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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6806/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, (CF-P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona Pt_1 del Direttore generale Dr. , giusta delibera DGRC n. Parte_2
350 del 14/6/2017 e giusta delibera n. 1 del 19/6/2017, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Vingiani (CF , C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_4
) ed elettivamente domiciliati in alla C.F._3 Pt_1
Via Comunale del Principe n.13/A presso il Servizio Affari Legali Parte della predetta in virtù di procura in calce all'atto di citazione nonché di delibera di conferimento incarico professionale OPPONENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dott. nato a [...] CP_2 il 09/12/1963 (c.f. ), corrente in Fisciano alla C.F._4 via Mandrizzo, P.IVA n. , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Fabrizio Senatore (c.f. nel cui C.F._5 studio in Salerno alla via Silvio Baratta n. 2 elettivamente domicilia giusta procura speciale in calce al ricorso in monitorio, mandato espressamente esteso anche alla successiva fase di opposizione OPPOSTA
CONCLUSIONI
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Pt_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 05/09/2018 e notificato in data 22/10/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
270.776,15, di cui € 197.011,75 per sorta capitale dovuta per servizi di manutenzione e fornitura resi in favore della Pt_6
, ed € 73.764,40 a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
[...]
231/02 alle singole scadenze, oltre interessi moratori successivi, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Parte opponente eccepiva: A) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Napoli, luogo dove ha sede il servizio di tesoreria;
B) l'avvenuta parziale prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. C) l'infondatezza della domanda, dal momento che fatture azionate (n.2/13 e la n. 37/12) non risultano pervenute alla Parte opponente;
D) l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di interessi moratori, dovuti solo dal giorno di formale costituzione in mora per i debiti anteriori all'1/1/2013.
Parte opponente concludeva chiedendo:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Napoli posto che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell' Parte_1
è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, in
[...] ossequio alle norme di contabilità pubblica, ed alla luce degli altri criteri ugualmente esaminati di cui agli artt. 18, 19 e 20
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 2 c.p.c., che ugualmente radicano la competenza presso il Tribunale di Napoli, e per l'effetto di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1755/18 per essere stato emesso da un Giudice incompetente a conoscere della questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
- in via subordinata, di dichiarare, comunque, inammissibile, infondata e, in ogni caso, parzialmente prescritta la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, con vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
In data 7/3/2019 si costituiva la , Controparte_1 premettendo che il ricorso in monitorio era fondato sul mancato Contr pagamento di diverse fatture emesse dalla quali corrispettivo di rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e che trovavano causa in un contratto di manutenzione full risk, aggiornamento tecnologico e fornitura di consolle workstation del 16/02/22006, in un contratto n. 2006.043-0-00043-058, affidato con procedura di somma urgenza per fornitura e manutenzione di tac, e in una fornitura di un tubo per complesso radiogeno.
Parte opposta eccepiva: A) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, essendo il foro della Tesoreria concorrente con gli altri fori alternativi, ma non esclusivo né inderogabile, essendo stato radicato il giudizio presso il Foro di Nocera Inferiore in ossequio all'art. 1182, III comma c.c. e all'art. 20 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1498 c.c., stante il carattere privatistico Parte delle aventi natura di ente pubblico economico;
B) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, essendo applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, tenuto altresì conto dell'interruzione del termine di prescrizione avvenuta con la nota del 15/6/2013 del Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo CP 27/2013 Tribunale di Salerno, con cui provvide ad inoltrare formale richiesta di pagamento. Inoltre, con nota prot. 70767 del 29/11/2018, la
[...]
riconosceva il debito portato dalle fatture Parte_1
N.R.G. 6806/2018 - OTT.SSA CI ESPOSITO 3 Pt_7 249/sos/2011, 241/sos/2011, 10/sos/2012, 87/sos/2012, 152/sos/2012, 128/sos/2012, 103/sos/2012, 122/sos2012, 13/sos/2013 e 26/sos/2013; relativamente alle fatture 36/sos/2012, 54/sos/2012 e 74/sos/2012, la Parte_1
attestava che era stato emesso anche atto di
[...] liquidazione;
tali fatture, tuttavia, comunque non erano Parte state pagate. Peraltro, con nota del 08/11/2013 la riconosceva il debito portato dalle fatture 36/sos/2012, 37/sos/2012, 54/sos/2012, 74/sos/2012, 164/sos/2012, 178/sos 2012. C) che l'opponente non avesse giammai contestato la pretesa, non contestando il contenuto e la veridicità dei documenti Contr depositati né l'adempimento da parte della delle obbligazioni di fornitura e manutenzione di cui ai due contratti prodotti. Anzi, in data 08/11/2013, con provvedimento firma del Direttore pro tempore, Ing.
la , in ottemperanza Persona_1 Parte_1 alla delibera del direttore generale n. 548 del 22/03/2013, disponeva il pagamento delle seguenti fatture:
- fattura n. 36/SOS del 30/03/2012 per € 5.000,00 oltre iva
- fattura n. 37/SOS del 30/03/2012 per € 5000,00 oltre iva
- fattura n. 54/SOS del 30/04/2012 per € 5000,00 oltre iva
- fattura n. 74/SOS del 31/05/2012 per € 5.000,00 oltre iva
- fattura n. 164/SOS del 19/12/2012 per € 3.452,05 oltre iva
- fattura n. 178/SOS del 31/12/2012 per € 1.547,95 oltre iva D) l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/02, essendo detta norma applicabile a tutte le transazioni commerciali, anche concluse da Pubbliche amministrazioni.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- nel merito, di rigettare l'opposizione perché infondata oltre che inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo n. 1755/18 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in ogni sua parte
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, di condannare la società opponente al pagamento di € 270.776,15 ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs. 231/02
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 4 sulla somma complessiva dalla domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In data 1/4/2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione di incompetenza, sussistente la natura di ente pubblico dell' , costituisce Controparte_3 oramai jus receptum, nella giurisprudenza della Cassazione, il principio secondo cui "Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c." (Cass., 24640/2016; Cass., ord. 12 gennaio 2015, n. 270; Cass., ord. 7 maggio 2012, n. 6882; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2758; Cass., 8 luglio 2005, n. 14441). Va allora esaminata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione a tutti i possibili fori alternativi, come disciplinati dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Con riguardo all'art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il Giudice dove essa ha sede: nel caso che ci occupa la sede della Parte_1
è a e precisamente alla Via Comunale del Principe
[...] Pt_1
n. 13/A e pertanto, competente a decidere della controversia, in base a tale criterio, sarebbe il Tribunale di Napoli. Con riguardo all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause aventi ad oggetti diritti di obbligazione), per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto a distanza: in Contr data 08/02/2006 la formulava all' offerta di Parte_1
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 5 contratto di fornitura di manutenzione Full Risk e in data 16/02/2006 la inviava alla l'accettazione Parte_1 CP_1 dell'offerta e l'affidamento dell'incarico. In base ai principi generali del nostro ordinamento, l'incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti contraenti segna il momento in cui il contratto è concluso. L'art. 1326 c.c. specifica che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parta contrattuale. Tale disposizione va letta unitamente a quanto disposto dall'art. 1355 c.c., il quale prevede una presunzione di conoscenza di proposta ed accettazione quando esse “giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia”. La giurisprudenza ha da sempre fornito una interpretazione “estensiva” della nozione di indirizzo, affermando che, come tale, deve essere considerato il
“luogo più idoneo per la ricezione” e ritenendo che l'arrivo di una dichiarazione negoziale possa essere provato con qualsiasi mezzo attendibile e concludente, compresa quindi la posta elettronica (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099; Cass. 11 aprile 1990, n. 3061). Ne consegue che, applicando tali disposizioni ai contratti conclusi tramite e-mail, deve ritenersi conosciuta, o comunque conoscibile, l'accettazione inviata all'indirizzo elettronico o del sito internet del destinatario (Cass. 14 gennaio 2005, n. 689 ed altre). In questi casi, il contratto sarà concluso nel momento in cui l'impulso elettronico dell'accettante verrà registrato dal server del provider del proponente. Di maggior rilievo per la questione in esame è però il luogo di conclusione del contratto “tra assenti”. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi di comunicazione indiretta, i quali non pongono gli interlocutori in comunicazione dialogica, come nel caso della contrattazione a mezzo telefax, la giurisprudenza ha affermato che il luogo di conclusione del contratto sia quello in cui si trova l'apparecchio telefax che riceve l'accettazione. Tale giurisprudenza viene di fatto applicata analogicamente anche ai contratti telematici conclusi tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica, dato che l'indirizzo e-mail è considerato indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c., cui far pervenire comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto. A ciò si aggiunga che l'apparente indeterminatezza del domicilio virtuale può essere superata, per relationem, dalla determinatezza spazio-
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 6 temporale del server del soggetto che consente l'accesso alla rete: il contratto virtuale si conclude, quindi, all'indirizzo virtuale del proponente ove perviene l'accettazione telematica. In base al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede, si presuppone infatti che chi intende disciplinare la propria attività contrattuale mediante strumenti elettronici sia d'accordo nell'accettarne i relativi effetti e, quindi, anche la conclusione del contratto nel momento in cui viene registrata la dichiarazione negoziale nel suo domicilio informatico, sia esso sul proprio terminale in caso di connessione diretta o sul server del provider in caso di connessione ad internet. In dottrina si sono sviluppati due differenti orientamenti in merito alla determinazione del luogo in cui si è concluso il contratto. In base al primo, il luogo di conclusione di un accordo digitale va individuato in quello ove il soggetto si trova al momento in cui scarica il messaggio di posta elettronica. Per contro, in base all'orientamento attualmente dominante, al fine di garantire l'individuazione di un luogo più preciso e determinabile nel quale è avvenuto l'incontro di volontà delle parti, tale luogo va identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ossia dove è avvenuta la registrazione (c.d. uploading) del messaggio sul server nel cui spazio di memoria è strutturato l'indirizzo virtuale sito Web o di posta elettronica. Pertanto, l'accordo in oggetto può ritenersi perfezionato nel Parte momento in cui l'accettazione dell' è pervenuta all'indirizzo del provider del preponente. Pertanto, il foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c. (luogo in cui l'obbligazione è sorta) corrisponderà al Tribunale territorialmente competente rispetto al luogo di collocazione fisica dei server di Contr posta elettronica usati dalla , che ha la sede legale in Baronissi, che ricade nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la stessa va disattesa. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una pluralità e periodicità di prestazioni, aventi
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 7 ad oggetto un titolo unico ma ripetuto nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale. L'art. 2946 c.c., infatti enuncia che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., che enuncia che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Fonte del diritto di credito azionato in monitorio con la fattura, è l'obbligazione di fare sottesa ai contratti di fornitura e di manutenzione sottoscritti tra le parti e approvati da determine dirigenziali di affidamento di incarico. Tali obbligazioni danno luogo alla controprestazione della dazione pecuniaria. Nel caso che ci occupa, nei diversi contratti sottoscritti tra le parti vi era una unica prestazione pecuniaria sottoposta a pagamenti rateali fissi che, per praticità, si stabilivano in cadenza mensile, per facilitare la fatturazione dell'importo stabilito e per addivenire alla semplificazione di esigenze commerciali delle parti. Il previsto pagamento mensile costituiva esclusivamente la rateizzazione di un debito che andava unitariamente considerato.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 8 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Parte opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio attraverso la produzione dei contratti sottoscritti tra le parti e dell'esattezza del proprio adempimento (tra l'altro non contestato), depositando i Documenti di Trasporto che provano l'effettività della fornitura e la presa in carico da parte della
, nonché i verbali di presa in consegna e collaudo Controparte_3 dei macchinari oggetto della fornitura. I documenti prodotti, che costituiscono fonte del diritto di obbligazione, sono: a) le determine dirigenziali di affidamento della fornitura, i contratti di fornitura e relativi documenti di trasporto, i verbali di presa in contestazione, collaudo e presa in consegna;
b) le fatture autenticate che provano gli importi contabilizzati e
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 9 mai pagati da controparte;
c) la scheda di contabilità e l'estratto del libro giornale che attesta la posizione debitoria della opponente;
d) provvedimento di messa in liquidazione e riconoscimento del debito del 08/11/2013; e) l'estratto autentico del libro giornale dichiarato conforme e autenticato dal Notaio Dott.ssa Persona_2
f) la copia conforme di tutte le fatture, autenticate anch'esse dal Notaio Dott.ssa Persona_2
Parte opposta ha, pertanto, dato prova dell'esattezza della somma richiesta, portata sia dalla fattura insoluta con autentica notarile, sia dalle scritture contabili, sia degli estratti del libro giornale anch'essi recanti autentica notarile. Risulta, poi, infondata la asserzione di parte opponente in riferimento alle fatture n. 2/13 e 37/12 che non sarebbero state comunicate. Il provvedimento dell'8/11/2013 richiama, infatti, tra le fatture di cui si dichiarava che si sarebbe proceduto alla liquidazione, proprio la fattura n. 37/SOS del 30/03/2012, né rilevando l'omessa comunicazione, ai fini della sussistenza del debito, ma, al più, ai fini della sua liquidità, rilevante solo nel giudizio monitorio, ma non nella fase di opposizione, che dà vita ad un autonomo giudizio di cognizione, volto a delibare l'esistenza dell'obbligazione dedotta con il monitorio, determinandola anche nel quantum. Con riguardo poi all'eccezione dell' di non essere Controparte_3 tenuta a pagare gli interessi ex D. Lgs 231/2002 poiché, trattandosi di Ente Pubblico, gli interessi dovevano essere specificamente richiesti, detta eccezione è infondata. Il fondamento che regola l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 risiede nel termine
“transazioni commerciali” che, come esplicita la norma stessa, nella definizione contenuta nell'art. 2 si sostanziano in “contratti, comunque denominati che comportano, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La norma espressamente richiama, nella previsione di una sua applicazione, contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione;
per tale motivo, l'applicabilità della norma resta Parte assodata, sia che si voglia guardare all' convenuta come ad
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 10 una pubblica amministrazione puramente considerata, sia che si voglia, più giustamente e correttamente, ritenere che essa sia un ente pubblico economico “privatizzato” e come tale soggiacente alle norme di diritto privato. Parte Pertanto, le transazioni commerciali stipulate tra l'istante e la convenuta sono assolutamente ricadenti nella sfera di applicabilità della norma di cui al decreto legislativo succitato, rimando esclusi dall'ambito di applicazione della normativa unicamente i rapporti tra imprese/professionisti e clienti privati. L'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 non prevede alcuna esclusione della debenza degli interessi di mora per gli Enti pubblici, cui è previsto solo un raddoppio dei termini dilatori di decorrenza degli interessi (art. 4). In ogni caso, anche agli Enti Pubblici è applicabile la norma di cui all'art. 4, comma 1, D.lgs. 231/2002, per cui gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per Parte tale motivo, anche a voler qualificare la quale Ente Pubblico, in ogni caso non è necessaria alcuna diffida o costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori commerciali. È pacifico ormai in Giurisprudenza che il D. Lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti con le Pubbliche Amministrazioni e che, anche nei confronti delle P.A., non occorre alcuna costituzione in mora. Non è fondata l'asserzione di controparte secondo cui solo con la modifica di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 192/2012 è stato previsto che gli interessi decorrano senza che sia necessaria la costituzione in mora. Al contrario, l'art. 4 comma 1 del D. Lgs, 231/2002 lo ha previsto fin dall'entrata in vigore del testo sulle transazioni commerciali (07/11/2002). Con il D. Lgs. 231/2002 il legislatore ha inteso dare attuazione alla Direttiva 2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. In particolare il legislatore comunitario ha cercato dì introdurre un sistema idoneo a limitare al massimo i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nella consapevolezza che gli eccessivi ritardi impongono pesanti oneri finanziari alle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni, e costituiscono una tra le principali cause di insolvenza determinando la perdita di numerosi posti di lavoro (considerando
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 11 7 Direttiva 2000/35/CE); inoltre il legislatore comunitario ha cercato di introdurre una disciplina uniforme, atteso che le differenze tra le norme in tema di pagamento negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno (considerando 8 Direttiva 2000/35/CE). L'ambito applicativo del D. Lgs. 231/2002 è indicato nell'art. 1 ove si legge che “le disposizioni contenute nel presente, decreto sì applicano, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. L'art. 2 precisa, poi, che per «transazioni commerciali» si intendono, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero” tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Sono esplicitamente esclusi, tuttavia, “a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
e) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art, 1 comma 2), nonché i debiti oggetto di contratti conclusi prima dell'8.08.2002 (art. 1)”. Quanto alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della disciplina, degna di particolare attenzione è la definizione di
“pubblica amministrazione” che il decreto in esame ha cura di esplicitare. In tale ampia accezione vengono, infatti, espressamente comprese “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi dì diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti, pubblici” (art.
2. comma, 1 lett. b). Per quanto riguarda la decorrenza, il legislatore ha stabilito che chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto (art. 4 comma 1), per il
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 12 solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora” ed a prescindere dal luogo fissato dalla legge per il pagamento. Il D.lgs. 231/2002, pertanto, si applica anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, avendo lo stesso implicitamente abrogato tutta la normativa con esso incompatibile. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6806/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_6 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1755/18, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna l' , al pagamento, in favore di Parte_6
, delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU SP
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 13
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6806/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, (CF-P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona Pt_1 del Direttore generale Dr. , giusta delibera DGRC n. Parte_2
350 del 14/6/2017 e giusta delibera n. 1 del 19/6/2017, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Vingiani (CF , C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_4
) ed elettivamente domiciliati in alla C.F._3 Pt_1
Via Comunale del Principe n.13/A presso il Servizio Affari Legali Parte della predetta in virtù di procura in calce all'atto di citazione nonché di delibera di conferimento incarico professionale OPPONENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dott. nato a [...] CP_2 il 09/12/1963 (c.f. ), corrente in Fisciano alla C.F._4 via Mandrizzo, P.IVA n. , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Fabrizio Senatore (c.f. nel cui C.F._5 studio in Salerno alla via Silvio Baratta n. 2 elettivamente domicilia giusta procura speciale in calce al ricorso in monitorio, mandato espressamente esteso anche alla successiva fase di opposizione OPPOSTA
CONCLUSIONI
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Pt_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 05/09/2018 e notificato in data 22/10/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
270.776,15, di cui € 197.011,75 per sorta capitale dovuta per servizi di manutenzione e fornitura resi in favore della Pt_6
, ed € 73.764,40 a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
[...]
231/02 alle singole scadenze, oltre interessi moratori successivi, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Parte opponente eccepiva: A) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Napoli, luogo dove ha sede il servizio di tesoreria;
B) l'avvenuta parziale prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. C) l'infondatezza della domanda, dal momento che fatture azionate (n.2/13 e la n. 37/12) non risultano pervenute alla Parte opponente;
D) l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di interessi moratori, dovuti solo dal giorno di formale costituzione in mora per i debiti anteriori all'1/1/2013.
Parte opponente concludeva chiedendo:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Napoli posto che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell' Parte_1
è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, in
[...] ossequio alle norme di contabilità pubblica, ed alla luce degli altri criteri ugualmente esaminati di cui agli artt. 18, 19 e 20
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 2 c.p.c., che ugualmente radicano la competenza presso il Tribunale di Napoli, e per l'effetto di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1755/18 per essere stato emesso da un Giudice incompetente a conoscere della questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
- in via subordinata, di dichiarare, comunque, inammissibile, infondata e, in ogni caso, parzialmente prescritta la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, con vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
In data 7/3/2019 si costituiva la , Controparte_1 premettendo che il ricorso in monitorio era fondato sul mancato Contr pagamento di diverse fatture emesse dalla quali corrispettivo di rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e che trovavano causa in un contratto di manutenzione full risk, aggiornamento tecnologico e fornitura di consolle workstation del 16/02/22006, in un contratto n. 2006.043-0-00043-058, affidato con procedura di somma urgenza per fornitura e manutenzione di tac, e in una fornitura di un tubo per complesso radiogeno.
Parte opposta eccepiva: A) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, essendo il foro della Tesoreria concorrente con gli altri fori alternativi, ma non esclusivo né inderogabile, essendo stato radicato il giudizio presso il Foro di Nocera Inferiore in ossequio all'art. 1182, III comma c.c. e all'art. 20 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1498 c.c., stante il carattere privatistico Parte delle aventi natura di ente pubblico economico;
B) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, essendo applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, tenuto altresì conto dell'interruzione del termine di prescrizione avvenuta con la nota del 15/6/2013 del Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo CP 27/2013 Tribunale di Salerno, con cui provvide ad inoltrare formale richiesta di pagamento. Inoltre, con nota prot. 70767 del 29/11/2018, la
[...]
riconosceva il debito portato dalle fatture Parte_1
N.R.G. 6806/2018 - OTT.SSA CI ESPOSITO 3 Pt_7 249/sos/2011, 241/sos/2011, 10/sos/2012, 87/sos/2012, 152/sos/2012, 128/sos/2012, 103/sos/2012, 122/sos2012, 13/sos/2013 e 26/sos/2013; relativamente alle fatture 36/sos/2012, 54/sos/2012 e 74/sos/2012, la Parte_1
attestava che era stato emesso anche atto di
[...] liquidazione;
tali fatture, tuttavia, comunque non erano Parte state pagate. Peraltro, con nota del 08/11/2013 la riconosceva il debito portato dalle fatture 36/sos/2012, 37/sos/2012, 54/sos/2012, 74/sos/2012, 164/sos/2012, 178/sos 2012. C) che l'opponente non avesse giammai contestato la pretesa, non contestando il contenuto e la veridicità dei documenti Contr depositati né l'adempimento da parte della delle obbligazioni di fornitura e manutenzione di cui ai due contratti prodotti. Anzi, in data 08/11/2013, con provvedimento firma del Direttore pro tempore, Ing.
la , in ottemperanza Persona_1 Parte_1 alla delibera del direttore generale n. 548 del 22/03/2013, disponeva il pagamento delle seguenti fatture:
- fattura n. 36/SOS del 30/03/2012 per € 5.000,00 oltre iva
- fattura n. 37/SOS del 30/03/2012 per € 5000,00 oltre iva
- fattura n. 54/SOS del 30/04/2012 per € 5000,00 oltre iva
- fattura n. 74/SOS del 31/05/2012 per € 5.000,00 oltre iva
- fattura n. 164/SOS del 19/12/2012 per € 3.452,05 oltre iva
- fattura n. 178/SOS del 31/12/2012 per € 1.547,95 oltre iva D) l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/02, essendo detta norma applicabile a tutte le transazioni commerciali, anche concluse da Pubbliche amministrazioni.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- nel merito, di rigettare l'opposizione perché infondata oltre che inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo n. 1755/18 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in ogni sua parte
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, di condannare la società opponente al pagamento di € 270.776,15 ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs. 231/02
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 4 sulla somma complessiva dalla domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In data 1/4/2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione di incompetenza, sussistente la natura di ente pubblico dell' , costituisce Controparte_3 oramai jus receptum, nella giurisprudenza della Cassazione, il principio secondo cui "Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c." (Cass., 24640/2016; Cass., ord. 12 gennaio 2015, n. 270; Cass., ord. 7 maggio 2012, n. 6882; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2758; Cass., 8 luglio 2005, n. 14441). Va allora esaminata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione a tutti i possibili fori alternativi, come disciplinati dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Con riguardo all'art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il Giudice dove essa ha sede: nel caso che ci occupa la sede della Parte_1
è a e precisamente alla Via Comunale del Principe
[...] Pt_1
n. 13/A e pertanto, competente a decidere della controversia, in base a tale criterio, sarebbe il Tribunale di Napoli. Con riguardo all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause aventi ad oggetti diritti di obbligazione), per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto a distanza: in Contr data 08/02/2006 la formulava all' offerta di Parte_1
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 5 contratto di fornitura di manutenzione Full Risk e in data 16/02/2006 la inviava alla l'accettazione Parte_1 CP_1 dell'offerta e l'affidamento dell'incarico. In base ai principi generali del nostro ordinamento, l'incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti contraenti segna il momento in cui il contratto è concluso. L'art. 1326 c.c. specifica che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parta contrattuale. Tale disposizione va letta unitamente a quanto disposto dall'art. 1355 c.c., il quale prevede una presunzione di conoscenza di proposta ed accettazione quando esse “giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia”. La giurisprudenza ha da sempre fornito una interpretazione “estensiva” della nozione di indirizzo, affermando che, come tale, deve essere considerato il
“luogo più idoneo per la ricezione” e ritenendo che l'arrivo di una dichiarazione negoziale possa essere provato con qualsiasi mezzo attendibile e concludente, compresa quindi la posta elettronica (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099; Cass. 11 aprile 1990, n. 3061). Ne consegue che, applicando tali disposizioni ai contratti conclusi tramite e-mail, deve ritenersi conosciuta, o comunque conoscibile, l'accettazione inviata all'indirizzo elettronico o del sito internet del destinatario (Cass. 14 gennaio 2005, n. 689 ed altre). In questi casi, il contratto sarà concluso nel momento in cui l'impulso elettronico dell'accettante verrà registrato dal server del provider del proponente. Di maggior rilievo per la questione in esame è però il luogo di conclusione del contratto “tra assenti”. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi di comunicazione indiretta, i quali non pongono gli interlocutori in comunicazione dialogica, come nel caso della contrattazione a mezzo telefax, la giurisprudenza ha affermato che il luogo di conclusione del contratto sia quello in cui si trova l'apparecchio telefax che riceve l'accettazione. Tale giurisprudenza viene di fatto applicata analogicamente anche ai contratti telematici conclusi tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica, dato che l'indirizzo e-mail è considerato indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c., cui far pervenire comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto. A ciò si aggiunga che l'apparente indeterminatezza del domicilio virtuale può essere superata, per relationem, dalla determinatezza spazio-
