Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1349
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Sentenza 26 marzo 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla madre e amministratrice di sostegno di un giovane affetto da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. La ricorrente ha lamentato l'inerzia dell'Amministrazione resistente nel fornire al figlio i servizi socio-educativi e di supporto domiciliare previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) approvato in data 23 settembre 2024. Nello specifico, il PEI prevedeva l'inserimento presso un Centro Socio-Educativo per attività di laboratorio due giorni a settimana, attività natatoria una volta a settimana, la segnalazione nel "Progetto Periferie Inclusive" e l'assegnazione di un educatore domiciliare per quattro ore settimanali, anche per uscite esterne. La ricorrente ha dedotto che tale inadempimento ledeva i diritti costituzionalmente garantiti del figlio disabile, chiedendo l'ordine di cessazione della condotta discriminatoria, l'assegnazione di tutti i servizi previsti dal PEI con condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la rifusione delle spese legali. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso.

La domanda della ricorrente è stata ritenuta fondata e accolta integralmente dal Tribunale. Il giudice ha accertato la condizione di disabilità grave del giovane, come attestata da accertamento amministrativo, e la conseguente previsione di specifici servizi nel PEI. Ha altresì constatato la mancata fruizione di tali servizi da parte del disabile, ritenendo tale condotta in contrasto con i principi sovranazionali e nazionali in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, richiamando la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, gli artt. 2 e 3 della Costituzione, la L. n. 104/1992 e la L. n. 67/2006. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato l'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto pianificato nel PEI senza discrezionalità riduttiva, e la pronuncia della Corte Costituzionale sull'illegittimità di limiti massimi al numero di insegnanti di sostegno. Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione resistente di predisporre tutti i servizi previsti dal PEI, condannandola al pagamento di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento e al rimborso delle spese legali liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1349
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 1349
    Data del deposito : 26 marzo 2025

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