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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.4592/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.4592 del Ruolo Generale per l'anno 2018
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Gigliola Boi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria
Francesca Serra per procura speciale in calce all'atto di citazione attrice
contro
(CF ), già CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante in carica dott. , elettivamente
[...] CP_3
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco La Sala, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuta
la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (come da note ex art.127ter cpc depositate il 16.11.2024) voglia il Tribunale:
(1) accertare e dichiarare che possiede ininterrottamente e continuativamente dal gennaio Parte_1
pagina 1 di 6 1997, in modo pubblico, pacifico, esclusivo, non violento né clandestino, il terreno in Castiadas censito
al Catasto Terreni al foglio 43, particelle 2351 e 2357; (2) per l'effetto, dichiarare in favore della
medesima l'acquisto della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione, Parte_1
(3) ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla conseguente
trascrizione; (4) vinte le spese e le competenze del giudizio, da distarsi a favore dei difensori, che
dichiarano di averne fatto piena anticipazione.
Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.11.2024) voglia il
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale: rigettare la
domanda attrice, poiché infondata, ed assolvere la convenuta da ogni avversa domanda; 2) in via
subordinata: ammettere la consulenza tecnica dedotta con le memorie del 10.01.2019; (3) in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.6.2018 ha convenuto in giudizio la per Parte_1 CP_1
concludere come sopra dopo aver dedotto che:
con scrittura privata del 2 gennaio 1997 (non prodotta) l'esponente ha acquistato dai propri genitori
ed per £ 120.000.000, “l'immobile sito nel Comune di Castiadas, Persona_1 Persona_2
Località Monte Nai, identificato al NCT al Fg. n.43, Mapp.59 sub c parte e 59 sub d parte e 59 sub o e
precisamente costituito da una unità abitativa e da un lotto di terreno annesso, individuato in catasto
al foglio 43, coi mappali 23/i parte e per frazionamento 23/m di centiare venticinque;
59/a parte e per
frazionamento 59/p di are cinque e centiare venti;
23/1/13 parte e per frazionamento 23/1/18 di
centiare cinquantacinque, attualmente censito al NCEU alla partita n.1110, foglio 43, mapp.359,
sub.5”;
attiguo al su menzionato immobile vi è il lotto di terreno per cui è causa - distinto in CT al foglio 43,
particelle 2351 e 2357, ed intestato alla già (docc.2, 3 e 4) -, che dal gennaio CP_1 CP_4
pagina 2 di 6 1997 ad oggi è sempre stato posseduto dalla con l'animo di tenerlo come proprio e in modo Pt_1
esclusivo, ininterrotto e non viziato da violenza e clandestinità;
dal gennaio 1997 a tutt'oggi la , in particolare: ha arato e piantumato variamente il terreno (con Pt_1
piante di pino, mimosa. carrubo, fico, melograno, limone, olivo, pero, susino, albicocco, mandorlo e con ortaggi ed erbe aromatiche di varia specie); ha provveduto al taglio dell'erba e lo ha coltivato,
apportandovi via via importanti migliorie (realizzando “in loco” una cisterna per
l'approvvigionamento idrico necessario per l'irrigazione);
sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge (art.1158
cc) perché sia dichiarato in favore della l'intervenuto acquisto per usucapione della Parte_1
proprietà del terreno sovra meglio identificato.
La convenuta, tardivamente costituitasi con comparsa depositata il 13.11.2018, ha concluso nel merito come sopra indicato dopo aver dedotto ed eccepito che:
la non ha mai posseduto ininterrottamente e per oltre 20 anni il lotto di terreno per cui è Pt_1
domanda, antistante l'immobile asseritamente acquistato con scrittura privata del gennaio 1997;
è in particolare falso che la medesima abbia mai provveduto a mettervi a dimora piante di pino,
carrubo, olivo e melograno, visto che la quasi totalità delle piante ivi presenti esisteva già al momento
dell'acquisto da parte della e che le altre sono state piantate dalla stessa CP_2 CP_2
il terreno in esame è stato sin dall'origine utilizzato dai proprietari delle unità limitrofe e dalla stessa
- che all'epoca aveva in corso la realizzazione in zona di tre unità abitative - per accedere al CP_2
mare attraverso un viottolo posto al suo interno;
tale passaggio è stato in seguito utilizzato, su autorizzazione della pure dagli occupanti il CP_2
complesso immobiliare sopra menzionato;
il descritto accesso al terreno da parte della è avvenuto sicuramente negli anni 2005-2006 e poi CP_2
negli anni 2011-2012 per verificare lo stato di consistenza degli immobili di sua proprietà, essendo
all'epoca in concordato preventivo con cessio bonorum;
pagina 3 di 6 nella sopra descritta situazione il solo fatto che la possa aver posizionato nel medesimo terreno Pt_1
una cisterna d'acqua - ciò che non si esclude ma che la stessa dovrà comunque provare - non equivale
all'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario.
l'attrice, inoltre, non ha mai acquistato dai genitori né da altri l'immobile (confinante a quello per cui
è causa) descritto come oggetto della sopra citata scrittura privata, così come dicasi per il lotto annesso
(particella 643 di cui al frazionamento prodotto), dato che tale acquisto non è dimostrato dai
documenti prodotti ed è smentito dall'ispezione presso l'Agenzia delle Entrate di cui al doc.1, da cui si
evince che la è proprietaria esclusivamente di un immobile in Cagliari; Pt_1
sul punto si rileva poi che il lotto di pertinenza dell'unità abitativa che l'attrice ha a suo dire acquistato
dai genitori venne alienato dalla a tale (doc.2), per cui si fa sin d'ora istanza di CP_2 Persona_3
esibizione, ai sensi dell'art.201 cpc, della scrittura privata che sarebbe intervenuta il 2.1.1997 tra l'attrice e i genitori e Persona_1 Persona_2
Con le prime memorie ex art.183 cpc entrambe le parti hanno confermato le sopra esposte difese e conclusioni;
ha in particolare dedotto, senza integrare le produzioni con la scrittura privata Parte_1
2.1.1997 indicata in citazione (che non ha prodotto nemmeno con le successive memorie):
che è irrilevante il fatto che l'ispezione ipotecaria prodotta dalla convenuta non confermi l'acquisto, il
2.1.1997, dell'immobile attiguo a quello che in questa sede si intende usucapire, dato che detto acquisto è avvenuto con scrittura privata non registrata, e perciò con forma inidonea al trasferimento
della proprietà, e che ciò non ha comunque impedito l'instaurazione di un rapporto di fatto col bene
medesimo utile e rilevante ai fini del possesso;
che in argomento, per mero tuziorismo, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte alla
luce del quale “il possesso del bene (ai fini dell'usucapione) può essere acquisito anche a seguito di
atto traslativo della proprietà nullo (…)” (“ex plurimis”, Cass. Civ. n.26061/16);
che nel merito si rileva che il terreno che qui si rivendica è non soltanto attiguo a quello di cui alla
scrittura privata menzionata, ma addirittura ricompreso nella recinzione posta dall'attrice, ciò che pagina 4 di 6 esclude la rispondenza a verità di quanto asserito da controparte in ordine sia alla non esclusività del
godimento in capo alla sia all'asserito accesso da parte di negli anni 2005 e 2006. Pt_1 CP_2
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc la causa è stata istruita con documenti, prova per testi ed ordine all'attrice di esibire la scrittura privata 2.1.1997, depositandola entro l'udienza del 3
dicembre 2020; alla suddetta udienza la ha esibito l'originale della scrittura privata in data 2 Pt_1
gennaio 1997 - sulla quale controparte si è riservata di deliberare -, che non è stata però depositata né è
attualmente presente in atti.
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini ex rt.190 cpc
***
Le domande dell'attrice sono infondate per le medesime ragioni addotte da parte convenuta, da intendersi qui integralmente richiamate e condivise in accordo con l'orientamento sulla motivazione
per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015.
Sinteticamente concordando con quanto eccepito dalla non può infatti considerarsi provata, in CP_1
relazione agli immobili qui rivendicati, la sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento a vantaggio dell'attrice della fattispecie di cui all'art.1158 cc (i fatti costitutivi della quale dovevano essere dimostrati dalla stessa attrice, ex art.2697, comma 1, cc).
La SU non ha in particolare provato che l'allegato utilizzo esclusivo del terreno per cui è domanda sia effettivamente risalente alla fine degli anni '90, ovvero all'epoca dell'acquisto dai propri genitori dell'immobile con esso confinante (acquisto che, peraltro, alla luce della rilevata mancanza della scrittura privata 2.1.1997 - oltre che della certezza della sua data, tempestivamente eccepita dalla convenuta - può ritenersi mera allegazione): tale circostanza, al contrario, risulta positivamente smentita non solo dalle dichiarazioni dei testi dedotti dalla convenuta (della cui piena attendibilità non vi sono motivi per dubitare) - i quali hanno concordemente confermato (tra l'altro) che almeno sino al pagina 5 di 6 essendo affatto interamente recintato e non essendo stata manifestata alcuna opposizione a tale transito da parte dei proprietari/possessori dei terreni confinanti -, ma dagli stessi testi citati dall'attrice ( Tes_1
, che ha dichiarato di conoscere il terreno dal 1995 - perché ci portava i bambini e ci faceva le
[...]
passeggiate -, salvo poi contraddirsi ed affermare che nel 1995 lo stesso terreno era già recintato).
Alla luce di quanto sopra non può certo ritenersi sufficiente a provare l'ininterrotto ed ultraventennale esercizio del possesso uti domina da parte dell'attrice il fatto (che può considerarsi confermato dall'istruttoria svolta) che nel 2007 ella abbia fatto installare in detto terreno un serbatoio idrico o che dallo stesso periodo vi coltivi degli ortaggi (attività che, quand'anche integrassero i requisiti dell'esercizio del possesso utile all'usucapione, non si sarebbero comunque ininterrottamente protratte per il tempo previsto dall'art.1158 cc).
Ne deriva il rigetto delle domande proposte nonché, ex art.91 cpc, la condanna dell'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
rigetta le domande proposte dall'attrice e la condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 15 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 il terreno in esame era liberamente accessibile e percorribile da chiunque anche con mezzi, non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.4592 del Ruolo Generale per l'anno 2018
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Gigliola Boi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria
Francesca Serra per procura speciale in calce all'atto di citazione attrice
contro
(CF ), già CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante in carica dott. , elettivamente
[...] CP_3
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco La Sala, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuta
la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (come da note ex art.127ter cpc depositate il 16.11.2024) voglia il Tribunale:
(1) accertare e dichiarare che possiede ininterrottamente e continuativamente dal gennaio Parte_1
pagina 1 di 6 1997, in modo pubblico, pacifico, esclusivo, non violento né clandestino, il terreno in Castiadas censito
al Catasto Terreni al foglio 43, particelle 2351 e 2357; (2) per l'effetto, dichiarare in favore della
medesima l'acquisto della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione, Parte_1
(3) ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla conseguente
trascrizione; (4) vinte le spese e le competenze del giudizio, da distarsi a favore dei difensori, che
dichiarano di averne fatto piena anticipazione.
Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.11.2024) voglia il
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale: rigettare la
domanda attrice, poiché infondata, ed assolvere la convenuta da ogni avversa domanda; 2) in via
subordinata: ammettere la consulenza tecnica dedotta con le memorie del 10.01.2019; (3) in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.6.2018 ha convenuto in giudizio la per Parte_1 CP_1
concludere come sopra dopo aver dedotto che:
con scrittura privata del 2 gennaio 1997 (non prodotta) l'esponente ha acquistato dai propri genitori
ed per £ 120.000.000, “l'immobile sito nel Comune di Castiadas, Persona_1 Persona_2
Località Monte Nai, identificato al NCT al Fg. n.43, Mapp.59 sub c parte e 59 sub d parte e 59 sub o e
precisamente costituito da una unità abitativa e da un lotto di terreno annesso, individuato in catasto
al foglio 43, coi mappali 23/i parte e per frazionamento 23/m di centiare venticinque;
59/a parte e per
frazionamento 59/p di are cinque e centiare venti;
23/1/13 parte e per frazionamento 23/1/18 di
centiare cinquantacinque, attualmente censito al NCEU alla partita n.1110, foglio 43, mapp.359,
sub.5”;
attiguo al su menzionato immobile vi è il lotto di terreno per cui è causa - distinto in CT al foglio 43,
particelle 2351 e 2357, ed intestato alla già (docc.2, 3 e 4) -, che dal gennaio CP_1 CP_4
pagina 2 di 6 1997 ad oggi è sempre stato posseduto dalla con l'animo di tenerlo come proprio e in modo Pt_1
esclusivo, ininterrotto e non viziato da violenza e clandestinità;
dal gennaio 1997 a tutt'oggi la , in particolare: ha arato e piantumato variamente il terreno (con Pt_1
piante di pino, mimosa. carrubo, fico, melograno, limone, olivo, pero, susino, albicocco, mandorlo e con ortaggi ed erbe aromatiche di varia specie); ha provveduto al taglio dell'erba e lo ha coltivato,
apportandovi via via importanti migliorie (realizzando “in loco” una cisterna per
l'approvvigionamento idrico necessario per l'irrigazione);
sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge (art.1158
cc) perché sia dichiarato in favore della l'intervenuto acquisto per usucapione della Parte_1
proprietà del terreno sovra meglio identificato.
La convenuta, tardivamente costituitasi con comparsa depositata il 13.11.2018, ha concluso nel merito come sopra indicato dopo aver dedotto ed eccepito che:
la non ha mai posseduto ininterrottamente e per oltre 20 anni il lotto di terreno per cui è Pt_1
domanda, antistante l'immobile asseritamente acquistato con scrittura privata del gennaio 1997;
è in particolare falso che la medesima abbia mai provveduto a mettervi a dimora piante di pino,
carrubo, olivo e melograno, visto che la quasi totalità delle piante ivi presenti esisteva già al momento
dell'acquisto da parte della e che le altre sono state piantate dalla stessa CP_2 CP_2
il terreno in esame è stato sin dall'origine utilizzato dai proprietari delle unità limitrofe e dalla stessa
- che all'epoca aveva in corso la realizzazione in zona di tre unità abitative - per accedere al CP_2
mare attraverso un viottolo posto al suo interno;
tale passaggio è stato in seguito utilizzato, su autorizzazione della pure dagli occupanti il CP_2
complesso immobiliare sopra menzionato;
il descritto accesso al terreno da parte della è avvenuto sicuramente negli anni 2005-2006 e poi CP_2
negli anni 2011-2012 per verificare lo stato di consistenza degli immobili di sua proprietà, essendo
all'epoca in concordato preventivo con cessio bonorum;
pagina 3 di 6 nella sopra descritta situazione il solo fatto che la possa aver posizionato nel medesimo terreno Pt_1
una cisterna d'acqua - ciò che non si esclude ma che la stessa dovrà comunque provare - non equivale
all'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario.
l'attrice, inoltre, non ha mai acquistato dai genitori né da altri l'immobile (confinante a quello per cui
è causa) descritto come oggetto della sopra citata scrittura privata, così come dicasi per il lotto annesso
(particella 643 di cui al frazionamento prodotto), dato che tale acquisto non è dimostrato dai
documenti prodotti ed è smentito dall'ispezione presso l'Agenzia delle Entrate di cui al doc.1, da cui si
evince che la è proprietaria esclusivamente di un immobile in Cagliari; Pt_1
sul punto si rileva poi che il lotto di pertinenza dell'unità abitativa che l'attrice ha a suo dire acquistato
dai genitori venne alienato dalla a tale (doc.2), per cui si fa sin d'ora istanza di CP_2 Persona_3
esibizione, ai sensi dell'art.201 cpc, della scrittura privata che sarebbe intervenuta il 2.1.1997 tra l'attrice e i genitori e Persona_1 Persona_2
Con le prime memorie ex art.183 cpc entrambe le parti hanno confermato le sopra esposte difese e conclusioni;
ha in particolare dedotto, senza integrare le produzioni con la scrittura privata Parte_1
2.1.1997 indicata in citazione (che non ha prodotto nemmeno con le successive memorie):
che è irrilevante il fatto che l'ispezione ipotecaria prodotta dalla convenuta non confermi l'acquisto, il
2.1.1997, dell'immobile attiguo a quello che in questa sede si intende usucapire, dato che detto acquisto è avvenuto con scrittura privata non registrata, e perciò con forma inidonea al trasferimento
della proprietà, e che ciò non ha comunque impedito l'instaurazione di un rapporto di fatto col bene
medesimo utile e rilevante ai fini del possesso;
che in argomento, per mero tuziorismo, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte alla
luce del quale “il possesso del bene (ai fini dell'usucapione) può essere acquisito anche a seguito di
atto traslativo della proprietà nullo (…)” (“ex plurimis”, Cass. Civ. n.26061/16);
che nel merito si rileva che il terreno che qui si rivendica è non soltanto attiguo a quello di cui alla
scrittura privata menzionata, ma addirittura ricompreso nella recinzione posta dall'attrice, ciò che pagina 4 di 6 esclude la rispondenza a verità di quanto asserito da controparte in ordine sia alla non esclusività del
godimento in capo alla sia all'asserito accesso da parte di negli anni 2005 e 2006. Pt_1 CP_2
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc la causa è stata istruita con documenti, prova per testi ed ordine all'attrice di esibire la scrittura privata 2.1.1997, depositandola entro l'udienza del 3
dicembre 2020; alla suddetta udienza la ha esibito l'originale della scrittura privata in data 2 Pt_1
gennaio 1997 - sulla quale controparte si è riservata di deliberare -, che non è stata però depositata né è
attualmente presente in atti.
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini ex rt.190 cpc
***
Le domande dell'attrice sono infondate per le medesime ragioni addotte da parte convenuta, da intendersi qui integralmente richiamate e condivise in accordo con l'orientamento sulla motivazione
per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015.
Sinteticamente concordando con quanto eccepito dalla non può infatti considerarsi provata, in CP_1
relazione agli immobili qui rivendicati, la sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento a vantaggio dell'attrice della fattispecie di cui all'art.1158 cc (i fatti costitutivi della quale dovevano essere dimostrati dalla stessa attrice, ex art.2697, comma 1, cc).
La SU non ha in particolare provato che l'allegato utilizzo esclusivo del terreno per cui è domanda sia effettivamente risalente alla fine degli anni '90, ovvero all'epoca dell'acquisto dai propri genitori dell'immobile con esso confinante (acquisto che, peraltro, alla luce della rilevata mancanza della scrittura privata 2.1.1997 - oltre che della certezza della sua data, tempestivamente eccepita dalla convenuta - può ritenersi mera allegazione): tale circostanza, al contrario, risulta positivamente smentita non solo dalle dichiarazioni dei testi dedotti dalla convenuta (della cui piena attendibilità non vi sono motivi per dubitare) - i quali hanno concordemente confermato (tra l'altro) che almeno sino al pagina 5 di 6 essendo affatto interamente recintato e non essendo stata manifestata alcuna opposizione a tale transito da parte dei proprietari/possessori dei terreni confinanti -, ma dagli stessi testi citati dall'attrice ( Tes_1
, che ha dichiarato di conoscere il terreno dal 1995 - perché ci portava i bambini e ci faceva le
[...]
passeggiate -, salvo poi contraddirsi ed affermare che nel 1995 lo stesso terreno era già recintato).
Alla luce di quanto sopra non può certo ritenersi sufficiente a provare l'ininterrotto ed ultraventennale esercizio del possesso uti domina da parte dell'attrice il fatto (che può considerarsi confermato dall'istruttoria svolta) che nel 2007 ella abbia fatto installare in detto terreno un serbatoio idrico o che dallo stesso periodo vi coltivi degli ortaggi (attività che, quand'anche integrassero i requisiti dell'esercizio del possesso utile all'usucapione, non si sarebbero comunque ininterrottamente protratte per il tempo previsto dall'art.1158 cc).
Ne deriva il rigetto delle domande proposte nonché, ex art.91 cpc, la condanna dell'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
rigetta le domande proposte dall'attrice e la condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 15 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 il terreno in esame era liberamente accessibile e percorribile da chiunque anche con mezzi, non