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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:58, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in c/o CANCELLERIA G.D.P. fax 055/3205303 LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 20.5.2024, - premesso di svolgere attività quale Parte_1 dipendente della Compagnia Portuale di Livorno, svolgendo l'attività di operaio portuale polivalente, con turni di 6 giorni alla settimana per 6 ore al giorno- , ha allegato di essere affetto da tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale calcifica a sinistra e da discopatia L5-S1, in relazione alle quali patologie intraprendeva due procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura non inferiore al 5 % per quanto concerne la patologia alla spalla e del 7 % in relazione alla patologia al rachide lombare e, complessivamente, dell'11%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 28.11.2024 e collega Testimone_1 del ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2 e
3 (e, in particolare, le attività relative operazioni di imbarco-sbarco con rizzaggio-derizzaggio di auto, mezzi pesanti e container, nonché di movimentazione merci sia manuale che mediante carrelli, ralla e forklif, sollevando pesi anche superiori ai 20 kg). Anche il teste , parimenti Testimone_2 collega del ricorrente e sentito alla medesima udienza, confermava lo svolgimento di dette attività lavorative da parte dell Peraltro, pure il teste , poi, intimato dall' e Pt_1 Testimone_3 CP_1
della Compagnia Portuale, sentito alla medesima udienza in prova contraria, confermava CP_2 anch'egli i medesimi capp. del ricorso (v. verbale di udienza del 28.11.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data 24/01/2020 Pt_1 domande di riconoscimento di malattie professionali “Tendinopatia sopraspinato e clbb con borsite sad spalla sni” e CP_
“Ernia L5-S1”. I casi furono ritenuti non indennizzabili in ambito rispettivamente per assenza di patologia e mancanza di nesso causale fra patologia ed esposizione lavorativa. Trattasi di lavoratore portuale da circa 25 anni in qualità di operatore polivalente e pertanto addetto al carico/scarico, rizzaggio/derizzaggio, utilizzo carrello elevatore. Avuto conto della polimorfa tipologia operativa professionale svolta appare evidente che fu sempre sottoposto, e lo è a tutt'oggi, a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al corpo intero, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo
è di quasi venticinque anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Tali rischi sono pertanto causa o concausa predominante delle patologie articolari descritte CP_ e documentate da indagini strumentali. D'altronde il parere degli specilisti della sede che gestisce i casi furono favorevoli per quanto riguarda alle problematiche articolari ed anche per il danno uditivo, pur asserendo una insufficienza della documentazione in atti, si escludevano altre cause ototossiche e si lasciava la valutazione sospesa. CP_ Il tracciato audiometrico in atti, fra l'altro tracciato privatamente dallo specialista ORL della sede di Livorno, dimostra una curva compatibile con esposizione cronica a rumore. Appare indiscutibile per le varie menomazioni la prevalenza dell'esposizione ai rischi descritti rispetto alla popolazione comune. Pertanto le patologie denunciate e per cui è causa possono ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali (RM) può farsi pari al 5%(cinque per
pagina 3 di 5 cento). Il danno della spalla sinistra è da far pari al 2%(due per cento) con riferimento alle voci tabellari 224 e 227.
Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 6%(sei per cento) a decorrere dalla data delle due domande, coincidenti.” (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, il dott. Per_1 preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del CTP . CP_1
In particolare, il CTU nominato chiariva “In merito alle note sopra riportate, limitatamente alla contestazione per quanto attiene al danno della spalla sinistra si precisa quanto segue. Il periziando è stato in effetti sottoposto ad ulteriori indagini (RM di spalla destra e sinistra) nel 2024, e non già soltanto all'ecografia del 2019 alla sola spalla sinistra. Tali indagini hanno documentato un quadro di tendinopatia bilaterale, ancorché in termini modicamente superiori a sinistra, il che fa ritenere sarà presentata anche domanda analoga per la spalla destra.
Come anche sottolineato dalla consulente di parte convenuta il rischio di sovraccarico per gli arti superiori non è in dubbio per cui, avuto conto anche della bilateralità del problema, non rilevo elementi sufficienti per modificare il parere già espresso, mantenedo comunque la minima valutazione proposta proprio stante la limitazione funzionale attuale contenuta.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 6%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:58, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in c/o CANCELLERIA G.D.P. fax 055/3205303 LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 20.5.2024, - premesso di svolgere attività quale Parte_1 dipendente della Compagnia Portuale di Livorno, svolgendo l'attività di operaio portuale polivalente, con turni di 6 giorni alla settimana per 6 ore al giorno- , ha allegato di essere affetto da tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale calcifica a sinistra e da discopatia L5-S1, in relazione alle quali patologie intraprendeva due procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura non inferiore al 5 % per quanto concerne la patologia alla spalla e del 7 % in relazione alla patologia al rachide lombare e, complessivamente, dell'11%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 28.11.2024 e collega Testimone_1 del ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2 e
3 (e, in particolare, le attività relative operazioni di imbarco-sbarco con rizzaggio-derizzaggio di auto, mezzi pesanti e container, nonché di movimentazione merci sia manuale che mediante carrelli, ralla e forklif, sollevando pesi anche superiori ai 20 kg). Anche il teste , parimenti Testimone_2 collega del ricorrente e sentito alla medesima udienza, confermava lo svolgimento di dette attività lavorative da parte dell Peraltro, pure il teste , poi, intimato dall' e Pt_1 Testimone_3 CP_1
della Compagnia Portuale, sentito alla medesima udienza in prova contraria, confermava CP_2 anch'egli i medesimi capp. del ricorso (v. verbale di udienza del 28.11.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data 24/01/2020 Pt_1 domande di riconoscimento di malattie professionali “Tendinopatia sopraspinato e clbb con borsite sad spalla sni” e CP_
“Ernia L5-S1”. I casi furono ritenuti non indennizzabili in ambito rispettivamente per assenza di patologia e mancanza di nesso causale fra patologia ed esposizione lavorativa. Trattasi di lavoratore portuale da circa 25 anni in qualità di operatore polivalente e pertanto addetto al carico/scarico, rizzaggio/derizzaggio, utilizzo carrello elevatore. Avuto conto della polimorfa tipologia operativa professionale svolta appare evidente che fu sempre sottoposto, e lo è a tutt'oggi, a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al corpo intero, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo
è di quasi venticinque anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Tali rischi sono pertanto causa o concausa predominante delle patologie articolari descritte CP_ e documentate da indagini strumentali. D'altronde il parere degli specilisti della sede che gestisce i casi furono favorevoli per quanto riguarda alle problematiche articolari ed anche per il danno uditivo, pur asserendo una insufficienza della documentazione in atti, si escludevano altre cause ototossiche e si lasciava la valutazione sospesa. CP_ Il tracciato audiometrico in atti, fra l'altro tracciato privatamente dallo specialista ORL della sede di Livorno, dimostra una curva compatibile con esposizione cronica a rumore. Appare indiscutibile per le varie menomazioni la prevalenza dell'esposizione ai rischi descritti rispetto alla popolazione comune. Pertanto le patologie denunciate e per cui è causa possono ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali (RM) può farsi pari al 5%(cinque per
pagina 3 di 5 cento). Il danno della spalla sinistra è da far pari al 2%(due per cento) con riferimento alle voci tabellari 224 e 227.
Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 6%(sei per cento) a decorrere dalla data delle due domande, coincidenti.” (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, il dott. Per_1 preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del CTP . CP_1
In particolare, il CTU nominato chiariva “In merito alle note sopra riportate, limitatamente alla contestazione per quanto attiene al danno della spalla sinistra si precisa quanto segue. Il periziando è stato in effetti sottoposto ad ulteriori indagini (RM di spalla destra e sinistra) nel 2024, e non già soltanto all'ecografia del 2019 alla sola spalla sinistra. Tali indagini hanno documentato un quadro di tendinopatia bilaterale, ancorché in termini modicamente superiori a sinistra, il che fa ritenere sarà presentata anche domanda analoga per la spalla destra.
Come anche sottolineato dalla consulente di parte convenuta il rischio di sovraccarico per gli arti superiori non è in dubbio per cui, avuto conto anche della bilateralità del problema, non rilevo elementi sufficienti per modificare il parere già espresso, mantenedo comunque la minima valutazione proposta proprio stante la limitazione funzionale attuale contenuta.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 6%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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