Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02371/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CI IM, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ancona, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (IN), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
1) Riguardo al ricorso introduttivo:
1.1) della nota del 10 marzo 2021 a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Investimenti dell'IN inviata il successivo 1° aprile, avente ad oggetto la determinazione del prezzo di vendita ai sensi del D.L. n. 351/2001, convertito nella L. n. 410/2001, dell'appartamento ad uso residenziale, con relative pertinenze, sito in Napoli alla Via Francesco Crispi, 72, condotta in locazione dall'odierno ricorrente ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per il suo acquisto;
1.2) delle perizie tecnico-estimative 30 luglio 2018 e settembre 2018, sulla base delle quali l’IN ha determinato il prezzo indicato nella nota che si impugna richiamata al punto che precede;
1.3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa la nota 24 febbraio 2021 con cui l’IN negava il rinnovo dell'istruttoria ossia della stima e, ogni altro atto di stima non conosciuto adottato da altra Amministrazione e recepito dall’IN nell'atto di determinazione del prezzo impugnato,
nonché per il risarcimento del c.d. danno da ritardo, ex art. 2 bis L. 241/1990.
2) Riguardo al ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 aprile 2024 e depositato il successivo 30:
dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti in collegamento da remoto, l’avv. D’Ancona e l’avv. Di Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Espone il ricorrente, CI IM, di essere conduttore dell’appartamento situato in Napoli, in via Francesco Crispi n. 72. L’appartamento è ricompreso in una palazzina di proprietà dell’IN, identificata al Catasto fabbricati del Comune di Napoli al Foglio 15, Sezione Chiaia, mappale 419, sub da 44 a 52, da 54 a 63, da 68 a 69, da 74 a 89, da 90 a 95, da 98 a 101, da 108 a 109 e 112.
La vicenda contenziosa s’inserisce nell’ambito dell’articolata vicenda di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, iniziata con la legge 8 agosto 1995 n. 335 e con il d. lgs 16 febbraio 1996 n. 104.
Con la nota del 10 marzo 2021 l’IN – tramite Romeo Gestioni s.p.a. - ha comunicato di avere “avviato la procedura di dismissione nel rispetto della normativa vigente”, ed ha invitato il ricorrente ad “esercitare il diritto di opzione all’acquisto entro 120 giorni dal ricevimento della presente, pena la decadenza”, per un prezzo di vendita, immodificabile e non soggetto a trattativa, pari ad € 626.251,88, determinato in base al valore di mercato senza applicare la riduzione del 30% prevista dall’art. 3, comma 109, lett. d), della L. 662/1996.
Più nel dettaglio, dall’esame della perizia tecnico - estimativa dell’IN, si desume che il prezzo di vendita è stato determinato in base al valore di mercato ed in applicazione di un criterio di valutazione sintetico - comparativo, prendendo in considerazione “immobili similari, di prezzo noto, desunto da pubblicazioni, riviste specializzate e da indagini di mercato esperite in zona”, nonché in base a “valori ricavati dagli Indicatori di Mercato, adottando quale parametro il metro quadrato di superficie lorda vendibile”.
2.- Avverso tale nota è insorto CI IM con l’odierno ricorso introduttivo, notificato il 29 maggio 2021 e depositato il successivo 2 giugno, affidato ai seguenti plurimi profili di illegittimità.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito in L. n. 410/2001, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”. Eccesso di potere per travisamento del fatto ed errata istruttoria. Eccesso per illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 6 legge 241/90”; la stima del valore dell’appartamento sarebbe errata perché l’IN avrebbe stabilito il prezzo di vendita non “sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”, come stabilito dall’art. 3 comma 7 d.l. n. 351/2001, bensì operando una media fra più valori, tra i quali anche dati risultanti dalle quotazioni delle agenzie immobiliari e dei quotidiani specializzati, pervenendo a stabilire un prezzo di vendita secondo il bollettino OMI non pertinente nel caso in esame.
Si aggiunga che, nel caso per cui è giudizio, il valore di stima riportato nella determinazione del prezzo IN è inattuale perché risale ormai a tre anni fa.
Come accennato in punto di fatto, infatti dal 2018 – anno della stima effettuata dai periti IN – i valori OMI relativi agli immobili della fascia di quello oggetto di giudizio, sono crollati a €/mq 4.050,00 (Bollettino OMI 1° semestre 2020).
Alla situazione del mercato immobiliare (del tutto critica già nel 2018) si sono aggiunti gli effetti negativi e ulteriormente depressivi generati dalla pandemia Covid-19, che gravano sul mercato odierno, i quali non sono stati in alcun modo presi in considerazione nella lettera di offerta in vendita dell’IN.
Proprio in virtù di tale circostanza, è dunque illegittima anche la nota con cui, in data 24 febbraio 2021, l’IN ha negato l’aggiornamento della stima dell’immobile per cui è causa.
E di conseguenza, la stima del valore dell’immobile contenuta nel provvedimento impugnato è del tutto erronea.
2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990.Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 D.L. 351/2001, n. 351 convertito in L. n. 410/2001 sotto altro profilo.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla Direttiva 27 luglio 2007 adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante Disposizioni in materia d’individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’art. 1, comma 307, L. n. 296/2006.
Come esposto nel motivo che precede, l’art. 3, comma 7, D.L. 351/2001 prevede che “il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di dismissione sia determinato sulla base dei prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”. In questo senso, la Direzione dell’Agenzia delle Entrate raccomandava agli Istituti previdenziali di seguire tale parametro nella determinazione dei valori dei beni da dismettere: e ciò con la direttiva 27 luglio 2007 adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante
Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’art. 1, comma 207, L. n. 296/2006, ai paragrafi 1.2 e 1.5.
Secondo quanto sopra, al fine di operare correttamente, il responsabile del procedimento di dismissione IN avrebbe dunque dovuto acquisire d’ufficio i dati relativi ai prezzi di compravendita risultati dai rogiti degli immobili della zona – anche mediante l’acquisizione di dati detenuti dall’Agenzia delle Entrate - e, da tali dati, avrebbe dovuto determinare il prezzo di dismissione.
Nel caso di specie, dall’esame della perizia di stima impugnata, emerge che l’IN non avrebbe svolto alcuna istruttoria.
L’approfondimento istruttorio necessario ai sensi della norma speciale richiamata, non è stato assolutamente svolto, e ciò ha determinato il calcolo di un prezzo di gran lunga superiore ai prezzi
effettivi; insomma, un prezzo meramente “virtuale”.
Anche omettendo il necessario incombente istruttorio di cui sopra, il responsabile del procedimento avrebbe potuto compiere un’operazione, seppure virtuale, ragionevole per risalire al valore del bene.
Si sarebbe trattato di attualizzare il valore determinato dall'Agenzia del territorio nel 2003 (pari ad €/mq 4.650,00) per ottenere un valore medio di mercato pari a €/mq 3.952,50 (prezzo Agenzia del Territorio 2003 detratto il decremento del 15% che si è registrato sul mercato).
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto altro autonomo profilo.
La carenza di istruttoria da parte dei tecnici IN emerge anche dalla perizia di stima redatta da un tecnico incaricato da un’inquilina dello stesso stabile del ricorrente.
Dall’esame degli elaborati di parte, emerge che i tecnici IN, oltre ad adottare un valore di stima base errato, abbiano attribuito dei parametri errati in relazione a:
a) stato di manutenzione;
b) valore dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal conduttore in tutti questi anni a miglioramento dell’appartamento.
Il valore medio di mercato delle civili abitazioni della zona ove ricade l’immobile del ricorrente, secondo i dati dell’OMI per il 1° semestre Banca dati delle quotazioni immobiliari "OMI"
Anno 2018 è pari ad €/mq 4.200,00 (valore notevolmente al di sotto di quello determinato dall'IN nella sua perizia).
Il valore attribuito dall’IN all’immobile, di 5.446,00 €/mq, è di gran lunga più alto rispetto al valore indicato dall’OMI per le Abitazioni Civili, in cui rientra l’abitazione del ricorrente (e ciò è incontestato da IN).
Il Valore determinato da IN, confrontato col Bollettino OMI, va ad inserirsi nella forbice di valori prevista per il 1° semestre 2018, per gli immobili signorili in Via Crispi (e cioè min. €/mq 4.900,00 max. 7.500,00).
Incongruente sarebbe altresì il coefficiente relativo allo stato di manutenzione, pari a 0,90, posto che in base ai criteri contenuti all’art. 21 L. n. 392/1978, sarebbe dovuto essere pari allo 0,60%, in considerazione dello scadente stato manutentivo.
A fronte della dedotta antigiuridicità della condotta dell’IN sussisterebbero, per altro e distinto profilo, gli ulteriori presupposti per il risarcimento del danno da ritardo, espressamente invocato dalla ricorrente sull’assunto che l’Ente avrebbe colpevolmente disatteso l’obbligo di concludere il procedimento di vendita nei termini normativamente previsti.
3. – Costituitosi in giudizio, l’IN ha svolto ampie controdeduzioni a sostegno della legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del gravame, siccome infondato.
A seguito del deposito di cospicua documentazione, ad opera dell’IN, il ricorrente ha proposto ulteriori censure sotto forma di ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 aprile 2024 e depositato il successivo 30 col quale si duole di questo ulteriore profilo: Eccesso di potere per errata e carente istruttoria sotto altro profilo. Violazione d.P.R. 380/2001, in particolare degli artt. 10, 31, 34, 36. Violazione dell’art. 157 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. Violazione dell’art. 3 D.L. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 sotto altro profilo.
L’istruttoria condotta dal ricorrente e i documenti reperiti presso il Comune di Napoli dimostrano che IN ha costruito l’immobile oggetto di dismissione in totale/parziale difformità
rispetto al titolo abilitativo edilizio.
La determinazione di prezzo sarebbe dunque del tutto erronea perché non terrebbe conto della condizione di difformità edilizia dell’immobile oggetto di dismissione e pertanto delle norme attualmente vigenti in materia edilizia le quali impongono al proprietario dell’immobile costruito in difformità di avviare il procedimento di accertamento in sanatoria per regolarizzare ciò che possa essere sanabile, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
4. – La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 13 novembre 2024, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta per essere decisa.
5.- Tutto ciò premesso, sul piano istruttorio, non vi è luogo a disporre accertamenti ulteriori sul valore di mercato dell’immobile occupato dal ricorrente, in quanto la causa è di per sé matura per la decisione allo stato degli atti.
Preliminarmente ed in rito, occorre anzitutto osservare che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che nella specie l’istante non ha ancora esercitato l’opzione di acquisto dell’immobile in questione.
La fattispecie controversa si colloca ancora operativamente in una fase procedimentale di natura autoritativa, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale da parte della P.A. (Cfr. SS.UU. n. 19281/2018; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3636/2019), con ciò che ne consegue in termini di posizione giuridico soggettiva fatta valere (id est interesse legittimo) e di individuazione del Giudice munito di giurisdizione.
6.- Nel merito, il ricorso introduttivo, analogamente a quanto ritenuto in passato relativamente a controversie sostanzialmente sovrapponibili a quella di cui si discute (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 7753/22; n. 7659/22; n. 7610/22; n. 7595/2022; n. 7237/2022; n. 7217/2022; n. 6186/2022; 3636/2022), è infondato per le sintetiche ragioni di cui si dà conto appresso.
7. – Col primo motivo si rivolgono generiche contestazioni al metodo di stima del prezzo di cessione siccome ancorato – oltreché ai valori OMI – a una media dei valori ricavati, per immobili similari della stessa zona della città, da agenzie immobiliari e da Riviste specializzate, ritenuti del tutto inattendibili dalla ricorrente.
7.1. – La censura – che omette ogni considerazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 41/2004 (“Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione”), norma che ha modificato il criterio di stima del prezzo di cessione – è, nella sua genericità, del tutto infondata.
7.2. – La stima, nel caso che occupa, è stata correttamente eseguita con metodo sintetico-comparativo, basato sul confronto con immobili similari della stessa zona, di prezzo noto, desunto da pubblicazioni, riveste specializzate, nonché da indagini di mercato esperite in zona, tenendo conto dei valori ricavati dagli indicatori di mercato (Agenzie, Portali informatici specializzati) e adottando quale parametro il metro quadrato di superficie netta vendibile (e non quella lorda); il valore medio generale di mercato è stato poi ridefinito mediante l’utilizzo di opportuni coefficienti correttivi o di differenziazione, stabiliti dall’IN, che esprimono il grado di discostamento, maggiore o minore, posseduto dall’unità immobiliare in esame rispetto a quella virtuale.
7.3. – Siffatto meccanismo di stima del prezzo risulta ragionevole e pienamente in linea con la previsione normativa che, al fine di stabilire, mediante uno specifico sistema di riparametrazione dei prezzi correnti, il valore reale degli immobili oggetto di cessione, fa espresso rinvio, oltre che ai dati pubblicati dall’OMI, anche ad “altri parametri di mercato”, fra i quali in via condivisibile possono essere compresi i prezzi delle proposte di vendita pubblicizzate dagli intermediari delle vendite immobiliari (ai quali, tra l’altro – come risulta dalla stima in atti – l’IN ha applicato un coefficiente di riduzione pari a 0,90).
7.4. – Si consideri, nello specifico, che a fronte di un valore OMI per l’anno 2018 degli immobili ad uso abitazione nella stessa zona e della stessa fascia di quello per cui è giudizio pari a 4.200,00 €/mq, e di un valore medio generale di mercato (rilevato dall’IN) per l’immobile di via Crispi pari a 5.446,00 €/mq, il valore ragguagliato e riparametrato attribuito al singolo appartamento di cui si tratta è stato fissato in 4.185,32 €/mq.
7.5. – Siffatto prezzo, risultante dalla media dei valori OMI e dei prezzi di offerta, per come opportunamente riparametrato dall’IN, costituisce, ad avviso del Collegio, una stima realistica e verosimile dell’effettivo valore di mercato dell’appartamento condotto in locazione dalla ricorrente – nella specie offerto in opzione con prezzo finale di vendita (4.185,32 €/mq) persino inferiore all’invocato valore OMI 2018 (4.200,00 €/mq) – che resiste, di conseguenza, alle censure di eccesso di potere dedotte in ricorso.
7.6. – In ordine, poi, alla criticata risalenza temporale della perizia, osserva il Collegio che la ricorrente non ha a suo tempo impugnato – né in altro modo contestato (salvo che con il presente gravame, ma tardivamente) – la nota del 24 febbraio 2021, con la quale l’IN, non ravvisando variazioni di mercato idonee a modificare le valutazioni compiute nel 2018, ha denegato il rinnovo dell’istruttoria, ossia della stima; in ogni caso, al di là del richiamo al valore OMI del primo semestre 2020 (€/mq 4.050,00), peraltro prossimo a quello considerato in perizia, nessuna ulteriore allegazione è offerta dalla ricorrente a sostegno dell’asserito difetto di attualità della stima e, in tesi, dei pregiudizi che ne deriverebbero, nemmeno esplicitati, sicché anche tale doglianza, nella sua genericità, merita di essere disattesa.
8. – Va respinta, da ultimo, anche la censura che si appunta sull’erroneità del coefficiente assegnato dall’IN in relazione allo stato di manutenzione dell’immobile (0,90), coefficiente al quale la ricorrente, sovrapponendosi alle decisioni riservate alla P.A., pretenderebbe di sostituire il proprio (0,85) – peraltro fuori dal “range” applicato dall’Ente, compreso tra 1,10 e 0,90 – sulla scorta di una meccanica e pedissequa applicazione dei criteri contenuti, ad altri fini, dall’art. 21 della L. 27 luglio 1978 n. 392.
9. – In conclusione, in senso contrario a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, per quanto esposto, alcuna carenza istruttoria o motivazionale affligge la stima del 2018 compiuta dall’IN, la quale risulta, di contro, rispettosa delle pertinenti prescrizioni normative e immune da travisamenti fattuali o vizi logici.
10. – Da respingere anche l’unica censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, relativa all’omessa considerazione, da parte dell’IN di una serie di elementi in grado di incidere sulla stima e relativi a presunte difformità urbanistiche dell’immobile. Anche in questo caso, in disparte la genericità della contestazione (che non indica come le criticità evidenziate inciderebbero sul valore del singolo immobile oggetto di giudizio), ritiene il Collegio che gli elementi addotti, in considerazione della loro evidente marginalità ed avuto riguardo alla non incidenza sulla commerciabilità del bene, non siano in grado di incidere sulla stima formulata dall’IN.
11. – La domanda di annullamento della nota del 10 marzo 2021 è, pertanto, insuscettibile di accoglimento.
12. – In senso analogo va risolta anche la domanda di risarcimento, articolata dal ricorrente sul presupposto che l’IN abbia “violato l’obbligo di concludere il procedimento di vendita dell’immobile condotto in locazione […] nei termini previsti dalle norme richiamate in epigrafe, e cioè entro il 2001”.