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 6 temporale del server del soggetto che consente l'accesso alla rete: il contratto virtuale si conclude, quindi, all'indirizzo virtuale del proponente ove perviene l'accettazione telematica. In base al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede, si presuppone infatti che chi intende disciplinare la propria attività contrattuale mediante strumenti elettronici sia d'accordo nell'accettarne i relativi effetti e, quindi, anche la conclusione del contratto nel momento in cui viene registrata la dichiarazione negoziale nel suo domicilio informatico, sia esso sul proprio terminale in caso di connessione diretta o sul server del provider in caso di connessione ad internet. In dottrina si sono sviluppati due differenti orientamenti in merito alla determinazione del luogo in cui si è concluso il contratto. In base al primo, il luogo di conclusione di un accordo digitale va individuato in quello ove il soggetto si trova al momento in cui scarica il messaggio di posta elettronica. Per contro, in base all'orientamento attualmente dominante, al fine di garantire l'individuazione di un luogo più preciso e determinabile nel quale è avvenuto l'incontro di volontà delle parti, tale luogo va identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ossia dove è avvenuta la registrazione (c.d. uploading) del messaggio sul server nel cui spazio di memoria è strutturato l'indirizzo virtuale sito Web o di posta elettronica. Pertanto, l'accordo in oggetto può ritenersi perfezionato nel Parte momento in cui l'accettazione dell' è pervenuta all'indirizzo del provider del preponente. Pertanto, il foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c. (luogo in cui l'obbligazione è sorta) corrisponderà al Tribunale territorialmente competente rispetto al luogo di collocazione fisica dei server di Contr posta elettronica usati dalla , che ha la sede legale in Baronissi, che ricade nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la stessa va disattesa. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una pluralità e periodicità di prestazioni, aventi
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 7 ad oggetto un titolo unico ma ripetuto nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale. L'art. 2946 c.c., infatti enuncia che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., che enuncia che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Fonte del diritto di credito azionato in monitorio con la fattura, è l'obbligazione di fare sottesa ai contratti di fornitura e di manutenzione sottoscritti tra le parti e approvati da determine dirigenziali di affidamento di incarico. Tali obbligazioni danno luogo alla controprestazione della dazione pecuniaria. Nel caso che ci occupa, nei diversi contratti sottoscritti tra le parti vi era una unica prestazione pecuniaria sottoposta a pagamenti rateali fissi che, per praticità, si stabilivano in cadenza mensile, per facilitare la fatturazione dell'importo stabilito e per addivenire alla semplificazione di esigenze commerciali delle parti. Il previsto pagamento mensile costituiva esclusivamente la rateizzazione di un debito che andava unitariamente considerato.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 8 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Parte opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio attraverso la produzione dei contratti sottoscritti tra le parti e dell'esattezza del proprio adempimento (tra l'altro non contestato), depositando i Documenti di Trasporto che provano l'effettività della fornitura e la presa in carico da parte della
, nonché i verbali di presa in consegna e collaudo Controparte_3 dei macchinari oggetto della fornitura. I documenti prodotti, che costituiscono fonte del diritto di obbligazione, sono: a) le determine dirigenziali di affidamento della fornitura, i contratti di fornitura e relativi documenti di trasporto, i verbali di presa in contestazione, collaudo e presa in consegna;
b) le fatture autenticate che provano gli importi contabilizzati e
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 9 mai pagati da controparte;
c) la scheda di contabilità e l'estratto del libro giornale che attesta la posizione debitoria della opponente;
d) provvedimento di messa in liquidazione e riconoscimento del debito del 08/11/2013; e) l'estratto autentico del libro giornale dichiarato conforme e autenticato dal Notaio Dott.ssa Persona_2
f) la copia conforme di tutte le fatture, autenticate anch'esse dal Notaio Dott.ssa Persona_2
Parte opposta ha, pertanto, dato prova dell'esattezza della somma richiesta, portata sia dalla fattura insoluta con autentica notarile, sia dalle scritture contabili, sia degli estratti del libro giornale anch'essi recanti autentica notarile. Risulta, poi, infondata la asserzione di parte opponente in riferimento alle fatture n. 2/13 e 37/12 che non sarebbero state comunicate. Il provvedimento dell'8/11/2013 richiama, infatti, tra le fatture di cui si dichiarava che si sarebbe proceduto alla liquidazione, proprio la fattura n. 37/SOS del 30/03/2012, né rilevando l'omessa comunicazione, ai fini della sussistenza del debito, ma, al più, ai fini della sua liquidità, rilevante solo nel giudizio monitorio, ma non nella fase di opposizione, che dà vita ad un autonomo giudizio di cognizione, volto a delibare l'esistenza dell'obbligazione dedotta con il monitorio, determinandola anche nel quantum. Con riguardo poi all'eccezione dell' di non essere Controparte_3 tenuta a pagare gli interessi ex D. Lgs 231/2002 poiché, trattandosi di Ente Pubblico, gli interessi dovevano essere specificamente richiesti, detta eccezione è infondata. Il fondamento che regola l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 risiede nel termine
