Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1349/2022 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel. dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1349/2022 R.G.V.G, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli al vico San Carlo alle C.F._1
Mortelle n. 4, presso lo studio dell'Avv. Lucilla Gatt, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, tenutasi innanzi alla Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
è comparso l'Avv. Lucilla Gatt per parte ricorrente , la Parte_1 quale si è riportata al ricorso ed ha rappresentato che è stata depositata tutta la documentazione richiesta con precedente provvedimento, che non sono stati rilevati ostacoli alla richiesta della ricorrente e pertanto ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A tal fine la ricorrente, premesso di aver compiuto gli anni trentacinque e che la sua età superava di diciotto anni l'età dell'DO, esponeva: di non avere alcun discendente e di essere molto affezionata a , che Parte_2 aveva convissuto con lei per molti anni e con il quale si era instaurato un forte legame affettivo, al quale intendevano dare anche veste giuridica;
che l'DO era figlio del SI. , nato in [...] il [...], e della SI.ra A_
, nata a [...] il [...]; che il padre dell'DO, Controparte_1
era deceduto in data 28.02.2008; che la madre dell'DO, A_
SI.ra , con procura speciale ex art. 311 c.c., resa innanzi al Controparte_1
Notaio dott. , aveva reso una formale dichiarazione di assenso Persona_2 all'adozione, ai sensi dell'art. 297 c.c. del figlio nei confronti Parte_2 della SI.ra ; che l'DO aveva contratto Parte_1 matrimonio con la SI.ra , il 30.08.2012 e che da tale unione erano CP_2 nati quattro figli;
che la moglie dell'DO, SI.ra , con procura CP_2 speciale ex art. 311 c.c., resa innanzi al Notaio dott. , aveva reso Persona_2 una formale dichiarazione di assenso all'adozione, ai sensi dell'art. 297 c.c. del marito nei confronti della SI.ra ; che, Parte_2 Parte_1 dunque, ricorrevano tutte le condizioni di legge per dar corso all'adozione.
In seguito a diversi differimenti a causa di motivi di salute della medesima ricorrente, all'udienza presidenziale del 15.05.2024 l'adottante-ricorrente,
, e l'DO , prestavano il proprio Parte_1 Parte_2 consenso all'adozione, mentre , in qualità di madre Controparte_1 dell'DO, e in qualità di moglie dell'DO, Controparte_3 prestavano il proprio assenso.
Nel prosieguo del giudizio, il giudice istruttore disponeva indagini da parte dei Servizi Sociali e della stazione dei Carabinieri territorialmente competenti inerenti alla fama, alla situazione economica e alle condizioni socio-ambientali dell'adottante, alle condizioni di vita dell'DO ed in merito ai rapporti tra adottante e DO.
Acquisita la documentazione suindicata, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del P.M., che venivano trasmesse in data 12.02.2025.
Rileva il Tribunale che sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda volta a far luogo alla adozione di maggiorenne ai sensi dell'art. 291 c.c.
e ss. richiesta dalla ricorrente . Parte_1
Sono, infatti, depositati in atti l'estratto dell'atto di nascita e lo stato di famiglia dell'DO, l'atto di nascita dell'adottante, il certificato di stato di famiglia dell'adottante, il certificato di morte del padre dell'DO.
All'udienza del 15.05.2024, poi, l'adottante e l'DO hanno espresso il proprio consenso all'adozione mentre , madre dell'DO, Controparte_1
e , moglie dell'DO, hanno espresso il proprio assenso. Controparte_3
La ricorrente e l'DO venivano sentiti personalmente anche dal giudice relatore innanzi al quale confermavano la loro volontà in merito all'adozione, il clima di serenità familiare e di reciproco affetto instauratosi tra loro fin dall'infanzia dell'DO; in particolare dichiarava: “ Parte_2 sono cresciuto con mia zia, con la quale ho sempre avuto un ottimo rapporto, in quanto mia madre lavorava fuori provincia per cui da bambino facevo riferimento
a mia zia, con la quale adesso lavoro anche come farmacista per cui la vedo quotidianamente nella farmacia di Pompei alla via S. Abbondio n. 155. Sono in procinto di trasferirmi a Pompei presso la casa di mia zia che come da lei detto è molto grande” (cfr verbale di udienza del 14.10.2024).
Le predette dichiarazioni venivano confermate dalla madre dell'DO, SI. , e dalla moglie, SI.ra sentite alla Controparte_1 Controparte_3 medesima udienza.
Ricorrono, inoltre, tutte le condizioni oggettive e soggettive (ivi compresa l'età minima dell'adottante -nata il [...]- ed il divario di età con l'DO -nato il [...]- previsti dall'art. 291 c.c.), richieste dalla legge,
e non appaiono sussistere elementi che ostacolano e sconSIliano il richiesto provvedimento.
La ricorrente SI.ra non ha alcun discendente (cfr documentazione Pt_1 sub 1-4 allegata in data 23.05.2024).
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pompei, depositata in data
19.12.2024, conferma invero quanto allegato dalla ricorrente nel presente giudizio, ovvero che il padre dell'DO era deceduto e che “ è Pt_2 cresciuto con lei, in quanto la madre ed il padre erano spesso fuori provincia per lavoro;
infatti, da bambino ha frequentato le scuole a Pompei e in casa c'è ancora la camera a lui destinata”. Per quanto relazionato dal Servizio, inoltre, “la SI.ra
ed si vedono quotidianamente, in quanto anch'egli Pt_1 Pt_2 Pt_2 farmacista, è attualmente direttore della farmacia e congiuntamente alla moglie, pur vivendo a Salerno, continuano a lavorare quotidianamente presso la suddetta.
Durante il colloquio si percepisce l'affetto che lega la SI.ra al nipote Pt_1
, ricorda di lui dettagli dell'infanzia, della gioventù e non esita a parlare Pt_2 con orgoglio delle soddisfazioni avute rispetto alla sua carriera scolastica e professionale”.
Da ultimo, ai fini della valutazione in merito alla convenienza dell'adozione si osserva che dalla relazione della Guardia di Finanza di Salerno è emerso che l'DO svolge la professione di farmacista e risulta essere titolare di ditta individuale con Partita IVA. Per quanto riguarda, invece, l'adottante
[...]
, dalla relazione richiesta ai Carabinieri di Pompei risulta che Parte_1 quest'ultima è titolare della “Farmacia Steardo” sita in Pompei, che è da sempre nubile, che non ci sono controversie familiari e che la sua è una “situazione economica florida”.
Anche le informazioni dei Carabinieri hanno escluso la presenza di fattori ostativi attinenti alla condotta civile, morale e penale dell'adottante e dell'DO (nessuna segnalazione penale, giudiziaria e di polizia, nessuna evidenza di frequentazioni con contesti criminali o con persone di dubbia moralità o attività né di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
normale considerazione in pubblico), circostanza questa confermata dalle risultanze positive del certificati del Casellario giudiziale trasmesso dalla Procura della
Repubblica in sede.
In conclusione, il collegio, in conformità al parere favorevole espresso dal
P.M. 11.02.2025 ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la domanda di adozione di presentata da . Parte_2 Parte_1
Vanno disposte le formalità stabilite dall'art. 314 c.c.
La natura del giudizio e l'esito dello stesso giustificano la pronuncia di irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in data 20.07.2022 , sentito il P.M., ogni altra istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda di adozione di , nato a [...] il Parte_2
09.04.1983, da parte di , nata a [...] il Parte_1
04.03.1947;
b. manda alla cancelleria di effettuare le prescritte comunicazioni di rito e, all'atto della definitività del presente provvedimento, di operare la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 314 c.c.;
c. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 03.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano