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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013225455000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620031013284080000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/5/2025 depositava ricorso (R.g. n.1979/25) contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso l'intimazione di pagamento n.
29620259013225455000, notificata il 15/4/2025, e alla cartella di pagamento n. 2962003101328408000 sottesa alla predetta intimazione di pagamento, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 58.255,48 per IRPEF e IVA dell'anno 1997.
La ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta;
2) Nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
3) Illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione;
4) Nullità della cartella presupposta per mancata sottoscrizione del ruolo.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento sottesa all'intimazione, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Evidenziava che le questioni sollevate riguardavano l'attività dell'Agente della Riscossione, mentre quella riguardante la sottoscrizione del ruolo era irrilevante per l'esito del giudizio. Evidenziava comunque che le imposte contestate si prescrivevano nel termine di dieci anni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l'intimazione di pagamento contestata è relativa solo alla cartella di pagamento n.2962003101328408000.
Ciò premesso, si rileva che non è stata prodotta alcuna prova della notifica della predetta cartella di pagamento, prodromica all'intimazione di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
Pertanto, in mancanza di tale prova e di altri atti interruttivi si è verificata la prescrizione dei tributi contestati, in quanto si tratta di IRPEF e IVA del 1997 e l'intimazione di pagamento, unico atto interruttivo regolarmente notificato, è stata notificata il 15/4/2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo, atteso che l'omessa notifica della cartella di pagamento riguarda l'attività di ADER che non si è costituita in giudizio, mentre va esclusa alcuna responsabilità dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. AN AD al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si quantificano in euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa con Agenzia delle Entrate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013225455000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620031013284080000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/5/2025 depositava ricorso (R.g. n.1979/25) contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso l'intimazione di pagamento n.
29620259013225455000, notificata il 15/4/2025, e alla cartella di pagamento n. 2962003101328408000 sottesa alla predetta intimazione di pagamento, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 58.255,48 per IRPEF e IVA dell'anno 1997.
La ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta;
2) Nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione;
3) Illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione;
4) Nullità della cartella presupposta per mancata sottoscrizione del ruolo.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento sottesa all'intimazione, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Evidenziava che le questioni sollevate riguardavano l'attività dell'Agente della Riscossione, mentre quella riguardante la sottoscrizione del ruolo era irrilevante per l'esito del giudizio. Evidenziava comunque che le imposte contestate si prescrivevano nel termine di dieci anni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l'intimazione di pagamento contestata è relativa solo alla cartella di pagamento n.2962003101328408000.
Ciò premesso, si rileva che non è stata prodotta alcuna prova della notifica della predetta cartella di pagamento, prodromica all'intimazione di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, che non si è nemmeno costituita in giudizio.
Pertanto, in mancanza di tale prova e di altri atti interruttivi si è verificata la prescrizione dei tributi contestati, in quanto si tratta di IRPEF e IVA del 1997 e l'intimazione di pagamento, unico atto interruttivo regolarmente notificato, è stata notificata il 15/4/2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo, atteso che l'omessa notifica della cartella di pagamento riguarda l'attività di ADER che non si è costituita in giudizio, mentre va esclusa alcuna responsabilità dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. AN AD al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si quantificano in euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa con Agenzia delle Entrate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente