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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5254/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv.to Irene La Franca, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Donatella Tornabene, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
7/4/2025 per l'udienza dell'11/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/4/2024, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con , in data 21/2/2001 a Palermo, e che da tale Controparte_1
1 unione erano nati i figli , il 9/9/2001, e e l'1/9/2004, ha dedotto Per_1 Per_2 Per_3
che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 18-25/9/2020, non si sono più riconciliati ed ha chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione, con conferma del contributo posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento dei figli in € 600,00 mensili ovvero, in subordine, in € 500,00 mensili.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Sentite le parti all'udienza del 12/3/2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa per la definizione della controversia: “obbligo a carico di di pagare la somma di Controparte_1
€ 200,00 per le figlie e € 100,00 ciascuna), con versamento diretto alle stesse, entro il Per_2 Per_3
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
intero assegno unico in favore di ” Parte_1
Scaduto il termine dell'11/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, insistendo nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 18-25/9/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo depositato telematicamente in data 7/4/2025, di seguito riportate:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra i signori e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Palermo (PA) in data 21.01.2001 (atto. N. 4, Parte I, anno 2001 del registro dell'Ufficiale di
2 Stato Civile del Comune di Palermo (PA));
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il Sig. si i impegna a corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia l'assegno mensile pari ad euro 100,00 con versamento diretto alla Per_2 medesima. Tale somma dovrà essere versata per dodici mensilità all'anno e dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese. Inoltre, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Il Sig. si i impegna a corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia l'assegno mensile pari ad euro 100,00 con versamento diretto alla Per_3 medesima. Tale somma dovrà essere versata per dodici mensilità all'anno e dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese. Inoltre, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 b) Le spese straordinarie per le figlie e saranno suddivise al 50% tra ciascun Per_3 Per_2 genitore secondo il protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Palermo;
5. Revoca di ogni assegno per il contributo al mantenimento del figlio ormai Per_1 economicamente autosufficiente
6. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
7. Le parti si dichiarano economicamente autonome e pertanto dichiarano di non richiedere alcun assegno divorzile;
08. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
09. Spese di lite compensate.”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
21/2/2001 da nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
3 b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 4, parte I, dell'anno 2001);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5254/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv.to Irene La Franca, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Donatella Tornabene, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
7/4/2025 per l'udienza dell'11/4/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/4/2024, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con , in data 21/2/2001 a Palermo, e che da tale Controparte_1
1 unione erano nati i figli , il 9/9/2001, e e l'1/9/2004, ha dedotto Per_1 Per_2 Per_3
che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 18-25/9/2020, non si sono più riconciliati ed ha chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione, con conferma del contributo posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento dei figli in € 600,00 mensili ovvero, in subordine, in € 500,00 mensili.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Sentite le parti all'udienza del 12/3/2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa per la definizione della controversia: “obbligo a carico di di pagare la somma di Controparte_1
€ 200,00 per le figlie e € 100,00 ciascuna), con versamento diretto alle stesse, entro il Per_2 Per_3
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
intero assegno unico in favore di ” Parte_1
Scaduto il termine dell'11/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, insistendo nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 18-25/9/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo depositato telematicamente in data 7/4/2025, di seguito riportate:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra i signori e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Palermo (PA) in data 21.01.2001 (atto. N. 4, Parte I, anno 2001 del registro dell'Ufficiale di
2 Stato Civile del Comune di Palermo (PA));
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il Sig. si i impegna a corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia l'assegno mensile pari ad euro 100,00 con versamento diretto alla Per_2 medesima. Tale somma dovrà essere versata per dodici mensilità all'anno e dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese. Inoltre, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Il Sig. si i impegna a corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia l'assegno mensile pari ad euro 100,00 con versamento diretto alla Per_3 medesima. Tale somma dovrà essere versata per dodici mensilità all'anno e dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese. Inoltre, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 b) Le spese straordinarie per le figlie e saranno suddivise al 50% tra ciascun Per_3 Per_2 genitore secondo il protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Palermo;
5. Revoca di ogni assegno per il contributo al mantenimento del figlio ormai Per_1 economicamente autosufficiente
6. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
7. Le parti si dichiarano economicamente autonome e pertanto dichiarano di non richiedere alcun assegno divorzile;
08. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
09. Spese di lite compensate.”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
21/2/2001 da nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
3 b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 4, parte I, dell'anno 2001);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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