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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10148/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10148 del Ruolo Generale anno 2018 avente ad oggetto:
“morte”
TRA
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Ciannameo, giusta procura in atti;
CP_2
ATTORI
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zaffarano;
CONVENUTO
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 10 luglio 2018 gli attori (indicando come alias il nome Parte_1
di e (indicando come alias il nome di e Persona_1 Parte_2 Persona_2 Per_3
), agendo entrambi nella dichiarata qualità di genitori del defunto , nonché
[...] Persona_4
(indicando come alias il nome di ), , Parte_3 Persona_5 Parte_4 Parte_5
(indicando come alias il nome di , (indicando come alias il nome di Persona_6 CP_1
) e (indicando come alias il nome di ), agendo a loro volta Persona_7 CP_2 Parte_6
nella dichiarata qualità di germani del defunto , hanno convenuto in giudizio il Persona_4
declinando le seguenti conclusioni: «accogliere la Controparte_3 domanda degli attori, eredi legittimi del defunto e, per l'effetto, condannare l'” Persona_8 [...]
, in persona del presidente in carica, al Controparte_4
pagina 1 di 10 pagamento delle somme di denaro quantificate nelle tabelle del Tribunale di Milano in uso presso il
Tribunale di Bari, che riconoscono il risarcimento del danno morale per la perdita del proprio figlio di anni dodici, in favore di ogni genitore una somma variabile da € 101.937,00 e € 203.874,00 ed in favore di ogni fratello e/o sorella la somma variabile da un minimo di € 20.387,40 ad € 122.324,40, oltre interessi legali e svalutazione monetaria da dì dell'evento morte all'effettivo soddisfo. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
A sostegno delle proprie domande gli attori deducevano:
- che in data 25.2.2005 il minore , nato a [...] il [...], cadeva nella tromba Persona_8 della scalinata di uno stabile ubicato nella zona industriale di Modugno perdendo la vita. L' Parte_7 diagnosticava il decesso per “arresto cardiocircolatorio irreversibile, in soggetto con grave trauma cranico – trauma toracico e addominale chiuso a seguito di precipitazione”;
- che il minore era figlio di , alias e , alias Parte_1 Persona_1 Parte_2 Per_2
e , nonché fratello di (alias ), ,
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_5 Parte_4
(alias ), (alias ) e (alias Parte_5 Persona_6 CP_1 Persona_7 CP_2 Parte_6
);
[...]
- che l'immobile all'interno del quale si era verificato l'evento era di proprietà della società
[...]
Controparte_5
- che la morte era da addebitarsi alla predetta società, proprietaria dell'immobile, in quanto lo stabile si presentava privo di portone di accesso alla scalinata che conduceva al secondo piano;
la scalinata, molto stretta, era priva di barriere di protezione e le finestre erano prive di chiusure di protezione;
- che il minore, salito al secondo piano dello stabile, era precipitato nella tromba della scalinata a causa dell'assenza di barriere di protezione;
- che a seguito dell'accaduto, nel febbraio del 2006, e quali Persona_2 Persona_1 genitori del minore deceduto, anche nell'interesse dei figli minori , Persona_5 Parte_4
e , incardinavano un giudizio innanzi al
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_6
Tribunale di Bari - sezione distaccata di Modugno- per il riconoscimento dei danni morali subiti a seguito della morte del figlio;
- che la causa, iscritta con il numero RG 517/06, si concludeva con sentenza n. 182/2013 pubblicata il
22.5.2013 la quale aveva rigettato la domanda per carenza di legittimazione attiva, dichiarandola inammissibile, avendo il giudice ritenuto che nel corso del giudizio gli attori non avevano dimostrato di essere genitori del defunto essendo la documentazione prodotta incompleta e tale da Persona_8
destare perplessità sulla legittimazione ad agire;
pagina 2 di 10 - che la predetta sentenza non veniva impugnata perché gli attori, benché fossero effettivamente i genitori del defunto , avevano promosso il giudizio con cognomi che non Persona_8
possedevano più visto che gli stessi, dopo essersi sposati, in data 19.5.2005 avevano cambiato il cognome in così come avevano più volte nel tempo cambiato il proprio cognome i figli;
Pt_1
- che la pregressa domanda giudiziale, notificata a dicembre 2006, era stata introdotta dal padre del minore defunto con il nome di (rectius ) e non con quello nuovo di Persona_2 Persona_9
, e dalla madre con il nome di e non con il nome , e ciò Parte_2 Persona_1 Parte_1
nonostante che il mutamento del cognome fosse avvenuto il 12.9.2005;
- che i numerosi cambiamenti anagrafici dei due attori avevano creato una confusione di identità che aveva depistato il primo giudice;
- che sulla scorta di tale assunto la sentenza n. 182/2013 non poteva precludere la proposizione di una nuova domanda da parte degli stessi attori con i nomi e cognomi loro propri, specie con riguardo a tutti i germani del minore «tutti minorenni all'epoca dell'evento letale e male rappresentati dai propri genitori»;
- che la sentenza precedente aveva valore meramente processuale e non sostanziale avendo solo accertato “la nullità insanabile” della prima domanda e non attingeva l'esistenza dei presupposti del diritto fatto valere, ragione per cui parte attrice avrebbe potuto, alternativamente, o proporre gravame contro siffatta decisione oppure coltivare una nuova domanda in un separato giudizio posto che la rinuncia implicita al gravame -seguita alla sua mancata proposizione- aveva anch'essa valore solo processuale e non sostanziale.
Si costituiva il giudizio il che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per la formazione di un pregresso giudicato tra le parti. Secondo le prospettazioni della parte convenuta, il Tribunale avrebbe accertato, nel merito e con efficacia di giudicato, che gli odierni attori, nel pregresso giudizio, non avevano dimostrato la qualità di eredi legittimi, «presupposto non soltanto dell'azione in senso processuale ma, a ben vedere, elemento costitutivo del diritto (quali eredi legittimi per vincoli di parentela) che essi intendevano far valere». In difetto di impugnazione, si sarebbe formato un giudicato ostativo alla riproposizione della medesima domanda da parte degli stessi attori.
In subordine, il contestava l'addebito mosso, chiedendone il rigetto, ritenendo la pretesa CP_3
attorea destituita di fondamento: il piccolo sarebbe entrato – in assenza di vigilanza da parte Per_8
dei genitori – nel stabile, nonostante l'area di pertinenza fosse transennata per evitare l'intromissione di terze persone, così tenendo una condotta imprudente, avente i connotati della straordinarietà ed imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale tra la condizione di pericolosità della scala e la pagina 3 di 10 produzione dell'evento morte. A tale circostanza, si aggiungerebbe il comportamento colposo dei genitori, per non aver impartito al minore la dovuta educazione e per non aver esercitato su di lui la dovuta sorveglianza.
Infine, il contestava l'avversa pretesa anche nel quantum, invocando l'applicazione dell'art. CP_3
1227 c.c., in ragione del concorso del minore e dei genitori nella produzione dell'evento morte.
All'udienza del 5.12.2018 il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. con scadenza rispettivamente al 4.1.2019, 4.2.2019 e 25.2.2019.
Il convenuto depositava ritualmente le memorie n. 1 (il 3.1.2019) e 2 (il 4.2.2019) mentre alcuna memoria era depositata, nel termine concesso all'udienza, da parte attrice.
Con istanza depositata il 4.5.2019 il difensore degli attori, premesso che alla udienza del 05.12.2018 il
Giudice, in ordine alla richiesta di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., “si riservava di disporre come da separato provvedimento”, chiedeva la rimessione in termini della parte attrice in ordine a tale adempimento in quanto “purtroppo il provvedimento separato di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositato in data 07/12/2018, sino ad oggi non risulta essere mai stato notificato allo scrivente”.
Il giudice all'udienza del 22.5.2019 rigettava l'istanza in quanto infondata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con istanza del 10.6.2019 il difensore degli attori reiterava la richiesta di rimessione in termini adducendo, oltre alla mancata comunicazione del provvedimento asseritamente “registrato solo in data
07/12/2018, ovvero due giorni dopo la prima udienza”, altresì che “verso la fine del mese di dicembre
2018, per una distrazione, sbatteva con il capo in maniera violenta contro il portellone della propria autovettura Mercedes station wagon, riportando un trauma cranico con sindrome cefalalgico – vertiginosa. La malattia aveva una durata di circa sessanta giorni, e precisamente dalla data del
02/01/2019 alla data del 02/03/2019, che non gli consentiva di seguire la causa, sicché solo verso la fine del mese di aprile 2019 lo scrivente riusciva a rendersi conto del deposito dell'Ordinanza di rinvio della causa.”.
Anche questa istanza veniva rigettata con provvedimento del 2.7.2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme abbreviate ex art. 281 sexies
c.p.c.
***********
pagina 4 di 10 Va chiarito in apertura di disamina che, essendo la causa stata fissata per l'odierna udienza di pc e discussione (v. ordinanza del 26.6.2025), nessun termine ex art. 190 cpc doveva essere oggi concesso
Cont alla pur avendone essa fatto richiesta.
La domanda va respinta siccome inammissibile.
Preliminarmente deve essere confermato il rigetto della istanza di rimessione in termini in ordine a quelli concessi ex art. 183 co. 6 cpc.
Dal verbale di udienza del 05.12.2018 risulta che il Giudice, in ordine alla richiesta di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. ivi formulata dalle parti, “dispone come da separato provvedimento” e il verbale prosegue con la concessione in udienza dei termini.
Peraltro anche dall'esame delle risultanze del PCT risulta sia che il provvedimento di concessione dei termini venne emesso in udienza lo stesso giorno 5.12.20218 sia che alcuna ordinanza venne messa il successivo 7.12.2018.
Ne deriva che l'assunto del difensore di parte attrice per cui il giudice alla udienza del 5.12.2018 si sarebbe riservato di disporre in ordine alla richiesta di concessione dei termini (“si riservava di disporre come da separato provvedimento”) e che questi furono concessi -non in udienza ma- con separata e successiva ordinanza depositata il 7.12.2018, a lui mai comunicata, risulta non solo smentito dagli atti di causa ma frutto di una ricostruzione falsata dello svolgimento del processo.
pagina 5 di 10 Quanto all'impedimento al deposito delle memorie per motivi di salute (per aver riportato l'avv.
Ciannameo “verso la fin del mese di dicembre 2018” un “trauma cranico con sindrome cefalalgico – vertiginosa” malattia durata circa sessanta giorni dal 02/01/2019 al 02/03/2019 e tale che non gli avrebbe consentito di seguire la causa), pur volendo soprassedere sul fatto che esso sia stato addotto solo con la seconda istanza di rimessione in termini del 10.6.2019 (depositata un mese dopo la prima del 4.5.2019), deve rilevarsi che la documentazione medica depositata unitamente a essa, priva di data certa e quanto al certificato del 2.1.2019 delle generalità complete del paziente (ivi indicato solo per nome e cognome senza data di nascita), ad ogni modo non è idonea a dimostrare un impedimento assoluto del professionista in quanto certifica una “cefalea post-traumatica con disturbo della memoria della concentrazione” consigliando visita neurologica (certificato del 2.1.2019) e “sindrome cefalgico- vertiginosa post-traumatica del 2.1.2019…con bisogno di riposo per 30 gg” (certificato del 4.1.2019).
Peraltro l'istanza di rimessione in termini risulta essere stata implicitamente abbandonata siccome non specificamente riproposta né nella memoria depositata il 17.3.2025 nè in sede di pc.
Sempre in rito ritiene il Giudice che la causa, per i motivi che si andranno ad illustrare, non necessita di alcuna attività istruttoria.
Passando ora propriamente all'esame della domanda, è in atti pacifico che a seguito del decesso del piccolo avvenuto in Modugno all'interno di una palazzina abbandonata di proprietà Persona_8
Cont il 25 febbraio del 2006, gli odierni attori e nel dicembre 2006 Parte_2 Parte_1
incardinarono un giudizio innanzi al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Modugno- per il riconoscimento dei danni morali subiti per la morte del proprio figlio, agendo però all'epoca il padre col nome di e la madre col nome di indicando inoltre di agire Persona_9 Persona_1
anche a nome e conto dei fratelli minorenni del defunto, i piccoli (poi denominata Persona_5
nel presente giudizio ), , (poi denominato nel presente Parte_3 Parte_4 Persona_6
giudizio ), (poi denominata nel presente giudizio ) e Parte_5 Persona_7 CP_1 Parte_6
(poi denominata nel presente giudizio ). La causa, iscritta con il numero R.G.
[...] CP_2
517/06, si concludeva con sentenza n. 182/2013 del 22.5.2013 che dichiarava inammissibile la domanda non essendo stato dimostrato in giudizio il rapporto di genitorialità con il minore defunto.
La decisione non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Ebbene, ritiene questo giudice che essendo del tutto pacifico che chi agisce nel presente giudizio sono gli stessi soggetti (i due genitori e i fratelli del povero ) che agirono all'epoca del precedente Per_8
giudizio, la menzionata sentenza n. 182/2013, in virtù della regola del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., costituisca fattore impediente ad un nuovo pronunciamento sulla medesima vicenda e che essa determini l'inevitabile declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
pagina 6 di 10 Tale effetto preclusivo è dovuto alla reale natura del primo pronunciamento giudiziario: nonostante il giudice precedentemente investito della domanda risarcitoria abbia concluso nel senso del difetto di legittimazione attiva degli attori, dichiarando l'inammissibilità della domanda, la sentenza contiene in realtà un accertamento di merito rispetto alla titolarità del rapporto giuridico e, per tale ragione, è pienamente vincolante tra le parti di quel processo -che sono le stesse di quello presente- rispetto alla spettanza del diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto.
Giova ricordare che la legittimazione ad agire, o titolarità dell'azione, costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, si deve avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione;
di contro legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
L'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve pertanto rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex plurimis, Cass. civ., SS. UU, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio (a differenza delle prime) e possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo nei limiti dedotti specificamente con i motivi di impugnazione.
E' pertanto indiscutibile che la decisione che nega una c.d. condizione dell'azione, tra cui vi è la legittimazione ad agire, chiaramente non può fare stato sul rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sul quale il giudice non ha potuto pronunciarsi. A tal riguardo, la Cassazione rileva che «la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art.
2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (ex multis, Cass. civ. sez. III, 24 luglio 2024, n.20636).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, però, la sentenza del Tribunale di Bari – sez. distaccata di Modugno- n. 182/2013, pur concludendo formalmente nel senso dell'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva ha in realtà, ed evidentemente, compiuto un accertamento di merito, ritenendo indimostrata la titolarità soggettiva del rapporto giudico dal lato attivo: si legge invero nella sentenza che «la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori» è conseguenza del fatto che gli stessi «non sono riusciti a dimostrare di essere i genitori e/o i fratelli del piccolo ». Persona_10
e hanno quindi agito nel primo giudizio anche nell'interesse dei figli Parte_1 Parte_2
minori (ivi utilizzando un diverso cognome, ma è questione che non rileva essendo certo che si tratti dei medesimi soggetti che qui ripropongono la medesima domanda), invocando un diritto ritenuto proprio affermandosi genitori del minore deceduto. Nel corso di quel giudizio, tuttavia, essi non hanno assolto all'onere di provare il rapporto parentela, che è il presupposto perché possa poi accertarsi l'esistenza del diritto al risarcimento.
In altri termini, nonostante la formula usata dal precedente giudice in dispositivo, non è dubitabile che questi abbia adottato una pronuncia di merito rispetto alle medesime domande che oggi vengono riproposte in quanto risultano essere identiche per soggetti, causa petendi e petitum («condannare
l'” , in persona del presidente in carica, Controparte_4
al pagamento delle somme di denaro quantificate nelle tabelle del tribunale di Milano in uso presso il
Tribunale di Bari, che riconoscono il risarcimento del danno morale per la perdita del proprio figlio»).
È ben noto, d'altronde, che il giudicato rende incontestabile l'esistenza o l'inesistenza del diritto oggetto della decisione, impedendo che del suo contenuto possa tornare a discutersi in ulteriori successivi processi, sulla base di fatti che erano stati già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza. Il giudicato, nel processo civile, copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che è oggi precluso agli attori introdurre elementi nuovi ma potenzialmente deducibili già nel primo processo.
In sostanza, come già anticipato, il fatto che in data 19.05.2005 – quindi, prima del decesso, oltre che dell'instaurazione del primo giudizio – i genitori del minore avessero mutato cognome a seguito di matrimonio e che, nonostante ciò, avessero sottoscritto il mandato difensivo con il cognome precedente creando una confusione di identità tale che -a dire degli attori- aveva depistato il primo giudice, non può costituire elemento di novità legittimante la riproposizione della domanda perché i soggetti che agiscono nei due giudizi sono pacificamente i medesimi, e tanto basta dire senza neppure considerare che il nuovo cognome era deducibile e dimostrabile sin dall'introduzione della prima causa.
pagina 8 di 10 In definitiva, l'esistenza di un giudicato sostanziale tra le parti sulla stessa domanda impone l'adozione di una pronuncia (questa sì di mero rito) di inammissibilità della domanda qui riproposta in virtù dell'operatività dell'art. 2909 c.c.
Le conclusioni esposte valgono per tutti gli attori: tanto per i genitori quanto per i figli. A nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, che i figli siano stati mal rappresentati nel primo giudizio dai loro genitori che ne curavano gli interessi: come noto la cattiva gestione da parte del rappresentante non impedisce agli atti da lui compiuti in nome e per conto del rappresentato, compreso il promovimento di un'azione giudiziaria, di produrre effetti nella sfera giuridica del secondo.
La regolazione delle spese segue soccombenza, con liquidazione in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Deve inoltre essere nel caso di specie applicata la sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese inammissibilità della domanda e la condotta processuale sopra descritta, contraria al principio di lealtà, configurano ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno.
Appare congruo determinarla nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, , e , con atto di citazione Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_2
notificato al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di così provvede: CP_3
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna (già denominata , (già denominato Parte_1 Persona_1 Parte_2
), , , , e , in Persona_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_2
solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in euro 6.713,00 (studio 1.701,00; Controparte_4
introduttiva 1.204,00, trattazione 903; decisionale 2.905) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap, ove dovuti;
- condanna, altresì, i medesimi attori in solido al pagamento ex art. 96 co. 3 cpc in favore di
[...]
della somma di euro 1.000,00. Controparte_4
Così deciso e pubblicato in Bari 9.7.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10148 del Ruolo Generale anno 2018 avente ad oggetto:
“morte”
TRA
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Ciannameo, giusta procura in atti;
CP_2
ATTORI
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zaffarano;
CONVENUTO
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 10 luglio 2018 gli attori (indicando come alias il nome Parte_1
di e (indicando come alias il nome di e Persona_1 Parte_2 Persona_2 Per_3
), agendo entrambi nella dichiarata qualità di genitori del defunto , nonché
[...] Persona_4
(indicando come alias il nome di ), , Parte_3 Persona_5 Parte_4 Parte_5
(indicando come alias il nome di , (indicando come alias il nome di Persona_6 CP_1
) e (indicando come alias il nome di ), agendo a loro volta Persona_7 CP_2 Parte_6
nella dichiarata qualità di germani del defunto , hanno convenuto in giudizio il Persona_4
declinando le seguenti conclusioni: «accogliere la Controparte_3 domanda degli attori, eredi legittimi del defunto e, per l'effetto, condannare l'” Persona_8 [...]
, in persona del presidente in carica, al Controparte_4
pagina 1 di 10 pagamento delle somme di denaro quantificate nelle tabelle del Tribunale di Milano in uso presso il
Tribunale di Bari, che riconoscono il risarcimento del danno morale per la perdita del proprio figlio di anni dodici, in favore di ogni genitore una somma variabile da € 101.937,00 e € 203.874,00 ed in favore di ogni fratello e/o sorella la somma variabile da un minimo di € 20.387,40 ad € 122.324,40, oltre interessi legali e svalutazione monetaria da dì dell'evento morte all'effettivo soddisfo. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
A sostegno delle proprie domande gli attori deducevano:
- che in data 25.2.2005 il minore , nato a [...] il [...], cadeva nella tromba Persona_8 della scalinata di uno stabile ubicato nella zona industriale di Modugno perdendo la vita. L' Parte_7 diagnosticava il decesso per “arresto cardiocircolatorio irreversibile, in soggetto con grave trauma cranico – trauma toracico e addominale chiuso a seguito di precipitazione”;
- che il minore era figlio di , alias e , alias Parte_1 Persona_1 Parte_2 Per_2
e , nonché fratello di (alias ), ,
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_5 Parte_4
(alias ), (alias ) e (alias Parte_5 Persona_6 CP_1 Persona_7 CP_2 Parte_6
);
[...]
- che l'immobile all'interno del quale si era verificato l'evento era di proprietà della società
[...]
Controparte_5
- che la morte era da addebitarsi alla predetta società, proprietaria dell'immobile, in quanto lo stabile si presentava privo di portone di accesso alla scalinata che conduceva al secondo piano;
la scalinata, molto stretta, era priva di barriere di protezione e le finestre erano prive di chiusure di protezione;
- che il minore, salito al secondo piano dello stabile, era precipitato nella tromba della scalinata a causa dell'assenza di barriere di protezione;
- che a seguito dell'accaduto, nel febbraio del 2006, e quali Persona_2 Persona_1 genitori del minore deceduto, anche nell'interesse dei figli minori , Persona_5 Parte_4
e , incardinavano un giudizio innanzi al
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_6
Tribunale di Bari - sezione distaccata di Modugno- per il riconoscimento dei danni morali subiti a seguito della morte del figlio;
- che la causa, iscritta con il numero RG 517/06, si concludeva con sentenza n. 182/2013 pubblicata il
22.5.2013 la quale aveva rigettato la domanda per carenza di legittimazione attiva, dichiarandola inammissibile, avendo il giudice ritenuto che nel corso del giudizio gli attori non avevano dimostrato di essere genitori del defunto essendo la documentazione prodotta incompleta e tale da Persona_8
destare perplessità sulla legittimazione ad agire;
pagina 2 di 10 - che la predetta sentenza non veniva impugnata perché gli attori, benché fossero effettivamente i genitori del defunto , avevano promosso il giudizio con cognomi che non Persona_8
possedevano più visto che gli stessi, dopo essersi sposati, in data 19.5.2005 avevano cambiato il cognome in così come avevano più volte nel tempo cambiato il proprio cognome i figli;
Pt_1
- che la pregressa domanda giudiziale, notificata a dicembre 2006, era stata introdotta dal padre del minore defunto con il nome di (rectius ) e non con quello nuovo di Persona_2 Persona_9
, e dalla madre con il nome di e non con il nome , e ciò Parte_2 Persona_1 Parte_1
nonostante che il mutamento del cognome fosse avvenuto il 12.9.2005;
- che i numerosi cambiamenti anagrafici dei due attori avevano creato una confusione di identità che aveva depistato il primo giudice;
- che sulla scorta di tale assunto la sentenza n. 182/2013 non poteva precludere la proposizione di una nuova domanda da parte degli stessi attori con i nomi e cognomi loro propri, specie con riguardo a tutti i germani del minore «tutti minorenni all'epoca dell'evento letale e male rappresentati dai propri genitori»;
- che la sentenza precedente aveva valore meramente processuale e non sostanziale avendo solo accertato “la nullità insanabile” della prima domanda e non attingeva l'esistenza dei presupposti del diritto fatto valere, ragione per cui parte attrice avrebbe potuto, alternativamente, o proporre gravame contro siffatta decisione oppure coltivare una nuova domanda in un separato giudizio posto che la rinuncia implicita al gravame -seguita alla sua mancata proposizione- aveva anch'essa valore solo processuale e non sostanziale.
Si costituiva il giudizio il che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per la formazione di un pregresso giudicato tra le parti. Secondo le prospettazioni della parte convenuta, il Tribunale avrebbe accertato, nel merito e con efficacia di giudicato, che gli odierni attori, nel pregresso giudizio, non avevano dimostrato la qualità di eredi legittimi, «presupposto non soltanto dell'azione in senso processuale ma, a ben vedere, elemento costitutivo del diritto (quali eredi legittimi per vincoli di parentela) che essi intendevano far valere». In difetto di impugnazione, si sarebbe formato un giudicato ostativo alla riproposizione della medesima domanda da parte degli stessi attori.
In subordine, il contestava l'addebito mosso, chiedendone il rigetto, ritenendo la pretesa CP_3
attorea destituita di fondamento: il piccolo sarebbe entrato – in assenza di vigilanza da parte Per_8
dei genitori – nel stabile, nonostante l'area di pertinenza fosse transennata per evitare l'intromissione di terze persone, così tenendo una condotta imprudente, avente i connotati della straordinarietà ed imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale tra la condizione di pericolosità della scala e la pagina 3 di 10 produzione dell'evento morte. A tale circostanza, si aggiungerebbe il comportamento colposo dei genitori, per non aver impartito al minore la dovuta educazione e per non aver esercitato su di lui la dovuta sorveglianza.
Infine, il contestava l'avversa pretesa anche nel quantum, invocando l'applicazione dell'art. CP_3
1227 c.c., in ragione del concorso del minore e dei genitori nella produzione dell'evento morte.
All'udienza del 5.12.2018 il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. con scadenza rispettivamente al 4.1.2019, 4.2.2019 e 25.2.2019.
Il convenuto depositava ritualmente le memorie n. 1 (il 3.1.2019) e 2 (il 4.2.2019) mentre alcuna memoria era depositata, nel termine concesso all'udienza, da parte attrice.
Con istanza depositata il 4.5.2019 il difensore degli attori, premesso che alla udienza del 05.12.2018 il
Giudice, in ordine alla richiesta di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., “si riservava di disporre come da separato provvedimento”, chiedeva la rimessione in termini della parte attrice in ordine a tale adempimento in quanto “purtroppo il provvedimento separato di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositato in data 07/12/2018, sino ad oggi non risulta essere mai stato notificato allo scrivente”.
Il giudice all'udienza del 22.5.2019 rigettava l'istanza in quanto infondata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con istanza del 10.6.2019 il difensore degli attori reiterava la richiesta di rimessione in termini adducendo, oltre alla mancata comunicazione del provvedimento asseritamente “registrato solo in data
07/12/2018, ovvero due giorni dopo la prima udienza”, altresì che “verso la fine del mese di dicembre
2018, per una distrazione, sbatteva con il capo in maniera violenta contro il portellone della propria autovettura Mercedes station wagon, riportando un trauma cranico con sindrome cefalalgico – vertiginosa. La malattia aveva una durata di circa sessanta giorni, e precisamente dalla data del
02/01/2019 alla data del 02/03/2019, che non gli consentiva di seguire la causa, sicché solo verso la fine del mese di aprile 2019 lo scrivente riusciva a rendersi conto del deposito dell'Ordinanza di rinvio della causa.”.
Anche questa istanza veniva rigettata con provvedimento del 2.7.2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme abbreviate ex art. 281 sexies
c.p.c.
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pagina 4 di 10 Va chiarito in apertura di disamina che, essendo la causa stata fissata per l'odierna udienza di pc e discussione (v. ordinanza del 26.6.2025), nessun termine ex art. 190 cpc doveva essere oggi concesso
Cont alla pur avendone essa fatto richiesta.
La domanda va respinta siccome inammissibile.
Preliminarmente deve essere confermato il rigetto della istanza di rimessione in termini in ordine a quelli concessi ex art. 183 co. 6 cpc.
Dal verbale di udienza del 05.12.2018 risulta che il Giudice, in ordine alla richiesta di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. ivi formulata dalle parti, “dispone come da separato provvedimento” e il verbale prosegue con la concessione in udienza dei termini.
Peraltro anche dall'esame delle risultanze del PCT risulta sia che il provvedimento di concessione dei termini venne emesso in udienza lo stesso giorno 5.12.20218 sia che alcuna ordinanza venne messa il successivo 7.12.2018.
Ne deriva che l'assunto del difensore di parte attrice per cui il giudice alla udienza del 5.12.2018 si sarebbe riservato di disporre in ordine alla richiesta di concessione dei termini (“si riservava di disporre come da separato provvedimento”) e che questi furono concessi -non in udienza ma- con separata e successiva ordinanza depositata il 7.12.2018, a lui mai comunicata, risulta non solo smentito dagli atti di causa ma frutto di una ricostruzione falsata dello svolgimento del processo.
pagina 5 di 10 Quanto all'impedimento al deposito delle memorie per motivi di salute (per aver riportato l'avv.
Ciannameo “verso la fin del mese di dicembre 2018” un “trauma cranico con sindrome cefalalgico – vertiginosa” malattia durata circa sessanta giorni dal 02/01/2019 al 02/03/2019 e tale che non gli avrebbe consentito di seguire la causa), pur volendo soprassedere sul fatto che esso sia stato addotto solo con la seconda istanza di rimessione in termini del 10.6.2019 (depositata un mese dopo la prima del 4.5.2019), deve rilevarsi che la documentazione medica depositata unitamente a essa, priva di data certa e quanto al certificato del 2.1.2019 delle generalità complete del paziente (ivi indicato solo per nome e cognome senza data di nascita), ad ogni modo non è idonea a dimostrare un impedimento assoluto del professionista in quanto certifica una “cefalea post-traumatica con disturbo della memoria della concentrazione” consigliando visita neurologica (certificato del 2.1.2019) e “sindrome cefalgico- vertiginosa post-traumatica del 2.1.2019…con bisogno di riposo per 30 gg” (certificato del 4.1.2019).
Peraltro l'istanza di rimessione in termini risulta essere stata implicitamente abbandonata siccome non specificamente riproposta né nella memoria depositata il 17.3.2025 nè in sede di pc.
Sempre in rito ritiene il Giudice che la causa, per i motivi che si andranno ad illustrare, non necessita di alcuna attività istruttoria.
Passando ora propriamente all'esame della domanda, è in atti pacifico che a seguito del decesso del piccolo avvenuto in Modugno all'interno di una palazzina abbandonata di proprietà Persona_8
Cont il 25 febbraio del 2006, gli odierni attori e nel dicembre 2006 Parte_2 Parte_1
incardinarono un giudizio innanzi al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Modugno- per il riconoscimento dei danni morali subiti per la morte del proprio figlio, agendo però all'epoca il padre col nome di e la madre col nome di indicando inoltre di agire Persona_9 Persona_1
anche a nome e conto dei fratelli minorenni del defunto, i piccoli (poi denominata Persona_5
nel presente giudizio ), , (poi denominato nel presente Parte_3 Parte_4 Persona_6
giudizio ), (poi denominata nel presente giudizio ) e Parte_5 Persona_7 CP_1 Parte_6
(poi denominata nel presente giudizio ). La causa, iscritta con il numero R.G.
[...] CP_2
517/06, si concludeva con sentenza n. 182/2013 del 22.5.2013 che dichiarava inammissibile la domanda non essendo stato dimostrato in giudizio il rapporto di genitorialità con il minore defunto.
La decisione non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Ebbene, ritiene questo giudice che essendo del tutto pacifico che chi agisce nel presente giudizio sono gli stessi soggetti (i due genitori e i fratelli del povero ) che agirono all'epoca del precedente Per_8
giudizio, la menzionata sentenza n. 182/2013, in virtù della regola del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., costituisca fattore impediente ad un nuovo pronunciamento sulla medesima vicenda e che essa determini l'inevitabile declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
pagina 6 di 10 Tale effetto preclusivo è dovuto alla reale natura del primo pronunciamento giudiziario: nonostante il giudice precedentemente investito della domanda risarcitoria abbia concluso nel senso del difetto di legittimazione attiva degli attori, dichiarando l'inammissibilità della domanda, la sentenza contiene in realtà un accertamento di merito rispetto alla titolarità del rapporto giuridico e, per tale ragione, è pienamente vincolante tra le parti di quel processo -che sono le stesse di quello presente- rispetto alla spettanza del diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto.
Giova ricordare che la legittimazione ad agire, o titolarità dell'azione, costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, si deve avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione;
di contro legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
L'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve pertanto rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex plurimis, Cass. civ., SS. UU, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio (a differenza delle prime) e possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo nei limiti dedotti specificamente con i motivi di impugnazione.
E' pertanto indiscutibile che la decisione che nega una c.d. condizione dell'azione, tra cui vi è la legittimazione ad agire, chiaramente non può fare stato sul rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sul quale il giudice non ha potuto pronunciarsi. A tal riguardo, la Cassazione rileva che «la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art.
2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (ex multis, Cass. civ. sez. III, 24 luglio 2024, n.20636).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, però, la sentenza del Tribunale di Bari – sez. distaccata di Modugno- n. 182/2013, pur concludendo formalmente nel senso dell'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva ha in realtà, ed evidentemente, compiuto un accertamento di merito, ritenendo indimostrata la titolarità soggettiva del rapporto giudico dal lato attivo: si legge invero nella sentenza che «la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori» è conseguenza del fatto che gli stessi «non sono riusciti a dimostrare di essere i genitori e/o i fratelli del piccolo ». Persona_10
e hanno quindi agito nel primo giudizio anche nell'interesse dei figli Parte_1 Parte_2
minori (ivi utilizzando un diverso cognome, ma è questione che non rileva essendo certo che si tratti dei medesimi soggetti che qui ripropongono la medesima domanda), invocando un diritto ritenuto proprio affermandosi genitori del minore deceduto. Nel corso di quel giudizio, tuttavia, essi non hanno assolto all'onere di provare il rapporto parentela, che è il presupposto perché possa poi accertarsi l'esistenza del diritto al risarcimento.
In altri termini, nonostante la formula usata dal precedente giudice in dispositivo, non è dubitabile che questi abbia adottato una pronuncia di merito rispetto alle medesime domande che oggi vengono riproposte in quanto risultano essere identiche per soggetti, causa petendi e petitum («condannare
l'” , in persona del presidente in carica, Controparte_4
al pagamento delle somme di denaro quantificate nelle tabelle del tribunale di Milano in uso presso il
Tribunale di Bari, che riconoscono il risarcimento del danno morale per la perdita del proprio figlio»).
È ben noto, d'altronde, che il giudicato rende incontestabile l'esistenza o l'inesistenza del diritto oggetto della decisione, impedendo che del suo contenuto possa tornare a discutersi in ulteriori successivi processi, sulla base di fatti che erano stati già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza. Il giudicato, nel processo civile, copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che è oggi precluso agli attori introdurre elementi nuovi ma potenzialmente deducibili già nel primo processo.
In sostanza, come già anticipato, il fatto che in data 19.05.2005 – quindi, prima del decesso, oltre che dell'instaurazione del primo giudizio – i genitori del minore avessero mutato cognome a seguito di matrimonio e che, nonostante ciò, avessero sottoscritto il mandato difensivo con il cognome precedente creando una confusione di identità tale che -a dire degli attori- aveva depistato il primo giudice, non può costituire elemento di novità legittimante la riproposizione della domanda perché i soggetti che agiscono nei due giudizi sono pacificamente i medesimi, e tanto basta dire senza neppure considerare che il nuovo cognome era deducibile e dimostrabile sin dall'introduzione della prima causa.
pagina 8 di 10 In definitiva, l'esistenza di un giudicato sostanziale tra le parti sulla stessa domanda impone l'adozione di una pronuncia (questa sì di mero rito) di inammissibilità della domanda qui riproposta in virtù dell'operatività dell'art. 2909 c.c.
Le conclusioni esposte valgono per tutti gli attori: tanto per i genitori quanto per i figli. A nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, che i figli siano stati mal rappresentati nel primo giudizio dai loro genitori che ne curavano gli interessi: come noto la cattiva gestione da parte del rappresentante non impedisce agli atti da lui compiuti in nome e per conto del rappresentato, compreso il promovimento di un'azione giudiziaria, di produrre effetti nella sfera giuridica del secondo.
La regolazione delle spese segue soccombenza, con liquidazione in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Deve inoltre essere nel caso di specie applicata la sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese inammissibilità della domanda e la condotta processuale sopra descritta, contraria al principio di lealtà, configurano ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno.
Appare congruo determinarla nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, , e , con atto di citazione Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_2
notificato al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di così provvede: CP_3
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna (già denominata , (già denominato Parte_1 Persona_1 Parte_2
), , , , e , in Persona_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_2
solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in euro 6.713,00 (studio 1.701,00; Controparte_4
introduttiva 1.204,00, trattazione 903; decisionale 2.905) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap, ove dovuti;
- condanna, altresì, i medesimi attori in solido al pagamento ex art. 96 co. 3 cpc in favore di
[...]
della somma di euro 1.000,00. Controparte_4
Così deciso e pubblicato in Bari 9.7.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
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