“transazioni commerciali” che, come esplicita la norma stessa, nella definizione contenuta nell'art. 2 si sostanziano in “contratti, comunque denominati che comportano, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La norma espressamente richiama, nella previsione di una sua applicazione, contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione;
per tale motivo, l'applicabilità della norma resta Parte assodata, sia che si voglia guardare all' convenuta come ad
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 10 una pubblica amministrazione puramente considerata, sia che si voglia, più giustamente e correttamente, ritenere che essa sia un ente pubblico economico “privatizzato” e come tale soggiacente alle norme di diritto privato. Parte Pertanto, le transazioni commerciali stipulate tra l'istante e la convenuta sono assolutamente ricadenti nella sfera di applicabilità della norma di cui al decreto legislativo succitato, rimando esclusi dall'ambito di applicazione della normativa unicamente i rapporti tra imprese/professionisti e clienti privati. L'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 non prevede alcuna esclusione della debenza degli interessi di mora per gli Enti pubblici, cui è previsto solo un raddoppio dei termini dilatori di decorrenza degli interessi (art. 4). In ogni caso, anche agli Enti Pubblici è applicabile la norma di cui all'art. 4, comma 1, D.lgs. 231/2002, per cui gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per Parte tale motivo, anche a voler qualificare la quale Ente Pubblico, in ogni caso non è necessaria alcuna diffida o costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori commerciali. È pacifico ormai in Giurisprudenza che il D. Lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti con le Pubbliche Amministrazioni e che, anche nei confronti delle P.A., non occorre alcuna costituzione in mora. Non è fondata l'asserzione di controparte secondo cui solo con la modifica di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 192/2012 è stato previsto che gli interessi decorrano senza che sia necessaria la costituzione in mora. Al contrario, l'art. 4 comma 1 del D. Lgs, 231/2002 lo ha previsto fin dall'entrata in vigore del testo sulle transazioni commerciali (07/11/2002). Con il D. Lgs. 231/2002 il legislatore ha inteso dare attuazione alla Direttiva 2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. In particolare il legislatore comunitario ha cercato dì introdurre un sistema idoneo a limitare al massimo i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nella consapevolezza che gli eccessivi ritardi impongono pesanti oneri finanziari alle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni, e costituiscono una tra le principali cause di insolvenza determinando la perdita di numerosi posti di lavoro (considerando
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 11 7 Direttiva 2000/35/CE); inoltre il legislatore comunitario ha cercato di introdurre una disciplina uniforme, atteso che le differenze tra le norme in tema di pagamento negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno (considerando 8 Direttiva 2000/35/CE). L'ambito applicativo del D. Lgs. 231/2002 è indicato nell'art. 1 ove si legge che “le disposizioni contenute nel presente, decreto sì applicano, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. L'art. 2 precisa, poi, che per «transazioni commerciali» si intendono, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero” tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Sono esplicitamente esclusi, tuttavia, “a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
e) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art, 1 comma 2), nonché i debiti oggetto di contratti conclusi prima dell'8.08.2002 (art. 1)”. Quanto alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della disciplina, degna di particolare attenzione è la definizione di
“pubblica amministrazione” che il decreto in esame ha cura di esplicitare. In tale ampia accezione vengono, infatti, espressamente comprese “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi dì diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti, pubblici” (art.
2. comma, 1 lett. b). Per quanto riguarda la decorrenza, il legislatore ha stabilito che chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto (art. 4 comma 1), per il
N.R.G. 6806/2018 - G.M. DOTT.SSA CI ESPOSITO 12 solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora” ed a prescindere dal luogo fissato dalla legge per il pagamento. Il D.lgs. 231/2002, pertanto, si applica anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, avendo lo stesso implicitamente abrogato tutta la normativa con esso incompatibile. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6806/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_6 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1755/18, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna l' , al pagamento, in favore di Parte_6
, delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU SP
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