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di feDEtà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto DEl'assegno di divorzio” (cfr. Cass., Sez. I sent. pagina 13 di 18 12196/2017, con orientamento di recente confermato da Cass. civ., Sez. VI-I, sent. 16809/2019). Pertanto, l'assegno maritale -che trova la sua base nella permanenza degli obblighi solidaristici derivati dal vincolo matrimoniale, ancora esistente in sede di separazione- presuppone che tra i coniugi vi sia una significativa disparità reddituale non dovuta a responsabilità DEla parte che chiede il contributo. Orbene, tra le parti vi è una rilevantissima differenza reddituale, come evidenziato nel paragrafo 3G. Il signor non ha dimostrato che la circostanza che la moglie non lavora Parte_1 sia dovuto a responsabilità o a una scelta unilaterale DEla stessa. Al contrario, si deve ritenere che il fatto che la convenuta non abbia avuto un impiego per molti anni sia stata una decisione condivisa con il marito, o quantomeno accettata da quest'ultimo, che non risulta abbia mai chiesto alla moglie di reperire un'occupazione. Inoltre, essendo la IG rimasta disoccupata per un lungo periodo e CP_1 avendo ella un'età non più giovanile (è nata nel 1970), si deve reputare che il reinserimento nel mercato DE lavoro -pur se possibile, specie attraverso concorsi pubblici, anche grazie alla laurea in Giurisprudenza DEla stessa- non sia semplice. La differenza reddituale tra i coniugi è inoltre sensibilmente aumentata rispetto all'epoca di adozione DEl'ordinanza presidenziale. Invero, la convenuta non può più abitare senza oneri nella ex casa familiare e ha dovuto trovare un alloggio sopportandone i costi. Al contrario, il signor in quanto proprietario Parte_1 esclusivo DEla ex residenza coniugale, ne è rientrato in possesso, pur in assenza di un'assegnazione in quanto collocatario DEla prole, e potrà mettere a reddito l'immobile, atteso che ha manifestato l'intenzione di trasferirsi con i figli e il compagno in un appartamento che quest'ultimo è in procinto di acquistare e che -a differenza di quello coniugale- pare essere dotato di una stanza per ciascuno dei ragazzi. Questa importante entrata è ampiamente in grado di compensare i lievi aumenti DEle rate dei mutui che egli deve sostenere (oltre che il modesto importo DE finanziamento con “Agos Ducato”, qualora non sia già estinto). Alla luce DEle sopra esposte considerazioni la domanda avanzata dalla IG
deve essere accolta. CP_1
3L. Data la parziale fondatezza DEle richieste DEla IG , va respinta CP_1 la richiesta DEl'attore di condannare la controparte ai sensi DEl'art. 96 c.p.c..
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca e tenuto conto che la decisione è maturata in seguito ai profondi cambiamenti DEla situazione avvenuti in corso di causa. Gli onorari dei C.T.U. dr.ssa e dr. Persona_3 Persona_5 debbono essere liquidati in via definitiva come da decreti DE 26 novembre e DE 4 luglio 2024 DEla Giudice Istruttrice e vanno posti in via definitiva a carico DEle parti in solido tra loro.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) rigetta la richiesta formulata da di addebito DEla separazione a Parte_1
; Controparte_1
2) affida e , a entrambi i genitori in forma condivisa;
questi ultimi Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni dei minori, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sè;
3) dispone, per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione DEla presente sentenza, la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo con il compito di:
- monitorare le condizioni dei minori;
- verificare il corretto adempimento DEle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- provvedere a che continui il percorso di sostegno con la dott.ssa Per_2 [...]
CP_2
- favorire il rapporto tra i genitori, onde agevolare l'esercizio DEla bigenitorialità nell'interesse dei figli.
4) colloca i minori presso il padre;
5) dispone che la IG veda: CP_1
- ogni volta che lo desideri, sempre tenendo conto dei desideri e DEla Per_1 volontà DE ragazzo;
- , anche in questo caso sempre tenendo in considerazione i desideri e la Per_2 volontà DEla minore:
• nell'anno 2025:
➢ per i primi tre mesi un'ora, a settimane alterne, dall'uscita di scuola DE mercoledì, dalle ore 14,00 alle 15,00, compatibilmente con i tempi di raggiungimento dalla scuola alla casa DEla madre, con accompagnamento da parte DE padre a casa DEla madre;
➢ dal quarto mese tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00, dall'uscita di scuola;
➢ nelle festività scolastiche tutti i mercoledì dalle 12,00 alle 16,00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze natalizie 2025/2026 il 24 dicembre e il 1° gennaio dalle 14,00 alle 16,00, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
• nell'anno 2026:
➢ tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00, dall'uscita di scuola (compatibilmente con i nuovi orari scolastici di ); Per_2
➢ a settimane alterne dal sabato alle 12,00 alla domenica alle 16,00; pagina 15 di 18 ➢ nelle festività scolastiche tutti i mercoledì dalle 12,00 alle 16,00, a eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze di Natale: dal 25 dicembre alle 14,00 al 26 dicembre alle 16,00 e dal 5 gennaio alle ore 14,00 al 6 gennaio alle ore 16,00, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
➢ nelle ferie pasquali la Domenica di Pasqua dalle ore 14,00 alle 16,00 con la madre, auspicabilmente con la presenza anche di Per_1
➢ in estate due settimane non consecutive (mentre con il padre due settimane anche consecutive);
• dall'anno 2027:
➢ tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00;
➢ a settimane alterne, dalle ore 12,00 DE sabato fino alle 16,00 DEla domenica;
➢ nelle festività scolastiche tutti i martedì e giovedì dalle 12,00 alle 16,00, ad eccezione DEle settimane di vacanza estiva con il padre;
➢ nelle vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
➢ nel periodo pasquale ad anni alterni con il padre o con la madre;
➢ in estate due settimane anche consecutive (come anche con il padre);
6) salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordinanza presidenziale e in quella DE 6 giugno 2024, con decorrenza dal mese di giugno 2024, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario DEla prole quando l'ha con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento DEle esigenze primarie di vita DEla prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura DEla persona);
7) salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordinanza presidenziale e in quella DE 6 giugno 2024, a partire dal mese di giugno 2024, pone a carico DEla IG
e DE signor l'obbligo di pagare, rispettivamente per la quota CP_1 Parte_1 DE 20% e DEl'80%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo DE Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate DEla caratteristica DEla continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento DEl'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata DElo specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza DEle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza DEl'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata DElo sport (incluse le spese per l'acquisto DEle relative attrezzature e pagina 16 di 18 DE corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata DEl'attività (incluse le spese per l'acquisto DEle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative DE genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite DEla rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento DEla patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione DEl'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità DEla spesa. Il tacito consenso DEl'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso DEle spese straordinarie: Il rimborso DEle spese straordinarie a favore DE genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità DEl'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione DE documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini DEla corretta deducibilità DEla stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto DEle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi DEl'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione DEla presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento DE danno eventualmente verificatosi a carico DEl'altro genitore;
9) invita entrambe le parti a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di superare le rispettive fragilità e i contrasti che li vedono contrapposti così da potere collaborare nella predisposizione di un progetto educativo per i figli;
10) salvo per il pregresso quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, a partire dal mese di giugno 2024 pone a carico DE signor l'obbligo di versare, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno maritale alla IG l'importo di CP_1
300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
pagina 17 di 18 11) compensa integralmente le spese processuali;
12) condanna le parti a pagare, in solido tra loro, le spese DEle C.T.U. redatte dal dott.
e dalla dott.ssa , che liquida in via definitiva Persona_5 Persona_3 rispettivamente in 7.686,00 euro e in 3.193,18 euro come da decreti emessi dalla Giudice istruttrice il 4 luglio 2024 e il 26 novembre 2024. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio DEla Sezione Prima Civile DE 15 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente
dott.ssa VI Migliori dr. Bruno Perla
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