Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 01/09/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2025 REG.RIC.
N. 01448/2025 REG.RIC.
N. 01539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto da
UL IN NS, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Internicola, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2025, proposto da
MA AR, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Internicola, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2025, proposto da
AR RA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Internicola, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 1447 del 2025:
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 710/2024, emessa in data 11 dicembre 2024, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro;
quanto al ricorso n. 1448 del 2025:
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 710/2024, emessa in data 11 dicembre 2024, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro;
quanto al ricorso n. 1539 del 2025:
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 710/2024, emessa in data 11 dicembre 2024, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Viste le istanze di passaggio in decisione presentata dalle parti ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con distinti ricorsi, gli odierni esponenti avevano adito il giudice ordinario affinché fosse riconosciuto il loro diritto all’assegnazione della c.d. carta del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento agli anni nei quali essi avevano lavorato come docenti a tempo determinato.
Con la sentenza n. 710/2024 del 11 dicembre 2024 (RG n. 357/2024), il Tribunale di Pavia – Prima Sezione ha riunito i ricorsi e li ha accolti; per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, come di seguito specificato:
- UL IN NS con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.500,00;
- MA AR con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00;
- AR RA con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario.
A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione, gli interessati hanno quindi proposto autonomi ricorsi ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo che venga ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile. Essi chiedono, altresì, che l’intimato Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito nei tre giudizi con comparse di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 3 luglio 2025, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi che, essendo stati proposti per l’esecuzione della medesima sentenza, sono connessi soggettivamente e oggettivamente.
I ricorsi sono fondati e vanno accolti, nei termini di seguito esposti.
Sul piano formale, risulta regolarmente prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare, dell’attestazione del passaggio in giudicato nonché la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, i ricorrenti dichiarano che il Ministero non ha ancora provveduto ad assegnare loro la carta del docente; l’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum dei singoli crediti, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Pavia, rilasciando ai ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme sopra specificate.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni, il Commissario ad acta trasmetterà a questa Sezione una relazione sulle incombenze realizzate per l’assolvimento del mandato conferitogli, con la precisazione che l’incarico in questione integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo nonché dell’entità delle somme da accreditare, non possono trovare accoglimento, invece, le domande di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le spese dei giudizi riuniti vanno compensate in quanto, a fronte della complessiva inottemperanza dell’Amministrazione agli obblighi portati dall’unico titolo esecutivo da azionare, la proposizione di autonomi giudizi di ottemperanza per ciascuno dei soggetti muniti del comune titolo esecutivo integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, potendo l’inottemperanza al titolo essere accertata mediante la proposizione di un unico giudizio con equivalente soddisfazione di tutte le pretese creditorie azionate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, li accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia – Prima Sezione n. 710/2024 del 11 dicembre 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Compensa le spese dei giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Richard Goso |
IL SEGRETARIO