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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13594/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
4 marzo 2025 e vertente tra
, nata a [...] l'[...], C.F. nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 genitore ed amministratore di sostegno del figlio nato a [...], il 21 maggio Parte_2
1999, C.F. , elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'Avv. Impiduglia Giuseppe, che la rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28, d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in data 7 novembre 2024, in qualità di genitore ed amministratrice di sostegno del Parte_1 figlio ha esposto che costui, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Parte_2
l.n.104/1992 (debitamente accertato in sede amministrativa, cfr. doc. 2), ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto all'inserimento presso un Centro Socio-Educativo,
“per attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel “Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché
l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio” (doc. 1).
La ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il non Controparte_1 provvedeva ad approntare i servizi qui riportati, così ledendo i diritti costituzionalmente garantiti dal ragazzo disabile.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del disabile;
l'assegnazione a di tutti i servizi previsti dal Piano Personalizzato approvato il 23 settembre 2024 con Parte_2 efficacia immediata, con la condanna al pagamento di una somma di denaro pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante rituale notificazione, perfezionatasi in data 10 dicembre 2024, il resistente non CP_1 si è costituito in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2025, la sola parte ricorrente ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta, si desume che è portatore di handicap Parte_2 in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.n. 104/1992, come attestato da accertamento amministrativo effettuato presso la Commissione Medica INPS – Sede di Palermo, in data 15 febbraio 2018 (doc. 2 di parte ricorrente). In considerazione di tale handicap, è stato redatto un Piano
Educativo Individualizzato che ha riconosciuto a il diritto all'inserimento presso un Parte_2
Centro Socio-Educativo, “per attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel “Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio” ed evidenziando che il superiore intervento era finalizzato a
“migliorare le qualità prestazionali comunicativo-adattive, con acquisizione di patterns comunicativi e relazionali e/o motori e sviluppo e consolidamento autonomie personali e sociali, riduzione dei comportamenti disturbanti” (cfr. PEI doc 1).
Risulta, pertanto, accertato che a fronte del riconoscimento dei servizi su menzionati, il disabile non fruisce degli stessi.
La necessità di assicurare a ciascuna persona affetta da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006, n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.
Le decisioni della Suprema Corte (sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti del disabile, affermando: “Il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap ( ma tali principi sono da inferire a qualunque persona disabile), il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga
l'amministrazione a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili… pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio…, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.”
L'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del disabile a fruire del sostegno nella misura e nelle modalità indicate nel PEI, dev'essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione resistente di predisporre per nato a [...], il 21 Parte_2 maggio 1999, C.F. , l'inserimento presso un Centro Socio-Educativo, “per CodiceFiscale_2 attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel
“Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché
l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio”; condanna il resistente al pagamento di un importo pari ad € 25,00 per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'adempimento della presente pronuncia, con decorrenza dalla notificazione della stessa;
condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 1.500,00 per onorari oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, il 26 marzo 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13594/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
4 marzo 2025 e vertente tra
, nata a [...] l'[...], C.F. nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 genitore ed amministratore di sostegno del figlio nato a [...], il 21 maggio Parte_2
1999, C.F. , elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'Avv. Impiduglia Giuseppe, che la rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28, d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in data 7 novembre 2024, in qualità di genitore ed amministratrice di sostegno del Parte_1 figlio ha esposto che costui, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Parte_2
l.n.104/1992 (debitamente accertato in sede amministrativa, cfr. doc. 2), ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto all'inserimento presso un Centro Socio-Educativo,
“per attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel “Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché
l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio” (doc. 1).
La ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il non Controparte_1 provvedeva ad approntare i servizi qui riportati, così ledendo i diritti costituzionalmente garantiti dal ragazzo disabile.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del disabile;
l'assegnazione a di tutti i servizi previsti dal Piano Personalizzato approvato il 23 settembre 2024 con Parte_2 efficacia immediata, con la condanna al pagamento di una somma di denaro pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante rituale notificazione, perfezionatasi in data 10 dicembre 2024, il resistente non CP_1 si è costituito in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2025, la sola parte ricorrente ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta, si desume che è portatore di handicap Parte_2 in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.n. 104/1992, come attestato da accertamento amministrativo effettuato presso la Commissione Medica INPS – Sede di Palermo, in data 15 febbraio 2018 (doc. 2 di parte ricorrente). In considerazione di tale handicap, è stato redatto un Piano
Educativo Individualizzato che ha riconosciuto a il diritto all'inserimento presso un Parte_2
Centro Socio-Educativo, “per attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel “Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio” ed evidenziando che il superiore intervento era finalizzato a
“migliorare le qualità prestazionali comunicativo-adattive, con acquisizione di patterns comunicativi e relazionali e/o motori e sviluppo e consolidamento autonomie personali e sociali, riduzione dei comportamenti disturbanti” (cfr. PEI doc 1).
Risulta, pertanto, accertato che a fronte del riconoscimento dei servizi su menzionati, il disabile non fruisce degli stessi.
La necessità di assicurare a ciascuna persona affetta da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006, n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.
Le decisioni della Suprema Corte (sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti del disabile, affermando: “Il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap ( ma tali principi sono da inferire a qualunque persona disabile), il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga
l'amministrazione a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili… pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio…, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.”
L'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del disabile a fruire del sostegno nella misura e nelle modalità indicate nel PEI, dev'essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione resistente di predisporre per nato a [...], il 21 Parte_2 maggio 1999, C.F. , l'inserimento presso un Centro Socio-Educativo, “per CodiceFiscale_2 attività di laboratorio 2gg/settimana”, “attività natatoria 1 volta/settimana”, la segnalazione nel
“Progetto Periferie Inclusive per attività in piscina o altra attività di gruppo”, nonché
l'assegnazione di un “educatore domiciliare, 4 ore /settimana anche per uscite all'esterno del domicilio”; condanna il resistente al pagamento di un importo pari ad € 25,00 per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'adempimento della presente pronuncia, con decorrenza dalla notificazione della stessa;
condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 1.500,00 per onorari oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, il 26 marzo 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna