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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Caria Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 342/2022
promossa in sede di appello da
nata il [...] in [...], Parte_1
California, residente in 4768 Devonshire Place, Santa Rosa - CA 95405
CH ON AS NT, nato il [...] in [...], California, residente in 509 Penn Street El Sugendo - CA 90245
ON nato il [...] in [...], California, Parte_2 residente in 11183 Aqua Vista Street, North Hollywood, CA 91602
tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via L. da Vinci 4/a presso lo studio degli Avvocati Giulia Passaniti ( e Daniela C.F._1
Consoli (CF del F dati in atti, C.F._2
Appellanti contro
1 il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ra ge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato contumace
avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, del 1/02/2024, comunicata dalla cancelleria in data 2/02/2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 23176/2022, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza, che parte appellante dichiara nell'atto di citazione in appello non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti, nell'atto di citazione in appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 01.02.2024, comunicata a mezzo pec il 02.02.2024 e mai notificata Nel merito: in riforma dell'ordinanza impugnata:
- Dichiarare nata il [...] in [...]_1
Rosa, California, CH ON AS NT, nato il [...] in [...], California, nato il [...] Parte_3 in Santa Rosa, California, cittadini italiani.
- Ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 16/08/2024:
“..omissis.. rilevato che, nel caso di specie, sia pienamente condivisibile l'ampio ed approfondito impianto argomentativo e motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato
CP_2 ntrario all'accoglimento del gravame.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Torino gli appellanti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti della Sig.ra Per_1 cittadina italiana che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Per_2 nel 1930 e solo in seguito, nel 1944 si è naturalizzata cittadina statunitense. A sostegno della propria domanda al Giudice di prime cure gli appellanti esponevano, come riporta l'ordinanza impugnata, di essere discendenti:
“- di nata il [...] a [...]_1 coniugi e cittadini italiani (doc. 01); Parte_4 CP_3
- che la 20 Italia per trasferirsi a New York Per_1
e qui nel 1922 ha contratto un primo matrimonio con il sig. Per_3 cittadino italiano, deceduto il 06.11.1924;
- che il 04.12.1926 la signora ha contratto nuovo matrimonio a New Per_1
York con il sig. originario di Borgo Franco d'Ivrea, Persona_4 naturalizzatosi cittadino statunitense nel 1918 (doc. 02 – 04);
- che dall'unione, in data 08.05.1930, è nata la signora Persona_5 doc. 05), la quale il 29.10.1949 ha sposato in Italia a Borgo
[...] vrea il sig. , cittadino italiano, nato a [...]
Borgofranco d'Ivrea il 21.07.1927 (doc. 06-07);
- che la coppia, dopo il matrimonio, ha vissuto dapprima a New York e poi a Santa Rosa, in California e che in data 1995, il sig. si è Pt_1 naturalizzato cittadino statunitense (doc. 08) e dalla loro unione è nata
, attuale ricorrente, nata a [...] - California il Parte_1
26.04.1957 (doc. 09), la quale, in data 13.09.1988 ha sposato il sig.
e dall'unione sono nati i figli sig. CH ON AS CP_4
NT il 04.08.1992 (doc. 11) e il sig. il Persona_6
02.12.1995 (doc. 12), anch'essi ricorrenti ne
- che la sig.ra deceduta a Santa Rosa il 29.06.1993 (doc. Per_4
14) in data 4 aturalizzava cittadina americana (doc. 15) ovvero dopo la nascita della figlia, signora , Persona_7 deceduta a Santa Rosa il 24.08.2016 (doc. 16) già trasmesso la cittadinanza italiana.”
Il Tribunale, nel ritenere il ricorso non fondato, nella predetta ordinanza osservava: Occorre, dunque, verificare, a questo punto, se l'ava dei ricorrenti, nonostante l'avvenuta naturalizzazione (americana), abbia validamente trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti e, in primo luogo, alla figlia predetta. Ebbene, si ritiene che nella fattispecie – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti ed in recenti pronunce della Corte d'Appello di Roma – non possa trovare applicazione l'art. 7 l. n. 555/1912 secondo cui “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”…. Questo Giudice, uniformandosi ai plurimi precedenti del Tribunale di Roma, non condivide tale lettura del sistema normativo dell'epoca. Le due disposizioni sembrano regolare, infatti, due situazioni del tutto distinte: l'art. 7 era volto ad evitare che – in applicazione di una
3 legislazione straniera – i figli di cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana e che, in un medesimo nucleo familiare di origine italiana, ascendenti e discendenti si trovassero – senza concorso di volontà – ad avere cittadinanze straniere. Per tale motivo, il legislatore scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione è, dunque, volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza. Non vi è alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12. L'affermazione secondo cui – in fattispecie come la presente – il minore italiano conserverebbe la cittadinanza italiana anche in caso di rinuncia successiva ad opera del genitore appare frutto di una opzione ermeneutica che non convince. Le due disposizioni non costituiscono l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare, per quanto possibile, l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. Dunque, se con l'art. 7 si vuole evitare che da genitori italiani nascano figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevede che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguano la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che, alla maggiore età, potevano, invece, rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli). Del resto, una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i figli nati in Italia ed emigrati durante la minore età con i genitori e figli di emigrati nati all'estero, a fronte di un evento di identica valenza, quale la naturalizzazione dei genitori: i figli nati in Italia seguirebbero, infatti, la scelta degli ascendenti e perderebbero la cittadinanza di origine, mentre quelli nati all'estero, anche all'interno della medesima famiglia nucleare, potrebbero conservare la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione dei genitori durante la loro minore età. Una simile divergenza, secondo l'impostazione che questo Giudice ritiene di dover fare propria, non trova alcuna giustificazione logica nella ratio stessa della legge. L'unica deroga che sicuramente si rinviene nell'art. 7 è quella al divieto di doppia cittadinanza che improntava la legge del 1912 e la ratio di tale deroga, come già evidenziato, sta nella esigenza di unità della cittadinanza della famiglia nucleare, una esigenza che va in direzione opposta rispetto alla lettura che viene suggerita nella circolare in esame. Non si rinviene, invece, alcuna deroga al principio della dipendenza delle sorti del figlio minore dalla scelta paterna in merito allo status civitatis.
4 Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età la figlia dell'ava si trovasse, neppure astrattamente nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta. Ora, è vero che l'interessata non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, occorrerebbe quantomeno che i ricorrenti fossero in grado di dimostrare che, almeno in astratto, la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale sua madre ha scelto di rinunciare. Quindi il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, datata 1 febbraio 2024 e comunicata il 2 successivo propongono impugnazione gli appellanti con atto di appello notificato in data 4 marzo 2024 ed iscritto a ruolo in data 18 marzo 2024 affidandosi ai seguenti tre motivi:
I. Errata applicazione art. 8 e 12 l. 555/1912, Convenzione sullo statuto degli apolidi del 1961 e Convenzione sulla Riduzione dell'Apolidia del 1954; II. Violazione art. 7 l. 555/1912; III. Violazione art. 4 Costituzione, art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
Con provvedimento del 27/03/2024 il Presidente assegnava Parte_6 la causa al Giudice ausiliario dott. Alberici e differi za di prima comparizione al 20.09.2024.
Alla udienza del 20/9/2024 la Corte dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20 CP_1
2024.
Alla udienza del 20/12/2024 parte appellante precisava le conclusioni richiamando quelle in atti. La Corte tratteneva la causa in decisione concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Occorre preliminarmente rilevare che l'atto di appello notificato in data 4 marzo 2024 è stato iscritto a ruolo in data 18 marzo 2024 quando era decorso il termine previsto dall'art. 347 C.P.C. a mente del quale l'appellante deve costituirsi in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale e quindi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione. La tardiva costituzione dell'appellante rende l'appello improcedibile e superfluo l'esame dei motivi di appello.
5 In applicazione del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., il Giudice può rilevare d'ufficio l'improcedibilità della domanda qualora la costituzione in giudizio avvenga oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, anche se non rilevata dalle parti. Questo il principio espresso dalla Corte d'Appello di Firenze, Pres. Monti, Rel. Mori, nella sentenza n. 498 dell'11 marzo 2022. In tema di appello, assume rilevanza l'applicazione delle norme procedurali relative ai termini perentori entro cui le parti sono tenute a costituirsi in giudizio. Infatti, i termini dettati dall'art. 165 c.p.c. vanno interpretati in maniera puntuale e rigida, rilevando che – per la costituzione in giudizio delle parti – sia necessario effettuare l'iscrizione a ruolo entro 10 giorni. Laddove tale termine non venga rispettato, il Giudice, anche in mancanza di contestazione ad opera di una delle parti, può rilevare tale questione preliminare che travolge l'intero giudicato. Il giudice d'appello non deve preventivamente sottoporre la questione alla difesa dell'appellante, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio per cui non può sussistere la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Tale interpretazione si fonda sul presupposto che trattandosi di una questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sarebbe comunque esperibile dalle parti l'impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile con conferma della sentenza appellata. Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza datata 1 febbraio 2024 e comunicata il 2 successivo resa nel procedimento n. 23176/2022 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, dichiara improcedibile l'appello e conferma il provvedimento impugnato. Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Dott. Fabio Alberici Dott. ssa Carmela Mascarello
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Caria Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 342/2022
promossa in sede di appello da
nata il [...] in [...], Parte_1
California, residente in 4768 Devonshire Place, Santa Rosa - CA 95405
CH ON AS NT, nato il [...] in [...], California, residente in 509 Penn Street El Sugendo - CA 90245
ON nato il [...] in [...], California, Parte_2 residente in 11183 Aqua Vista Street, North Hollywood, CA 91602
tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via L. da Vinci 4/a presso lo studio degli Avvocati Giulia Passaniti ( e Daniela C.F._1
Consoli (CF del F dati in atti, C.F._2
Appellanti contro
1 il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ra ge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato contumace
avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, del 1/02/2024, comunicata dalla cancelleria in data 2/02/2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 23176/2022, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza, che parte appellante dichiara nell'atto di citazione in appello non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti, nell'atto di citazione in appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 01.02.2024, comunicata a mezzo pec il 02.02.2024 e mai notificata Nel merito: in riforma dell'ordinanza impugnata:
- Dichiarare nata il [...] in [...]_1
Rosa, California, CH ON AS NT, nato il [...] in [...], California, nato il [...] Parte_3 in Santa Rosa, California, cittadini italiani.
- Ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 16/08/2024:
“..omissis.. rilevato che, nel caso di specie, sia pienamente condivisibile l'ampio ed approfondito impianto argomentativo e motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato
CP_2 ntrario all'accoglimento del gravame.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Torino gli appellanti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti della Sig.ra Per_1 cittadina italiana che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Per_2 nel 1930 e solo in seguito, nel 1944 si è naturalizzata cittadina statunitense. A sostegno della propria domanda al Giudice di prime cure gli appellanti esponevano, come riporta l'ordinanza impugnata, di essere discendenti:
“- di nata il [...] a [...]_1 coniugi e cittadini italiani (doc. 01); Parte_4 CP_3
- che la 20 Italia per trasferirsi a New York Per_1
e qui nel 1922 ha contratto un primo matrimonio con il sig. Per_3 cittadino italiano, deceduto il 06.11.1924;
- che il 04.12.1926 la signora ha contratto nuovo matrimonio a New Per_1
York con il sig. originario di Borgo Franco d'Ivrea, Persona_4 naturalizzatosi cittadino statunitense nel 1918 (doc. 02 – 04);
- che dall'unione, in data 08.05.1930, è nata la signora Persona_5 doc. 05), la quale il 29.10.1949 ha sposato in Italia a Borgo
[...] vrea il sig. , cittadino italiano, nato a [...]
Borgofranco d'Ivrea il 21.07.1927 (doc. 06-07);
- che la coppia, dopo il matrimonio, ha vissuto dapprima a New York e poi a Santa Rosa, in California e che in data 1995, il sig. si è Pt_1 naturalizzato cittadino statunitense (doc. 08) e dalla loro unione è nata
, attuale ricorrente, nata a [...] - California il Parte_1
26.04.1957 (doc. 09), la quale, in data 13.09.1988 ha sposato il sig.
e dall'unione sono nati i figli sig. CH ON AS CP_4
NT il 04.08.1992 (doc. 11) e il sig. il Persona_6
02.12.1995 (doc. 12), anch'essi ricorrenti ne
- che la sig.ra deceduta a Santa Rosa il 29.06.1993 (doc. Per_4
14) in data 4 aturalizzava cittadina americana (doc. 15) ovvero dopo la nascita della figlia, signora , Persona_7 deceduta a Santa Rosa il 24.08.2016 (doc. 16) già trasmesso la cittadinanza italiana.”
Il Tribunale, nel ritenere il ricorso non fondato, nella predetta ordinanza osservava: Occorre, dunque, verificare, a questo punto, se l'ava dei ricorrenti, nonostante l'avvenuta naturalizzazione (americana), abbia validamente trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti e, in primo luogo, alla figlia predetta. Ebbene, si ritiene che nella fattispecie – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti ed in recenti pronunce della Corte d'Appello di Roma – non possa trovare applicazione l'art. 7 l. n. 555/1912 secondo cui “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”…. Questo Giudice, uniformandosi ai plurimi precedenti del Tribunale di Roma, non condivide tale lettura del sistema normativo dell'epoca. Le due disposizioni sembrano regolare, infatti, due situazioni del tutto distinte: l'art. 7 era volto ad evitare che – in applicazione di una
3 legislazione straniera – i figli di cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana e che, in un medesimo nucleo familiare di origine italiana, ascendenti e discendenti si trovassero – senza concorso di volontà – ad avere cittadinanze straniere. Per tale motivo, il legislatore scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione è, dunque, volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza. Non vi è alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12. L'affermazione secondo cui – in fattispecie come la presente – il minore italiano conserverebbe la cittadinanza italiana anche in caso di rinuncia successiva ad opera del genitore appare frutto di una opzione ermeneutica che non convince. Le due disposizioni non costituiscono l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare, per quanto possibile, l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. Dunque, se con l'art. 7 si vuole evitare che da genitori italiani nascano figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevede che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguano la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che, alla maggiore età, potevano, invece, rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli). Del resto, una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i figli nati in Italia ed emigrati durante la minore età con i genitori e figli di emigrati nati all'estero, a fronte di un evento di identica valenza, quale la naturalizzazione dei genitori: i figli nati in Italia seguirebbero, infatti, la scelta degli ascendenti e perderebbero la cittadinanza di origine, mentre quelli nati all'estero, anche all'interno della medesima famiglia nucleare, potrebbero conservare la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione dei genitori durante la loro minore età. Una simile divergenza, secondo l'impostazione che questo Giudice ritiene di dover fare propria, non trova alcuna giustificazione logica nella ratio stessa della legge. L'unica deroga che sicuramente si rinviene nell'art. 7 è quella al divieto di doppia cittadinanza che improntava la legge del 1912 e la ratio di tale deroga, come già evidenziato, sta nella esigenza di unità della cittadinanza della famiglia nucleare, una esigenza che va in direzione opposta rispetto alla lettura che viene suggerita nella circolare in esame. Non si rinviene, invece, alcuna deroga al principio della dipendenza delle sorti del figlio minore dalla scelta paterna in merito allo status civitatis.
4 Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età la figlia dell'ava si trovasse, neppure astrattamente nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta. Ora, è vero che l'interessata non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, occorrerebbe quantomeno che i ricorrenti fossero in grado di dimostrare che, almeno in astratto, la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale sua madre ha scelto di rinunciare. Quindi il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, datata 1 febbraio 2024 e comunicata il 2 successivo propongono impugnazione gli appellanti con atto di appello notificato in data 4 marzo 2024 ed iscritto a ruolo in data 18 marzo 2024 affidandosi ai seguenti tre motivi:
I. Errata applicazione art. 8 e 12 l. 555/1912, Convenzione sullo statuto degli apolidi del 1961 e Convenzione sulla Riduzione dell'Apolidia del 1954; II. Violazione art. 7 l. 555/1912; III. Violazione art. 4 Costituzione, art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
Con provvedimento del 27/03/2024 il Presidente assegnava Parte_6 la causa al Giudice ausiliario dott. Alberici e differi za di prima comparizione al 20.09.2024.
Alla udienza del 20/9/2024 la Corte dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20 CP_1
2024.
Alla udienza del 20/12/2024 parte appellante precisava le conclusioni richiamando quelle in atti. La Corte tratteneva la causa in decisione concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Occorre preliminarmente rilevare che l'atto di appello notificato in data 4 marzo 2024 è stato iscritto a ruolo in data 18 marzo 2024 quando era decorso il termine previsto dall'art. 347 C.P.C. a mente del quale l'appellante deve costituirsi in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale e quindi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione. La tardiva costituzione dell'appellante rende l'appello improcedibile e superfluo l'esame dei motivi di appello.
5 In applicazione del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., il Giudice può rilevare d'ufficio l'improcedibilità della domanda qualora la costituzione in giudizio avvenga oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, anche se non rilevata dalle parti. Questo il principio espresso dalla Corte d'Appello di Firenze, Pres. Monti, Rel. Mori, nella sentenza n. 498 dell'11 marzo 2022. In tema di appello, assume rilevanza l'applicazione delle norme procedurali relative ai termini perentori entro cui le parti sono tenute a costituirsi in giudizio. Infatti, i termini dettati dall'art. 165 c.p.c. vanno interpretati in maniera puntuale e rigida, rilevando che – per la costituzione in giudizio delle parti – sia necessario effettuare l'iscrizione a ruolo entro 10 giorni. Laddove tale termine non venga rispettato, il Giudice, anche in mancanza di contestazione ad opera di una delle parti, può rilevare tale questione preliminare che travolge l'intero giudicato. Il giudice d'appello non deve preventivamente sottoporre la questione alla difesa dell'appellante, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio per cui non può sussistere la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Tale interpretazione si fonda sul presupposto che trattandosi di una questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sarebbe comunque esperibile dalle parti l'impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile con conferma della sentenza appellata. Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza datata 1 febbraio 2024 e comunicata il 2 successivo resa nel procedimento n. 23176/2022 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, dichiara improcedibile l'appello e conferma il provvedimento impugnato. Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Dott. Fabio Alberici Dott. ssa Carmela Mascarello
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