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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/08/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 65/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(cf. ), nato a [...] il [...], tutti Parte_3 C.F._3 residenti in [...], tutti elettivamente domiciliati in Pesaro alla Via degli Abeti n. 234, presso lo studio dell'Avv. Nadia Biagiotti, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alberto Lupi, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e
(c.f. ), nata a Pesaro il [...], in [...] CP_1 C.F._4 del suo ADS, (c.f. ), nata in [...] il Controparte_2 C.F._5
16.08.1977 e residente a Vallefoglia, loc. Trebbio n. 3, elettivamente domiciliata in Pesaro alla Via Flacco n. 41, presso lo studio dell'Avv. Gemma Pirro, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo di I grado appellata e
1 c.f. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede in P.zza Salimbeni n. 3, elettivamente domiciliata in CP_3
Ancona, Corso Garibaldi n. 136, presso lo studio dell'Avv. Alberto Cerioni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello altra appellata e appellante incidentale e
(c.f. ), nata a [...] nel Frignano (MO) Controparte_4 C.F._6 il 25.08.1963 e residente in [...], in I grado rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: mutuo fondiario – nullità per circonvenzione di incapace, appello avverso la sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale Controparte_2 amministratore di sostegno di nei confronti di , CP_1 Parte_1 [...]
e , nonché nei confronti del notaio rogante Parte_2 Parte_3
e di al fine di sentir dichiarare Controparte_4 Controparte_3 la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c. del contratto di mutuo fondiario del 30.09.2015
(limitatamente alla posizione di terzo datore di ipoteca e con richiesta di relativa cancellazione) concesso ai coniugi e e del contratto di compravendita in data Pt_1 Pt_2
5.11.2015 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in
Pesaro, Piazzale Innocenti n. 7, costituita in favore di (figlio dei suddetti Parte_3 mutuatari e all'epoca ancora di minore età), poiché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., trattandosi di circonvenzione d'incapace punito dall'art. 643 c.p. e passibile di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative e, in via subordinata, al fine di sentir dichiarare l'annullamento ex art. 1425, co. 2, c.c. dei suddetti negozi, perché conclusi in stato di incapacità naturale, con richiesta di condanna del notaio e della banca al risarcimento del danno, rilevata la mancanza di necessità di sospensione del processo civile instaurato prima della costituzione di parte civile nel processo penale ed accertate la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la possibilità di utilizzo in sede
2 civile delle prove raccolte nel giudizio penale, accertato che il prezzo della compravendita, apparentemente corrisposto mediante assegno circolare, non è mai entrato nella effettiva disponibilità della ma è stato oggetto di prelievi operati dai convenuti in suo danno CP_1
e risultante per tabulas oltre alla condizione di deficienza psichica dell'attrice, ha dichiarato la nullità dell'atto di terzo datore di ipoteca in favore di Banca MPS, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita concluso tra e , con ordine al Conservatore CP_1 Parte_3 di emanare ogni consequenziale provvedimento, ha respinto le restanti domande attoree, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1 [...]
e , nonché la domanda subordinata di garanzia Parte_2 Parte_3 proposta da ha condannato , Controparte_3 Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 CP_1 le spese di lite, ha condannato a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_4 lite, compensandole tra e CP_1 Controparte_3
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e , chiedendone la riforma facendo preliminarmente rilevare
[...] Parte_3 che l'atto di costituzione di parte civile di depositato nell'ottobre 2018, CP_1 risulta antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione del maggio 2020, per cui il primo giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo civile, ai sensi degli artt. 575, co. 3, c.p.p. e 295 c.p.c., fino alla pronuncia della sentenza penale divenuta irrevocabile ed evidenziando, nel merito, che alcun pregiudizio è stato subito da parte attrice, in quanto la concessione di ipoteca sul proprio immobile ha avuto un valore neutro ed è rientrata in una più ampia operazione negoziale, funzionale alla concessione del mutuo che ha consentito ai coniugi di acquistare la nuda proprietà CP_5 dell'immobile, nonché erroneamente ritenendo che il ricavato dalla compravendita dovesse essere versato sul c/c intestato a presso la Banca delle Marche e non anche CP_1 su quello acceso presso , necessariamente aperto a seguito Controparte_3 dell'operazione di mutuo e diritto di garanzie, senza adeguatamente considerare che molti dei prelievi attribuiti ai coniugi convenuti non potevano essere stati eseguiti da loro, come risulta da una valutazione adeguata del materiale istruttorio, consistente nelle dichiarazioni dei testi rese anche sulle condizioni psichiche della stessa;
la sentenza è erronea anche per aver il giudicante fondato le proprie valutazioni di merito esclusivamente sulle statuizioni della sentenza penale gravata in appello, che quindi non poteva far stato nel processo civile, nell'ambito del quale il giudice civile è tenuto a decidere con apposita motivazione;
né risulta il compimento di un'adeguata valutazione di tutti i documenti e degli elementi
3 oggettivi e soggettivi per formare il libero convincimento del giudice, che si è limitato a cogliere solo parte di essi.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo specifico le CP_1 motivazioni oggetto del gravame, in ragione della correttezza della sentenza che ha dichiarato la nullità degli atti negoziali in contestazione e facendo rilevare che correttamente il giudice ha omesso di disporre la sospensione del procedimento per l'inesistenza di identità tra l'oggetto della presente azione civile di natura contrattuale e quella penale di risarcimento del danno da reato ex art. 185 c.p., avendo il giudice civile il potere di accertare in via autonoma ed incidenter tantum l'effettiva sussistenza del delitto di circonvenzione di incapace nei suoi elementi costitutivi;
parte appellata afferma, inoltre, di non essere intenzionata a proseguire nelle azioni risarcitorie formulate nei confronti della banca e del notaio entrambe rigettate dalla sentenza impugnata, tenendo CP_4 invece ferma l'azione intrapresa contro la banca quale litisconsorte necessario con riferimento al contratto di mutuo e, in particolare, di garanzia ipotecaria rilasciata dalla quale terzo datore di ipoteca;
sussiste, inoltre, il pregiudizio derivante dalla CP_1 costituzione della garanzia ipotecaria, rilasciata senza alcun corrispettivo, non avendo rilievo il rapporto di parentela di cui i convenuti si sono avvalsi per agire ai suoi danni, essendo persona anziana e soggetto particolarmente fragile sia sotto il profilo psicologico che fisico, essendo totalmente invalida, tanto da essere rappresentata da un amministratore di sostegno, così come è risultato che le somme ricavate dalla vendita, corrisposte con assegno circolare, siano state in più occasioni prelevate dai parenti convenuti e mai entrate nella sfera di disponibilità di essa venditrice.
Si è, altresì, regolarmente costituita in giudizio Controparte_3 impugnando e contestando in modo specifico l'avverso atto di appello, ritenendo corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato l'insussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi degli artt. 75, co. 3, c.p.p. e 295 c.p.c., fondata sulla valutazione della circostanza della diversa natura delle azioni esperite nel caso concreto, esclusivamente risarcitoria in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale e principalmente per declaratoria di nullità di atti nel procedimento civile, in forza del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale ex art. 75
c.p.p.; la sentenza impugnata, inoltre, non si è limitata a prendere atto della pronuncia penale di condanna degli odierni appellanti riconosciuti autori dell'illecito di circonvenzione, avendo il primo giudice provveduto ad una propria valutazione del materiale probatorio, giungendo ad un suo personale convincimento in merito all'accertamento delle circostanze oggetto di doglianza ed esponendo, all'esito di un
4 corretto percorso logico, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. Con appello incidentale, nell'eventuale ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, la banca appellata chiede la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda subordinata di garanzia, poiché avanzata in difetto di istanza di differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. e di successiva notifica della citazione, reiterando la richiesta di essere tenuta indenne da parte del notaio rogante in conseguenza dell'eventuale inadempimento dei mutuatari, considerato il venir meno della garanzia ipotecaria resa dalla parte terza datrice, non emergendo dalla sentenza penale alcun effettivo accertamento in ordine alla rilevabile consapevolezza dei funzionari della banca mutuante circa la condizione di fragilità psichica della e, ancor più, un CP_1 diretto e consapevole coinvolgimento della banca ad indurla a sottoscrivere il contratto di mutuo quale terza datrice di ipoteca.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Dev'essere preliminarmente scrutinato il motivo riguardante la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l'istanza di sospensione necessaria ex art 295 c.p.c. del presente procedimento, nel presupposto erroneo che non ricorra, nel caso di specie, l'ipotesi della proposizione dell'azione civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, atteso che risulta per tabulas la posteriorità, a livello temporale, della notifica dell'atto di citazione in data 29.05.2020 rispetto alla costituzione di parte civile di richiesta del risarcimento dei danni, formulata in data 15.10.2018.
La ratio dell'art 75, co. 3, c.p.p., che sancisce la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale divenuta irrevocabile, qualora l'azione civile sia stata proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, è quella di evitare l'eventuale contrasto di giudicati sulla medesima questione sottoposta al vaglio del giudice penale e del giudice civile: tuttavia, nel caso in esame si è verificato che, nelle more del presente giudizio, sia intervenuta in data
21.11.2023/19.02.2024 sentenza n. 2716/2023 della Corte di Appello di Ancona, Sezione penale, di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, previo riscontro del decorso termine massimo di prescrizione, la quale ha peraltro espressamente confermato le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata (cfr. doc. prodotto in atti, non contestato dalle parti appellate), con la conseguenza che l'errore commesso in sentenza è da ritenersi
5 del tutto superato e l'invocata sospensione ha, ormai, perso la sua funzione pratica sottesa ad evitare il contrasto di giudicati, dovendosi altresì prescindere dall'applicazione del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, invocato dalla difesa di entrambe le parti appellate, in forza del quale ove da uno stesso fatto illecito siano derivati danni diversi e di autonoma natura, il danneggiato sia legittimato a richiedere il risarcimento e la tutela in forma separata dagli altri, costituendosi parte civile nel giudizio penale per un tipo e poi agendo in sede civile per l'altro.
Passando all'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi del reato, oggetto del successivo motivo d'appello, il Collegio reputa condivisibile in quanto logica e convincente la motivazione resa dal giudice di prima istanza secondo cui
“nell'accertamento del reato, le prove raccolte nel giudizio penale possano essere utilizzate in sede civile come fonte di convincimento sulla base di autonoma e specifica valutazione” (cfr. pag. 10 sent., che richiami al consolidato principio giurisprudenziale di legittimità in argomento).
Ed infatti, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, sull'utilizzabilità in sede civile delle prove raccolte in altro processo il giudice civile, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, può legittimamente porre a base del proprio convincimento le c.d. prove atipiche, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass., sez. VI, sent. 1.02.2023, n. 2947): nel caso di specie, le risultanze probatorie acquisite nel processo penale risultano ritualmente prodotte nei termini delle preclusioni istruttorie e sono state fatte oggetto di esame ad opera di tutte le altre parti processuali.
In materia di efficacia in sede civile delle prove raccolte nel processo penale e delle sentenze ivi pronunciate, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno conseguente da reato può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, come verificatosi nel caso controverso, nonché fondare al tempo stesso la propria decisione su elementi e circostanze già acquisite nella diversa sede penale potendo, altresì, riconsiderare autonomamente la fattispecie oggetto di controversia (Cass., Sez. III Civ., sent. 7 maggio
6 2021, n. 12164, principio ribadito con la recentissima Cass. Civ., sez. III, 16 aprile 2025, n.
9957).
Dalla lettura degli atti e documenti riguardanti la fattispecie concreta, emerge con ogni evidenza la fondatezza delle ragioni esposte nella domanda attorea riguardo alla sussistenza degli elementi di reato, la cui condotta consiste nell'indurre una persona a compiere un atto dagli effetti dannosi, abusando delle condizioni di immaturità o di menomazione psichica, come diffusamente evidenziato dal Tribunale di Pesaro (cfr. sent. pagg. da 13 a 17) che ha posto a sostegno delle proprie argomentazioni le risultanze istruttorie del processo penale costituite: 1) dalla perizia psichiatrica, che ha accertato la condizione di deficienza psichica della che al momento del compimento dei fatti CP_1
“era in condizioni di suggestibilità particolare che erano facilmente riconoscibili da chiunque”, presentando uno stato di “compromissione del funzionamento psichico … in misura tale da indurla a compiere atti che altrimenti non si si sarebbe mai decisa ad eseguire…la volizione era seriamente compromessa ed enormemente agevolata la possibilità di indurla a compiere gli atti che ha compiuto”; 2) dalle copiose deposizioni testimoniali che, in modo convergente, completano il quadro già molto chiaro di “fragilità di carattere, ingenuità, eccessiva emotività, superficialità”, nonché di “elementi di leggerezza, di semplicità ideativa sconfinanti forse in generici comportamenti di immaturità e di fatuità, di tendere a dar credito” e di una condizione “di dipendenza di tipo emotivo, di sapere che c'è qualcuno che può aiutarti” e forniscono conferma sulla frequentazione della vittima del raggiro con la all'epoca guardia giurata presso la Pt_2 banca ove era intrattenuto il conto corrente;
3) dalle riprese delle telecamere di sorveglianza della banca da cui è emerso che tutti i prelievi dal conto della ono stati CP_1 eseguiti dai convenuti;
4) dalle intercettazioni telefoniche tra la e la e tra CP_1 Pt_2 quest'ultima e il compagno della tutte documentate e minuziosamente descritte CP_1 nella sentenza penale di condanna di primo grado.
Pertanto, di fronte a siffatto quadro probatorio, già adeguatamente valutato dal primo giudice, questa Corte territoriale esprime il proprio libero convincimento in merito alla sussistenza, a carico dei familiari convenuti, di tutti gli elementi del reato che costituiscono, in tale sede, il presupposto della corretta dichiarazione di nullità di tutti gli atti negoziali posti in essere anche da parte di CP_1
Va, infine, rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla banca odierna appellata, che ha reiterato la domanda subordinata di garanzia al fine di essere tenuta indenne da parte del notaio rogante in conseguenza dell'eventuale inadempimento dei mutuatari e conseguente al venir meno della garanzia ipotecaria resa dalla parte terza datrice, come già disposto dal
7 giudice di prime cure, che ha correttamente rilevato l'intervenuta decadenza per effetto del mancato deposito dell'istanza di differimento della prima udienza, prevista ex art. 269, co.
2, c.p.c. “allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo
163 bis”, come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale “In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo” (Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 10579 del 7 maggio 2013).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di tutti gli appellanti e della banca appellata, appellante incidentale (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 dal Parte_3
Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e dell'appellata appellante incidentale, dell'ulteriore Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna tutte le parti appellanti e la banca appellata, quale appellante incidentale, alla refusione, in via solidale, in favore di parte appellata delle spese processuali CP_1
8 del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 65/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(cf. ), nato a [...] il [...], tutti Parte_3 C.F._3 residenti in [...], tutti elettivamente domiciliati in Pesaro alla Via degli Abeti n. 234, presso lo studio dell'Avv. Nadia Biagiotti, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alberto Lupi, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e
(c.f. ), nata a Pesaro il [...], in [...] CP_1 C.F._4 del suo ADS, (c.f. ), nata in [...] il Controparte_2 C.F._5
16.08.1977 e residente a Vallefoglia, loc. Trebbio n. 3, elettivamente domiciliata in Pesaro alla Via Flacco n. 41, presso lo studio dell'Avv. Gemma Pirro, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo di I grado appellata e
1 c.f. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede in P.zza Salimbeni n. 3, elettivamente domiciliata in CP_3
Ancona, Corso Garibaldi n. 136, presso lo studio dell'Avv. Alberto Cerioni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello altra appellata e appellante incidentale e
(c.f. ), nata a [...] nel Frignano (MO) Controparte_4 C.F._6 il 25.08.1963 e residente in [...], in I grado rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: mutuo fondiario – nullità per circonvenzione di incapace, appello avverso la sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale Controparte_2 amministratore di sostegno di nei confronti di , CP_1 Parte_1 [...]
e , nonché nei confronti del notaio rogante Parte_2 Parte_3
e di al fine di sentir dichiarare Controparte_4 Controparte_3 la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c. del contratto di mutuo fondiario del 30.09.2015
(limitatamente alla posizione di terzo datore di ipoteca e con richiesta di relativa cancellazione) concesso ai coniugi e e del contratto di compravendita in data Pt_1 Pt_2
5.11.2015 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in
Pesaro, Piazzale Innocenti n. 7, costituita in favore di (figlio dei suddetti Parte_3 mutuatari e all'epoca ancora di minore età), poiché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., trattandosi di circonvenzione d'incapace punito dall'art. 643 c.p. e passibile di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative e, in via subordinata, al fine di sentir dichiarare l'annullamento ex art. 1425, co. 2, c.c. dei suddetti negozi, perché conclusi in stato di incapacità naturale, con richiesta di condanna del notaio e della banca al risarcimento del danno, rilevata la mancanza di necessità di sospensione del processo civile instaurato prima della costituzione di parte civile nel processo penale ed accertate la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la possibilità di utilizzo in sede
2 civile delle prove raccolte nel giudizio penale, accertato che il prezzo della compravendita, apparentemente corrisposto mediante assegno circolare, non è mai entrato nella effettiva disponibilità della ma è stato oggetto di prelievi operati dai convenuti in suo danno CP_1
e risultante per tabulas oltre alla condizione di deficienza psichica dell'attrice, ha dichiarato la nullità dell'atto di terzo datore di ipoteca in favore di Banca MPS, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita concluso tra e , con ordine al Conservatore CP_1 Parte_3 di emanare ogni consequenziale provvedimento, ha respinto le restanti domande attoree, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1 [...]
e , nonché la domanda subordinata di garanzia Parte_2 Parte_3 proposta da ha condannato , Controparte_3 Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 CP_1 le spese di lite, ha condannato a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_4 lite, compensandole tra e CP_1 Controparte_3
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e , chiedendone la riforma facendo preliminarmente rilevare
[...] Parte_3 che l'atto di costituzione di parte civile di depositato nell'ottobre 2018, CP_1 risulta antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione del maggio 2020, per cui il primo giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo civile, ai sensi degli artt. 575, co. 3, c.p.p. e 295 c.p.c., fino alla pronuncia della sentenza penale divenuta irrevocabile ed evidenziando, nel merito, che alcun pregiudizio è stato subito da parte attrice, in quanto la concessione di ipoteca sul proprio immobile ha avuto un valore neutro ed è rientrata in una più ampia operazione negoziale, funzionale alla concessione del mutuo che ha consentito ai coniugi di acquistare la nuda proprietà CP_5 dell'immobile, nonché erroneamente ritenendo che il ricavato dalla compravendita dovesse essere versato sul c/c intestato a presso la Banca delle Marche e non anche CP_1 su quello acceso presso , necessariamente aperto a seguito Controparte_3 dell'operazione di mutuo e diritto di garanzie, senza adeguatamente considerare che molti dei prelievi attribuiti ai coniugi convenuti non potevano essere stati eseguiti da loro, come risulta da una valutazione adeguata del materiale istruttorio, consistente nelle dichiarazioni dei testi rese anche sulle condizioni psichiche della stessa;
la sentenza è erronea anche per aver il giudicante fondato le proprie valutazioni di merito esclusivamente sulle statuizioni della sentenza penale gravata in appello, che quindi non poteva far stato nel processo civile, nell'ambito del quale il giudice civile è tenuto a decidere con apposita motivazione;
né risulta il compimento di un'adeguata valutazione di tutti i documenti e degli elementi
3 oggettivi e soggettivi per formare il libero convincimento del giudice, che si è limitato a cogliere solo parte di essi.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo specifico le CP_1 motivazioni oggetto del gravame, in ragione della correttezza della sentenza che ha dichiarato la nullità degli atti negoziali in contestazione e facendo rilevare che correttamente il giudice ha omesso di disporre la sospensione del procedimento per l'inesistenza di identità tra l'oggetto della presente azione civile di natura contrattuale e quella penale di risarcimento del danno da reato ex art. 185 c.p., avendo il giudice civile il potere di accertare in via autonoma ed incidenter tantum l'effettiva sussistenza del delitto di circonvenzione di incapace nei suoi elementi costitutivi;
parte appellata afferma, inoltre, di non essere intenzionata a proseguire nelle azioni risarcitorie formulate nei confronti della banca e del notaio entrambe rigettate dalla sentenza impugnata, tenendo CP_4 invece ferma l'azione intrapresa contro la banca quale litisconsorte necessario con riferimento al contratto di mutuo e, in particolare, di garanzia ipotecaria rilasciata dalla quale terzo datore di ipoteca;
sussiste, inoltre, il pregiudizio derivante dalla CP_1 costituzione della garanzia ipotecaria, rilasciata senza alcun corrispettivo, non avendo rilievo il rapporto di parentela di cui i convenuti si sono avvalsi per agire ai suoi danni, essendo persona anziana e soggetto particolarmente fragile sia sotto il profilo psicologico che fisico, essendo totalmente invalida, tanto da essere rappresentata da un amministratore di sostegno, così come è risultato che le somme ricavate dalla vendita, corrisposte con assegno circolare, siano state in più occasioni prelevate dai parenti convenuti e mai entrate nella sfera di disponibilità di essa venditrice.
Si è, altresì, regolarmente costituita in giudizio Controparte_3 impugnando e contestando in modo specifico l'avverso atto di appello, ritenendo corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato l'insussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi degli artt. 75, co. 3, c.p.p. e 295 c.p.c., fondata sulla valutazione della circostanza della diversa natura delle azioni esperite nel caso concreto, esclusivamente risarcitoria in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale e principalmente per declaratoria di nullità di atti nel procedimento civile, in forza del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale ex art. 75
c.p.p.; la sentenza impugnata, inoltre, non si è limitata a prendere atto della pronuncia penale di condanna degli odierni appellanti riconosciuti autori dell'illecito di circonvenzione, avendo il primo giudice provveduto ad una propria valutazione del materiale probatorio, giungendo ad un suo personale convincimento in merito all'accertamento delle circostanze oggetto di doglianza ed esponendo, all'esito di un
4 corretto percorso logico, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. Con appello incidentale, nell'eventuale ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, la banca appellata chiede la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda subordinata di garanzia, poiché avanzata in difetto di istanza di differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. e di successiva notifica della citazione, reiterando la richiesta di essere tenuta indenne da parte del notaio rogante in conseguenza dell'eventuale inadempimento dei mutuatari, considerato il venir meno della garanzia ipotecaria resa dalla parte terza datrice, non emergendo dalla sentenza penale alcun effettivo accertamento in ordine alla rilevabile consapevolezza dei funzionari della banca mutuante circa la condizione di fragilità psichica della e, ancor più, un CP_1 diretto e consapevole coinvolgimento della banca ad indurla a sottoscrivere il contratto di mutuo quale terza datrice di ipoteca.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Dev'essere preliminarmente scrutinato il motivo riguardante la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l'istanza di sospensione necessaria ex art 295 c.p.c. del presente procedimento, nel presupposto erroneo che non ricorra, nel caso di specie, l'ipotesi della proposizione dell'azione civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, atteso che risulta per tabulas la posteriorità, a livello temporale, della notifica dell'atto di citazione in data 29.05.2020 rispetto alla costituzione di parte civile di richiesta del risarcimento dei danni, formulata in data 15.10.2018.
La ratio dell'art 75, co. 3, c.p.p., che sancisce la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale divenuta irrevocabile, qualora l'azione civile sia stata proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, è quella di evitare l'eventuale contrasto di giudicati sulla medesima questione sottoposta al vaglio del giudice penale e del giudice civile: tuttavia, nel caso in esame si è verificato che, nelle more del presente giudizio, sia intervenuta in data
21.11.2023/19.02.2024 sentenza n. 2716/2023 della Corte di Appello di Ancona, Sezione penale, di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, previo riscontro del decorso termine massimo di prescrizione, la quale ha peraltro espressamente confermato le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata (cfr. doc. prodotto in atti, non contestato dalle parti appellate), con la conseguenza che l'errore commesso in sentenza è da ritenersi
5 del tutto superato e l'invocata sospensione ha, ormai, perso la sua funzione pratica sottesa ad evitare il contrasto di giudicati, dovendosi altresì prescindere dall'applicazione del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, invocato dalla difesa di entrambe le parti appellate, in forza del quale ove da uno stesso fatto illecito siano derivati danni diversi e di autonoma natura, il danneggiato sia legittimato a richiedere il risarcimento e la tutela in forma separata dagli altri, costituendosi parte civile nel giudizio penale per un tipo e poi agendo in sede civile per l'altro.
Passando all'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi del reato, oggetto del successivo motivo d'appello, il Collegio reputa condivisibile in quanto logica e convincente la motivazione resa dal giudice di prima istanza secondo cui
“nell'accertamento del reato, le prove raccolte nel giudizio penale possano essere utilizzate in sede civile come fonte di convincimento sulla base di autonoma e specifica valutazione” (cfr. pag. 10 sent., che richiami al consolidato principio giurisprudenziale di legittimità in argomento).
Ed infatti, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, sull'utilizzabilità in sede civile delle prove raccolte in altro processo il giudice civile, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, può legittimamente porre a base del proprio convincimento le c.d. prove atipiche, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass., sez. VI, sent. 1.02.2023, n. 2947): nel caso di specie, le risultanze probatorie acquisite nel processo penale risultano ritualmente prodotte nei termini delle preclusioni istruttorie e sono state fatte oggetto di esame ad opera di tutte le altre parti processuali.
In materia di efficacia in sede civile delle prove raccolte nel processo penale e delle sentenze ivi pronunciate, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno conseguente da reato può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, come verificatosi nel caso controverso, nonché fondare al tempo stesso la propria decisione su elementi e circostanze già acquisite nella diversa sede penale potendo, altresì, riconsiderare autonomamente la fattispecie oggetto di controversia (Cass., Sez. III Civ., sent. 7 maggio
6 2021, n. 12164, principio ribadito con la recentissima Cass. Civ., sez. III, 16 aprile 2025, n.
9957).
Dalla lettura degli atti e documenti riguardanti la fattispecie concreta, emerge con ogni evidenza la fondatezza delle ragioni esposte nella domanda attorea riguardo alla sussistenza degli elementi di reato, la cui condotta consiste nell'indurre una persona a compiere un atto dagli effetti dannosi, abusando delle condizioni di immaturità o di menomazione psichica, come diffusamente evidenziato dal Tribunale di Pesaro (cfr. sent. pagg. da 13 a 17) che ha posto a sostegno delle proprie argomentazioni le risultanze istruttorie del processo penale costituite: 1) dalla perizia psichiatrica, che ha accertato la condizione di deficienza psichica della che al momento del compimento dei fatti CP_1
“era in condizioni di suggestibilità particolare che erano facilmente riconoscibili da chiunque”, presentando uno stato di “compromissione del funzionamento psichico … in misura tale da indurla a compiere atti che altrimenti non si si sarebbe mai decisa ad eseguire…la volizione era seriamente compromessa ed enormemente agevolata la possibilità di indurla a compiere gli atti che ha compiuto”; 2) dalle copiose deposizioni testimoniali che, in modo convergente, completano il quadro già molto chiaro di “fragilità di carattere, ingenuità, eccessiva emotività, superficialità”, nonché di “elementi di leggerezza, di semplicità ideativa sconfinanti forse in generici comportamenti di immaturità e di fatuità, di tendere a dar credito” e di una condizione “di dipendenza di tipo emotivo, di sapere che c'è qualcuno che può aiutarti” e forniscono conferma sulla frequentazione della vittima del raggiro con la all'epoca guardia giurata presso la Pt_2 banca ove era intrattenuto il conto corrente;
3) dalle riprese delle telecamere di sorveglianza della banca da cui è emerso che tutti i prelievi dal conto della ono stati CP_1 eseguiti dai convenuti;
4) dalle intercettazioni telefoniche tra la e la e tra CP_1 Pt_2 quest'ultima e il compagno della tutte documentate e minuziosamente descritte CP_1 nella sentenza penale di condanna di primo grado.
Pertanto, di fronte a siffatto quadro probatorio, già adeguatamente valutato dal primo giudice, questa Corte territoriale esprime il proprio libero convincimento in merito alla sussistenza, a carico dei familiari convenuti, di tutti gli elementi del reato che costituiscono, in tale sede, il presupposto della corretta dichiarazione di nullità di tutti gli atti negoziali posti in essere anche da parte di CP_1
Va, infine, rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla banca odierna appellata, che ha reiterato la domanda subordinata di garanzia al fine di essere tenuta indenne da parte del notaio rogante in conseguenza dell'eventuale inadempimento dei mutuatari e conseguente al venir meno della garanzia ipotecaria resa dalla parte terza datrice, come già disposto dal
7 giudice di prime cure, che ha correttamente rilevato l'intervenuta decadenza per effetto del mancato deposito dell'istanza di differimento della prima udienza, prevista ex art. 269, co.
2, c.p.c. “allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo
163 bis”, come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale “In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo” (Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 10579 del 7 maggio 2013).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di tutti gli appellanti e della banca appellata, appellante incidentale (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 804/2022 emessa in data 9/13.12.2022 dal Parte_3
Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e dell'appellata appellante incidentale, dell'ulteriore Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna tutte le parti appellanti e la banca appellata, quale appellante incidentale, alla refusione, in via solidale, in favore di parte appellata delle spese processuali CP_1
8 del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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