12.1. – Appare evidente che la predetta domanda, nei termini in cui viene sottoposta all'esame del Collegio, riproduce, in relazione alla vicenda esaminata, la tradizionale problematica della risarcibilità del danno derivante dall'inerzia della pubblica amministrazione, nelle alternative prospettazioni:
a) che ammettono il risarcimento solo del danno ‘qualificato' dalla lesione di uno specifico, rilevante e comprovato interesse alla vita di relazione (‘ bene della vita' );
b) che correlano il vulnus alla sfera giuridica del danneggiato, in quanto titolare di una pretesa (o interesse pretensivo) al comportamento attivo della P.A., nei termini formali dell'obbligo di provvedere, alla compromissione di tale interesse en soi meme , acquisito come autonomo e rilevante bene relazionale ( danno da ritardo c.d. mero ).
12.2. Le due fattispecie trovano fondamento positivo in due distinte e paradigmatiche ipotesi in cui viene positivamente riconosciuto il ristoro del pregiudizio correlato all'inerzia dei poteri pubblici:
a) la prima afferente al “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento” (art. 2 bis, comma 1, della l. n. 241 del 1990);
b) la seconda correlata al danno derivante di per sé dal fatto stesso di non avere l'amministrazione provveduto entro il termine prescritto, nelle ipotesi e alle condizioni previste (art. 2 bis cit., comma 1, bis).
12.3. – Si tratta di due fattispecie diverse – come è dato evincere dal comma 1 bis che mette in luce il ristoro del “mero ritardo”, quale rimedio ulteriore rispetto a quello comma 1 – nessuna delle quali, tuttavia, risulta configurabile con riferimento alla vicenda in esame.
12.4. – Ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., in relazione alla responsabilità del danno da ritardo, si parla di ‘risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento', con ciò sottolineando in primo luogo che il danno è meramente eventuale, ovvero non è risarcibile in re ipsa il mero superamento del termine di conclusione del procedimento, ma occorre la prova di un effettivo danno conseguente alla violazione delle norme sulla conclusione del procedimento, e che detta prova deve essere fornita dal danneggiato (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 12/04/2024, n.3375).
12.4.1. – Tale prova, nella specie, certamente non può dirsi raggiunta.
Il ricorrente, invero, ha erroneamente identificato il danno subito “facendo la somma delle indennità di occupazione e canoni di locazione corrisposti […] durante l’illecita inerzia posta in essere dall’Amministrazione resistente” laddove, invece, avrebbe dovuto dimostrare – e quantificare all’attualità – la convenienza dell’acquisto dell’immobile rispetto al mantenimento del rapporto di locazione, confrontando i costi e i benefici economici correlati alle due opzioni contrattuali (attraverso, ad esempio, la comparazione dei costi sopportati per l’acquisto e connessi alla proprietà del bene – oneri fiscali, spese notarili, interessi sul mutuo eventualmente contratto, spese e imposte su tale contratto e via discorrendo – con i costi correlati al mantenimento del rapporto locatizio).
12.4.2. – Sotto altro profilo, altrettanto decisivo, il ricorrente ha omesso da parte sua di sollecitare la definizione della vendita e di promuovere le azioni esperibili a tutela del suo interesse alla conclusione del procedimento; ben avrebbe potuto, infatti, chiedere al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’I.N.P.S. di concludere il procedimento prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2003, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 87 del 14 aprile 2003, che ha precluso l’abbattimento del 30% del prezzo di vendita degli appartamenti oggetto del piano di dismissione. Ne discende che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, l’inerzia del ricorrente preclude il risarcimento del danno lamentato.
13. – Tanto è sufficiente ad escludere la configurabilità, nel caso in parola, del lamentato danno da ritardo o da sovrapprezzo, anche a prescindere dalla pur acclarata insussistenza delle ragioni di illegittimità dedotte in ricorso e dalla indagine sull’elemento soggettivo della colpa, rispetto al quale merita considerazione, ad avviso del Collegio, il lungo contenzioso avviato dagli inquilini in sede amministrativa (nel 2003 è stato impugnato innanzi al T.A.R. Lazio il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze che ha classificato “di pregio” l’immobile di cui si tratta) e civile.
Anche la domanda risarcitoria, pertanto, merita di essere respinta siccome infondata.
14. – Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dei marcati profili di peculiarità del contenzioso in esame e della sua articolata configurazione procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO