Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 19/04/2023, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 00369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Melo n. 120;
contro
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Bari e la Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissariato di P.S. di Bitonto ed il Comune di Bitonto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto prot. n. 30580 dell’1.3.2023 (proc. n. 124891/2022/SPA/Area 1 O.P.), notificato il 2.3.2023, con cui la Prefettura di Bari ha disposto a carico del Sig. -OMISSIS-, quale amministratore unico di -OMISSIS-, il “divieto” di “esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi incluse:
- la nota della stessa Prefettura di Bari prot. n. 159462 del 23.11.2022, notificata il 2.12.2022, di preavviso del gravato divieto;
- le note della Questura di Bari prot. n. 105407 del 19.11.2022 e prot. n. 13909 dell'1.2.2023, con cui ha espresso “parere sfavorevole” rispettivamente sulla SCIA presentata dalla ricorrente il 22.09.2022 e sulle osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 presentate dalla stessa in riscontro al preavviso prefettizio di divieto (note richiamate nel gravato divieto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e della Questura di Bari;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi l’Avvocato Gabriele Bavaro, per la ricorrente, e l’Avvocato dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Considerato che i fatti posti a fondamento del decreto prefettizio gravato, anche alla luce delle censure dedotte e dei rilievi posti in ricorso, non appaiono idonei a sorreggere il divieto ivi espresso, inficiato da sproporzione;
Ritenuto conseguentemente di disporre un riesame della posizione del ricorrente e, pertanto, di accogliere la domanda cautelare a tali fini;
Ritenuto tuttavia che, in ragione della peculiarità della questione esaminata, le spese della presente fase cautelare debbano compensarsi integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) Respinge/Accoglie e per l'effetto:
- accoglie, nei modi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 novembre 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.