Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1712 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
Parte_1
– in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] difesa, con facoltà tra loro disgiunte, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. – PEC C.F._1
) e Email_1 Controparte_1
(C.F. – PEC
[...] C.F._2
ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al Viale Gramsci n. 17/B, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, i quali dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176, c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa dagli avv.ti Bruno Controparte_2 C.F._3
Arena (C.F. ) e Stefania Armiero (C.F. ) - che C.F._4 C.F._5 chiedono effettuarsi le comunicazioni a farsi all'indirizzo P.E.C. ovvero al numero di fax 0817618479 – e con loro Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 38, in virtù di mandato in calce al presente atto
=APPELLATA
FATTO E DIRITTO
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e dei relativi accessori;
oltre spese. Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha proposto appello l' Pt_1 rilevando con plurime argomentazioni l'erroneità della statuizione del Tribunale. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso di primo grado. Vinte le spese. Notificato l'atto si è costituita l'appellata che ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo le parti successivamente alla proposizione dell'appello, con atto transattivo sottoscritto in data 31.10.2024 (allegandolo alla memoria difensiva). La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato al difensore;
quindi, con le note depositate in data 20.1.2025 il procuratore dell'appellata ha ribadito quanto rappresentato nella memoria ed ha chiesto – congiuntamente alla difesa dell' , stante l'intervenuta regolamentazione Pt_1 in via pattizia della controversia pendente in appello - per effetto dell' eliminazione di comune accordo di ogni ragione del contendere con integrale soddisfazione delle ragioni delle parti, dichiararsi con sentenza la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti, in riforma e con dichiarazione di inefficacia della sentenza appellata e con compensazione integrale di spese di lite.
Rileva il collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in
2 precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 - Rv. 626282 - 01).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie le parati hanno rappresentato e documentato di aver raggiunto un accordo conciliativo, di modo questa Corte – nel prenderne atto – può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Le spese - già regolate in via transattiva – si dichiarano compensate, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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