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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3334 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA EL (c.f.: , domiciliatario in Casalnuovo di Napoli C.F._2
(NA), al C.so Umberto I n. 334 in virtù di procura in atti;
appellante
E
in persona del l.r.p.t., e per essa in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t.;
[...] appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 29.5.2024, nel proc. di primo grado n. 7600/2016 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola con la sentenza 1722 del 2024 depositata il 29 maggio 2024, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1916/16 chiesto ed ottenuto dalla
(per essa in danno di a questi intimante il CP_1 CP_2 Parte_1
1 pagamento di € 24.847,29 derivante dal saldo debitore di un contratto di finanziamento concesso dalla alla debitrice principale , CP_1 Controparte_5 credito garantito dall'opponente in virtù di fideiussione in atti, ha rigettato Parte_1
l'opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo, liquidando sia le spese sostenute dalla che quelle della cessionaria (e per essa Controparte_1 Controparte_3 [...]
, intervenuta nel corso del giudizio. Controparte_6
A sostegno della decisione il tribunale ha esposto che, intervenuto il disconoscimento della firma apposta alla fideiussione, instaurato il sub – procedimento di verificazione, nominato il consulente grafologico - che aveva concluso per l'autenticità della firma - erano da considerarsi condivisibili le conclusioni del consulente, alle quali aderiva, con la conseguenza che la garanzia era stata ritualmente sottoscritta dal fideiussore opponente.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, solo in sede di precisazione delle conclusioni sollevata dal fideiussore, il tribunale l'ha rigettata per difetto di prova a sostegno dell'eccezione, non essendo stati dimostrati gli elementi da contestare dettati dalla giurisprudenza di legittimità e carente essendo qualsivoglia produzione documentale idonea allo scopo.
In ordine alla esistenza del credito, il Tribunale ha esposto che la banca creditrice aveva osservato l'onere probatorio in quanto aveva prodotto il contratto di mutuo e il contratto di fideiussione, mentre non era necessario produrre gli estratti conto;
di contro, il debitore, che ne era onerato, non aveva provato il pagamento né la sua mancanza di colpa.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a n. 5 motivi Parte_1 che di seguito si illustreranno.
Ha formulato l'appellante istanza di inibitoria ed ha chiesto, in via principale, di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado.
La cedente e la cessionaria, odierne appellate, non si sono costituite nonostante la rituale notifica dell'atto di appello via p.e.c. al domicilio digitale del difensore in primo grado, avvenuta in data 10.7.2024 per l'udienza indicata in citazione del 30.1.2025.
Con ordinanza depositata il 25.2.2025 il Collegio ha accolto l'istanza di inibitoria limitatamente alla posizione della appellata, cessionaria del credito, ed ha fissato dinanzi al
Collegio l'udienza del 16.7.2025, poi differita al 24.9.2025, per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 – bis c.p.c., assegnando all'appellante il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2 Precisate le conclusioni, come da verbale del 24.9.2025, all'esito della discussione dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
2. Va dichiarata la contumacia delle odierne appellate, cedente e cessionaria del credito, che non si sono costituite nonostante la rituale notifica dell'atto di appello via p.e.c. al domicilio digitale del difensore in primo grado, avvenuta in data 10.7.2024 per l'udienza indicata in citazione del 30.1.2025.
3. In via logicamente preliminare va esaminato il secondo motivo di censura della sentenza riferibile all'intervento della cessionaria che, a dire Controparte_3 dell'appellante, non ha dato prova della legittimazione ad agire e ad intervenire.
L'appellante ha sollevato per la prima volta in appello l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, intervenuta nel giudizio di primo grado;
deduce che non era mai stato prodotto il contratto di cessione ed era, dunque, carente la dimostrazione del concreto trasferimento della titolarità del credito e dell'inserimento del credito tra quelli ceduti.
Argomenta l'appellante che, a dimostrazione della legittimazione, in primo grado la cessionaria aveva prodotto solo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del tutto insufficiente allo scopo.
3.1-Secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la questione della esistenza del contratto di cessione così come quella della inclusione dello specifico credito nel contratto, integrano questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, attenendo alla titolarità (attiva o passiva) del diritto controverso (tra le tante Cass. 2024 n. 15010, n. 18144,
n. 10786; Cass. 2022, n. 5857).
Va a questo punto evidenziato che, in primo grado, intervenuta la cessionaria nel corso del giudizio, il debitore opponente non ha mai posto alcuna questione sulla esistenza del contratto di cessione e sulla inclusione del credito nella cessione stessa.
Occorre allora approfondire il rapporto tra la possibilità di eccepire/rilevare il difetto di titolarità in ogni stato o grado del giudizio, con il principio di non contestazione disciplinato all'art. 115 c.p.c. La soluzione prende le mosse dalla nota sentenza della Cassazione, resa a
Sez. Un. 2016 n. 2951, che si è pronunciata sul rilievo anche d'ufficio del difetto di titolarità attiva e passiva. Argomenta la Corte nella indicata sentenza che le condizioni dell'azione o i fatti costitutivi non soffrono preclusioni (mere difese) ma occorre tenere conto della posizione assunta dal convenuto: -se il convenuto riconosce il fatto posto dall'attore a fondamento della sua domanda oppure articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del
3 fatto costitutivo, la prova della titolarità del diritto è superflua;
in tal caso il convenuto nemmeno in appello potrà proporre un'esposizione dei fatti incompatibile con la negazione del diritto;
-la non contestazione del convenuto, invece, deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto; invero, in queste materie il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione a tale condotta, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti e dal materiale probatorio raccolto
Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.
In tale solco, sulla specifica materia della legittimazione della cessionaria dei crediti bancari, si è poi pronunciata la Corte di Cassazione nella sent. 2020 n. 24798: La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
3.2-Tanto premesso, nel caso in esame l'odierno appellante in primo grado non ha mai manifestato un esplicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria e neppure ha proposto difese incompatibili nel senso voluto dalla giurisprudenza richiamata;
anzi, ha svolto difese comuni al cedente ed al cessionario, riferibili al sotteso rapporto contrattuale.
L'eccezione, dunque, non solo poteva essere sollevata per la prima volta in appello, ma va esaminata nel merito.
3.3-Come esposto, la cessionaria, a riprova della titolarità del credito e della legittimazione, ha prodotto in primo grado esclusivamente l'avviso di cessione che è stato pubblicato, su istanza della cessionaria medesima, sulla Gazzetta Ufficiale.
L'avviso in G.U. richiama un contratto di cessione stipulato il 19/07/2019 di “tutti i crediti per capitale e interessi (anche di mora), spese e altri accessori indicati nel contratto di cessione (“i Crediti”) sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 e il 2019…. crediti deteriorati…”.
3.4-La giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, distingue l'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione da quella in cui si contesti il solo inserimento del credito tra quelli
4 ceduti. Laddove la contestazione attenga proprio alla esistenza del contratto di cessione, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante la pubblicazione dell'avviso in G.U., che ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione, in tal caso dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 2023 n. 17944). Quando, invece, l'esistenza del contratto di cessione in sé non sia contestato, ma la questione attenga solo all'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli ceduti, solo in tal caso l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuti nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova della cessione di quello specifico credito, in particolar modo quando le indicazioni in Gazzetta siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre il credito in lite tra quelli compresi nelle operazioni di trasferimento e blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 2024 n. 3405; da ultimo Cass. 2025 n. 23852).
3.5-Così esposti i principi di diritto applicabili alla materia, questo Collegio evidenzia che nel caso in esame non è stato prodotto il contratto di cessione – la cui esistenza è posta in discussione - ma solo l'avviso pubblicato in G.U., del tutto insufficiente a dare prova della legittimazione;
peraltro, l'avviso è stato pubblicato su richiesta della cessionaria medesima;
nessun altro elemento neppure indiziario è emerso;
non senza considerare che nel presente grado di appello sia la cedente che la cessionaria non hanno inteso costituirsi.
Va dichiarato, pertanto, il difetto di legittimazione della cessionaria con conseguente inammissibilità del suo intervento in giudizio.
È quasi superfluo aggiungere che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, persiste la legittimazione in giudizio della cedente (art. 111 c.p.c.). CP_1
4.Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aderisce acriticamente alle risultanze della CTU grafologica, senza considerare che il consulente aveva utilizzato firme comparative acquisite presso la pubblica amministrazione senza autorizzazione (es. la carta d'identità); aggiunge l'appellante che, in ogni caso, aveva scarsa attendibilità una consulenza grafologica eseguita su firme prodotte in copia; deduce di aver sollevato tali questioni anche in primo grado. Lamenta poi l'appellante vizi di nullità della c.t.u. derivanti dalla mancanza di una rituale istanza di verificazione e dalla estensione della indagine peritale a documenti non disconosciuti.
5 4.2-Il tribunale in sentenza ha riportato le sole conclusioni del consulente, richiamando la giurisprudenza che consentiva il mero richiamo per relationem dell'elaborato peritale.
4.3-Tanto premesso va preliminarmente evidenziato che il nominato c.t.u. dott.ssa
[...]
ha depositato la consulenza in primo grado in data 10.4.2019. Per_1
Va, altresì, chiarito che l'incarico conferito dal tribunale autorizzava espressamente la consulente ad utilizzare, quali firme comparative, quella apposta in calce alla procura alle liti e quella apposta alla carta d'identità (così l'incarico: Acquisiti i saggi grafici di Parte_1
utilizzate quali scritture comparative la firma apposta dal in calce alla
[...] Pt_1 procura alle liti rilasciata dall'avv.to VA EL;
la sottoscrizione apposta alla carta
d'identità del (documenti che il CTU è autorizzato ad esaminare in originale) dica il Pt_1
CTU se le firme apposte sul documento oggetto di disconoscimento siano apocrife o appartengono alla mano del;
la c.t.u. nel corpo della relazione ha chiaramente Pt_1 evidenziato che l'indagine è stata svolta sui documenti in verifica e sulle comparative, in originale, ad onta della censura dell'appellante sul punto;
ancora, la consulente ha dato atto nella consulenza che il sottoscrittore non si era presentato a rendere saggi grafici dinanzi a lei, come richiesto.
4.4- Per quanto riguarda i vizi specificamente addebitati alla relazione peritale svolta in primo grado, va in primo luogo evidenziato che le parti non hanno inteso trasmettere alcuna osservazione alla bozza di c.t.u. loro inviata, come evidenziato anche nella consulenza;
tuttavia, le contestazioni di merito e i rilievi critici delle parti alla CTU in primo grado successivamente al suo deposito, nonché con l'atto di appello, sono da considerarsi ammissibili perché costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva. Ne consegue che esse possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022); di contro, rimangono precluse le eccezioni di nullità riguardanti il procedimento peritale, disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Cass. n. 15418/2016; Cass. 21/08/2018, n. 20829;
Cass., ord., 22/01/2019, n. 2516).
Quanto ai rilievi critici alla c.t.u., si ritiene, infatti, che il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, abbia natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esaurisca, dunque, il suo scopo nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare. Pertanto, la mancata prospettazione al
6 consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio, nel quale la controparte ha avuto la possibilità di interloquire.
4.5-Tanto premesso, come detto, il tribunale in sentenza ha riportato le sole conclusioni del consulente, richiamando la giurisprudenza che consentiva il mero richiamo per relationem dell'elaborato peritale.
Ebbene, quanto agli esiti della consulenza, non vi sono proprio margini di dubbio sulla paternità della sottoscrizione, in quanto la consulente ritiene le firme autografe riconducibili,
“con certezza” al sottoscrittore, all'esito di indagine puntuale, scrupolosa e corretta nel merito e metodo (i criteri di verifica non sono contestati).
4.6-Chiarito ciò, non merita accoglimento la censura mossa nei confronti della sentenza nella misura in cui questa avrebbe recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza tuttavia soffermarsi il Tribunale ad analizzarne il contenuto nella sua interezza.
Secondo concorde giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. Civ. Sez. L,
6.9.2016, n. 17644; Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21504; Cass. civ. del 14/02/2019, n.
4352), ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Il giudice non è, quindi, chiamato a motivare sul contenuto della relazione peritale se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito.
Si vuol dire, cioè, che la sia pur sintetica motivazione del Tribunale, che ha condiviso le conclusioni della consulente facendole proprie, è da considerarsi sufficiente, anche e soprattutto perché nessuna parte ha inteso formulare osservazioni nei termini ex art. 195 c.p.c.
Inoltre, le doglianze espresse nei confronti degli esiti tecnici della consulenza d'ufficio, oltre a non essere chiaramente esplicitate, non esprimono una ricostruzione alternativa valida in termini di metodo e merito.
4.7- Anche le censure di nullità della consulenza, oltre ad essere precluse (integrando vizi del procedimento, in applicazione della giurisprudenza cit.), sono del tutto infondate.
La censura riferibile all'evenienza che l'indagine della c.t.u. sarebbe avvenuta su documentazione prodotta in copia è smentita dalla lettura della consulenza nella quale si dà atto che le firme in verifica derivavano da documenti prodotti in originale.
7 La doglianza sul difetto della istanza di verificazione è smentita dall'esame del fascicolo di ufficio del primo grado: è presente rituale disconoscimento cui ha fatto seguito istanza di verificazione (sin dall'atto di costituzione che nella memoria depositata in data
11.1.2018), tutte evenienze peraltro ben riepilogate dal tribunale nella ordinanza del
18.7.2018.
La doglianza sull'estensione della indagine a sottoscrizioni mai disconosciute è del tutto generica poiché non è neppure indicata quale sarebbe stata la sottoscrizione non disconosciuta;
peraltro, la c.t.u. si è concentrata sulla sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del 22.4.2008 (sia pur esaminando anche la sottoscrizione apposta al documento di sintesi del 29.10.2008).
La sostenuta utilizzazione di firme comparative senza autorizzazione del magistrato, come sopra esposto, è smentita documentalmente (cfr. ordinanza di conferimento dell'incarico).
5. Con il terzo motivo l'appellante si duole della omessa pronuncia del tribunale sulla eccepita nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust e sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata iniziata alcuna azione esecutiva in danno del debitore principale nei termini di legge.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione dei principi di distribuzione degli oneri probatori in tema di nullità della fideiussione, che dovevano ricadere sulla banca e non sul fideiussore, come ritenuto in sentenza.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
5.1-Il tribunale ha ampiamente e diffusamente motivato sulla dedotta nullità della fideiussione (sollevata solo nelle note conclusionali, invocando il fideiussore l'operatività del
“fatto notorio”) ritenendo del tutto carente la dimostrazione, che era l'eccipiente a dover fornire, della intesa anticoncorrenziale. Ne consegue che non vi è affatto un'omessa pronuncia sul punto.
5.2-Premesso che l'onere della prova della nullità correttamente è stato posto a carico del debitore, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 41994 del
2021), va solo aggiunto, ad integrazione della motivazione, che la fideiussione è stata stipulata il 22/04/2008, periodo successivo al cosiddetto cartello bancario in violazione della disciplina antitrust risalente al 2005; ne consegue che il fideiussore, che ne era onerato, doveva provare l'intesa anticoncorrenziale anche e soprattutto per il periodo successivo alla verifica (questione non espressamente affrontata dal giudice) laddove nulla ha dedotto, limitandosi ad invocare il fatto notorio.
8 Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cass. nella sentenza del 2025 n. 657 la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, prosegue la Corte nel senso che “il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia”.
Infine, la Corte ha escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca
d'Italia alle banche possano essere considerati “fatti notori” in senso stretto, precisando che un fatto è da considerarsi notorio quando sia di conoscenza collettiva e acquisito con un grado di certezza tale da risultare “indubitabile e incontestabile”. Di conseguenza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia – “al quale non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio” (Cass. ordinanza n. 33472 del 19 dicembre 2024)
– non può considerarsi un elemento di conoscenza comune e non può rientrare nella categoria dei c.d. “fatti notori”, in quanto “restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati”.
5.3-Quanto alla omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 1957 c.c., effettivamente il
Tribunale sulla questione non ha reso una motivazione specifica (nella parte finale della gravata sentenza, si legge: generiche e lacunose risultavano, infine, tutte le ulteriori contestazioni sollevate).
5.4-Va preliminarmente ricordato che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. integra un'eccezione in senso stretto e non mera difesa con la conseguenza ulteriore che il rilievo ufficioso della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (o la eccezione tardiva) non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. in tal senso Cass. 2024 n.
8023; 2024, n. 30383; da ultimo Cass. ord. 1851 del 25.1.2025: La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di
9 estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa).
5.6-Ebbene, nel caso in esame l'eccezione ex art. 1957 c.c. non è mai stata compiutamente sollevata in primo grado ed è ormai consumata la preclusione (Cass. 2024 n.
30383).
Va, infatti, evidenziato che nella parte finale dell'atto di opposizione in primo grado, con tecnica espositiva incerta ed ipotetica, in tema si legge: da ultimo, in conclusione dei seguenti rilievi, sempre con riguardo al fideiussore, potrebb'egli eccepire la violazione dell'art. 1957, commi uno – tre;
è evidente la inammissibilità della eccezione, carente di qualsivoglia specificazione, che sarebbe stata vieppiù necessaria in presenza di una deroga alla clausola contenuta nella prodotta fideiussione, articolata nella formulazione (motivo per il quale in sentenza sul punto il tribunale si è limitato a ritenere generiche e lacunose…. tutte le ulteriori contestazioni sollevate).
6-Non può ritenersi, infine, formulato un motivo di appello sulle spese, posto che nel motivo si richiama esclusivamente il principio pacifico del travolgimento del capo di sentenza riferibile alle spese di lite in caso di accoglimento dell'appello, ipotesi non verificatasi nella specie.
7-In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, va dichiarato il difetto di legittimazione della cessionaria CP_3
in persona del l.r.p.t. e per essa con conseguente
[...] Controparte_4 travolgimento del capo sulle spese di lite del primo grado liquidate in suo favore.
In applicazione della disciplina della soccombenza applicabile ratione temporis, siccome riletta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, le spese del doppio grado, in riferimento al rapporto tra il fideiussore e la cessionaria, vanno compensate tenendo in considerazione le incertezze giurisprudenziali in tema di prova della cessione del credito e della legittimazione, e l'evenienza che la cessionaria non ha inteso resistere in appello.
Vanno rigettati tutti gli ulteriori motivi di appello e la sentenza deve essere integralmente confermata quanto alla posizione della cedente.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di appello della cedente vittoriosa, che non si
è costituita in secondo grado.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di appello proposto dal fideiussore Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza gravata,
[...]
a) dichiara il difetto di legittimazione della cessionaria in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_4
b) compensa le spese del primo grado tra e in Parte_1 Controparte_7 persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_4
c) conferma la sentenza nel resto;
2.nulla sulle spese del presente grado della cedente in persona del Controparte_1
l.r.p.t., e per essa in persona del l.r.p.t. CP_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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