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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 224/2023 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Via delle Medaglie d'oro n. 7, presso e nello studio dell'avv. Antonella Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Attore opponente
(P. IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Via Antonio Ceci, 22, presso e nello P.IVA_1 studio dell'avv. Rosanna Magro che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 07.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 1637/2022 del 13.11.2022 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla e ad il pagamento della somma di € 37.404,74, Parte_2 Parte_1 oltre interessi e spese in favore dell' (d'ora in Controparte_1
1 poi ”) a titolo di corrispettivo dovuto in ragione dei contratti Controparte_1 intercorsi tra le parti.
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Preliminarmente è errata l'individuazione del legittimato passivo del ricorso per ingiunzione: il decreto impugnato è stato emesso nei confronti di quale Parte_1 presidente di tuttavia, quest'ultimo non è il presidente di detta Parte_2 associazione, in quanto la carica è ricoperta dalla Sig.ra Persona_1
2. L'associazione ha stipulato con l'associazione un contratto Parte_2 CP_1 della durata di mesi 14, dal 01.08.2021 al 30.09.2022 dietro corrispettivo mensile di €
1.500,00 più I.V.A. per l'utilizzo di spazi attrezzati e servizi all'interno del fabbricato
Cinema Teatro Nuovo in atti meglio descritto;
3. Il locale e le attrezzature erano destinati allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e quindi dovevano essere rispettate le norme tecniche di prevenzione incendi;
4. Tuttavia, parte conduttrice, già dai primi tempi di accesso alla struttura, si è resa conto del mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e quindi dell'inutilizzabilità del locale per l'uso pattuito;
5. In particolare, la – società incaricata dal concedente per il controllo CP_2
della normativa antincendio – a seguito di diversi sopralluoghi ha sottolineato (già a partire dal primo sopralluogo effettuato in data 24.01.20219) il mancato rispetto della normativa antincendio;
6. L'utilizzatrice quindi, dopo essere venuta a conoscenza delle violazioni della normativa antincendi, ha subito informato controparte e sospeso le attività di pubblico spettacolo;
7. Il mancato rispetto della normativa antincendoi e le altre difformità sono stati taciuti dalla convenuta opposta al momento della formazione del contratto e quindi l' ha acconsentito alla stipula del contratto;
tuttavia, parte Parte_2
2 utilizzatrice non avrebbe stipulato il contratto con l' se fosse Controparte_1 stata resa edotta della violazione della normativa antincendio;
8. Inoltre, parte concedente si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali in quanto non tutte le attrezzature ed i servizi di cui all'allegato al contratto sono stati forniti;
9. L'utilizzatrice, dopo essersi resa conto delle violazioni, le ha contestate a controparte chiedendo a quest'ultima di intervenire con raccomandata del 20.06.2022 in cui ha diffidato il ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., con Controparte_1
l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto per l'inadempimento;
10. L'associazione non è mai intervenuta per sistemare tutte le difformità, CP_1 nemmeno quando ha saputo che le attività di pubblico spettacolo, a causa delle violazioni, erano state sospese;
11. Il contratto, quindi, deve considerarsi risolto a seguito della diffida ad adempiere del
20.06.2022;
12. Viste le molteplici inadempienze contrattuali del concedente e i danni sofferti dall'utilizzatrice, parte attrice opponente ritiene di non dover corrispondere alcuna mensilità alla controparte.
Si è regolarmente costituita l' chiedendo in Controparte_1 via preliminare di rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata stante il dettato dell'art. 38
c.c.,
14. I locali del Cinema Teatro Nuovo sono stati concessi in uso alle due associazioni e ed erano esse a dover presenziare agli accessi della Parte_2 Parte_3 [...] per la manutenzione ordinaria, firmare i relativi verbali e provvedere ad CP_2 informare l'associazione in caso di irregolarità; CP_1
3 15. Parte convenuta opposta non ha violato la normativa in materia di sicurezza, tanto è che non è mai stata destinataria di provvedimenti che le abbiano imposto la chiusura dei locali per riscontrate violazioni in materia di sicurezza;
16. L'opponente non ha provato - neppure attraverso la produzione di scatti fotografici - i difetti e i vizi dei locali evidenziati nell'atto di citazione, ma si è limitato a depositare foto ritraenti una porta antincendio ed automobili;
17. L'opponente non ha provato gli asseriti inadempimenti contrattuali relativi alla fornitura di attrezzature e servizi da parte della concedente;
18. I lamentati vizi ed inadempimenti, se reali, sarebbero stati incompatibili con l'esercizio di qualunque attività che, al contrario, è stata svolta nel Teatro sia dall' Parte_2 sia dall'altra co-utilizzatrice ;
[...] Parte_3
19. Nessuna contestazione è mai stata effettuata dal prima della diffida ad Pt_1 adempiere da lui inviata il 20 giugno 2022 che aveva l'unico scopo di provare ad eludere la corresponsione del dovuto;
detta diffida è stata formulata solo dopo che l'associazione aveva inviato disdetta per evitare il rinnovo contrattuale e CP_1 sollecitato ripetutamente il pagamento dei canoni scaduti;
20. Le argomentazioni spese nella presente opposizione sono totalmente infondate atteso che se i locali fossero stati effettivamente inidonei all'uso l'opponente non avrebbe sottoscritto il contratto e soprattutto dopo 6 mesi dalla stipula non ne avrebbe chiesto l'uso esclusivo, presentando addirittura un nuovo progetto;
21. L'ingiunzione ha ad oggetto anche il mancato pagamento dei canoni relativi al contratto avente ad oggetto l'uso di sale interne all'associazione per CP_1 complessivi € 9.841,00 rispetto ai quali l'opponente non ha mosso alcuna contestazione, ragion per cui il pagamento richiesto per il titolo deve ritenersi pacifico.
Con provvedimento del 27.07.2023 il giudice precedentemente assegnatario ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali ammesse con ordinanza del 08.03.2024.
4 All'udienza del 07.05.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e previa rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
- Sul difetto di legittimazione passiva di parte opponente
Risulta per tabulas che sia i contratti oggetto di causa che la raccomandata avente ad oggetto la diffida ad adempiere sono stati sottoscritti da in qualità di legale Parte_1 rappresentante della ciò premesso – come correttamente Parte_2 Parte_2 osservato da parte opposta – l'art. 38 c.c. rubricato “Obbligazioni” stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”, ragione per cui è legittimato Pt_1 passivo delle richieste avanzate dall'opposta.
L'eccezione è pertanto rigettata.
- Sulle somme richieste da parte opposta in via monitoria
Sul punto preme osservare che in sede di atto introduttivo parte opponente non ha contestato il mancato pagamento dei corrispettivi richiesti dall'opposto, limitandosi a contestare una serie di inadempimenti che avrebbero reso il bene inidoneo all'uso, con conseguente diritto a non versare quanto dovuto. Prima di entrare nel merito degli inadempimenti contestati si richiama l'art. 1578 c.c. – Vizi della cosa locata – comma 1 secondo cui “Se al momento della consegna la cosa locata [2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito [1490, 1491, 1667, 1698, 2226], il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [1580].”; sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.(Nella specie, mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto).
5 La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.”
(Cassazione Civile sentenza n. 7772 del 2005). Analoghe considerazioni sono formulate dalla giurisprudenza di legittimità, in merito alla disciplina dettata dall'art. 1460 c.c., stabilendo che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore.” (Cassazione Civile sentenza n. 17020 del 2022).
Ciò premesso, considerato che parte opponente ha interrotto quasi fin da subito i pagamenti del dovuto e che ha mantenuto la disponibilità degli immobili, è necessario verificare la fondatezza delle contestazioni mosse.
Dai documenti allegati e dalle prove orali assunte è emerso quanto segue:
1) Dalla pagina emergono tutti gli spettacoli svolti nel periodo Parte_4
oggetto di contratto,
2) su ha scritto “In Piazza della Stazione quest'anno le cose sono andate Parte_1
un po' meglio perché il Teatro Nuovo è stato aperto 7 giorni su 7 fino a febbraio 2022” (cfr. pag. 21 doc. B all.to atto di citazione in opposizione), confermando la corretta disponibilità e utilizzo dell'immobile,
3) , direttore artistico del Teatro Nuovo di Pisa, sentito all'udienza del CP_3
12.09.2025 ha dichiarato “ero presente all'interno della struttura in cui si è svolta la vicenda in quegli anni. preciso che in quel periodo abbiamo regolarmente svolto gli spettacoli teatrali nella stagione di riferimento” (…) e che “ ho visto diversi spettacoli della , non tutti, Parte_2
ma diversi, non ho mai avuto conoscenza di interruzioni dovute alla struttura. So che in alcuni periodi si dedicava più alla televisione che al teatro e quindi facevano meno spettacoli per questo motivo.”,
6 4) In risposta ai cap. 4, 5 e 6 della II memoria istruttoria di parte opposta (vero 4) che dal 02.08.2021 al 30.06.2022 nel Cinema Teatro Nuovo sono state svolte secondo i programmi delle rispettive Associazioni utilizzatrici attività di spettacolo e ricreative? 5) che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo 4 i maniglioni delle porte antipanico e l'impianto antincendio del Teatro erano funzionanti?” e 6) che sempre nel periodo di cui al capitolo 4 i locali del Teatro ed i bagni non presenta- vano infiltrazioni di acqua dal soffitto ed erano agibili e funzionanti?) il teste ha risposto in merito al cap. 4“si, eravamo due affittuari e avevamo a CP_3 disposizione ciascuno dei giorni della settimana e ognuno faceva gli spettacoli di competenza secondo il proprio calendario, ed entrambi abbiamo fatto gli spettacoli. Era già un po' di anni che noi eravamo lì come associazione eravamo più rodati, eravamo lì dal prima del Parte_3
Covid, ma ognuno aveva il suo calendario e la sua frequenza.”, in merito al cap. 5)” si, erano entrambi funzionanti” ed al cap. 6 “erano agibili e funzionanti, erano stati fatti dei lavori al tetto, ricordo che in occasione di acquazzoni forti – un paio di volte circa – le canaline tra il bagno e la sala si erano ostruite, creando delle piccole perdite, sgocciolava e in particolare sui 3 bagni questo si era verificato in uno. Abbiamo segnalato la circostanza al Dopo Lavoro che ha contattato la ditta che aveva fatto i lavori al tetto che sono intervenuti per ripristinare, ma comunque i bagni sono sempre rimasti agibili e funzionanti. Non abbiamo mai perso una serata per questo problema, erano poche gocce, e poi accadeva di notte durante gli acquazzoni.”, escludendo la sussistenza dei vizi dedotti dall'opponente.
5) Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato “sui Testimone_1
maniglioni antipanico posso dire che sono stati sostituiti prima del rilascio dell'attestazione di cui sopra, perché mancanti della marcatura CE. Ciò non significava che non funzionassero, ma sono stati sostituiti in ragione di una normativa europea del 2004 poi prorogata di anno in anno, per armonizzare le normative nazionali. I maniglioni funzionavo, ma andavano cambiati per conformarsi alla normativa europea, questo per dire che non mettevano a repentaglio la sicurezza degli spettatori”
Visto quanto sopra risulta che l'immobile oggetto di contratto fosse idoneio a svolgere la funzione per cui era stato locato, che non ci fossero vizi tali da impedirne e ridurne l'utilizzo, che l'opponente abbia svolto regolarmente i propri spettacoli, che non siano mai
7 occorse chiusure da parte dell'autorità per il mancato rispetto della normativa anti- incendio o per infiltrazioni;
si precisa inoltre che era onere della parte opponente provare di aver interrotto o ridotto la propria attività a causa degli asseriti vizi del bene, prova che non è stata offerta.
Vista la reiterata istanza di ammissione delle prove avanzata da parte opponente, si osserva e ribadisce l'inammissibilità delle stesse essendo irrilevanti ai fini del decidere.
La parte in particolare eccepisce l'inadempimento di parte opposta – in particolare rispetto alla normativa anti-incendio - , tale da avergli impedito di utilizzare e godere a pieno del bene oggetto di contratto, circostanza smentita dalle prove orali assunte, da cui non è emersa alcuna interruzione o riduzione dell'attività tale da giustificare l'interruzione del pagamento del corrispettivo pattuito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 224/2023, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 1637/2022 emesso dalTribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
liquidate in € 3.809,00 Controparte_1 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pisa, 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 224/2023 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Via delle Medaglie d'oro n. 7, presso e nello studio dell'avv. Antonella Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Attore opponente
(P. IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Via Antonio Ceci, 22, presso e nello P.IVA_1 studio dell'avv. Rosanna Magro che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 07.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 1637/2022 del 13.11.2022 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla e ad il pagamento della somma di € 37.404,74, Parte_2 Parte_1 oltre interessi e spese in favore dell' (d'ora in Controparte_1
1 poi ”) a titolo di corrispettivo dovuto in ragione dei contratti Controparte_1 intercorsi tra le parti.
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Preliminarmente è errata l'individuazione del legittimato passivo del ricorso per ingiunzione: il decreto impugnato è stato emesso nei confronti di quale Parte_1 presidente di tuttavia, quest'ultimo non è il presidente di detta Parte_2 associazione, in quanto la carica è ricoperta dalla Sig.ra Persona_1
2. L'associazione ha stipulato con l'associazione un contratto Parte_2 CP_1 della durata di mesi 14, dal 01.08.2021 al 30.09.2022 dietro corrispettivo mensile di €
1.500,00 più I.V.A. per l'utilizzo di spazi attrezzati e servizi all'interno del fabbricato
Cinema Teatro Nuovo in atti meglio descritto;
3. Il locale e le attrezzature erano destinati allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e quindi dovevano essere rispettate le norme tecniche di prevenzione incendi;
4. Tuttavia, parte conduttrice, già dai primi tempi di accesso alla struttura, si è resa conto del mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e quindi dell'inutilizzabilità del locale per l'uso pattuito;
5. In particolare, la – società incaricata dal concedente per il controllo CP_2
della normativa antincendio – a seguito di diversi sopralluoghi ha sottolineato (già a partire dal primo sopralluogo effettuato in data 24.01.20219) il mancato rispetto della normativa antincendio;
6. L'utilizzatrice quindi, dopo essere venuta a conoscenza delle violazioni della normativa antincendi, ha subito informato controparte e sospeso le attività di pubblico spettacolo;
7. Il mancato rispetto della normativa antincendoi e le altre difformità sono stati taciuti dalla convenuta opposta al momento della formazione del contratto e quindi l' ha acconsentito alla stipula del contratto;
tuttavia, parte Parte_2
2 utilizzatrice non avrebbe stipulato il contratto con l' se fosse Controparte_1 stata resa edotta della violazione della normativa antincendio;
8. Inoltre, parte concedente si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali in quanto non tutte le attrezzature ed i servizi di cui all'allegato al contratto sono stati forniti;
9. L'utilizzatrice, dopo essersi resa conto delle violazioni, le ha contestate a controparte chiedendo a quest'ultima di intervenire con raccomandata del 20.06.2022 in cui ha diffidato il ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., con Controparte_1
l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto per l'inadempimento;
10. L'associazione non è mai intervenuta per sistemare tutte le difformità, CP_1 nemmeno quando ha saputo che le attività di pubblico spettacolo, a causa delle violazioni, erano state sospese;
11. Il contratto, quindi, deve considerarsi risolto a seguito della diffida ad adempiere del
20.06.2022;
12. Viste le molteplici inadempienze contrattuali del concedente e i danni sofferti dall'utilizzatrice, parte attrice opponente ritiene di non dover corrispondere alcuna mensilità alla controparte.
Si è regolarmente costituita l' chiedendo in Controparte_1 via preliminare di rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata stante il dettato dell'art. 38
c.c.,
14. I locali del Cinema Teatro Nuovo sono stati concessi in uso alle due associazioni e ed erano esse a dover presenziare agli accessi della Parte_2 Parte_3 [...] per la manutenzione ordinaria, firmare i relativi verbali e provvedere ad CP_2 informare l'associazione in caso di irregolarità; CP_1
3 15. Parte convenuta opposta non ha violato la normativa in materia di sicurezza, tanto è che non è mai stata destinataria di provvedimenti che le abbiano imposto la chiusura dei locali per riscontrate violazioni in materia di sicurezza;
16. L'opponente non ha provato - neppure attraverso la produzione di scatti fotografici - i difetti e i vizi dei locali evidenziati nell'atto di citazione, ma si è limitato a depositare foto ritraenti una porta antincendio ed automobili;
17. L'opponente non ha provato gli asseriti inadempimenti contrattuali relativi alla fornitura di attrezzature e servizi da parte della concedente;
18. I lamentati vizi ed inadempimenti, se reali, sarebbero stati incompatibili con l'esercizio di qualunque attività che, al contrario, è stata svolta nel Teatro sia dall' Parte_2 sia dall'altra co-utilizzatrice ;
[...] Parte_3
19. Nessuna contestazione è mai stata effettuata dal prima della diffida ad Pt_1 adempiere da lui inviata il 20 giugno 2022 che aveva l'unico scopo di provare ad eludere la corresponsione del dovuto;
detta diffida è stata formulata solo dopo che l'associazione aveva inviato disdetta per evitare il rinnovo contrattuale e CP_1 sollecitato ripetutamente il pagamento dei canoni scaduti;
20. Le argomentazioni spese nella presente opposizione sono totalmente infondate atteso che se i locali fossero stati effettivamente inidonei all'uso l'opponente non avrebbe sottoscritto il contratto e soprattutto dopo 6 mesi dalla stipula non ne avrebbe chiesto l'uso esclusivo, presentando addirittura un nuovo progetto;
21. L'ingiunzione ha ad oggetto anche il mancato pagamento dei canoni relativi al contratto avente ad oggetto l'uso di sale interne all'associazione per CP_1 complessivi € 9.841,00 rispetto ai quali l'opponente non ha mosso alcuna contestazione, ragion per cui il pagamento richiesto per il titolo deve ritenersi pacifico.
Con provvedimento del 27.07.2023 il giudice precedentemente assegnatario ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali ammesse con ordinanza del 08.03.2024.
4 All'udienza del 07.05.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e previa rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
- Sul difetto di legittimazione passiva di parte opponente
Risulta per tabulas che sia i contratti oggetto di causa che la raccomandata avente ad oggetto la diffida ad adempiere sono stati sottoscritti da in qualità di legale Parte_1 rappresentante della ciò premesso – come correttamente Parte_2 Parte_2 osservato da parte opposta – l'art. 38 c.c. rubricato “Obbligazioni” stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”, ragione per cui è legittimato Pt_1 passivo delle richieste avanzate dall'opposta.
L'eccezione è pertanto rigettata.
- Sulle somme richieste da parte opposta in via monitoria
Sul punto preme osservare che in sede di atto introduttivo parte opponente non ha contestato il mancato pagamento dei corrispettivi richiesti dall'opposto, limitandosi a contestare una serie di inadempimenti che avrebbero reso il bene inidoneo all'uso, con conseguente diritto a non versare quanto dovuto. Prima di entrare nel merito degli inadempimenti contestati si richiama l'art. 1578 c.c. – Vizi della cosa locata – comma 1 secondo cui “Se al momento della consegna la cosa locata [2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito [1490, 1491, 1667, 1698, 2226], il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [1580].”; sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.(Nella specie, mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto).
5 La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.”
(Cassazione Civile sentenza n. 7772 del 2005). Analoghe considerazioni sono formulate dalla giurisprudenza di legittimità, in merito alla disciplina dettata dall'art. 1460 c.c., stabilendo che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore.” (Cassazione Civile sentenza n. 17020 del 2022).
Ciò premesso, considerato che parte opponente ha interrotto quasi fin da subito i pagamenti del dovuto e che ha mantenuto la disponibilità degli immobili, è necessario verificare la fondatezza delle contestazioni mosse.
Dai documenti allegati e dalle prove orali assunte è emerso quanto segue:
1) Dalla pagina emergono tutti gli spettacoli svolti nel periodo Parte_4
oggetto di contratto,
2) su ha scritto “In Piazza della Stazione quest'anno le cose sono andate Parte_1
un po' meglio perché il Teatro Nuovo è stato aperto 7 giorni su 7 fino a febbraio 2022” (cfr. pag. 21 doc. B all.to atto di citazione in opposizione), confermando la corretta disponibilità e utilizzo dell'immobile,
3) , direttore artistico del Teatro Nuovo di Pisa, sentito all'udienza del CP_3
12.09.2025 ha dichiarato “ero presente all'interno della struttura in cui si è svolta la vicenda in quegli anni. preciso che in quel periodo abbiamo regolarmente svolto gli spettacoli teatrali nella stagione di riferimento” (…) e che “ ho visto diversi spettacoli della , non tutti, Parte_2
ma diversi, non ho mai avuto conoscenza di interruzioni dovute alla struttura. So che in alcuni periodi si dedicava più alla televisione che al teatro e quindi facevano meno spettacoli per questo motivo.”,
6 4) In risposta ai cap. 4, 5 e 6 della II memoria istruttoria di parte opposta (vero 4) che dal 02.08.2021 al 30.06.2022 nel Cinema Teatro Nuovo sono state svolte secondo i programmi delle rispettive Associazioni utilizzatrici attività di spettacolo e ricreative? 5) che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo 4 i maniglioni delle porte antipanico e l'impianto antincendio del Teatro erano funzionanti?” e 6) che sempre nel periodo di cui al capitolo 4 i locali del Teatro ed i bagni non presenta- vano infiltrazioni di acqua dal soffitto ed erano agibili e funzionanti?) il teste ha risposto in merito al cap. 4“si, eravamo due affittuari e avevamo a CP_3 disposizione ciascuno dei giorni della settimana e ognuno faceva gli spettacoli di competenza secondo il proprio calendario, ed entrambi abbiamo fatto gli spettacoli. Era già un po' di anni che noi eravamo lì come associazione eravamo più rodati, eravamo lì dal prima del Parte_3
Covid, ma ognuno aveva il suo calendario e la sua frequenza.”, in merito al cap. 5)” si, erano entrambi funzionanti” ed al cap. 6 “erano agibili e funzionanti, erano stati fatti dei lavori al tetto, ricordo che in occasione di acquazzoni forti – un paio di volte circa – le canaline tra il bagno e la sala si erano ostruite, creando delle piccole perdite, sgocciolava e in particolare sui 3 bagni questo si era verificato in uno. Abbiamo segnalato la circostanza al Dopo Lavoro che ha contattato la ditta che aveva fatto i lavori al tetto che sono intervenuti per ripristinare, ma comunque i bagni sono sempre rimasti agibili e funzionanti. Non abbiamo mai perso una serata per questo problema, erano poche gocce, e poi accadeva di notte durante gli acquazzoni.”, escludendo la sussistenza dei vizi dedotti dall'opponente.
5) Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato “sui Testimone_1
maniglioni antipanico posso dire che sono stati sostituiti prima del rilascio dell'attestazione di cui sopra, perché mancanti della marcatura CE. Ciò non significava che non funzionassero, ma sono stati sostituiti in ragione di una normativa europea del 2004 poi prorogata di anno in anno, per armonizzare le normative nazionali. I maniglioni funzionavo, ma andavano cambiati per conformarsi alla normativa europea, questo per dire che non mettevano a repentaglio la sicurezza degli spettatori”
Visto quanto sopra risulta che l'immobile oggetto di contratto fosse idoneio a svolgere la funzione per cui era stato locato, che non ci fossero vizi tali da impedirne e ridurne l'utilizzo, che l'opponente abbia svolto regolarmente i propri spettacoli, che non siano mai
7 occorse chiusure da parte dell'autorità per il mancato rispetto della normativa anti- incendio o per infiltrazioni;
si precisa inoltre che era onere della parte opponente provare di aver interrotto o ridotto la propria attività a causa degli asseriti vizi del bene, prova che non è stata offerta.
Vista la reiterata istanza di ammissione delle prove avanzata da parte opponente, si osserva e ribadisce l'inammissibilità delle stesse essendo irrilevanti ai fini del decidere.
La parte in particolare eccepisce l'inadempimento di parte opposta – in particolare rispetto alla normativa anti-incendio - , tale da avergli impedito di utilizzare e godere a pieno del bene oggetto di contratto, circostanza smentita dalle prove orali assunte, da cui non è emersa alcuna interruzione o riduzione dell'attività tale da giustificare l'interruzione del pagamento del corrispettivo pattuito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 224/2023, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 1637/2022 emesso dalTribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
liquidate in € 3.809,00 Controparte_1 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pisa, 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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