Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2751 del RGC dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.f; ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donella Sacco, presso il cui studio, in San Pietro Apostolo
(CZ) alla via Garibaldi, 138 elettivamente domiciliato.
ATTORE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
e l.r.p.t., (c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Roberta Chiarella e Bruno Talarico, elettivamente domiciliata presso il
Settore Avvocatura della Provincia in alla Piazza Rossi P_
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante p.t, (.P.I. rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca, dell'Ufficio Legale
elettivamente domiciliata in Controparte_3
alla via Vinicio Cortese,25 P_
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Sindaco in Controparte_4 carica p.t., ( P.I. rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_3 disgiuntamente, dagli avv.ti Saverio M olica e Giacomo Farrelli , ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale in , alla P_ via Jannoni, Palazzo De Nobili.
CONVENUTA
NONCHE'
1
), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rot ondaro, P.IVA_4 presso il cui studio, in alla via Della Quercia, 49 P_ elettivamente domiciliato;
CONVENUTA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ritualmente Parte_1 notificato conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale , il
, l' , RO Controparte_1
l' nonché Controparte_3 Controparte_5
esponendo di essere pr oprietario di un fabbricato e di alcuni
[...] terreni situati in alla via Baarlam da Seminara n. 29 , censito P_ al Catasto al foglio n. 54 particelle 485 e 489 , deducendo che, a monte della citata proprietà era presente un reticolo stradale composto da lla strada Provinciale “S.P. n. 165/2,dalla strada Comunale “Panna” e infine dalla strada privata di penetrazione di proprietà della società
Controparte_5
Accadeva che, a seguito delle ingenti piogge verificatesi nel mese di novembre 2013 ed in epoca successiv a, le acque meteoriche provenienti dalle sopra citate strade, a causa della mancata regimentazione, si riversavano interamente sulla proprietà del sig. rendendo Pt_1 impraticabile la strada interna alla stessa a causa della formazione di profondi solchi. Denunciato l'accaduto all'Amministrazione Provinciale, questa rispondeva declinando ogni responsabilità ed affermando che le acque meteoriche defluivano disordinatamente a causa dell'ostruzi one del fosso naturale provocato dalla costruzione di una recinzione a servizio della Struttura Sanitaria Pubblica.
In conclusione il sig. chiedeva;
“previa dichiarazione di Pt_1 ammissibilità dell'accertamento tecnico compiuto nel procedimento di istruzione preventiva n. 3343/2015 R.G. e previa acquisizione del
2 relativo fascicolo d'ufficio, in forza dell'accertata responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa: - condannarsi in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'Arch. : a ) della somma di € Parte_1
7.209,71 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti, quali quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. b) della somma di € 3.992,46 oltre IVA e Cassa Previdenza, pari a quanto liquidato e corrisposto al
C.T.U. per l'attività professionale svolta nel procedimento d'istruzione preventiva. Con vittoria delle spese e competenze della fase di istruzione preventiva e di quella attuale di merito”.
Si costituiva in giudizio l' , la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, posto che, l'allagamento del fondo verificatosi nel mese di novembre 2013, era da ascrivere ad un evento alluvionale eccezionale, così come documentato dal Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestale 15 aprile
2014 “ Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria” (G.U ser ie generale n. 98 del 29/4/2014 ), e pertanto chiedeva l'operatività del caso fortuito;
in subordine, chiedeva di voler ascrivere la responsabilità del fatto occorso, in capo all' che Controparte_3 in virtu' della realizzazione della struttura stessa , aveva operato una trasformazione dei luoghi, tra cui una recinzione che aveva comportato l'eliminazione arbitraria del fosso naturale nel quale le acque p iovane andavano a confluire regolarmente ed ordinatamente , nonché, condannare in solido il proprietaria dell'impianto RO fognario, nonché la società posto che, la strada Controparte_5 privata di sua proprietà, risulta va essere del tutto priva di qualsiasi opera di regimazione e deflusso delle acque piovane.
La stessa deduceva altresì di avere ereditato tale Controparte_1 strada, in seguito al passaggio di competenze dall'Anas, a decorrere dal
01/10/2001, quando erano già in atto le trasformazioni urbane e quindi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il rinterro del fosso operato dall' non era opera ad essa addebitale. Controparte_3
3 Si costituiva in giudizio, il , il quale eccepiva, in via RO preliminare e di rito, la carenza di legittimazione passiva del convenuto _7
, nell'evento occorso, deducendo che, i tecnici dell'Amministrazione
[...] comunale avevano accertato, sui luoghi di causa, che l'eventuale alterazione del normale flusso delle acque meteoritiche, provenienti comunque dalla strada provinciale, derivava dalla mancata manutenzione del canale posto a ridosso dell'edificio del Centro di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro, e che tale canale non era né di proprietà né di competenza del _7
, disconoscendo il nesso di causalità tra l'ostruzione del fosse naturale e
[...]
l'impianto fognario comunale.
In particolare, deduceva che, la siffatta responsabilità nell'evento occorso era da addebitarsi al sig. per non essersi dotato di alcun sistema di protezione al fine Pt_1 di consentire all'acqua di non tracimare nella sua proprietà, chiedendo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare la concorrente responsabilità dell'attore, dell' e/o degli altri soggetti convenuti, Controparte_8 nella causazione degli eventi descritti e per l'effetto ridurre la pretesa attorea per quanto giudizialmente accertato.
Si costituiva in giudizio anche, la società la quale eccepiva Controparte_5 il difetto di legittimazione passiva, in quanto nessuna responsabilità per il cattivo deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla SP 165/A poteva essere alla stessa imputato, in considerazione del fatto che ,la mera proprietà formale di una particella limitrofa, peraltro non ai terreni del ricorrente, bensì alle altre proprietà riconducibili all'Amm.ne Prov.le di , al e all' P_ RO [...]
, non poteva avere alcuna diretta incidenza sulla vicenda de qua, Controparte_2 pertanto in definitiva, chiedeva previa rinnovazione della CTU ovvero delle operazioni peritali già condotte, di accertare e dichiarare che non sussisteva responsabilità alcuna della nella determinazione degli eventi Controparte_5 per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda contro la stessa proposta.
La causa, previa trasformazione del rito ed istruita e mediante acquisizione della relazione predisposta dal consulente del giudice nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
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4 La fattispecie in esame è inquadrabile nello schema di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove il dovere di custodia grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In punto di diritto, va detto che, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che detta responsabilità ha natura oggettiva, che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità, può essere esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato o di un terzo, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Conseguentemente, sul piano probatorio, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone al danneggiato di provare il fatto ed il nesso di causalità tra i danni e la cosa, mentre sul convenuto graverà, l'onere di provare il caso fortuito.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si osserva che, la parte danneggiata ha dato piena dimostrazione del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa in custodia.
In particolare, parte attrice ha dedotto che il suo terreno era stato invaso dalle acque piovane provenienti dal reticolo stradale, posto a monte della sua proprietà, le suddette acque non adeguatamente regimentate dalle odierne convenute, si riversavano interamente sulla proprietà del sig. , Pt_1
causando ingenti danni.
A conferma del difetto di funzionamento del sistema di drenaggio delle acque piovane, si condividono le risultanze della consulenza tecnica preventiva acquisita nel presente giudizio ed affidate all'Ing. , all'esito Controparte_9
della quale, a seguito dell'accertamento dello stato dei luoghi e dei danni denunciati da parte attrice, ha concluso testualmente che “la causa che ha determinato l'afflusso di ingenti quantità d'acqua nel terreno del ricorrente è da attribuire alla mancanza di collegamento tra le opere di regimazione
5 della strada Provinciale e di quella Comunale con un sicuro recapito finale, nonché alla mancanza di regimazione della strada privata di penetrazione.
Ciò è imputabile, nel caso della strada Provinciale e di quella Comunale alla trasformazione dei luoghi avvenuta a seguito della realizzazione delle strutture dell' ” mettendo in evidenza il difetto Controparte_3
d'opera e il malfunzionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. (Cfr. CTU pagg. 48 e 49 Relazione tecnica).”
Pertanto, superato l'onere probatorio di parte attrice, lo stesso non può dirsi per i convenuti, i quali non hanno superato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. attraverso la prova del caso fortuito;
ed invero, il c.t.u. sull'espresso quesito posto al n. 2 dal Giudice (“accertare se l'inconveniente lamentato persiste o è stato limitato in un arco temporale ben definito ed in quest'ultimo caso da imputare ad eventi atmosferici di particolare intensità”) ha testualmente risposto che permane, per il ricorrente “il rischio di replica dell'inconveniente subito anche per eventi sotto la soglia dell'eccezionalità, come sono per esempio, quelli riferiti a tempi di ritorno di 20 anni, rispetto ai
quali le opere di regimazione delle strade dovrebbero garantire la competa funzionalità”, mettendo in evidenza che i danni lamentati dall'attore prescindono dal carattere di “eccezionalità” del fenomeno (cfr. pag.54. Relazione tecnica)
Inoltre, sul punto va detto che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Suprema Corte ha escluso l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento (Cfr. Cass. n.
26545/2014). E si è precisato che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cfr. Cass. n. 18877/2015), fermo restando, in ogni caso, l'onere dell'Ente preposto, di dimostrare di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più
scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato.
6 Passando alla responsabilità risarcitoria, in sede di accertamento tecnico preventivo, l'ausiliare ha individuato come causa principale dell'evento occorso, “la mancanza di collegamento tra le opere di regimentazione della strada Provinciale e di quella Comunale con un sicuro recapito finale” (cfr.
CTU pag. 48), rinvenendo la ragione principale nella trasformazione dei luoghi avvenuta a seguito della realizzazione della struttura dell'
[...]
, in particolare, ” L'analisi svolta (v. all. n. 9) ha Controparte_3
evidenziato la presenza almeno fino al 1999, di un compluvio naturale lungo la strada di penetrazione esteso quanto meno fino all'imbocco della proprietà del ricorrente che dipartiva dal pontino sotto la strada S.p. n. 165/2 e che, con tutta probabilità, trasportava le acque regimate dalle strade fino a valle.
Tale compluvio, di capacità idraulica sufficiente a supportare le portate come dettagliatamente spiegato in precedenza, rappresentava un percorso preferenziale delle acque che in esso venivano scaricate…. A partire dall'anno 2001, vale a dire dopo l'inizio dell'edificazione delle strutture dell' , il compluvio viene di fatto rinterrato a CP_3 Controparte_3 seguito dall'attività edilizia eseguita per come si evince dalla sovrapposizione delle sezioni ante e post operam contenute nell'allegato n. 9.
L'eliminazione del fosso pertanto ha privato il sistema di regimentazione esistente a valle delle strade della connessione ordinata delle acque piovane tra le stesse strade ed il recapito di valle. Allo stato attuale le acque che riescono ad essere regimate dalla strada Provinciale e dalla strada
Comunale continuano ad essere scaricate nel punto ove in passato aveva origine il compluvio e che ora non è più presente. Ciò ha permesso e permette ancora alle stesse di continuare la loro corsa sulla strada privata di penetrazione e verso valle fino all'imbocco della proprietà del ricorrente e pertanto all'interno della stessa in modo “indisciplinato “verso percorsi di minore resistenza al moto e favorite da pendenze migliori conducendole quindi anche fino alla stradella di accesso alla proprietà del ricorrente” (cfr. pag.50 relazione tecnica).
Sul punto l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, nella propria comparsa di costituzione eccepiva di aver preso in consegna la strada dalla
7 Provincia, in seguito al passaggio di competenze dall'Anas, avvenuta con
DPCM del 21 Febbraio 2000 e avente decorrenza dal 01/10/2001, quando erano già in atto le trasformazioni urbane e quindi il rinterro del fosso, e pertanto declinava ogni responsabilità nell'evento occorso.
In applicazione dell'art. 2051 c.c., nessun dubbio si pone sul fatto che ne risponda il nuovo titolare, in virtù di quella relazione di custodia che sorge tra soggetto e cosa, infatti, passando ad una verifica degli orientamenti giurisprudenziali, i quali convengono nel ritenere che, per inquadrare correttamente il responsabile e dunque colui che è tenuto a risarcire il danno, occorre individuare il momento esatto in cui si è verificato l'evento ( inondazione) e del danno cagionato al terzo ( danni conseguenti all'afflusso indisciplinato delle acque), in sostanza se l'evento si è verificato ante o post cessione dell'immobile, nel caso di specie l'evento che ha cagionato il danno, si è verificato nel novembre 2013 ,quando oramai il passaggio di competenza si era perfezionato in capo all' (tra Controparte_1
le altre, Cass. Civ. n. 15744/2009).
Passando all'analisi della capacità di regimazione delle acque relative alle rimanenti strade poste a monte della proprietà del ricorrente, il ctu ha rilevato che la Provinciale S.P. 165/2 ha una cunetta piana e tubazioni che raccolgono e smaltiscono le acque, ma l'efficienza di queste struttura è limitata, la strada
Comunale "Panna" ha un sistema di raccolta che, a giudizio del tecnico, avrebbe richiesto una dimensione maggiore per evitare danni significativi,
l' per avere alterato e soppresso il fosso naturale Controparte_3
prima esistente, mentre per la strada di penetrazione privata di proprietà invece, non presentava alcun sistema di regimazione delle Parte_2 acque piovane, risultando inoltre, pavimentata, pertanto, la portata generata dalle piogge su di essa scorreva verso valle senza alcuna regimazione (cfr. chiarimenti relazione tecnica preventiva).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si deve riconoscere, quindi, la responsabilità in capo a tutti gli odierni convenuti, ognuno in parti eguali e secondo la determinazione pienamente condivisibile adottata dal consulente tecnico incaricato, il quale ha quantificato gli stessi nella misura complessiva di € 7.209,71
8 oltre IVA. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda (12.06.2017) al soddisfo.
Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della quota di euro
1.802,42 pari al 25% della somma riconosciuta dal CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore minimo, dello scaglione tariffario relativo al valore attribuito alla parte vincitrice (art. 5, comma 1) computato sia per la fase preventiva che per la fase di merito.
Si pongono, infine, a carico dei convenuti in solido, le spese dell'accertamento tecnico preventivo pari ad € 3.992,46 oltre IVA e Cassa Previdenza, giusta decreto del 22.05.2017, onerando parti convenute a rimborsare quanto da parte attrice già sborsate a favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 1.802,42 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 1.802,42 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna l' , in persona del Sindaco in carica Controparte_4
p.t. al pagamento della somma di euro 1.802,42 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) Condanna la società in persona del l.r.p.t al pagamento della Controparte_5 somma di euro 1.802,42 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di
CTU per l'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 3.992,46 oltre IVA e Cassa
Previdenza.
6) Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite del giudizio, che liquida in complessivi € 5.016,50 di cui euro 194,50 per esborsi
9 sostenuti sia per la fase preventiva che la fase di merito ed euro 4.823,00 per compensi professionali sia per la fase preventiva che per la fase di merito, maggiorati del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art 4 comma 2), oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
Così deciso in Catanzaro, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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