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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5808/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249030076585000 ICI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160033565354501 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160079428510000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su tre cartelle esattoriali, n. 06820160033565354501, n.06820160079428510000 e n.06820180008728959501, asseritamente notificate in data 12.10.2019, 9.8.2016 e 12.10.2019.
Rileva parte ricorrente che al momento della emissione dell'atto impugnato, ADER non aveva il potere di emetterlo atteso che la sez. 17 di questa Corte di Giustizia aveva accolto il ricorso annullando le cartelle impugnate, con sentenza poi gravata di impugnazione da parte dell'Ufficio.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato perché la pretesa tributaria si è prescritta come accertato anche dal giudice tributario.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite, da liquidarmi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita ADER la quale ha eccepito, in via eliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla cartella di pagamento n.06820160079428510000, già oggetto del giudizio rubricato al numero RG 2232/2022, definito con sentenza con la quale si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso, attesa la comprovata notifica delle cartelle e di ulteriori atti successivi, non opposti nei modi e termini di legge
Eccepisce ancora la inammissibilità del ricorso in forza della sentenza n. 435/2024 di questa Corte sez.
XVII, con la quale sarebbero stati dichiarati prescritti i crediti vantati dal Comune di Legano e da Amga
Legnano Spa, osserva l'Ufficio che la citata sentenza non è definitiva e che l'intimazione notificata, che essendo atto del tutto privo di efficacia esecutiva, è da ritenere, come in effetti è, un mero riepilogo delle somme dovute dal contribuente alla data in cui viene emessa.
Ribadisce comunque che le cartelle di pagamento di cui in ricorso, risultano ritualmente e tempestivamente notificate al contribuente: la notifica è stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso della cartella n.06820160079428510000, o dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, ha eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.
Quand'anche si dovesse ritenere inficiata la notifica, il vizio eventuale sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. A fronte della dimostrata validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e aspetti afferenti alle cartelle.
Peraltro, a sconfessare il ricorrente, circa la dedotta ignoranza dei crediti in parola, è la regolare notifica a mezzo pec, precedentemente a quella dell'intimazione opposta, di altri atti aventi ad oggetto gli stessi avvisi e cartelle sottesi al documento impugnato.
Eccepisce ancora l'inammissibilità e l'infondatezza della eccezione di prescrizione: inammissibile in questa fase, avendo dovuto il contribuente sollevarla in sede di impugnazione delle cartelle riportanti i crediti ritenuti prescritti;
infondata, attesa la comprovata regolare quanto tempestiva notifica della cartelle esattoriali sottese all'intimazione opposta, nonché degli atti successivamente notificati a mezzo pec, sopra annoverati, del tutto idonei a determinare l'interruzione dei termini di prescrizione dei tributi in questione.
Conclude parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la sez. XVII di questa Corte di Giustizia, con la sentenza 435/2024 ha accolto il ricorso di parte, dichiarando la prescrizione dei crediti vantati dal
Comune di Legano e da Amga Legnano Spa;
seppure detta sentenza sia gravata da impugnazione, allo stato degli atti, fa stato tra le parti di talché l'intimazione impugnata – che comunque è atto prodromico ad una procedura esecutiva- si appalesa illegittima con riferimento alle cartelle esattoriali portanti tali pretese,
e va confermata nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ritiene il Collegio di dovere compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'avviso di intimazione impugnato, limitatamente alle pretese tributarie del Comune di Legnano e di AMGA S.p.A. e lo conferma nel resto. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5808/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249030076585000 ICI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160033565354501 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160079428510000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008728959501 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su tre cartelle esattoriali, n. 06820160033565354501, n.06820160079428510000 e n.06820180008728959501, asseritamente notificate in data 12.10.2019, 9.8.2016 e 12.10.2019.
Rileva parte ricorrente che al momento della emissione dell'atto impugnato, ADER non aveva il potere di emetterlo atteso che la sez. 17 di questa Corte di Giustizia aveva accolto il ricorso annullando le cartelle impugnate, con sentenza poi gravata di impugnazione da parte dell'Ufficio.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato perché la pretesa tributaria si è prescritta come accertato anche dal giudice tributario.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite, da liquidarmi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita ADER la quale ha eccepito, in via eliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla cartella di pagamento n.06820160079428510000, già oggetto del giudizio rubricato al numero RG 2232/2022, definito con sentenza con la quale si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso, attesa la comprovata notifica delle cartelle e di ulteriori atti successivi, non opposti nei modi e termini di legge
Eccepisce ancora la inammissibilità del ricorso in forza della sentenza n. 435/2024 di questa Corte sez.
XVII, con la quale sarebbero stati dichiarati prescritti i crediti vantati dal Comune di Legano e da Amga
Legnano Spa, osserva l'Ufficio che la citata sentenza non è definitiva e che l'intimazione notificata, che essendo atto del tutto privo di efficacia esecutiva, è da ritenere, come in effetti è, un mero riepilogo delle somme dovute dal contribuente alla data in cui viene emessa.
Ribadisce comunque che le cartelle di pagamento di cui in ricorso, risultano ritualmente e tempestivamente notificate al contribuente: la notifica è stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso della cartella n.06820160079428510000, o dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, ha eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.
Quand'anche si dovesse ritenere inficiata la notifica, il vizio eventuale sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. A fronte della dimostrata validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e aspetti afferenti alle cartelle.
Peraltro, a sconfessare il ricorrente, circa la dedotta ignoranza dei crediti in parola, è la regolare notifica a mezzo pec, precedentemente a quella dell'intimazione opposta, di altri atti aventi ad oggetto gli stessi avvisi e cartelle sottesi al documento impugnato.
Eccepisce ancora l'inammissibilità e l'infondatezza della eccezione di prescrizione: inammissibile in questa fase, avendo dovuto il contribuente sollevarla in sede di impugnazione delle cartelle riportanti i crediti ritenuti prescritti;
infondata, attesa la comprovata regolare quanto tempestiva notifica della cartelle esattoriali sottese all'intimazione opposta, nonché degli atti successivamente notificati a mezzo pec, sopra annoverati, del tutto idonei a determinare l'interruzione dei termini di prescrizione dei tributi in questione.
Conclude parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la sez. XVII di questa Corte di Giustizia, con la sentenza 435/2024 ha accolto il ricorso di parte, dichiarando la prescrizione dei crediti vantati dal
Comune di Legano e da Amga Legnano Spa;
seppure detta sentenza sia gravata da impugnazione, allo stato degli atti, fa stato tra le parti di talché l'intimazione impugnata – che comunque è atto prodromico ad una procedura esecutiva- si appalesa illegittima con riferimento alle cartelle esattoriali portanti tali pretese,
e va confermata nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ritiene il Collegio di dovere compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'avviso di intimazione impugnato, limitatamente alle pretese tributarie del Comune di Legnano e di AMGA S.p.A. e lo conferma nel resto. Spese compensate.