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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12701/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Renzo Violini
E
Controparte_1
avv. Elena Sgandurra
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) ciascuno di loro provvederà, per proprio conto, al proprio mantenimento, essendo entrambi portatori di reddito proprio;
c) La casa famigliare, sita a Roma in Largo dell'Olgiata 15, è stata venduta con atto preliminare del 30/7/2024, registrato e trascritto in data
2/8/2024, per il prezzo di € 715.000,00, somma che sarà equamente ripartita tra i coniugi al 50%, al momento del rogito notarile;
d) La figlia , per sua espressa volontà condivisa dai genitori, resta Per_1
affidata a entrambi con affido paritario per 15 giorni ciascuno, precisando che la minore sia presso l'abitazione del padre che presso l'abitazione della madre ha tutto ciò di cui necessita nella sua quotidianità; pertanto,
ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia nel periodo di rispettiva permanenza;
quanto alle spese Per_1
straordinarie (salute, vacanze, viaggi, sport ecc.), tutte previamente concordate e approvate, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
e) le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente;
f) I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta e alle quali Per_1
parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro. I genitori stabiliscono che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, soprattutto con i nonni.
g) Fermo restando la regolamentazione dell'affidamento di cui al punto d),
nel periodo delle festività comandate, Natale Capodanno e Pasqua,
ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza (dal
24 dicembre al 31 dicembre a mezzogiorno con uno e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro); le feste pasquali, ad anni alterni. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
h) il sig. trasferirà alla sig.ra la piena proprietà Parte_1 CP_1
dell'autovettura Mercedes modello GLA, targata GC 030 GY, attualmente in carico alla Loyal gas srl, con spese ad esclusivo carico del primo;
i) il sig. a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale Parte_1
corrisponderà alla moglie la somma di € 70.000,00 (settantamila/00),
all'emissione del decreto di omologa alle condizioni di cui alla separazione;
l) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
m) il sig. e la sig.ra con la sottoscrizione del presente Parte_1 CP_1
atto, dichiarano che l'accordo patrimoniale ivi contenuto è connesso,
funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e costituisce l'unica soluzione per dirimere le loro controversie di carattere patrimoniale e, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione, connessa e/o correlata alla risoluzione del rapporto di coniugio.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 15.10.2010 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 , parte I, atto n. 01731 , serie 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 3.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12701/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Renzo Violini
E
Controparte_1
avv. Elena Sgandurra
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) ciascuno di loro provvederà, per proprio conto, al proprio mantenimento, essendo entrambi portatori di reddito proprio;
c) La casa famigliare, sita a Roma in Largo dell'Olgiata 15, è stata venduta con atto preliminare del 30/7/2024, registrato e trascritto in data
2/8/2024, per il prezzo di € 715.000,00, somma che sarà equamente ripartita tra i coniugi al 50%, al momento del rogito notarile;
d) La figlia , per sua espressa volontà condivisa dai genitori, resta Per_1
affidata a entrambi con affido paritario per 15 giorni ciascuno, precisando che la minore sia presso l'abitazione del padre che presso l'abitazione della madre ha tutto ciò di cui necessita nella sua quotidianità; pertanto,
ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia nel periodo di rispettiva permanenza;
quanto alle spese Per_1
straordinarie (salute, vacanze, viaggi, sport ecc.), tutte previamente concordate e approvate, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
e) le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente;
f) I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta e alle quali Per_1
parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro. I genitori stabiliscono che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, soprattutto con i nonni.
g) Fermo restando la regolamentazione dell'affidamento di cui al punto d),
nel periodo delle festività comandate, Natale Capodanno e Pasqua,
ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza (dal
24 dicembre al 31 dicembre a mezzogiorno con uno e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro); le feste pasquali, ad anni alterni. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
h) il sig. trasferirà alla sig.ra la piena proprietà Parte_1 CP_1
dell'autovettura Mercedes modello GLA, targata GC 030 GY, attualmente in carico alla Loyal gas srl, con spese ad esclusivo carico del primo;
i) il sig. a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale Parte_1
corrisponderà alla moglie la somma di € 70.000,00 (settantamila/00),
all'emissione del decreto di omologa alle condizioni di cui alla separazione;
l) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
m) il sig. e la sig.ra con la sottoscrizione del presente Parte_1 CP_1
atto, dichiarano che l'accordo patrimoniale ivi contenuto è connesso,
funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e costituisce l'unica soluzione per dirimere le loro controversie di carattere patrimoniale e, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione, connessa e/o correlata alla risoluzione del rapporto di coniugio.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 15.10.2010 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 , parte I, atto n. 01731 , serie 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 3.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi