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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2787 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. D'IZZIA SIMONA e
[...] C.F._1
GIOMMARRESI ROSARIO;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), contumace;
P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 7 Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2024/2025 afferma di non avere ottenuto per tali anni la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e
6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con gli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi condannarsi il convenuto all'assegnazione in CP_1
suo favore della Carta elettronica in parola per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra.
Il , sebbene ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito e deve, pertanto, dichiararsene la contumacia.
***
L'art. 4 l. 124/1999 disciplina le varie tipologie di supplenze che possono essere conferite dall'Amministrazione scolastica. In particolare, la disposizione prevede che:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
Pagina 2 di 7 soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, il quale prevede:
“1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami,
e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi (cfr. doc. allegati al ricorso):
- per l'a.s.2020/2021, dal 26.09.2020 al 30.06.2021;
- per l'a.s.2021/2022, dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
- per l'a.s.2022/2023, dal 04.10.2022 al 30.06.2023;
- per l'a.s.2024/2025, dal 09.09.2024 al 30.06.2025.
Pagina 3 di 7 Si tratta quindi, in tutti i casi, di incarichi annuali o quantomeno sino al termine delle attività didattiche, di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Inoltre, parte ricorrente ha precisato di essere ancora interna al sistema scolastico avendo prodotto in atti la graduatoria provinciale ADEE 1° fascia (cfr. allegato a note del 27.03.2025).
Va soggiunto che, trattandosi di bonus riconosciuto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico ed indipendentemente da eventuali successive assenze dal lavoro, alcuna rilevanza assume la circostanza che, alla data del deposito del ricorso (29.10.2024), l'anno scolastico in questione non fosse ancora terminato.
Sulla spettanza della c.d. Carta Docenti nella fattispecie dedotta in questo giudizio, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con la
Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha chiarito i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati
Pagina 4 di 7 in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal
Pagina 5 di 7 servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce dei principi sopra enunciati, e risultando che parte ricorrente è ancora inserita nel sistema delle supplenze scolastiche, deve accertarsi il diritto della stessa a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per il servizio prestato negli anni 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, e dunque per complessivi €
2.000,00.
Deve, pertanto, condannarsi il convenuto agli adempimenti CP_1
dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per ciascun anno alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' resistente, nella misura liquidata in CP_2
dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 la carta docente e di percepire per ciascuna annualità l'importo per aggiornamento e formazione previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma
121 (valore nominale annuo € 500,00);
Pagina 6 di 7 - condanna il ad accreditare l'importo di € 2.000,00, oltre CP_1
accessori, sulla carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030 per compensi e € 49 per contributo unificato oltre iva c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, distratte a favore dei difensori.
06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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