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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 7595/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in Argentina il [...], in [...] e nell'esercizio esclusivo Persona_1
della responsabilità genitoriale nei confronti del proprio figlio minorenne;
nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in Argentina il [...], in [...] e nell'esercizio esclusivo della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4 tutti difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Maria Vincenzo De Naro Papa (C.F.
, PEC: e dall'avv. C.F._1 Email_1
Hugo Alberto Pruzzo (C.F. PEC: del foro C.F._2 Email_2
di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo in Milano (MI), Corso
Monforte n. 16, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti signori Parte_1
e il figlio ,
[...] Persona_1 Persona_3 Parte_2
e i suoi figli e , sono cittadini italiani, stante la
[...] Parte_3 Parte_4
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile del Comune di origine della capostipite ( della Persona_4
cittadinanza italiana dei ricorrenti e comunque di ogni documento occorrente, in particolare degli atti di nascita e altri di Stato Civile dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Ci si rimette al giudice quanto alla condanna alla refusione di compensi e spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Persona_5 Persona_4
Provincia di Alessandria (Italia) il 17.12.1890 da genitori italiani (cfr. doc. in atti n. 2), la
[...]
quale emigrava in Argentina ove si coniugava in data 22.06.1912 con (cfr. doc. in CP_2
atti n. 4), cittadino argentino. non rinunciava alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina Persona_5
argentina, come risulta dal certificato rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione Argentina - Corpo
Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui figurano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non si registra ad oggi Persona_6
nata il [...] in [...], Alessandria, . Defunta.” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 7 All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti Persona_2 [...]
e il Tribunale ritiene che la rappresentanza in Parte_3 Parte_4
giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra e asceva in Argentina Persona_5 CP_2 Persona_7
il 21.03.1917 (cfr. doc. in atti 3), la quale successivamente si coniugava con il cittadino argentino in Argentina il 26.09.1942 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_8
- dalla predetta unione coniugale nasceva in Argentina il 25.06.1945 (cfr. doc. in Persona_8
atti 7), il quale contraeva matrimonio con in data 20.02.1970 (cfr. doc. in Persona_9
atti 8);
- dall'unione tra i predetti nascevano tre figlie, odierne ricorrenti: nata in Parte_1
Argentina il 10.03.1972 (cfr. doc. in atti 9); nata in [...] il [...] Persona_1
(cfr. doc. in atti 10); nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti 12); Parte_2
- dall'unione di e di nasceva Persona_1 Controparte_3 [...]
il 28.12.2006 in Argentina, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_2
- dall'unione di e nascevano gli odierni ricorrenti Parte_2 Persona_10
il 26.12.2016 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 13) e Parte_3 [...]
il 11.10.2022 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 14). Parte_4
pagina 3 di 7 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 4 di 7 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 2), dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 4) e dal certificato di nascita della figlia
(cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
Inoltre è stato prodotto il certificato di non naturalizzazione della predetta quale cittadina argentina, rilasciato dopo il suo decesso (cfr. doc. in atti n. 3).
In quanto cittadina italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” tale status alla figlia Persona_5
nata in [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
A riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_5
“successiva” discendenza paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L. 555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_5
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 perdeva la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza) per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata pagina 5 di 7 in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana, trasmetteva tale status alla propria figlia Persona_5 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_7 Persona_8
[...] Persona_8 Parte_1 Persona_1 Parte_2
e
[...] Persona_2 Parte_3 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello Parte_4
status di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009: “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessitata della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 10.03.1972; nata in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Persona_2 Parte_2
Argentina il 01.11.1978; nato in [...] il [...]; Parte_3
pagina 6 di 7 nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il Giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 7595/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in Argentina il [...], in [...] e nell'esercizio esclusivo Persona_1
della responsabilità genitoriale nei confronti del proprio figlio minorenne;
nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in Argentina il [...], in [...] e nell'esercizio esclusivo della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4 tutti difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Maria Vincenzo De Naro Papa (C.F.
, PEC: e dall'avv. C.F._1 Email_1
Hugo Alberto Pruzzo (C.F. PEC: del foro C.F._2 Email_2
di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo in Milano (MI), Corso
Monforte n. 16, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti signori Parte_1
e il figlio ,
[...] Persona_1 Persona_3 Parte_2
e i suoi figli e , sono cittadini italiani, stante la
[...] Parte_3 Parte_4
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile del Comune di origine della capostipite ( della Persona_4
cittadinanza italiana dei ricorrenti e comunque di ogni documento occorrente, in particolare degli atti di nascita e altri di Stato Civile dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Ci si rimette al giudice quanto alla condanna alla refusione di compensi e spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Persona_5 Persona_4
Provincia di Alessandria (Italia) il 17.12.1890 da genitori italiani (cfr. doc. in atti n. 2), la
[...]
quale emigrava in Argentina ove si coniugava in data 22.06.1912 con (cfr. doc. in CP_2
atti n. 4), cittadino argentino. non rinunciava alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina Persona_5
argentina, come risulta dal certificato rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione Argentina - Corpo
Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui figurano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non si registra ad oggi Persona_6
nata il [...] in [...], Alessandria, . Defunta.” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 7 All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti Persona_2 [...]
e il Tribunale ritiene che la rappresentanza in Parte_3 Parte_4
giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra e asceva in Argentina Persona_5 CP_2 Persona_7
il 21.03.1917 (cfr. doc. in atti 3), la quale successivamente si coniugava con il cittadino argentino in Argentina il 26.09.1942 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_8
- dalla predetta unione coniugale nasceva in Argentina il 25.06.1945 (cfr. doc. in Persona_8
atti 7), il quale contraeva matrimonio con in data 20.02.1970 (cfr. doc. in Persona_9
atti 8);
- dall'unione tra i predetti nascevano tre figlie, odierne ricorrenti: nata in Parte_1
Argentina il 10.03.1972 (cfr. doc. in atti 9); nata in [...] il [...] Persona_1
(cfr. doc. in atti 10); nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti 12); Parte_2
- dall'unione di e di nasceva Persona_1 Controparte_3 [...]
il 28.12.2006 in Argentina, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_2
- dall'unione di e nascevano gli odierni ricorrenti Parte_2 Persona_10
il 26.12.2016 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 13) e Parte_3 [...]
il 11.10.2022 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 14). Parte_4
pagina 3 di 7 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 4 di 7 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 2), dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 4) e dal certificato di nascita della figlia
(cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
Inoltre è stato prodotto il certificato di non naturalizzazione della predetta quale cittadina argentina, rilasciato dopo il suo decesso (cfr. doc. in atti n. 3).
In quanto cittadina italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” tale status alla figlia Persona_5
nata in [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_7
A riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_5
“successiva” discendenza paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L. 555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_5
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 perdeva la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza) per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata pagina 5 di 7 in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana, trasmetteva tale status alla propria figlia Persona_5 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_7 Persona_8
[...] Persona_8 Parte_1 Persona_1 Parte_2
e
[...] Persona_2 Parte_3 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello Parte_4
status di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009: “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessitata della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 10.03.1972; nata in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Persona_2 Parte_2
Argentina il 01.11.1978; nato in [...] il [...]; Parte_3
pagina 6 di 7 nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il Giudice unico
Roberta Dotta
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